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1 luglio 1931
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12 aprile 1990
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22 ottobre 2020
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20 dicembre 2020
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Art. 588.
(Rissa)
Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila. ((308))
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. (119)
------------- AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989. ------------- AGGIORNAMENTO (308)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che al primo comma del presente articolo la parola «309» e' sostituita dalla seguente: «2.000».
(Rissa)
Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila. ((308))
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. (119)
------------- AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989. ------------- AGGIORNAMENTO (308)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che al primo comma del presente articolo la parola «309» e' sostituita dalla seguente: «2.000».
Commentari • 169
- 1. Rissa: cos’è, come si configura e come viene punito il reato ex art. 588 c.p.Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 19 novembre 2023 · 252.948
Il reato di rissa è punito all'articolo 588 del Codice penale e rientra tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale che il nostro legislatore tutela. […] Ecco il testo dell'art. 588 c.p.: “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000. […] Le aggravanti del reato di rissa Come previsto dal comma 2, dell'art. 588 del Codice Penale, si parla di rissa aggravata quando durante la stessa, o in sua conseguenza, derivi la morte o le lesioni personali di chi vi abbia partecipato. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 160Provvedimento: […] - risultando coinvolto nei disordini di piazza, la D.I.G.O.S. della Questura di Piacenza lo denunciava per violazione dell'art. 650 c.p. “ inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità ”, mentre altri soggetti, resisi parte attiva nella degenerazione dei tumulti in una vera e propria rissa tra le opposte fazioni, venivano deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 588 c.p.;Leggi di più...
- libertà di circolazione·
- riesercizio del potere amministrativo·
- ordine e sicurezza pubblica·
- art. 6 L. 401/89·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- D.A.Spo.·
- legittimità costituzionale·
- difetto di motivazione