Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401 per la violazione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione d'incontri della "Nazionale" italiana di calcio, devono intendersi ricompresi in tale locuzione esclusivamente gli incontri della nazionale maggiore e non anche quelli delle rappresentative nazionali minori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2008, n. 46359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46359 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/11/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 02230
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 023383/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) LL PP HE N. IL 23/02/1984;
avverso SENTENZA del 11/03/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza dell'11 marzo 2008 il GIP del Tribunale di RI assolveva PA EP HE dal reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1, 2 e 6 ascritto perché il fatto non sussiste.
Premetteva il GIP che, con provvedimento notificato l'11.5.2006, il Questore di RI aveva vietato al prevenuto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgevano campionati o incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei paesi dell'U.E. dove si svolgono, specificamente manifestazioni calcistiche della AL di calcio (Mondiali di calcio-Germania 2006 compresi), incontri di calcio di squadre di club nazionali di Champions League e di Coppa UEFA;
che con lo stesso provvedimento e per lo stesso periodo di anni due il Questore gli aveva imposto di presentarsi presso il Commissariato di RI San Nicola, cinque, quarantacinque e novanta minuti dopo l'orario di inizio di ogni incontro di calcio del RI calcio o della AL italiana di calcio, sia in competizioni sportive ufficiali che amichevoli, sia in casa che in trasferta, sia in territorio nazionale che in trasferta. Ricordava ancora il GIP che in data 10.10.2006 il PA non si era presentato presso il Commissariato San Nicola di RI in coincidenza dell'incontro di calcio tra le squadre nazionali Under 21 dell'Italia e della Spagna svoltosi nello stadio barese con inizio alle ore 20,00.
Tanto premesso in fatto, riteneva il GIP che, con la locuzione "AL Italiana di calcio", si intendesse far riferimento alla "AL" e cioè alla rappresentativa principale e non a tutte le rappresentative (under 21, under 20, under 19, under 18, under 15-16, femminile, universitaria, calcio a 5, militare, olimpica etc.). Che l'obbligo di presentazione fosse limitato alle partite della "AL" maggiore si ricavava implicitamente dal fatto che, mentre il divieto di accesso agli stadi era esteso a tutte le competizioni di tutte le rappresentative calcistiche, l'obbligo di presentazione riguardava solo due squadre (RI calcio e AL). Peraltro gli incontri di rappresentative minori delle squadre nazionali sfuggono anche agli addetti al settore e non vengono adeguatamente pubblicizzati neppure dai quotidiani sportivi nazionali. 2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di RI per erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta. Il GUP ha assolto l'imputato con motivazione esclusivamente formalistica e senza il supporto di argomentazioni giuridiche. La ratio della norma è finalizzata ad interdire ai tifosi violenti l'accesso agli stadi, per la tutela dell'ordine pubblici e delle libertà individuali di altri soggetti.
Le argomentazioni del GUP finiscono per eludere tale ratio, limitando l'ambito di applicazione di un provvedimento semanticamente chiaro (obbligo di presentazione alla P.S. in occasione di ogni incontro delle squadre del RI calcio e della AL Italiana, senza distinzione alcuna). Lo stesso GUP, del resto, pur riconoscendo che con il termine "AL" si individua ogni rappresentativa di calcio nazionale, assume in modo apodittico e contraddittoriamente che l'obbligo riguardava solo la rappresentativa maggiore della nazionale.
Chiede pertanto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, avendo il GUP correttamente interpretato la norma ed il provvedimento violato. 3.1) Non c'è dubbio alcuno che la "ratio" della L. n. 401 del 1989, art. 6 sia quella di interdire ai tifosi violenti l'accesso agli stadi per la tutela dell'ordine pubblico.
È necessario, però, che il provvedimento di inibizione ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o di imposizione dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia sia formulato in modo da consentire l'osservanza del provvedimento medesimo. Il riferimento contenuto nell'art. 6 cit. a "manifestazioni sportive specificamente indicate" richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente "lunghezza" della elencazione, sia perché non è dato sapere in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento. Altrimenti questi verrebbe esposto a divieti indeterminati che potrebbe non essere in grado di rispettare. Il che sarebbe di estrema gravità dal momento che la inosservanza dell'obbligo è sanzionata con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 Euro. La impossibilità o anche la mera difficoltà di conoscenza inciderebbe inevitabilmente sulla esigibilità dell'obbligo. Tanto premesso in ordine alla interpretazione della norma, il GIP, con argomentazioni non illogiche, ha ritenuto che il provvedimento, cosi come formulato, facesse riferimento soltanto alla AL di calcio.
Da un lato, perché mentre il divieto di accesso agli stadi riguardava tutti indistintamente gli incontri di calcio, l'obbligo di presentazione era riferito solo alle partite del RI e della AL (con conseguente palese delimitazione dell'obbligo medesimo), dall'altro, perché era insostenibile che il destinatario dell'obbligo potesse venire a conoscenza degli incontri disputati da tutte le rappresentative nazionali.
Opportunamente il GIP ha ricordato che, a livello calcistico, sono individuabili le seguenti rappresentative: under 21, under 20, under 19, under 18, under 16-15, femminile under 19, femminile under 17, universitaria, calcio a 5 (maschile e femminile), militare, olimpica e dei giochi del mediterraneo). L'effettuazione degli incontri di tali rappresentative minori non solo non è pubblicizzata adeguatamente sui mezzi di informazione, ma addirittura può sfuggire anche agli addetti ai lavori.
In mancanza di uno specifico riferimento a tutte le rappresentative nazionali, è da ritenere, pertanto, corretta l'interpretazione che, con la locuzione "AL", si volesse indicare soltanto la rappresentativa "maggiore".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008