Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L.,- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati EMIDIO TEDESCO, CRISTOFARO TARANTINO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 4/05/2001, rep. 56895;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DEMANIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 20989/01 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
I.N.A.I.L.,- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati EMIDIO TEDESCO, CRISTOFORO TARANTINO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 10 settembre 2001, rep. 57800;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 25759/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/08/00 R.G.N. 59987/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato TARANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle finanze proponeva opposizione davanti al Pretore di Roma contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento, a favore dell'Inail, della somma di L. 372.039.800, richiesta a titolo di contributi assicurativi agricoli per gli anni 1963, 1967, e 1968-1972, oltre interessi legali maturati alla data del 31.8.1990. Il Pretore, in parziale accoglimento dell'opposizione, applicava la prescrizione decennale e, revocando il decreto, condannava detto Ministero al pagamento della somma di L. 197.913.375, oltre interessi legali dall'1.5.1975.
Il Ministero delle finanze proponeva appello, riproponendo l'eccezione di prescrizione. L'Inail proponeva appello incidentale in relazione alla decorrenza degli interessi e al rigetto della domanda di rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello principale, rigettava totalmente la domanda dell'Inail.
Il giudice di secondo grado concordava con la decisione impugnata riguardo alla ritenuta inapplicabilità della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 112 del testo unico d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, inserito nel titolo 1^, dedicato all'assicurazione nel settore industriale e non richiamato da alcuna disposizione del titolo 2^, che regola la disciplina dell'assicurazione nell'agricoltura e contiene disposizioni che rinviano al titolo 1^ solo per aspetti diversi dalla prescrizione. Rilevava anche che i contributi assicurativi nel settore agricolo sono disciplinati diversamente dai premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro nel settore industriale, in quanto definiti quali quote addizionali della imposta erariale sui fondi rustici e dovuti dai proprietari fondiari a prescindere dalla loro qualità di datori di lavoro. Riteneva quindi applicabile a questi contributi, in mancanza di disposizioni speciali, l'ordinaria prescrizione decennale.
Accertava peraltro che questa prescrizione era maturata, tenuto presente, da un lato, che per il più recente dei contributi richiesti, cioè quelli per l'anno 1972, il compimento delle operazioni di formazione dei ruoli - presupposto della liquidità ed esigibilità di detti crediti - si era verificato il 17.3.1976, e, dall'altro, che il primo atto interruttivo era costituito dalla lettera indirizzata dall'Inail al Ministero delle Finanze in data 15.9.1987.
Escludeva l'esistenza di altri idonei atti interruttivi osservando, per quanto ancora rileva, che la lettera del 26.5.1975 era qualificabile come una mera manifestazione di desiderio, priva del carattere di intimazione o espressa richiesta formale richiesto dall'art. 2943 c.c., poiché con tale lettera l'Inail si era limitato a rappresentare "la urgente necessità di una definizione delle partite tutt'ora in essere, al fine di una sistemazione a stralcio di tutti i rapporti intercorsi precedentemente alla data di entrata in vigore della legge soprarichiamata" (e cioè la legge n. 852/1973). Contro questa sentenza l'Inail ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, a cui l'Inail ha resistito con controricorso. L'Inail ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Inail denuncia violazione dell'art. 2938 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.. Lamenta che il Tribunale abbia fatto applicazione della prescrizione decennale, benché il Ministero delle finanze avesse fatto esclusivo riferimento, sia in primo grado che in appello, alla prescrizione speciale annuale di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965. Con il secondo motivo l'Inail denuncia violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., unitamente a vizi di motivazione. Lamenta l'erronea e illogica esclusione della idoneità ad interrompere la prescrizione della lettera el 26.5.1975, in quanto la stessa contiene la inequivocabile volontà dell'Istituto di ottenere il soddisfacimento del suo diritto e la quantificazione del credito vantato. D'altra parte - osserva la parte - l'atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del credito.
Lamenta inoltre l'assoluto mancato esame di numerosi atti di interruzione della prescrizione prodotti dall'istituto. Il Ministero dell'economia con il ricorso incidentale condizionato precisa che lo stesso è finalizzato all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in riferimento all'art. 112 t.u. n. 1124/1965. Al riguardo osserva che la relativa eccezione è stata immotivatamente disattesa dal Tribunale, perché, ragionevolmente, ritenuta assorbita dalla prescrizione decennale. Si riportano quindi le ragioni esposte nell'atto di appello e nella memoria in data 23.11.1998 a sostegno dell'applicabilità di detta prescrizione speciale anche ai crediti per i contributi assicurativi relativi al settore agricolo. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. Al riguardo è assorbente il rilievo che, mentre con la sentenza di primo grado è stata ritenuta applicabile la prescrizione decennale e sulla sua base è stata accolta parzialmente l'opposizione, l'Inail non ha proposto appello riguardo a tale aspetto. Può rilevarsi comunque che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, una volta proposta l'eccezione di prescrizione, spetta al giudice individuare anche d'ufficio il termine prescrizionale effettivamente applicabile al rapporto oggetto del giudizio (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2002, n. 10955). Il secondo motivo del ricorso principale è parzialmente fondato. Quanto alla doglianza relativa alla esclusione di efficacia interruttiva alla lettera del 26.5.1975, deve rilevarsi che non è censurabile il giudizio di fatto al riguardo compiuto dal giudice di appello, sorretto da adeguata motivazione, puntualmente correlata allo specifico contenuto della lettera. Il giudice di merito, in sostanza, ha ritenuto non ravvisabile la manifestazione di un'equivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, manifestazione necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr., ex plurimis, Cass. 21 gennaio 1984 n. 542, 29 agosto 1987 n. 7139, 19 gennaio 1995 n. 561, 24 gennaio 1999 n. 10504, 27 giugno 2002 n. 9378). Al riguardo è opportuno precisare che, nella giurisprudenza di questa Corte, quando si parla - a proposito dell'interruzione della prescrizione - della necessità di un'intimazione o di un'espressa richiesta formale (cfr., per esempio, Cass. 18 giugno 1980 n. 3886), ci si riferisce piuttosto alla necessità di un'inequivoca manifestazione della volontà di far valere, sia pure in via stragiudiziale, il proprio diritto al pagamento, che alla necessità di formule sacramentali, e che il giudice a quo, pur parlando della necessità di una richiesta formale, con il complesso della motivazione ha lasciato chiaramente intendere che non ha ravvisato la presenza di un'inequivoca attuale rivendicazione, da parte dell'Inail, di un proprio diritto al pagamento.
Relativamente alla censura di vizio di motivazione per omesso esame di altri atti interruttivi, si osserva che le doglianze sono inadeguatamente formulate rispetto alla maggior parte degli atti citati nel ricorso, sotto il profilo dei requisiti di specificità e "autosufficienza" del ricorso per Cassazione, il quale ha la funzione di dimostrare la sussistenza di uno dei vizi della sentenza impugnata indicati dall'art. 360 c.p.c. e non di costituire la base per un completo riesame, in fatto e in diritto, della controversia. Tale rilievo è pertinente in particolare con riferimento alle lettere del 3.12.1976, del 6.8.1977 del 19.1.1978, dell'11.2.1980, del 5.2.1981, del 19.10.1981, per le quali mancano indicazioni di contenuto idonee a evidenziare la possibile esistenza degli estremi della costituzione in mora.
È corredata, invece, di adeguate specificazioni la menzione della lettera al Ministero delle finanze in data 21.4.1983, di cui è evidenziata l'indicazione precisa sia dei crediti vantati dall'Inail, sia di elementi potenzialmente indicativi della manifestazione di una concreta volontà di far valere i propri crediti e ottenerne il pagamento (cfr. l'indicazione del conto corrente su cui doveva essere versato l'importo).
Poiché dalle indicazioni contenute nella sentenza circa le date di esigibilità dei crediti si evince la rilevanza, almeno per una parte dei medesimi, dell'eventuale efficacia interruttiva della lettera da ultimo citata, il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, rimanendo assorbita la considerazione delle ulteriori lettere, di data posteriore, richiamate dall'Inail. La censura di cui al ricorso incidentale condizionato, come esattamente eccepito dall'Inail, è inammissibile, poiché il Ministero ricorrente in via incidentale ha contraddittoriamente, oltre che erroneamente, affermato che l'eccezione di prescrizione ex art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 era stata immotivamente disattesa dal tribunale, perché ritenuta assorbita dalla prescrizione decennale (si è già visto, invece, come il giudice di merito abbia diffusamente motivato in ordine alla non applicabilità, al tipo di crediti oggetto del giudizio, della prescrizione speciale prevista relativamente ai crediti dell'istituto assicuratore nei confronti dei datori di lavoro) e conseguentemente, senza prendere in considerazione le ragioni fornite sul punto nella sentenza impugnata, ha - dichiaratamente - meramente riproposto le ragioni sul punto esposte nell'atto di appello.
In conclusione, deve essere accolto per quanto di ragione il ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004