Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, per la convalida del provvedimento con cui l'Autorità di P.S., in occasione di partite giocate in trasferta, impone al tifoso l'obbligo della doppia presentazione in Questura, occorre che risulti dalla motivazione la "necessità" di tale prescrizione in base ad una valutazione condotta secondo parametri di proporzionalità ed adeguatezza. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che occorre specificamente motivare sulla inidoneità dell'obbligo limitato ad una sola presentazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 24249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24249 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 426
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 046923/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VIOLA MARCO, N. IL 30/08/1980;
avverso ORDINANZA del 27/11/2006 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnata con rinvio.
MOTIVAZIONE
Con ordinanza in data 27.11.2006 il GIP del Tribunale di Lecce convalidò il provvedimento del Questore della Provincia di Lecce, con il quale a RC VI, a norma della L. n. 401 del 1989, art. 6 e success. modif., per la durata di anni tre veniva, per quanto qui interessa: 1) fatto divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri sportivi;
2) prescritto di "comparire personalmente presso il Commissariato di Galatina (Le) all'inizio del primo tempo ed all'inizio del secondo tempo di tutte le partite che la squadra del Galatina Calcio disputerà in campionato e in altre circostanze ufficiali, anche fuori casa".
Avverso il provvedimento di convalida ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del VI, deducendo i seguenti motivi:
1) difetto o omissione di motivazione in relazione alla necessità di predisporre anche l'obbligo prescrittivo di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2..., oltre al divieto di cui alla Legge citata,
art. 6, comma 1"; 2) violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2 e difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso il locale Commissariato due volte in occasione delle partite di calcio del Galatina;
3) violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2, e difetto di motivazione in relazione alla scelta di attribuire alla prescrizione la sua durata massima;
4) difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura;
5) difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida del GIP in merito alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento amministrativo.
Il difensore ha depositato in questa sede memoria "integrativa del ricorso", sostanzialmente confermativa dello stesso. Il Proc. Gen. presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per "totale mancanza di motivazione" in ordine ai requisiti di necessità ed urgenza, nonché per vizio di motivazione "in ordine ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza...in relazione all'obbligo di doppia firma per le partite giocate in trasferta"; ha, per contro, rilevato la palese infondatezza degli altri motivi.
Le conclusioni del Proc. Gen. sono condivisibili. Infatti, va, innanzi tutto, rilevata l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi sub 1), sub 2) e sub 5). Prendendo le mosse dal quinto motivo, ineccepibilmente il Proc. Gen. ha osservato in requisitoria che "L'unico provvedimento impugnabile in sede penale è la convalida del GIP dell'ordine di presentazione, e non il provvedimento amministrativo di divieto di accesso, che ha un regime del tutto diverso di impugnabilità" (per l'appunto in sede amministrativa). Con il primo motivo, il ricorrente denuncia che "non solo il Questore, nel provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, omette di motivare il perché sia necessario firmare nel corso dei matches disputati dalla squadra del Galatina, ma pure il GIP in sede di convalida si dimentica di motivare perché sia necessario comminare, oltre alla misura interdittiva, anche quella accessoria dell'obbligo di presentazione...". La censura ha un duplice contenuto, nel senso che investe l'obbligo di presentazione, innanzi tutto, nella previsione del provvedimento questorile e, poi, anche nella successiva convalida da parte dell'A.G. Sotto il primo aspetto, va ribadita l'inammissibilità della censura, già sopra sottolineata, della non sindacabilità da parte del giudice ordinario, del provvedimento amministrativo in quanto tale e, in particolare, in ordine alle ragioni che hanno indotto il Questore ad aggiungere al divieto di accesso l'obbligo di presentazione. L'analoga censura, in riferimento alla convalida del GIP dell'obbligo stesso, andrà esaminata in relazione al motivo che concerne appunto la convalida dell'obbligo di presentazione. Con il motivo sub 3), il ricorrente lamenta che il Questore ha completamente omesso di specificare la durata della prescrizione", in quanto la previsione della durata in anni tre è esplicitamente riferita al divieto di accesso, ma non viene ripetuta in riferimento all'obbligo di firma;
il ricorrente precisa che "nel caso di specie, invece, non solo non vi è stato alcun controllo, ma addirittura il giudice ha attribuito alla prescrizione una durata che il Questore non aveva prevista nel DASPO...ovvero tre anni, ritenendo di non doversi discostare da quella che è la durata del divieto di accesso". Il rilievo, pur esatto nella sua materialità, non merita accoglimento, in quanto risulta chiaro che la previsione della durata per il divieto di accesso si estende all'obbligo di presentazione (che è funzionale all'osservanza del primo) e che in siffatta ottica si è mossa anche la convalida da parte del GIP.
Sempre con il motivo in esame, ma sotto un diverso profilo, il ricorrente deduce che nell'ordinanza di convalida non sarebbe stata "fornita alcuna motivazione sul perché si è deciso di individuare la durata dell'obbligo di presentazione in anni tre a capo di un soggetto incensurato e mai diffidato in precedenza"; che, di conseguenza, "sotto il profilo della proporzionalità e graduazione della sanzione rispetto al comportamento tenuto, vi è una discrepanza clamorosa, che ne' il Questore ne' il GIP si sforzano di colmare attraverso una logica motivazione". Anche tale censura è manifestamente infondata, in quanto nell'ordinanza impugnata sono stati dal GIP richiamati (v. pag. 2 della convalida, anche per relationem alla narrativa del provvedimento del Questore) i gravi fatti di violenza cui partecipò l'attuale ricorrente. È stato, tra l'altro, rilevato che al termine dell'incontro calcistico Maglie- Galatina, si sviluppò una violenta rissa tra gli ultras delle due squadre;
che "nel gruppo dei facinorosi ultras del Galatina tra gli altri i militari operanti riconoscevano senza ombra di dubbio VI RC, il quale si introduceva abusivamente nel terreno di gioco e partecipava agli scontri con i tifosi del Maglie"; che, in particolare, il predetto "veniva notato mentre tentava di strappare lo striscione della società U.S. Toma Maglie". La gravità delle condotte ascritte al VI consente un sicuro giudizio di pericolosità (come esattamente osservato anche dall'ordinanza impugnata) che giustifica l'obbligo di presentazione e l'attribuzione alla stessa della durata stabilita.
Quanto al motivo sub 2), il ricorrente lamenta che "il provvedimento questorile convalidato dal GIP viola la L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif. là dove prescrive un doppio obbligo di presentazione ("all'inizio del primo tempo e all'inizio del secondo tempo"), e ciò anche per le partite che la squadra del Galatina gioca non solo in casa ma anche fuori sede". Con il motivo sub 4). il ricorrente, richiamando la sentenza della Corte Cost. 512/02 che ha statuito sul punto, rileva che l'obbligo di firma deve essere motivato anche in relazione alla sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza. Entrambi i motivi sono fondati, nei termini che saranno qui di seguito precisati. I principi cui devono ispirarsi le decisioni in merito all'obbligo di presentazione sono stati precisati, per quanto riguarda gli aspetti in esame, da questa Corte con giurisprudenza assolutamente consolidata (cfr., tra le molte, Sez. Un.27. 10.2004 n. 44273; sez. 1^, 20.1.2004 n. 3876) nel senso che: 1) il provvedimento che impone l'obbligo di comparizione (a differenza del divieto di accesso) configura "un atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza degli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura" e, come tale "rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 Cost."; 2) la non automaticità del provvedimento indicato e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l'autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione;
con la conseguenza che spetta all'autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost., valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata. In relazione a tali principi, risulta chiara, innanzi tutto, la fondatezza del motivo sub 4), in relazione al quale va rilevato che nel pur dettagliato provvedimento di convalida (tre lunghe pagine), manca qualsiasi pur fugace accenno alle ragioni di necessità e urgenza sottese alla convalida delle prescrizioni. In relazione, invece, al motivo sub 2, viene in rilievo non la mancanza ma il vizio di motivazione in relazione all'obbligo della doppia firma per le partite giocate in trasferta;
l'obbligo stesso risulta, infatti, necessario per le partite che si disputano in casa, in quanto l'obbligo imposto per una sola volta, pur in qualsiasi momento della giornata o della partita, non assicurerebbe l'osservanza del divieto di accesso, in considerazione della brevità degli spazi che consentirebbe all'interessato di compiere il percorso campo di calcio- sede del Commissariato in un breve lasso di tempo.
In questa stessa ottica, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare (ciò che non ha fatto) come possa ritenersi conforme ai parametri di proporzionalità ed adeguatezza una misura che incide vistosamente sulla sfera di libertà dell'individuo, qual è una prescrizione che imponga una duplice presentazione all'autorità di PS anche nel caso di trasferte fuori casa della squadra di calcio. Va chiarito che non è irrazionale imporre prescrizioni che impediscano al tifoso facinoroso di seguire in trasferta la propria squadra;
può, invece, risultare irrazionale e meramente vessatoria la prescrizione di una duplice presentazione in Questura a distanza di pochissimo tempo, quando potrebbe essere sufficiente una sola presentazione per raggiungere gli scopi della norma. Non può, invero, essere trascurato che si tratta di un campionato minore (di eccellenza, su base regionale), in relazione al quale può verificarsi che le distanze solo di alcune trasferte siano di una brevità tale da richiedere la garanzia della doppia firma. È in questo ambito che sarebbe stata necessaria una razionalizzazione delle modalità dell'obbligo, nel senso che fosse stato chiarita, eventualmente in base a un parametro chilometrico, la necessità della doppia firma anche allorché la gara in trasferta si disputi in una località sufficientemente lontana (così da escludere che il soggetto tenuto a firmare in una sola occasione, possa, una volta adempiuto l'obbligo, raggiungere o tornare al campo di calcio). La convalida impugnata, essendo inficiata da carenza di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza nonché da vizio di motivazione in ordine all'imposizione della doppia forma anche per le partite in trasferta, va annullata con rinvio allo stesso Tribunale che, sottoporrà ad adeguata motivazione i punti indicati, traendone le necessarie conseguenze.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007