Sentenza 24 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
O AT 0 T .1 S I 11 R O IE L . L N T E A R R D A ST O 8 IC E -9 N R -3 SIO A C 6 L A L U E P E S D S E E REPUBBLICA ITALIANA : 0 P IA 4 S LA CORTE SUP0 10 74 03 R : E L T A M IN NOME DEL POPOLO IT TANO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.15159/02 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Consigliere .2378 Cron. Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Cons. Rel. Ud. 18/11/02 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA Cen sul ricorso proposto da: NU EN LE, elettivamente domiciliata in Roma, via Pasteur 70, presso l'avv.Claudio Tomassini con l'avv. Raffaele Marchetti di Velletri che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
- ricorrente -
contro
PREFETTO di LATINA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge - controricorrente avverso il decreto 26.4.2002 del Tribunale di Latina - in compos.monocratica Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.11.2002 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Marchetti che ha chiesto accogliersi il ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2094 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 22.3.2002 il Prefetto di Latina disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di AN EN LE ai sensi degli artt. 4 - 13 - 14 D.Leg. 286/98; avverso tale decreto comunicatole in pari data con traduzione in lingua inglese - la AN proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Latina che la rigettava, con decreto 26.4.2002, affermando in motivazione che l'opponente non aveva dimostrato ragioni che le avrebbero impedito di richiedere il permesso di soggiorno e che, contrariamente alla doglianza dell'AN, il testo del decreto era stato tradotto in lingua inglese e quindi in osservanza del disposto di legge. Per la cassazione di tale decreto la AN ha proposto ricorso il 29.5.2002 con tre motivi: l'intimato Prefetto di Latina si è costituito notificando il proprio controricorso il 4.10.2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del controricorso, notificato il 4.10.2002 e quindi in violazione del termine di cui all'art. 370 c.p.c. (ricorso ritualmente notificato al Prefetto presso la propria sede il 29.5.2002). I tre motivi del ricorso sono privi di fondamento. Con il primo motivo la AN denunzia violazione dell'art. 13 comma 7 del D.Leg. 286/98 per avere il Prefetto disposto per la comunicazione ad essa espellenda del testo del decreto tradotto nella lingua inglese, alla stessa sconosciuta, e non, come imposto dalla norma, nella lingua rumena (conosciuta dalla medesima) e senza farsi carico di addurre la ragione della impossibilità di reperire un traduttore. Il motivo è infondato. Questa Corte - affrontando nelle più recenti decisioni (Cass. 01137703 5468/02 5465/02) la questione della corretta interpretazione dell'obbligo dell'Autorità di tradurre la copia del decreto nella lingua conosciuta 2 dall'espellendo ovvero, ove ciò non sia possibile, in una delle lingue "veicolari", ha avuto modo di precisare che per esimersi dall'osservanza della traduzione nella lingua conosciuta deve essere da quell'Autorità attestata la ragione per la quale l'operazione sia impossibile, tale attestazione essendo condizione necessaria e sufficiente all'osservanza del disposto di legge dato che la norma non specifica casi e ragioni per l'impossibilità di procedere alla traduzione e che il giudice non può sindacare le scelte in proposito effettuate dalla P.A. Alla stregua di tale indirizzo, dal Collegio condiviso e ribadito, devesi constatare che nel testo della copia del decreto comunicata alla AN in italiano ed in inglese, il Questore di Latina ha precisato che non era stato possibile reperire un interprete di lingua romena e che la stessa AN (che quella copia ebbe a sottoscrivere per ricevuta) ebbe ad optare per una traduzione in lingua inglese. E di qui la corretta decisione reiettiva del Tribunale e la infondatezza della riproposta censura. Del tutto inconsistente è la censura contenuta nel secondo motivo, che denunzia vizio di motivazione per avere il Giudice omesso di motivare sulla rilevata contraddizione tra decreto di espulsione e copia notificata nella parte in cui prevedevano diversi termini ad opponendum: l'omessa statuizione sul punto è infatti priva di alcuna decisività, posto che l'irregolarità per contraddizione è da ritenersi del tutto irrilevante non avendo essa fatto ostacolo alla tempestiva proposizione del ricorso in opposizione (si veda Corte Cost. 198/00). Infondata è anche la censura esposta nel terzo motivo, che lamenta omessa considerazione da parte del Tribunale della censura afferente l'omessa specifica motivazione nel decreto espulsivo sulle ragioni che hanno indotto - ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. B) D.Leg. 286/98 ad adottare la misura - dell'accompagnamento coattivo alla frontiera. La norma contemplante il caso 3 eccezionale dell'accompagnamento immediato per il pericolo di sottrazione all'intimazione,pericolo fondato su circostanze obiettive (norma oggi sostituita dalla previsione di generale esecutorietà della espulsione di cui all'art. 12 comma 1 L. 189/02), è stata in realtà pienamente applicata dal Prefetto che, con motivazione chiara e logica, ha affermato che il pericolo di sottrazione era desumibile dalle circostanze obiettive afferenti all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'espulsa. E poiché le contrarie ragioni addotte dalla ricorrente appartengono alla sfera delle circostanze di fatto non sindacabili dal Giudice e tampoco in questa sede, ne discende, anche per tale doglianza, la assoluta non decisorietà della omessa motivazione dell'impugnato decreto. Rigettato il ricorso non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività SPESE A CARICO DELLO STATO difensiva dell'intimato. L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 18 novembre 2002 If Cons.rel. il Presidente Дитині на CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima de vis S IL CANCELLIERE Deposito Doria Andrea Blanc 2003. 1L CANCELLIERE 4