Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/09/2023, n. 26416
CASS
Sentenza 13 settembre 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, Sezione Quinta, il 15 giugno 2023. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Le parti in causa contestavano la validità della notifica della sentenza di primo grado, sostenendo che la notifica effettuata presso la sede dell'Agenzia non fosse idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, in quanto l'Agenzia era rappresentata da un procuratore. Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che nel processo tributario la notifica della sentenza, anche in presenza di un procuratore, può avvenire a mani di un impiegato addetto, ritenendo tale modalità idonea a far decorrere il termine breve per l'appello. La Corte ha sottolineato la specialità del rito tributario, evidenziando che le norme processuali tributarie prevalgono su quelle del codice civile, confermando la validità della notifica effettuata.

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Massime3

Nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, richiamati dall'art. 38. In particolare, nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.

Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall'art. 38 dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/09/2023, n. 26416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26416
    Data del deposito : 13 settembre 2023
    Fonte ufficiale :

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