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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GL GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - PR
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. AUTOTUTELA n. 2025-ADERISC-0687833 IVA-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso proposto la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, ha impugnato il diniego dell'istanza con la quale, tramite pec del 14.1.2025 aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate-RI l'annullamento in autotutela dei seguenti atti: a) “segnalazione di morosità rilevante” notificata il 6.2.2024; b) provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 135612 e relativo piano di ammortamento comunicati il 30.10.2024; c) cartella di pagamento n. 136 13620100015559344 000 notificata il 12.01.2011 per la parte residua dovuta. La ricorrente faceva presente che la detta cartella, riferita ad avviso di accertamento n° 86103200724, notificato il 10.9.2007, per IVA 2004, a suo tempo, impugnato, era stata emessa e notificata il 12.01.2011 all'esito della pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 92/25/2010 di riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla società. Proposto ricorso per cassazione e formulata istanza di sospensione, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva sospeso l'esecutività della pronuncia su cauzione, per cui la società Banca_1aveva fornito all'Agenzia la fideiussione 2.5.2011, per l'importo di € 250.000,00. Poiché il giudizio in cassazione si era concluso con l'ordinanza 12.3.2013, n. 6203 sfavorevole alla ricorrente, Banca_1l'Agenzia aveva escusso la fidejussione rilasciata da , come da prodotta A.R. ricevuta il 27.5.2013, incassando € 250.000,00. Da allora la società non aveva più ricevuto alcunché fino alla notifica di “segnalazione di morosità rilevante” del 6.2.2024. Quindi, volendo accedere al regime del concordato preventivo biennale previsto dagli artt. 6 e seg. del d.lgs. n° 13/2024, in scadenza il Ricorrente_131.10.2024, la , verificata la pendenza di un residuo debito di € 306.582,91, al solo fine di accedere al detto regime, aveva presentato istanza di rateizzazione 30.10.2024, accettata dall'Agenzia in pari data, proponendo, altresì, in data 14.01.2025, istanza di autotutela, con la quale aveva chiesto l'annullamento degli atti sopra indicati, in ragione della sopravvenuta prescrizione della residua pretesa, essendo decorsi più di dieci anni, sia dalla pubblicazione della pronuncia della Corte di cassazione, sia dall'escussione della fideiussione. Con il ricorso proposto, dunque, la ricorrente, invocando l'art. 10-quinquies della legge n. 212/2000, deduceva l'illegittimità del diniego, giustificato dall'ente tramite l'affermazione “di non aver riscontrato le cause di intervenuta prescrizione”, sia per difetto di motivazione, trattandosi di motivazione apparente o tautologica, sia perché, dalla data di pubblicazione della sentenza della Suprema Corte del 12.3.2013, ma anche a voler prendere a parametro la successiva data di avvenuta escussione della fideiussione del 27.5.2013, la residua pretesa era sicuramente prescritta, e la “segnalazione di morosità rilevante” del 6.2.2024 non conteneva nessuna costituzione in mora di Ricorrente_1 S.r.l. circa le somme ulteriori non coperte da fideiussione, per cui non poteva esserle attribuito alcun effetto interruttivo rispetto al saldo della cartella del 2011. L'Agenzia delle entrate RI, costituendosi in giudizio, opponeva, innanzi tutto, l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a introdurre, tramite l'impugnazione della comunicazione del 6 febbraio 2025, un giudizio di accertamento negativo della pretesa, osservando che nella specie non ricorre nessuna delle due ipotesi legali previste dall'art. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente. Sosteneva, inoltre, che la prescrizione era stata interrotta dalla presentazione da parte della società dell'istanza di rateazione del 30 ottobre 2024, che, motivata unicamente da
“temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”, senza alcuna riserva di impugnazione e/o di ripetizione, costituisce atto di riconoscimento dell'altrui diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. In ogni caso opponeva che, anche a considerare dies a quo della prescrizione la data del 12 marzo 2013, non vi è maturazione del termine decennale, dovendosi tenere conto delle plurime cause di sospensione legale della riscossione medio tempore intervenute, ovvero, per 165 giorni, dall'1/01/2014 al 15/06/2014, in forza del disposto della Legge di Bilancio 2014 (l. 147/2023, art. 1 commi 618 – 624) e, per 542 giorni, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, in forza dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 che rimanda all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015. Con la conseguenza che il termine, prorogato per complessivi 707 giorni, andava a scadere il 19 maggio 2025, ed è stato interrotto, prima della scadenza, tramite il sollecito di pagamento del 6 febbraio 2024 (segnalazione di morosità rilevante), contenente l'invito al pagamento, con avvertimento, in caso contrario, dell'avvio di ogni azione cautelare e/o esecutiva utile per la riscossione delle somme dovute relativamente alle cartelle indicate nel sollecito, tra le quali vi è la n. 136 13620100015559344 000 del 12 gennaio 2011. Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate-RI chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o pronunciarne il rigetto, con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, la ricorrente depositava memoria con la quale, in particolare, ribadiva l'ammissibilità del ricorso, dovendosi tenere conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602/1973, il contribuente può promuovere l'azione di accertamento negativo del debito erariale (pur in assenza di un atto impugnabile ex art. 19, d.p.r. n. 546/92), quando dimostri che, dalla pendenza del ruolo, derivi il pericolo di perdere un beneficio assegnato dalla legge, come nel caso. Inoltre, ai sensi dell'art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, è consentita l'impugnazione del diniego: a) anche in presenza di atti definitivi, quando vi è “manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione” previsto dall'art. 10-quater l. 212/2000 per “errore sul presupposto dell'imposta” (lett. e); b) fuori dai casi di cui all'art. 10-quater, quando vi è comunque “presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione”. Infine, con riferimento alla prescrizione, né può aver effetto interruttivo l'istanza di rateizzazione presentata solamente al fine di accedere al regime del concordato preventivo e senza riconoscimento alcuno della debenza della residua pretesa, come dimostrato proprio dall'avvenuta presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela, né vale l'art. 68, d.l. n. 18/2020, perché le proroghe ivi previste non si applicano ai termini in scadenza successivi alla cessazione del periodo emergenziale, posto che il comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, richiamato dall'art. 68 cit., chiarisce che, in caso di emergenza o calamità, sono sospesi soltanto i termini “che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”. All'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta illustrando ancora le proprie ragioni ed insistendo nelle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, per inquadrare la fattispecie in esame va subito evidenziato che l'atto oggetto di impugnazione, come si evince dal ricorso proposto, è costituito dal diniego dell'istanza di annullamento in autotutela notificato via pec dall'Agenzia delle entrate-RI il 6 febbraio 2025. Verificando l'istanza che, con l'atto impugnato, è stata denegata, risulta che l'Ricorrente_1 S.r.l. aveva richiesto all'Agenzia delle entrate-RI, in data 14 gennaio 2025, l'annullamento in autotutela dei seguenti atti: “segnalazione di morosità rilevante” notificata il 6 febbraio 2024, provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 135612 e relativo piano di ammortamento comunicati il 30 ottobre 2024, nonché sgravio della cartella di pagamento n. 136 13620100015559344 000 notificata il 12 gennaio 2011, per la parte residua rispetto all'avvenuto incasso della fideiussione rilasciata al momento della sospensione della pronuncia di secondo grado in pendenza di ricorso per cassazione. Il ricorso, proposto avverso un diniego di istanza di annullamento in autotutela, contrariamente agli assunti dell'Agenzia delle entrate-RI, si rivela formalmente ammissibile. Nel merito, occorre, valutare di quale tipologia di diniego si tratti, alla luce della disciplina introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente ratione temporis applicabile. Sicuramente non si tratta di un diniego di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater legge n. 212/2000. In base ai parametri indicati dall'art. 10-quater, infatti, l'obbligo di annullamento in autotutela a carico dell'Amministrazione finanziaria deve avere ad oggetto un atto impositivo. Nel caso, se non costituiscono atti impositivi, né la comunicazione c.d. “segnalazione di morosità rilevante” notificata il 6 febbraio 2024, né il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 135612 e relativo piano di ammortamento comunicati il 30 ottobre 2024, fatti oggetto dell'istanza, la cartella di pagamento, parimenti oggetto dell'istanza, è, invece, atto impositivo. Essa, tuttavia, risulta essere divenuta definitiva ben oltre il termine prescritto dal comma 2, dell'art. 10-quater. Occorre, infatti, evidenziare che la legge individua l'”obbligo” dell'Amministrazione finanziaria di annullare un atto impositivo, non solo quando ricorra (presupposto positivo) uno dei casi elencati al comma 1, lett. a)-g) dell'art. 10-quater, bensì anche quando non vi sia (presupposto negativo) una delle due ipotesi indicate dal comma 2, ovvero una “sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria”, e sia “decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”. Nella specie, con riferimento alla cartella, manca, dunque, il presupposto di cui al comma 2 dell'art. 10-quater, legge n. 212/2000. Trattandosi, quindi, della residua ipotesi di autotutela di cui all'art. 10-quinques, legge n. 212/2000, come in effetti prospettato dalla stessa ricorrente, deve osservarsi che, in assenza dell'“obbligo” dell'Amministrazione all'annullamento, i cui presupposti sono verificabili dal giudice in base al dato normativo di cui all'art. 10-quater, il giudice non può sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la legge non indica alcun criterio che lo legittimi a tale sostitutiva valutazione sul pronunciato diniego, tanto è vero che, se l'Amministrazione neppure risponde, il rifiuto tacito non è nemmeno impugnabile. Nel caso di autotutela facoltativa, infatti, restano fermi i principi già elaborati dalla Suprema Corte sulla necessaria sussistenza di un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, che, nel caso, non è neppure stata prospettata, dovendo escludersi la rilevanza di contestazioni a tutela di un interesse proprio ed esclusivo dell'istante (come da ultimo ancora ribadito da Cass., sez. trib., 9 gennaio 2026, n. 531). Al riguardo, per di più, si appalesa inconferente il richiamo, effettuato dalla ricorrente in memoria, all'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602/1973, che attiene all'ipotesi di ruolo e cartella asseritamente non notificata, mentre, nella specie, non è mai stata sollevata contestazione alcuna sull'avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento di cui trattasi. Va, invece, rimarcato che il potere di annullamento in autotutela è un potere proprio dell'Amministrazione finanziaria, che, al di là dei casi in cui il legislatore ne ha previsto l'obbligo, la cui sussistenza o meno, nel perimetro delineato dall'art. 10-quater della legge n. 212/2000, costituisce per l'appunto il circoscritto oggetto del controllo del giudice ai fini della legittimità o meno del diniego stesso, appartiene e resta nella sfera dell'Amministrazione finanziaria. Dovendosi ancora precisare che, a fronte dell'impugnazione di un diniego di annullamento in autotutela, al giudice non spetta mai pronunciare alcunché sull'atto sottostante, di cui il contribuente ha chiesto all'Amministrazione finanziaria (e non al giudice) l'annullamento in autotutela, in quanto non è l'atto sottostante ad essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale, bensì il diniego, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis e g-ter, d.lgs. n. 546/1992, sul quale solamente il giudice è tenuto, pertanto, a pronunciarsi. Di conseguenza il ricorso va rigettato, osservandosi che, se la società, invece di presentare istanza di rateazione e proporre istanza di annullamento in autotutela, avesse atteso la notifica del preannunciato atto di riscossione e l'avesse impugnato, ben avrebbe potuto far valere davanti al giudice tributario la maturata prescrizione, e, in tal caso, il giudice, investito dell'impugnazione di quell'atto di cui era denunciato il vizio della maturata prescrizione della pretesa, avrebbe dovuto verificare se, al momento della sua notifica, la pretesa fosse prescritta, con annullamento, in caso positivo, dell'atto stesso. Quanto alle spese, trattandosi di questioni ancora caratterizzate da elementi di novità, vista la recente introduzione della disciplina di cui all'art. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, ricorrono i motivi normativamente previsti per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di PR, sez. II, rigetta il ricorso. Spese compensate. PR, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GL GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - PR
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. AUTOTUTELA n. 2025-ADERISC-0687833 IVA-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso proposto la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, ha impugnato il diniego dell'istanza con la quale, tramite pec del 14.1.2025 aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate-RI l'annullamento in autotutela dei seguenti atti: a) “segnalazione di morosità rilevante” notificata il 6.2.2024; b) provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 135612 e relativo piano di ammortamento comunicati il 30.10.2024; c) cartella di pagamento n. 136 13620100015559344 000 notificata il 12.01.2011 per la parte residua dovuta. La ricorrente faceva presente che la detta cartella, riferita ad avviso di accertamento n° 86103200724, notificato il 10.9.2007, per IVA 2004, a suo tempo, impugnato, era stata emessa e notificata il 12.01.2011 all'esito della pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 92/25/2010 di riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla società. Proposto ricorso per cassazione e formulata istanza di sospensione, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva sospeso l'esecutività della pronuncia su cauzione, per cui la società Banca_1aveva fornito all'Agenzia la fideiussione 2.5.2011, per l'importo di € 250.000,00. Poiché il giudizio in cassazione si era concluso con l'ordinanza 12.3.2013, n. 6203 sfavorevole alla ricorrente, Banca_1l'Agenzia aveva escusso la fidejussione rilasciata da , come da prodotta A.R. ricevuta il 27.5.2013, incassando € 250.000,00. Da allora la società non aveva più ricevuto alcunché fino alla notifica di “segnalazione di morosità rilevante” del 6.2.2024. Quindi, volendo accedere al regime del concordato preventivo biennale previsto dagli artt. 6 e seg. del d.lgs. n° 13/2024, in scadenza il Ricorrente_131.10.2024, la , verificata la pendenza di un residuo debito di € 306.582,91, al solo fine di accedere al detto regime, aveva presentato istanza di rateizzazione 30.10.2024, accettata dall'Agenzia in pari data, proponendo, altresì, in data 14.01.2025, istanza di autotutela, con la quale aveva chiesto l'annullamento degli atti sopra indicati, in ragione della sopravvenuta prescrizione della residua pretesa, essendo decorsi più di dieci anni, sia dalla pubblicazione della pronuncia della Corte di cassazione, sia dall'escussione della fideiussione. Con il ricorso proposto, dunque, la ricorrente, invocando l'art. 10-quinquies della legge n. 212/2000, deduceva l'illegittimità del diniego, giustificato dall'ente tramite l'affermazione “di non aver riscontrato le cause di intervenuta prescrizione”, sia per difetto di motivazione, trattandosi di motivazione apparente o tautologica, sia perché, dalla data di pubblicazione della sentenza della Suprema Corte del 12.3.2013, ma anche a voler prendere a parametro la successiva data di avvenuta escussione della fideiussione del 27.5.2013, la residua pretesa era sicuramente prescritta, e la “segnalazione di morosità rilevante” del 6.2.2024 non conteneva nessuna costituzione in mora di Ricorrente_1 S.r.l. circa le somme ulteriori non coperte da fideiussione, per cui non poteva esserle attribuito alcun effetto interruttivo rispetto al saldo della cartella del 2011. L'Agenzia delle entrate RI, costituendosi in giudizio, opponeva, innanzi tutto, l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a introdurre, tramite l'impugnazione della comunicazione del 6 febbraio 2025, un giudizio di accertamento negativo della pretesa, osservando che nella specie non ricorre nessuna delle due ipotesi legali previste dall'art. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente. Sosteneva, inoltre, che la prescrizione era stata interrotta dalla presentazione da parte della società dell'istanza di rateazione del 30 ottobre 2024, che, motivata unicamente da
“temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”, senza alcuna riserva di impugnazione e/o di ripetizione, costituisce atto di riconoscimento dell'altrui diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. In ogni caso opponeva che, anche a considerare dies a quo della prescrizione la data del 12 marzo 2013, non vi è maturazione del termine decennale, dovendosi tenere conto delle plurime cause di sospensione legale della riscossione medio tempore intervenute, ovvero, per 165 giorni, dall'1/01/2014 al 15/06/2014, in forza del disposto della Legge di Bilancio 2014 (l. 147/2023, art. 1 commi 618 – 624) e, per 542 giorni, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, in forza dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 che rimanda all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015. Con la conseguenza che il termine, prorogato per complessivi 707 giorni, andava a scadere il 19 maggio 2025, ed è stato interrotto, prima della scadenza, tramite il sollecito di pagamento del 6 febbraio 2024 (segnalazione di morosità rilevante), contenente l'invito al pagamento, con avvertimento, in caso contrario, dell'avvio di ogni azione cautelare e/o esecutiva utile per la riscossione delle somme dovute relativamente alle cartelle indicate nel sollecito, tra le quali vi è la n. 136 13620100015559344 000 del 12 gennaio 2011. Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate-RI chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o pronunciarne il rigetto, con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, la ricorrente depositava memoria con la quale, in particolare, ribadiva l'ammissibilità del ricorso, dovendosi tenere conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602/1973, il contribuente può promuovere l'azione di accertamento negativo del debito erariale (pur in assenza di un atto impugnabile ex art. 19, d.p.r. n. 546/92), quando dimostri che, dalla pendenza del ruolo, derivi il pericolo di perdere un beneficio assegnato dalla legge, come nel caso. Inoltre, ai sensi dell'art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, è consentita l'impugnazione del diniego: a) anche in presenza di atti definitivi, quando vi è “manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione” previsto dall'art. 10-quater l. 212/2000 per “errore sul presupposto dell'imposta” (lett. e); b) fuori dai casi di cui all'art. 10-quater, quando vi è comunque “presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione”. Infine, con riferimento alla prescrizione, né può aver effetto interruttivo l'istanza di rateizzazione presentata solamente al fine di accedere al regime del concordato preventivo e senza riconoscimento alcuno della debenza della residua pretesa, come dimostrato proprio dall'avvenuta presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela, né vale l'art. 68, d.l. n. 18/2020, perché le proroghe ivi previste non si applicano ai termini in scadenza successivi alla cessazione del periodo emergenziale, posto che il comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, richiamato dall'art. 68 cit., chiarisce che, in caso di emergenza o calamità, sono sospesi soltanto i termini “che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”. All'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta illustrando ancora le proprie ragioni ed insistendo nelle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, per inquadrare la fattispecie in esame va subito evidenziato che l'atto oggetto di impugnazione, come si evince dal ricorso proposto, è costituito dal diniego dell'istanza di annullamento in autotutela notificato via pec dall'Agenzia delle entrate-RI il 6 febbraio 2025. Verificando l'istanza che, con l'atto impugnato, è stata denegata, risulta che l'Ricorrente_1 S.r.l. aveva richiesto all'Agenzia delle entrate-RI, in data 14 gennaio 2025, l'annullamento in autotutela dei seguenti atti: “segnalazione di morosità rilevante” notificata il 6 febbraio 2024, provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 135612 e relativo piano di ammortamento comunicati il 30 ottobre 2024, nonché sgravio della cartella di pagamento n. 136 13620100015559344 000 notificata il 12 gennaio 2011, per la parte residua rispetto all'avvenuto incasso della fideiussione rilasciata al momento della sospensione della pronuncia di secondo grado in pendenza di ricorso per cassazione. Il ricorso, proposto avverso un diniego di istanza di annullamento in autotutela, contrariamente agli assunti dell'Agenzia delle entrate-RI, si rivela formalmente ammissibile. Nel merito, occorre, valutare di quale tipologia di diniego si tratti, alla luce della disciplina introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente ratione temporis applicabile. Sicuramente non si tratta di un diniego di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater legge n. 212/2000. In base ai parametri indicati dall'art. 10-quater, infatti, l'obbligo di annullamento in autotutela a carico dell'Amministrazione finanziaria deve avere ad oggetto un atto impositivo. Nel caso, se non costituiscono atti impositivi, né la comunicazione c.d. “segnalazione di morosità rilevante” notificata il 6 febbraio 2024, né il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 135612 e relativo piano di ammortamento comunicati il 30 ottobre 2024, fatti oggetto dell'istanza, la cartella di pagamento, parimenti oggetto dell'istanza, è, invece, atto impositivo. Essa, tuttavia, risulta essere divenuta definitiva ben oltre il termine prescritto dal comma 2, dell'art. 10-quater. Occorre, infatti, evidenziare che la legge individua l'”obbligo” dell'Amministrazione finanziaria di annullare un atto impositivo, non solo quando ricorra (presupposto positivo) uno dei casi elencati al comma 1, lett. a)-g) dell'art. 10-quater, bensì anche quando non vi sia (presupposto negativo) una delle due ipotesi indicate dal comma 2, ovvero una “sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria”, e sia “decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”. Nella specie, con riferimento alla cartella, manca, dunque, il presupposto di cui al comma 2 dell'art. 10-quater, legge n. 212/2000. Trattandosi, quindi, della residua ipotesi di autotutela di cui all'art. 10-quinques, legge n. 212/2000, come in effetti prospettato dalla stessa ricorrente, deve osservarsi che, in assenza dell'“obbligo” dell'Amministrazione all'annullamento, i cui presupposti sono verificabili dal giudice in base al dato normativo di cui all'art. 10-quater, il giudice non può sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la legge non indica alcun criterio che lo legittimi a tale sostitutiva valutazione sul pronunciato diniego, tanto è vero che, se l'Amministrazione neppure risponde, il rifiuto tacito non è nemmeno impugnabile. Nel caso di autotutela facoltativa, infatti, restano fermi i principi già elaborati dalla Suprema Corte sulla necessaria sussistenza di un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, che, nel caso, non è neppure stata prospettata, dovendo escludersi la rilevanza di contestazioni a tutela di un interesse proprio ed esclusivo dell'istante (come da ultimo ancora ribadito da Cass., sez. trib., 9 gennaio 2026, n. 531). Al riguardo, per di più, si appalesa inconferente il richiamo, effettuato dalla ricorrente in memoria, all'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602/1973, che attiene all'ipotesi di ruolo e cartella asseritamente non notificata, mentre, nella specie, non è mai stata sollevata contestazione alcuna sull'avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento di cui trattasi. Va, invece, rimarcato che il potere di annullamento in autotutela è un potere proprio dell'Amministrazione finanziaria, che, al di là dei casi in cui il legislatore ne ha previsto l'obbligo, la cui sussistenza o meno, nel perimetro delineato dall'art. 10-quater della legge n. 212/2000, costituisce per l'appunto il circoscritto oggetto del controllo del giudice ai fini della legittimità o meno del diniego stesso, appartiene e resta nella sfera dell'Amministrazione finanziaria. Dovendosi ancora precisare che, a fronte dell'impugnazione di un diniego di annullamento in autotutela, al giudice non spetta mai pronunciare alcunché sull'atto sottostante, di cui il contribuente ha chiesto all'Amministrazione finanziaria (e non al giudice) l'annullamento in autotutela, in quanto non è l'atto sottostante ad essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale, bensì il diniego, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis e g-ter, d.lgs. n. 546/1992, sul quale solamente il giudice è tenuto, pertanto, a pronunciarsi. Di conseguenza il ricorso va rigettato, osservandosi che, se la società, invece di presentare istanza di rateazione e proporre istanza di annullamento in autotutela, avesse atteso la notifica del preannunciato atto di riscossione e l'avesse impugnato, ben avrebbe potuto far valere davanti al giudice tributario la maturata prescrizione, e, in tal caso, il giudice, investito dell'impugnazione di quell'atto di cui era denunciato il vizio della maturata prescrizione della pretesa, avrebbe dovuto verificare se, al momento della sua notifica, la pretesa fosse prescritta, con annullamento, in caso positivo, dell'atto stesso. Quanto alle spese, trattandosi di questioni ancora caratterizzate da elementi di novità, vista la recente introduzione della disciplina di cui all'art. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, ricorrono i motivi normativamente previsti per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di PR, sez. II, rigetta il ricorso. Spese compensate. PR, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi