Ordinanza cautelare 31 luglio 2020
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Laghi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OM DI in Catanzaro, via Luigi Siciliani 8;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Cassano allo Jonio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Celebre, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di interdittiva antimafia emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto di Cosenza;
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Cassano allo Jonio, di revoca della s.c.i.a. per la somministrazione di alimenti e bevande intestata ad “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Cosenza e del Comune di Cassano allo Jonio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’impresa “-OMISSIS-”, agisce per l’annullamento dell’informativa antimafia prot. n.-OMISSIS-, adottata dal Prefetto di Cosenza, nonché per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Comune di Cassano allo Jonio ha disposto la revoca della s.c.i.a. per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento interdittivo è stato emanato in quanto l’esponente è risultato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, in riferimento ad un procedimento penale della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con successiva imputazione per i reati di cui agli artt. 629, 628 e 416- bis , 56, 110, 81 c.p.
Il ricorrente denuncia pertanto l’illegittimità degli atti avversati per violazione degli artt. 84, 85 91 D. Lgs. n. 159/2011 e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste il Ministero dell’Interno con memoria di stile.
3. Si è costituito il Comune di Cassano allo Jonio, che confuta le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con un’unica e articolata censura l’esponente sostiene che la gravata informativa non contenga elementi idonei a configurare la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, basandosi essa sul mero rinvio a giudizio del titolare, senza tuttavia che il Prefetto abbia considerato la sua incensuratezza, l’assenza di frequentazioni con soggetti controindicati nonché la circostanza che la condotta contestata risalga all’anno 2013.
La domanda è infondata.
Opportuna è una preliminare ricognizione di consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, rilevanti nel caso di specie ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):
- l'informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In argomento questa Sezione ha avuto modo di osservare che “ è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).
Tanto chiarito, l’avversata informativa interdittiva si fonda su un ampio e solido compendio di elementi, da cui inferire la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa.
Per come evidenziato, all’esponente sono contestati i delitti di cui agli artt. 629, 628, 416- bis , 56, 110, 81 c.p., avendo egli tentato ottenere, in concorso con altri soggetti, un ingiusto profitto in danno di un committente, mediante minacce di ritorsioni, avvalendosi della forza intimidatrice dell’associazione di tipo mafioso, riconducibile alla famiglia -OMISSIS-.
In particolare, nella contestata azione intimidatrice il ricorrente risulta avere affiancato -OMISSIS-, che ha utilizzato, per lo scopo delittuoso, la frase “ lo sai chi sono io? Sono figlio di -OMISSIS- ”, intendendo così evocare il calibro criminale di -OMISSIS-, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso.
In senso contrario non assume valenza ostativa l’asserita risalenza della condotta contestata, poiché il mero trascorrere del tempo è elemento in sé neutro, che da solo non incide sulla portata indiziante dei fatti posti a base del provvedimento interdittivo, se non di molto anteriori, in mancanza di nuovi elementi sopraggiunti di segno contrario ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653).
Ad avviso del Collegio, pertanto, il quadro degli illustrati elementi, traguardato non in un’ottica atomistica ma in una prospettiva complessiva, resiste alle deduzioni dell’esponente, emergendo la ragionevole prognosi secondo la logica del più probabile che non, adeguatamente motivata, che le decisioni dell’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata attraverso contatti con soggetti ad essa contigui ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 marzo 2021, n. 2887).
6.1. A fronte della accertata legittimità dell’informativa interdittiva, vanno parimenti disattese le deduzioni avverso l’ordinanza di revoca della s.c.i.a. adottata dal Comune di Cassano allo Jonio, risultando tale provvedimento a contenuto vincolato in conseguenza della determinazione antimafia.
7. Il ricorso è pertanto respinto.
8. La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente impresa al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno e del Comune di Cassano allo Jonio, liquidate in euro 1.500,00 ciascuno, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ST, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | AR ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.