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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2024, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3680/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUTERA MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BUTERA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAZZA Controparte_1 C.F._2
PAOLO MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MATTEO, 15/2 16123 GENOVA presso il difensore avv. GAZZA PAOLO CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAZZA PAOLO CP_2 C.F._3
MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MATTEO, 15/2 16123 GENOVA presso il difensore avv. GAZZA PAOLO MICHELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed affinché venisse accertato e dichiarato il diritto dello stesso di CP_1 CP_2
percepire la somma pari ad euro 15.950,00 e, conseguentemente, che i convenuti venissero condannati a pagare, in solido tra loro, la medesima somma, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti nell'appartamento in Genova, Via Bottini 23/6.
pagina 1 di 17 A fondamento delle proprie pretese deduceva che, nel gennaio 2019, le parti concordavano tra loro il rifacimento di opere murarie all'interno dell'appartamento predetto per l'importo totale pari ad euro 25.000,00 oltre IVA (doc. 1) – aumentate in corso d'opera, vista la richiesta da parte dei committenti di ulteriori lavorazioni, di ulteriori euro 5.800,00 oltre IVA (doc. 5) – e che, come pattuito,
i lavori iniziavano in data 4.03.2019. Deduceva, altresì, che, a fronte delle opere concordate, i convenuti corrispondevano ad la somma totale pari ad euro 19.250,00, iva inclusa (docc. 3 e 4) e Pt_1 che gli stessi, a lavori pressoché ultimati, impedivano all'attore l'accesso all'immobile, con conseguente impossibilità di effettuare le ultime rifiniture e di rientrare in possesso delle proprie attrezzature.
Si costituivano i convenuti e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1 CP_2
In via riconvenzionale chiedevano venisse accertata la sussistenza di gravi vizi e difetti delle opere realizzate da e la responsabilità di quest'ultimo per la mancata esecuzione dell'opera a regola Pt_1
d'arte e per il ritardo nella consegna;
per l'effetto chiedevano che il prezzo pattuito venisse ridotto, che venisse condannato a risarcire i danni conseguenti all'inadempimento quantificati in euro Pt_1
23.800,00 (come da perizia di parte di cui ai docc. 7 e 8) ed al rimborso della somma pari ad euro
198,00 a titolo di quota del canone di locazione versato per il permanere nel precedente immobile condotto in locazione a causa della ritardata consegna dell'appartamento oggetto di causa da parte di nonché al risarcimento del danno subito a causa del mancato utilizzo del proprio Parte_1
terrazzo, lasciato ingombro dal materiale relitto dell'attore. In subordine, chiedevano la compensazione delle somme eventualmente ancora dovute ad Pt_1
A sostegno delle loro difese contestavano il preventivo per le opere extra (documento n. 5 parte attrice), mai da loro accettato, e contestavano, altresì, la deduzione avversaria relativa al presunto impedimento all'accesso all'immobile, assumendo che fosse stato ad aver abbandonato il Pt_1
cantiere. Deducevano, invece, che il preventivo -accettato- del 29 gennaio 2019 contenesse l'impegno di ad eseguire le opere in 70 giorni e che sussistesse tra le parti un accordo affinché l'attore Pt_1
iniziasse i lavori entro la metà di febbraio, accordo disatteso da che iniziava i lavori soltanto in Pt_1
data 4.03.2019. Deducevano, altresì, la sussistenza di ingiustificati plurimi ritardi imputabili esclusivamente all'attore, nonché la presenza di numerosi vizi e difetti, denunciati all'appaltatore a mezzo PEC in data 24.06.2019 (doc.5).
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), espletate l'escussione delle prove orali e la CTU volta all'accertamento dell'esecuzione, da parte di e della quantificazione delle opere previste contrattualmente, nonché all'accertamento della Pt_1
sussistenza dei vizi e difetti e gli eventuali costi per la loro eliminazione, il Giudice, ritenuta la causa pagina 2 di 17 matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
1. Il contratto stipulato tra le parti ed i lavori svolti
La presente causa ha ad oggetto i rapporti di debito – credito tra le parti, nascenti da un contratto di appalto, originato dall'accettazione, ad opera dei convenuti, del preventivo redatto, in data
29.01.2019, da parte attrice per 25.000,00 oltre IVA. Gli interventi edili in esso previsti hanno interessato la parte di muratura concernente la demolizione di una parete a divisione di due camere preesistenti;
la realizzazione ex novo di due bagni uno dei quali con antibagno;
la demolizione di w.c. preesistente e contestuale realizzazione di ripostiglio con ampliamento della camera da letto e riduzione della lunghezza del corridoio;
lo spostamento del vano cucina in altra zona dell'immobile (dal lato nord al lato sud) con contestuale cambio di destinazione da cucina a camera di un vano e cambio di destinazione da camera a cucina di altro vano, nonché la chiusura di un varco porta con creazione di due altre porte nella zona corridoio e l'allargamento di un altro varco tra attuale corridoio e camera matrimoniale (cfr. CTU pag. 51).
La conclusione tra le parti di detto contratto è da ritenersi pacifica, se non altro a seguito delle dichiarazioni rese in sede di interpello sul capitolo di prova dedotto da parte attrice al n. 1). I convenuti in quella sede, infatti, confermavano di aver accettato il preventivo per interventi edili redatto da parte attrice in data 29.01.19.
Discorso a parte merita, invece, il preventivo del 10.04.2019 (di cui al doc. 5 parte attrice), relativo alle modifiche all'oggetto dell'appalto che sarebbero state richieste in più dalla committenza con un conseguente maggior importo dei lavori pari ad ulteriori 5.800,00 euro. I convenuti hanno, sul punto, negato di avere mai richiesto tali opere e comunque che esse siano state eseguite e completate.
Le testimonianze dei testi di parte attrice hanno confermato la conclusione dell'accordo tra la committenza e l'appaltatore. Infatti, il teste escusso sui capitoli di prova nn. 1) e 2) formulati Tes_1 da parte attrice, dichiarava che: “posso confermare che l'incontro si è svolto nel mese di aprile 2019.
[..] In occasione di questo incontro si è proprio parlato della necessità di posizionare una contro parete in . Preciso che durante questo incontro oltre a me, ad e ai convenuti vi era il CP_3 Pt_1 loro tecnico Arch. ” e che “venivano deliberati i lavori di cui al preventivo che mi Controparte_4 viene rammostrato”.
Si ribadisce come il teste fosse capace di testimoniare (e gli stessi attori hanno in Tes_1
comparsa conclusionale rinunciato alla relativa eccezione: “non hanno interesse a coltivare la suddetta eccezione”) non avendo alcun interesse concreto e diretto nella causa. La sua testimonianza è Tes_1 pagina 3 di 17 inoltre da valutarsi attendibile, essendo stata precisa e circostanziata, tanto da essere utilizzata, nella parte ritenuta favorevole, dagli stessi attori.
Circa le contrarie testimonianze rese dai genitori della convenuta discordanti da CP_2
quanto sopra valutato, non può parlarsi di piena attendibilità dei testi, in considerazione dello stretto rapporto di parentela e soprattutto del fatto che la stessa madre – come da lei stessa affermato – era sempre presente in cantiere proprio allo scopo di controllare i lavori così come, per quanto meno spesso, il marito (teste a risposta al cap. 13 sullo stato dei lavori “questa circostanza Testimone_2
direi che mi è stata riferita da mia moglie che era sempre presente ed ogni giorno mi faceva un resoconto dettagliato dei lavori”). Appare quindi inverosimile che con una tale assidua presenza, coloro che erano sui luoghi proprio per controllare la corretta esecuzione dei lavori non si fossero resi conto dei lavori in più; quegli stessi lavori che ha ricordato essere stati concordati. Peraltro i Tes_1
genitori della convenuta non hanno escluso la riunione durante la quale sarebbero stati CP_2
concordati i nuovi lavori, limitandosi a non ricordarla.
Deve quindi ritenersi che tali opere fossero state richieste. Inoltre le opere sono state eseguite come affermato dal CTU, il quale alla pag. 66 del suo elaborato peritale acclara che “Per la verità i lavori “extra” indicati nel doc. 5 di parte attrice sono stati certamente eseguiti, anche se occorre in questa sede valutarne la congruità economica e ciò in quanto tali lavori non rientravano in un accordo condiviso per iscritto da entrambe le parti”.
Chiarito ciò, la causa è stata istruita demandando al CTU nominato il compito di verificare se abbia effettivamente realizzato le lavorazioni previste contrattualmente, nonché quelle Pt_1
extracontrattuali. Egli ha provveduto a redigere due diverse tabelle di cui ai documenti 14 e 15 della relazione peritale, l'una relativa ai lavori eseguiti dall'impresa sulla base del preventivo del Pt_1 gennaio 2019, nella quale “vengono trasfusi i prezzi di ogni singola lavorazione integralmente eseguita dall'attore (al lordo dei costi per l'eliminazione dei vizi lamentati e al netto di IVA), mentre per le altre lavorazioni eseguite solo parzialmente, viene calcolato un minor valore, riportato sempre nella tabella”; l'altra relativa alle lavorazioni “extra” di cui al preventivo del 10.04.2019.
In relazione ai lavori di cui al primo preventivo (di cui alla tabella al doc. 14) il CTU ha analizzato le voci in esso previste determinandone il corrispettivo per quelle effettivamente realizzate e giungendo a tali conclusioni:
- VOCE 1A “Demolizioni”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 1.500,00 è rimasto invariato;
- VOCE 2B “Pareti”: la valutazione del CTU ha riguardato il fatto che “nel preventivo viene esplicitamente prevista la realizzazione di pareti "in muratura tradizionale", cioè con laterizi forati e
pagina 4 di 17 malta; di fatto però le pareti interne di nuova costruzione sono state eseguite utilizzando elementi in gasbeton, con minor costo del materiale e impiego di minor tempo per la posa. Nella fattispecie trattasi di vera e propria difformità tra l'opera eseguita rispetto alle previsioni contrattuali del preventivo. In aggiunta, come dichiarato dalle parti durante il sopralluogo del 07.10.2022, non sono stati posati due scrigni di altrettanti varchi-porta interni ( ha riconosciuto di aver posato solo i Pt_1
controtelai), come era invece previsto. Si concorda con la stima operata dal CTP Geom. (doc. Per_1
10) nel considerare complessivamente un minor valore dell'opera eseguita pari al 50%, che assorbe anche la decurtazione di € 400,00 che il Sig. già defalcava nel proprio conteggio riguardante le Pt_1
"opere aggiuntive" (pag. 2 doc. 5 attoreo) appunto per la omessa installazione di due scrigni, sostituiti da "semplici animelle"” (cfr. CTU pagg. 64-65), sicchè è stato stimato un nuovo prezzo pari ad euro
1.000,00;
- VOCE 3C “Pavimenti”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 5.000,00 è rimasto invariato;
- VOCA 4D “Controsoffitti”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 5.000,00 è rimasto invariato;
- VOCE 5E “RE murarie telai”: l'indagine del CTU si è soffermata sul rilievo che, nell'eseguire tali lavorazioni “l'infisso esterno del bagno principale, in ferro, non è stato rimosso (per la precisione, la voce "demolizioni" del preventivo contiene il seguente riferimento testuale: “verranno smurate anche le finestre in legno”); pertanto la posa dei telai (a parte la prevista "rifinitura in ambo i lati" della muratura, voce questa che sarà compresa nella “Tabella vizi” di cui al doc. 16 qui allegato) avrebbe riguardato n. 5 porte e 6 finestre (non 7 finestre, come erroneamente indicato nel verbale di sopralluogo del 7.10.2022); la minore lavorazione viene calcolata proporzionalmente come segue: €
1.000,00/(5 porte + 7,5 tra finestre e portefinestre, considerando pari a 1,5 la portafinestra del salone)
x 11,5 = € 920,00 e tale importo, al lordo dei vizi, viene riportato nel doc. 14 come lavoro contrattualmente eseguito e quindi da riconoscere” (cfr. CTU pag. 65), sicchè veniva stimato un nuovo prezzo pari ad euro 920,00;
- VOCE 6F “RE murarie elettriche”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 1.500,00 è rimasto invariato;
- VOCE 7G “Bagni e cucina”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 2.500,00 è rimasto invariato;
- VOCE 8H “Coloriture”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 4.600,00 è rimasto invariato;
pagina 5 di 17 - VOCE 9I : il CTU, sul punto, ha acclarato che: “della voce 9 I, riguardante sia la pulizia Per_2
delle ringhiere dei poggioli, inclusa la sistemazione di una copertina in marmo, che il montaggio all'interno della muratura della cassaforte, lavori complessivamente preventivati in € 1.000,00, è stato realizzato solo quest'ultimo.
Considerato che
lo sviluppo delle ringhiere è complessivamente di mq
9,31 e la sistemazione della copertina in marmo non è stata eseguita, l'installazione della sola cassaforte viene quantificata a corpo in € 220,00, tenendo conto proporzionalmente dell'importo complessivo richiesto nonché del fatto che è regola tecnica che per la definizione del prezzo per gli interventi di carteggiatura e verniciatura delle ringhiere in ferro “di tipo normale a disegno” (come da descrizione del PR RE , vada computata una sola volta l'intera loro superficie” (cfr, CP_5
CTU pag. 65), quantificando le opere realizzate da in euro 220,00; Pt_1
- VOCE 10L “Assistenza idraulica”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 900,00 è rimasto invariato;
Premesso che degli eventuali vizi riscontrati nelle lavorazioni appena esaminate si terrà conto nel paragrafo che segue, il perito incaricato dal Tribunale concludeva che: “Il totale delle lavorazioni
(totali e parziali) riconosciute come eseguite al lordo dei vizi e al netto di IVA è quindi pari a €
23.140,00” (cfr. relazione pag. 65), a fronte dei 25.000,00 quantificati dall'attore.
L'indagine demandata al CTU ha, quindi, investito anche l'esame sull'effettiva esecuzione e la relativa quantificazione delle lavorazioni extra di cui al preventivo del 10.04.2019. Egli ha redatto all'uopo una tabella (di cui al doc. 15), dalla quale è emerso che:
- circa la voce “pareti contromuro”, il CTU ha valutato che, a fronte di un preventivo pari ad euro
4.700,00, “l'impresa ha realizzato tre
contro
-pareti in gasbeton (blocchi di calcestruzzo Pt_1
cellulare espanso) da cm 5 di spessore per un totale di mq 34,50. Tali
contro
-pareti riguardano
(secondo i conteggi operati dal collegio peritale): il salone (m 6,20*3) per mq 18,60; la cucina (m
5,15*3) per mq 15,45 e un muretto del bagno (m 0,78*1,20) per mq 0,94. Il costo unitario definito dal
CTP Geom. – seppure con riserva - in €/mq 63,00 nelle note tecniche preliminari (considerando Per_1
la costruzione di parete in gasbeton con rasatura su un solo lato), appare congruo anche alla luce del
PR 2019. Pertanto: mq 34,50 * €/mq 63,00 = € 2.173,50, comprensivi di opere riguardanti gli spessoramenti delle spalline effettuati nella cameretta (lato calorifero ed entrata salone)” (cfr. CTU pag. 68), ed ha ridotto l'importo richiesto, ristimandolo in euro 2.173,00;
- in relazione alla voce “Controsoffitto bagno ed antibagno”, il CTU ha ritenuto che tale lavorazione sia effettivamente stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 700,00 è rimasto invariato;
pagina 6 di 17 - relativamente alla voce “nicchie esterne scaldabagno e collettori”, il CTU osserva come tale lavorazione extra sia stata implicitamente riconosciuta dai convenuti, nel momento in cui ne hanno denunciato i difetti (con ragionamento logicamente incompatibile con la mancata richiesta dei lavori) per un asserito “errato montaggio (a rovescio) del rubinetto del conta litri dell'acqua fredda ed errato montaggio (troppo vicino alle pareti con conseguente rottura delle stesse) del rubinetto conta litri dell'acqua calda, nonché a leggere fessurazioni della muratura nelle zone circostanti le nicchie”.
Secondo il giudizio del CTU “la valvola di chiusura rossa è troppo vicina alla muratura, ma il fatto è che tale difetto va addebitato non all'impresa edile quanto all'opera dell'idraulico, il quale ben poteva raddrizzare il tratto terminale del tubo in uscita, in modo da assicurare una agevole rotazione della saracinesca rossa” (cfr. relazione pag. 69) e riquantifica in euro 500,00 la realizzazione delle nicchie e rifiniture, a fronte di euro 800,00 richiesti, decurtati euro 43,68 necessari per il ripristino delle fessure visibili.
Da ultimo, nel preventivo lavori extra del 10.04.2019 parte attrice riconosce la posa in opera di animelle tradizionali, a fronte della prevista posa in opera di due scrigni, decurtando la cifra di euro
400,00 dal preventivo. Il CTU, sul punto, chiarisce che “il costo di tale omessa lavorazione è già stato contemplato nella voce 2 B del doc. 14 a decurtazione di quanto richiesto” e conclude che “Il totale dei lavori extra, riconosciuti dal CTU come eseguiti, viene quindi quantificato, al netto di IVA, in complessivi € 3.373,50 a fronte di una richiesta di € 5.800,00 (v. doc. 15)” (cfr. CTU pag. 72).
Da tali premesse discende, pertanto, che a fronte dell'importo richiesto da parte attrice pari ad euro 30.800,00 oltre IVA di cui euro 25.000,00 oltre IVA previsti dal preventivo del 29.01.2019 ed euro 5.800,00 oltre IVA per il preventivo del 10.4.2019, il CTU ha quantificato le opere effettivamente realizzate in euro 26.513,40 oltre IVA, di cui euro 23.140,00 oltre IVA di opere previste contrattualmente ed euro 3.373,50 oltre IVA di opere “extra”.
Prima di regolare i rapporti di dare-avere tra le parti, occorre vagliare nel merito le domande riconvenzionali formulate dai convenuti
2. La domanda riconvenzionale di inadempimento.
Occorre esaminare la domanda riconvenzionale volta all'accertamento della sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, nonché della responsabilità dell'appaltatore per aver mal eseguito e comunque ritardato l'esecuzione delle lavorazioni. I convenuti, infatti, a causa dei lamentati vizi e ritardi hanno chiesto la riduzione del prezzo pattuito e la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.
In relazione alle contestazioni sul ritardo nell'inizio e nell'ultimazione delle opere da parte di va premesso che sussiste agli atti un'allegazione specifica sul punto da parte dei convenuti che, Pt_1 pagina 7 di 17 fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deducono che l'accettazione del preventivo del
29.01.2019 fosse subordinata alla condizione essenziale che i lavori – da eseguirsi in 70 giorni – iniziassero entro la metà di febbraio 2019 e si concludessero entro fine maggio dello stesso anno.
Il dedotto ritardo dell'appaltatore nel dare inizio alle lavorazioni trova conferma nelle testimonianze rese dal teste escusso in controprova sui capitoli nn. 1) e 5) di parte convenuta, Tes_1 il quale ha dichiarato che “i lavori avrebbero dovuto iniziare entro metà febbraio 2019” e che “la partenza dei lavori slittava di un paio di settimane”.
Ciò, tuttavia, non è sufficiente per dichiarare l'inadempienza dell' nell'esecuzione del Pt_1
contratto, atteso che, da un lato, la conclusione -in corso di esecuzione dell'appalto- dell'accordo relativo alla realizzazione di lavori extra (di cui al preventivo del 10.04.2019) comporta il venir meno dell'originario termine di consegna dei lavori e, d'altro canto, la prova orale ha dimostrato che a fine maggio, ovvero ai primi di giugno 2019, i lavori erano conclusi. Infatti, il testimone escusso Tes_1 sul capitolo n. 11) di parte attrice confermava che: “ai primi di giugno 2019 l'appartamento era ultimato, gli impianti finiti ad eccezione della vasca da bagno” e il teste escusso sul medesimo Tes_3 capitolo, dichiarava che: “l'ultima volta che sono entrato in quell'alloggio era fine maggio e per me i lavori erano finiti”. In particolare, il teste interrogato sul capitolo n. 10) attoreo, precisava che: Tes_3
“per metà maggio 2019 avevo finito la controsoffittatura e poi sono tornato nell'alloggio verso fine maggio 2019 a ritirare parte dell'attrezzatura, come il trabattello e posso confermare che i pavimenti, ad esclusione di quello della camera da letto erano finiti e le pareti imbiancate” e il teste , Tes_4 interrogato sul cap. 11) attoreo, confermava che “per quanto concerne l'impianto elettrico ai primi di giugno 2019 era ultimato”. Il testimone rispondendo ai capitoli di prova nn. 13) e 14) di Tes_1 parte attrice, chiariva che: “verso metà giugno ho effettuato io personalmente un carotaggio sopra il pensile della cucina che risultava montata” e che (in relazione all'ultimazione del vano bagno): “prima del 15 giugno (data del carotaggio) i lavori erano finiti (box doccia e sanitari)”.
Le testimonianze rese sul capitolo 12) di parte convenuta, teso alla dimostrazione che alla fine di maggio 2019 l'appartamento fosse ancora privo di gran parte della pavimentazione, non sono dirimenti né chiarificatrici, in quanto discordanti. Laddove il teste dichiarava che: “la cucina non era CP_4 terminata e per quanto riguarda la pavimentazione in alcuni punti la stessa non risultava terminata”, i testi e dichiaravano, il primo che: “a fine maggio 2019 i lavori della pavimentazione e Tes_4 Tes_3 della cucina erano terminati” e il secondo che: “a fine maggio 2019 i lavori della pavimentazione del salone, del corridoio risultavano terminati, non ricordo la cucina”, sicché dette testimonianze, apparendo contraddittorie tra di esse e discordanti, risultano, in conclusione, inattendibili.
pagina 8 di 17 Prima di procedere al vaglio sulla sussistenza dei lamentati vizi nelle lavorazioni oggetto di appalto, occorre dare atto dell'intervenuto mutamento dei luoghi a seguito di interventi dell'artigiano edile le cui lavorazioni, a detta del CTU “si sono sicuramente sovrapposte a quelle effettuate CP_6
precedentemente dal Sig. , quindi, non è sempre possibile distinguere a chi dei due edili sia Pt_1 ascrivibile lo stato attuale” (cfr. relazione peritale pag. 52). In particolare, secondo la prospettazione dei convenuti, tali successive lavorazioni, per un importo netto pari ad euro 3.295,00, si erano rese necessarie, onde completare il bagno e le lavorazioni ancora indispensabili, nonché ad eliminare i vizi più evidenti occorsi nell'esecuzione delle opere da parte di Pt_1
Il CTU incaricato anche di compiere la sua indagine relativamente all'accertamento sulla sussistenza di vizi e difetti e, in caso di loro esistenza, dell'indicazione dei costi necessari alla loro eliminazione, ha premesso che, nel compiere il suo mandato, ha omesso la propria valutazione relativamente a quei vizi che, pur essendo trasfusi nella pec di denuncia di cui al doc 5, non hanno trovato riscontro nella successiva perizia di parte di cui al doc.
7. Ha, quindi, provveduto a redigere una tabella di cui al doc. 16, procedendo a una disamina delle voci di danno risultanti dalla perizia di parte, avanzando ciascun rilievo sulla base delle risultanze dell'indagine effettuata relativamente alla probabile imputabilità o meno ad e definendo, quindi, il costo stimabile per la loro eliminazione. Pt_1
Qui di seguito vengono riportate le conclusioni cui egli è giunto.
- Vano ingresso: premesso che il CTU, ricomprende in tale voce, i dedotti vizi nella realizzazione del controsoffitto (imperfezioni e rigonfiamenti) anche del vano soggiorno, egli dà atto che gran parte dei difetti denunciati non sono rilevabili a occhio nudo, ma che “su altre superfici degli stessi soffitti e in particolare tra ingresso e soggiorno nonché in alcune zone di connessione tra controsoffitto e pareti verticali, effettivamente si riscontrano difetti dovuti a leggere cavillature oppure a minime imperfezioni puntiformi della finitura, che possono essere ripristinate con semplici trattamenti superficiali di stuccatura e stesura di tinta bianca. Nella porzione di controsoffitto tra ingresso e soggiorno, in particolare, si nota una fessura più evidente” (cfr. CTU pagg. 54-58). Il CTU ha, quindi, calcolato il costo di ripristino di tali difetti in euro 596,38, comprendente gli oneri di spostamento mobilio e ho la protezione con teli di nylon del mobilio stesso (cfr. CTU pag. 60), cui sono da aggiungersi euro 350,00, calcolati per il ripristino di “un leggero rigonfiamento della superficie del controsoffitto nella zona tra ingresso e soggiorno ove è presente anche una lieve fessurazione poco più marcata”, nonché “per la fornitura e posa di cartongesso a soffitto in quanto mancante nella zona cabina armadio” (cfr. CTU pagg. 73-77).
- Vano soggiorno: premesso che dei vizi al controsoffitto si è già dato conto alla voce che precede,
l'indagine del CTU si è soffermata sull'errata realizzazione della parete di fondo concava della nicchia pagina 9 di 17 posta sulla parete perimetrale rendendo impossibile la corretta posa delle mensole in vetro al suo interno. A parere del perito, nonostante la nicchia sia stata oggetto di interventi successivi dell'artigiano
Sig. i convenuti lamentano la sussistenza di un vizio, sicché non è dato comprendere a chi dei CP_6
due appaltatori sia ascrivibile il lamentato difetto. Tuttavia, il CTU contabilizza nella tabella vizi la somma di euro 85,00, considerando però eliminato il vizio dedotto.
- Terrazzo soggiorno: i difetti dedotti dai convenuti riguardano, da un lato, la nicchia esterna creata per l'alloggiamento della candelina e l'errato montaggio dei rubinetti contalitri dell'acqua fredda e calda, per i quali il CTU ha già dato conto nella tabella 15, relativamente alla voce “nicchie esterne scaldabagno e collettori”, quantificando un minor valore dell'opera e, dall'altro lato, concernono la mancata esecuzione della carteggiatura, spazzolatura e verniciatura della ringhiera metallica e la mancata sistemazione di una copertina di marmo a pavimento, per i quali il CTU ha già dato conto nella tabella 14 relativamente alla voce 9I . Per_2
- Cucina: in relazione al difetto della porzione di parete perimetrale da carteggiare e ritinteggiare a seguito di rimozione dell'intonaco per rigonfiamento della parete stessa, il CTU dà atto di averne tenuto conto nella voce di cui sopra che concerne la rasatura delle pareti. Circa, invece, il vizio derivante dall'aver murato lo scorri cinghia superiore dell'avvolgibile della portafinestra di cucina, il CTU Pt_1
quantifica in euro 50,00 il costo e la posa di un avvolgitore per cinghia. Da ultimo, i convenuti deducono dei difetti derivanti dall'errato posizionamento delle cassette delle prese di forno e forno a microonde e dell'altezza del pannello elettrico della cucina, posto sotto la penisola. Il perito, sul punto, preliminarmente rileva di non aver rinvenuto in atti produzioni riguardanti lo schema elettrico e, quindi, chiarisce che: “la collocazione dei punti luce sia questione che lascia – per così dire – indifferente la maestranza edile (che peraltro nel nostro caso non aveva inserito a preventivo un numero massimo di punti luce da realizzare, avendo applicato un prezzo a corpo per un numero imprecisato di cassetti e utenze), poiché la realizzazione delle crenature e dei cassetti viene eseguita o seguendo uno schema già fornito al muratore per consentirgli di realizzare le demolizioni con sufficiente grado di precisione, oppure attraverso la tracciatura a disegno sulle superfici e non dipende quindi di solito da una libera iniziativa dell'impresario edile, libera iniziativa che peraltro, nel nostro caso, il Sig. smentisce Pt_1 nella propria mail del 27.6.2019”, giungendo alla conclusione che la responsabilità dell'asserito errato posizionamento di tali punti luce non possa ascriversi all'attore (cfr. CTU pag. 78).
- Bagno principale: in relazione alla realizzazione della parete divisoria con il corridoio in gasbeton, invece che in muratura tradizionale, il CTU dà atto di aver già tenuto conto di tale difformità nella tabella 15 voce “pareti contromuro”, così come in relazione alla mancata rimozione della doppia finestra preesistente che è stata lasciata esternamente alla posa del nuovo serramento, si è dato conto pagina 10 di 17 nella voce 5E “opere telai e murarie”. Circa, invece, la cattiva esecuzione del muretto posizionato all'ingresso con funzione di separazione e alloggiamento della vasca da bagno, il perito acclara che:
“tutte le prove testimoniali (compresa quella del Sig. ) confermano che il muretto della vasca da Pt_1 bagno fosse stato realizzato non a piombo con impossibilità della posa del sanitario”, indicando il costo per l'eliminazione del vizio in euro 650,00 (cfr. relazione peritale pag. 52). Da ultimo, relativamente alla mancata rifilatura dello scarico lavatrice, il perito ritiene che quanto rappresentato dai convenuti non costituisca un vizio e che comunque questo sarebbe ascrivibile a chi ha realizzato la parte idraulica e non all'attore; mentre per quanto riguarda l'asserito danneggiamento del braghettone, a parere del CTU “è evidente che lo zoccolino risultasse già posato da al momento del montaggio Pt_1
delle porte relativo coprifilo, momento in cui l'installatore degli infissi ha ritenuto di tagliare tale coprifilo per andare intorno allo zoccolino adattando il coprifilo stesso alla sagoma della zoccolatura”, sicchè nulla può essere imputato all'attore (cfr. CTU pag.80).
- Bagno piccolo: in relazione alla realizzazione sia della parete divisoria con la camera matrimoniale sia della parete divisoria con la cabina armadi in gasbeton, invece che in muratura tradizionale, il CTU dà atto, come sopra, di aver già tenuto conto di tale difformità nella tabella 15 voce “pareti contromuro”, mentre circa la cattiva esecuzione della finitura della parete tra braghettone della porta e box doccia e la cattiva esecuzione della siliconatura del box doccia, il CTU rileva che il muro perimetrale non a piombo non è imputabile ad che non ha effettuato interventi di intonacatura Pt_1
sulla superficie interna del muro perimetrale, ma solo la posa del rivestimento ceramico, e stima il costo per l'eliminazione dei vizi (comprensivi di parziale rasatura e tinteggiatura alla porzione di parete tra cabina doccia e porta e della sigillatura degli interstizi tra cabina e rivestimento e tra piatto doccia e pavimento) in euro 100,00.
- Vano cameretta: il perito incaricato, a seguito di osservazioni del CTP di parte convenuta, realizza che, in relazione alla cattiva esecuzione dello spigolo (muro di nuova realizzazione) della nicchia,
l'intervento di ci sia stato, il vizio sussista e consti nel fuori piombo o nell'insufficiente Pt_1
raddrizzatura da addebitarsi all'esecutore; stima, quindi, il costo per il ripristino dell'intera spallina - considerando un fuori piombo di circa 2-3 cm e una disomogeneità generale da pavimento a soffitto - in euro 200,00, considerando 5 ore di operaio specializzato e i materiali (cfr. CTU pagg.83-85 e 117).
In relazione alla tapparella danneggiata per incuria, ritiene il CTU “che tale danno possa ragionevolmente ascriversi all'impresa, dal momento che nella cameretta è intervenuta e che la denuncia da parte del proprietario è stata fatta a ridosso della fine lavori;
inoltre la circostanza non è stata negata dall'attore. Questo però non significa che sia necessaria la sostituzione integrale dell'infisso, giacché le stecche vengono normalmente vedute in commercio proprio per consentire
pagina 11 di 17 singole sostituzioni di parti usurate o danneggiate. In prima battuta il CTU aveva riconosciuto
l'importo di € 70,00; tuttavia, anche alla luce delle osservazioni alla bozza di relazione presentate dal
Geom. e per le ragioni esposte alle pagg. 117-118 della ctu, si stima un importo complessivo di Per_1
€ 110,00 per due ore di operaio specializzato e fornitura del materiale per la sostituzione” (cfr. relazione pag. 85).
- Terrazzo cameretta: come per la voce sopra analizzata “Terrazzo soggiorno”, i difetti dedotti dai convenuti concernenti la mancata esecuzione della carteggiatura, spazzolatura e verniciatura della ringhiera metallica, il CTU ne ha già dato conto nella tabella 14 relativamente alla voce 9I “Poggioli”, mentre relativamente alla cattiva esecuzione della finitura del paramento murario esterno, intorno al rubinetto dell'acqua, il perito rileva che “Più che l'effetto liscio contrastante con quello bucciato preesistente, colpisce all'occhio il diverso cromatismo del ritocco rispetto alla tinta di facciata. Ma nel preventivo la fornitura delle tinte avrebbe dovuto essere a carico dei committenti”, non riconoscendo alcun costo per il ripristino di detto asserito vizio.
- Camera matrimoniale: in relazione alla realizzazione della parete divisoria con la cabina armadi in gasbeton, invece che in muratura tradizionale, il CTU dà atto, come sopra, di aver già tenuto conto di tale difformità nella tabella 15 voce “pareti contromuro”, mentre per quanto riguarda sia il danneggiamento del braghettone della porta, sia la cattiva esecuzione degli spigoli del vano porta della cabina armadi, il perito osserva che “il cosiddetto danneggiamento al braghettone della porta della camera da letto altro non è che una leggera scalfittura, forse accentuata da un ritocco con diverso colore […] Per quanto riguarda l'esecuzione non a piombo degli spigoli della porta della cabina armadio su muratura effettuata ex novo dall' , nulla da eccepire, nel senso che, anche se Testimone_5
la larghezza del varco varia da cm 60 a quota pavimento a cm 59-59,5 verso l'alto (quindi di soli cm
0,5 o cm 1 di differenza), effettivamente la porta scorrevole trasparente mostra, a occhio attento, le differenze della larghezza del varco […] Si ritiene quindi necessario intervenire per una raddrizzatura di uno spigolo e successiva rifinitura con materiale rasante e pittura, il cui costo si stima in € 80,00 compreso materiale e protezione del mobilio” (cfr. CTU pagg. 85-87).
- Battiscopa: secondo i rilievi del CTP di parte convenuta, la posa dei battiscopa non è stata eseguita a regola d'arte, poichè sono stati riscontrati vari tratti di battiscopa non posati, interi, ma costituiti da più elementi e poiché la stuccatura sia degli spigoli interni che di quelli esterni è stata mal eseguita. Il CTU, sul punto, ha acclarato che: “Allo stato attuale si riscontrano ancora tratti di battiscopa, dello stesso materiale del pavimento (grès), di spessori diversi e in alcuni punti scheggiati. Non è chiaro peraltro a quali porzioni si riferisca la fattura ma comunque attualmente si riscontrano imperfezioni o CP_6
irregolarità nel battiscopa, come da foto a seguire. Si ritiene opportuno riconoscere ml 15 di
pagina 12 di 17 battiscopa da ri-posare, con recupero del materiale già posato e prevedendo la fornitura di ml 3 per eventuali tagli o perdite del battiscopa già in sito, per un importo complessivo di € 280,00 che assorbe il costo pagato dai convenuti nella fattura . CP_6
- Pavimenti: sul punto vengono lamentati vizi alla pavimentazione, che attengono a non complanarità di alcune piastrelle e all'opacità in alcune zone per il mancato trattamento con detergenti appositi. Il
CTU ha rilevato che: “La fornitura del pavimento, come da contratto, era a carico dei committenti, che hanno acquistato il prodotto presso punti vendita della grande distribuzione (come osservato dalla
CTP Arch. ). Come si rileva dalle foto qui di seguito inserite, tale pavimento (in grès Per_3
porcellanato effetto legno, con colori di fondo tendenti al grigio e al marrone, formato da elementi rettangolari lunghi cm 15x90) è stato posato in linea obliqua in ogni ambiente dell'appartamento. Al
CTU sono stati mostrati difetti riguardanti soprattutto piccole macchie, due/tre scheggiature sugli spigoli delle piastrelle, alcune fughe irregolari e soprattutto una irregolarità di due piastrelle posate una a distanza di cm 32,5 circa dal bordo della piastrella adiacente e l'altra a una distanza di cm 27,5.
L'irregolarità sfugge alla vista d'insieme in quanto il movimento visivo creato dalla disomogeneità delle striature di fabbrica delle piastrelle e le relative diverse macchie di colore, la presenza di “finti nodi” in guisa delle tavole di legno, unitamente alla posa obliqua, costituiscono efficace elemento di inganno per l'occhio di un normale osservatore. I lievi difetti mostrati allo scrivente riguardano macchie, scheggiature di singoli elementi di piastrelle e alcune fughe irregolari [..] Altre macchie asseritamente dovute all'appoggio di latte di pittura o altro, non sono visibili, ma comunque segnalate
[..]. Il CTU non ha rilevato mancanza di complanarità tra le piastrelle (occorrerebbe anche valutare se queste sono di prima scelta), semmai solo lievi irregolarità di alcune fughe e qualche segno sulle piastrelle stesse;
anche per quanto concerne la denunziata opacità di alcune zone, il sottoscritto non ha rilevato nulla di significativo. Paradossalmente, la finitura superficiale a striature del tipo di mattonella scelta dai convenuti emerge in alcuni casi ben di più rispetto ai lamentati difetti accidentali, che si sarebbero prodotti a causa dell'operato di [..]. In generale comunque, tutti i difetti Pt_1 rilevati non hanno reso l'immobile non fruibile, tanto che questo è abitato dalla famiglia
[...] da quasi tre anni e comunque l'impressione di insieme, varcando la soglia, è quella di un Tes_6
immobile curato e di un certo pregio. Tuttavia, posto che alcune irregolarità realizzative, seppur lievi, vi sono, lo scrivente ritiene congruo decurtare una percentuale del 10% dal costo preventivato di €
5.000,00 per la posa di tutti i pavimenti (voce 3 C del preventivo), pari quindi a € 500,00” (cfr. CTU pagg. 87-95).
- Pareti: i vizi dedotti da parte convenuta attengono, da un lato, alla mancata o cattiva posa dei paraspigoli, nonché alla presenza di molteplici ritocchi da fare sulle pareti di tutta la casa, con tracce di pagina 13 di 17 strisciate, urti e imperfezioni dell'intonaco e, dall'altro, alla mancata rifinitura esterna della muratura nella posa in opera dei telai delle finestre. Circa il primo difetto, il CTU dà atto di averne tenuto conto nella voce che concerne la rasatura delle pareti, mentre, in relazione al secondo, il costo del ripristino di tale difetto viene quantificato in euro 443,88, tenuto conto della rabboccatura dell'intonaco laddove mancante intorno a n. 6 finestre o portefinestre, rifinitura con arenino delle porzioni di spalline laterali interessate e coloritura, per una larghezza di superficie muraria complessiva di cm 50 e uno sviluppo totale di mq 14,25 e stimando 12 ore di operaio edile specializzato, compreso materiale di consumo
(cfr. CTU pag. 53).
Tanto premesso, ne discende che il totale dei costi per ripristini riconosciuti dal CTU come descritti nel doc. 16 (tabella vizi), ammonta a complessivi euro 3.445,26, esclusa IVA.
3. Risarcimento danni per abbandono materiale
Tale domanda va rigettata.
Essa viene proposta in sede di comparsa di costituzione e risposta e qualificata come danno da mancato utilizzo e, quindi, da mancato godimento del terrazzo di pertinenza dell'immobile oggetto dei lavori per cui è causa, per aver parte attrice ivi abbandonato materiale edile di sua proprietà. Tale danno lamentato non viene quantificato dal convenuto, che ne chiede la liquidazione in via equitativa;
solamente in sede di comparsa conclusionale, il convenuto quantifica il danno proponendo la somma forfettaria pari ad euro 50,00 mensili e, quindi, 2.050,00 euro totali.
In primis, va considerato che il danno da mancato godimento di un bene non può ritenersi sussistente "in re ipsa", posto che così facendo il danno verrebbe identificato con l'evento dannoso e si configurerebbe un vero e proprio danno punitivo, sicché è onere del proprietario provare di aver subìto un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto godere di quella porzione di immobile e che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022).
Nel caso di specie i convenuti avrebbero, pertanto, dovuto dimostrare -anche avvalendosi di presunzioni- che quella porzione di balcone avrebbe dovuto ospitare qualche tipologia di mobile, ovvero che la medesima porzione avrebbe dovuto essere adibita ad una qualche funzione specifica, fornendo quanto meno al Giudice degli indizi diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene. pagina 14 di 17
4. Risarcimento danni per aver dovuto posticipare la data di rilascio immobile condotto
in locazione
Tale domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Con riguardo al danno patrimoniale riferito alla ritardata esecuzione delle opere, giova premettere che, alla luce dei principi sull'onere di allegazione specifica e di prova dei fatti costitutivi delle domande di risarcimento del danno, colui che lamenta di aver patito un danno ha l'onere di fornire la prova certa e concreta di detto danno, onde consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte.
Parte convenuta ha qui fornito la prova (v. doc. 4) dell'accordo raggiunto con i nuovi conduttori dell'immobile -precedentemente condotto in locazione dagli stessi attori e che costoro avrebbero dovuto rilasciare libero entro il 31 maggio 2019- volto alla permanenza in detto immobile per ulteriori
10 giorni e, quindi, fino al 10 giugno 2019. Tuttavia, non sussiste la dimostrazione che si fosse Pt_1 impegnato a terminare le opere in tempo utile a far rilasciare l'immobile condotto in locazione e, quindi, entro il 31 maggio 2019. Infatti, il testimone escusso in controprova sui capitoli Tes_1 dedotti da parte convenuta, ha sì confermato che “i lavori avrebbero dovuto iniziare entro metà febbraio 2019” (cfr. cap. 1) parte convenuta) e non il 4 marzo 2019 e che “la partenza dei lavori slittava di una settimana” (cfr. capitolo 5) parte convenuta), ma non ha mai riferito che il 31 maggio
2019 fosse da considerarsi quale termine essenziale per l'ultimazione delle opere contrattuali. L'unica testimonianza in tal senso è stata resa dalla madre della convenuta -che, come sopra detto, non può essere considerata quale teste pienamente attendibile- la quale ha dichiarato “preciso che condizione essenziale per mia figlia era che i lavori iniziassero a metà febbraio per terminare a fine maggio, data in cui doveva lasciare la casa che aveva in affitto”, senza però indicare quando e come sarebbe stato raggiunto questo accordo. Manca quindi la prova dell'allegata circostanza. Ciò che però esclude di poter ravvisare un ritardo è l'esecuzione delle opere extra di cui al preventivo del 10.04.2019 che ha senz'altro comportato un allungamento dei tempi previsti nell'originario accordo del 29.1.2019.
In conclusione
Tenuto conto che parte convenuta versava, ante causam, a parte attrice la somma di euro
19.250,00 al lordo di IVA (e quindi 17.500,00 al netto di IVA) a titolo di saldo parziale del corrispettivo pattuito tra le parti per i lavori di ripristino dell'immobile in Genova, Via Bottini 18/23 e che l'importo riconosciuto a fronte delle opere realizzate da parte attrice è stato valutato in euro
26.513,50 al netto di IVA (di cui euro 23.140,00 per le opere di cui al preventivo del 29.01.2019 ed euro 3.373,50 per le lavorazioni extra di cui al preventivo del 10.04.2019), parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 9.013,50 oltre iva (e cioè 9.914,85 euro) pari alla pagina 15 di 17 differenza tra il valore delle opere realizzate da e quanto già al medesimo corrisposto;
su tale Pt_1
somma, trattandosi di debito di valuta, bisogna calcolare interessi commerciali dall'emissione della fattura (4.8.2020, v. doc. 6 parte attrice) al saldo.
Occorrerà considerare la somma di euro 3.445,26, oltre IVA, quale costo stimato per l'eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni da parte dell'attore.
Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Viene così operata tra le due somme la compensazione impropria tra i controcrediti, con estinzione del credito di e per compensazione impropria sino Controparte_1 CP_2
alla concorrenza con la parte di controcredito di (in tal senso di veda Cassazione S.U. Parte_1
sentenza n.23225 del 15.11.2016).
In riferimento alle spese di lite occorre considerare non solo che ha visto il Pt_1 riconoscimento di parte del suo diritto (aveva chiesto il pagamento di € 15.950,00 e vede qui il riconoscimento della minor somma di circa € 9.000,00) e i convenuti, a fronte di una richiesta di risarcimento di € 23.800,00 hanno visto il riconoscimento della minor somma di € 3.445,00, con una soccombenza prevalente dell'attore, ma all'udienza del 9.5.2023 il difensore dell'attore proponeva, a soli fini conciliativi, l'accettazione della minor somma di € 3.000,00 a spese compensate. Ciò avrebbe permesso non solo ad entrambe le parti oltre un anno e mezzo fa di vedere la causa conclusa, ma con effetti economici certamente migliori di quelli oggi accertati.
Deve allora considerarsi che se il minor riconoscimento del diritto attoreo costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite nella misura della ½, per la restante ½ le spese di lite, anche in considerazione del comportamento dell'attore, seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi considerato quale scaglione di riferimento quello del decisum e non quello del disputatum (v. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007).
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale pagina 16 di 17 Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa devono essere poste, per gli stessi motivi, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 In parziale accoglimento della domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
e dichiara dovuta da questi ultimi la somma di € 9.013,50 oltre CP_1 CP_2
iva, oltre interessi commerciali dall'emissione della fattura (4.8.2020) al saldo;
2 In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
ed nei confronti di dichiara dovuta da quest'ultimo la somma di CP_2 Parte_1
€ 3.445,26 oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi nei termini sopra indicati;
3 Dichiara l'estinzione del credito di sub 1 per compensazione sino alla parte di Parte_1 controcredito di ed sub 2 e per l'effetto condanna Controparte_1 CP_2
ed a corrispondere a la residua somma Controparte_1 CP_2 Parte_1 oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.4 c.c. che maturano dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo;
4 Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della 1/2 e condanna Controparte_1
ed a rifondere a la residua parte che liquida nella relativa parte in CP_2 Parte_1
€ 2.538,50 per compensi € 118,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
5 Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuno.
Genova, 19 dicembre 2024
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUTERA MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BUTERA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAZZA Controparte_1 C.F._2
PAOLO MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MATTEO, 15/2 16123 GENOVA presso il difensore avv. GAZZA PAOLO CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAZZA PAOLO CP_2 C.F._3
MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MATTEO, 15/2 16123 GENOVA presso il difensore avv. GAZZA PAOLO MICHELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed affinché venisse accertato e dichiarato il diritto dello stesso di CP_1 CP_2
percepire la somma pari ad euro 15.950,00 e, conseguentemente, che i convenuti venissero condannati a pagare, in solido tra loro, la medesima somma, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti nell'appartamento in Genova, Via Bottini 23/6.
pagina 1 di 17 A fondamento delle proprie pretese deduceva che, nel gennaio 2019, le parti concordavano tra loro il rifacimento di opere murarie all'interno dell'appartamento predetto per l'importo totale pari ad euro 25.000,00 oltre IVA (doc. 1) – aumentate in corso d'opera, vista la richiesta da parte dei committenti di ulteriori lavorazioni, di ulteriori euro 5.800,00 oltre IVA (doc. 5) – e che, come pattuito,
i lavori iniziavano in data 4.03.2019. Deduceva, altresì, che, a fronte delle opere concordate, i convenuti corrispondevano ad la somma totale pari ad euro 19.250,00, iva inclusa (docc. 3 e 4) e Pt_1 che gli stessi, a lavori pressoché ultimati, impedivano all'attore l'accesso all'immobile, con conseguente impossibilità di effettuare le ultime rifiniture e di rientrare in possesso delle proprie attrezzature.
Si costituivano i convenuti e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1 CP_2
In via riconvenzionale chiedevano venisse accertata la sussistenza di gravi vizi e difetti delle opere realizzate da e la responsabilità di quest'ultimo per la mancata esecuzione dell'opera a regola Pt_1
d'arte e per il ritardo nella consegna;
per l'effetto chiedevano che il prezzo pattuito venisse ridotto, che venisse condannato a risarcire i danni conseguenti all'inadempimento quantificati in euro Pt_1
23.800,00 (come da perizia di parte di cui ai docc. 7 e 8) ed al rimborso della somma pari ad euro
198,00 a titolo di quota del canone di locazione versato per il permanere nel precedente immobile condotto in locazione a causa della ritardata consegna dell'appartamento oggetto di causa da parte di nonché al risarcimento del danno subito a causa del mancato utilizzo del proprio Parte_1
terrazzo, lasciato ingombro dal materiale relitto dell'attore. In subordine, chiedevano la compensazione delle somme eventualmente ancora dovute ad Pt_1
A sostegno delle loro difese contestavano il preventivo per le opere extra (documento n. 5 parte attrice), mai da loro accettato, e contestavano, altresì, la deduzione avversaria relativa al presunto impedimento all'accesso all'immobile, assumendo che fosse stato ad aver abbandonato il Pt_1
cantiere. Deducevano, invece, che il preventivo -accettato- del 29 gennaio 2019 contenesse l'impegno di ad eseguire le opere in 70 giorni e che sussistesse tra le parti un accordo affinché l'attore Pt_1
iniziasse i lavori entro la metà di febbraio, accordo disatteso da che iniziava i lavori soltanto in Pt_1
data 4.03.2019. Deducevano, altresì, la sussistenza di ingiustificati plurimi ritardi imputabili esclusivamente all'attore, nonché la presenza di numerosi vizi e difetti, denunciati all'appaltatore a mezzo PEC in data 24.06.2019 (doc.5).
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), espletate l'escussione delle prove orali e la CTU volta all'accertamento dell'esecuzione, da parte di e della quantificazione delle opere previste contrattualmente, nonché all'accertamento della Pt_1
sussistenza dei vizi e difetti e gli eventuali costi per la loro eliminazione, il Giudice, ritenuta la causa pagina 2 di 17 matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
1. Il contratto stipulato tra le parti ed i lavori svolti
La presente causa ha ad oggetto i rapporti di debito – credito tra le parti, nascenti da un contratto di appalto, originato dall'accettazione, ad opera dei convenuti, del preventivo redatto, in data
29.01.2019, da parte attrice per 25.000,00 oltre IVA. Gli interventi edili in esso previsti hanno interessato la parte di muratura concernente la demolizione di una parete a divisione di due camere preesistenti;
la realizzazione ex novo di due bagni uno dei quali con antibagno;
la demolizione di w.c. preesistente e contestuale realizzazione di ripostiglio con ampliamento della camera da letto e riduzione della lunghezza del corridoio;
lo spostamento del vano cucina in altra zona dell'immobile (dal lato nord al lato sud) con contestuale cambio di destinazione da cucina a camera di un vano e cambio di destinazione da camera a cucina di altro vano, nonché la chiusura di un varco porta con creazione di due altre porte nella zona corridoio e l'allargamento di un altro varco tra attuale corridoio e camera matrimoniale (cfr. CTU pag. 51).
La conclusione tra le parti di detto contratto è da ritenersi pacifica, se non altro a seguito delle dichiarazioni rese in sede di interpello sul capitolo di prova dedotto da parte attrice al n. 1). I convenuti in quella sede, infatti, confermavano di aver accettato il preventivo per interventi edili redatto da parte attrice in data 29.01.19.
Discorso a parte merita, invece, il preventivo del 10.04.2019 (di cui al doc. 5 parte attrice), relativo alle modifiche all'oggetto dell'appalto che sarebbero state richieste in più dalla committenza con un conseguente maggior importo dei lavori pari ad ulteriori 5.800,00 euro. I convenuti hanno, sul punto, negato di avere mai richiesto tali opere e comunque che esse siano state eseguite e completate.
Le testimonianze dei testi di parte attrice hanno confermato la conclusione dell'accordo tra la committenza e l'appaltatore. Infatti, il teste escusso sui capitoli di prova nn. 1) e 2) formulati Tes_1 da parte attrice, dichiarava che: “posso confermare che l'incontro si è svolto nel mese di aprile 2019.
[..] In occasione di questo incontro si è proprio parlato della necessità di posizionare una contro parete in . Preciso che durante questo incontro oltre a me, ad e ai convenuti vi era il CP_3 Pt_1 loro tecnico Arch. ” e che “venivano deliberati i lavori di cui al preventivo che mi Controparte_4 viene rammostrato”.
Si ribadisce come il teste fosse capace di testimoniare (e gli stessi attori hanno in Tes_1
comparsa conclusionale rinunciato alla relativa eccezione: “non hanno interesse a coltivare la suddetta eccezione”) non avendo alcun interesse concreto e diretto nella causa. La sua testimonianza è Tes_1 pagina 3 di 17 inoltre da valutarsi attendibile, essendo stata precisa e circostanziata, tanto da essere utilizzata, nella parte ritenuta favorevole, dagli stessi attori.
Circa le contrarie testimonianze rese dai genitori della convenuta discordanti da CP_2
quanto sopra valutato, non può parlarsi di piena attendibilità dei testi, in considerazione dello stretto rapporto di parentela e soprattutto del fatto che la stessa madre – come da lei stessa affermato – era sempre presente in cantiere proprio allo scopo di controllare i lavori così come, per quanto meno spesso, il marito (teste a risposta al cap. 13 sullo stato dei lavori “questa circostanza Testimone_2
direi che mi è stata riferita da mia moglie che era sempre presente ed ogni giorno mi faceva un resoconto dettagliato dei lavori”). Appare quindi inverosimile che con una tale assidua presenza, coloro che erano sui luoghi proprio per controllare la corretta esecuzione dei lavori non si fossero resi conto dei lavori in più; quegli stessi lavori che ha ricordato essere stati concordati. Peraltro i Tes_1
genitori della convenuta non hanno escluso la riunione durante la quale sarebbero stati CP_2
concordati i nuovi lavori, limitandosi a non ricordarla.
Deve quindi ritenersi che tali opere fossero state richieste. Inoltre le opere sono state eseguite come affermato dal CTU, il quale alla pag. 66 del suo elaborato peritale acclara che “Per la verità i lavori “extra” indicati nel doc. 5 di parte attrice sono stati certamente eseguiti, anche se occorre in questa sede valutarne la congruità economica e ciò in quanto tali lavori non rientravano in un accordo condiviso per iscritto da entrambe le parti”.
Chiarito ciò, la causa è stata istruita demandando al CTU nominato il compito di verificare se abbia effettivamente realizzato le lavorazioni previste contrattualmente, nonché quelle Pt_1
extracontrattuali. Egli ha provveduto a redigere due diverse tabelle di cui ai documenti 14 e 15 della relazione peritale, l'una relativa ai lavori eseguiti dall'impresa sulla base del preventivo del Pt_1 gennaio 2019, nella quale “vengono trasfusi i prezzi di ogni singola lavorazione integralmente eseguita dall'attore (al lordo dei costi per l'eliminazione dei vizi lamentati e al netto di IVA), mentre per le altre lavorazioni eseguite solo parzialmente, viene calcolato un minor valore, riportato sempre nella tabella”; l'altra relativa alle lavorazioni “extra” di cui al preventivo del 10.04.2019.
In relazione ai lavori di cui al primo preventivo (di cui alla tabella al doc. 14) il CTU ha analizzato le voci in esso previste determinandone il corrispettivo per quelle effettivamente realizzate e giungendo a tali conclusioni:
- VOCE 1A “Demolizioni”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 1.500,00 è rimasto invariato;
- VOCE 2B “Pareti”: la valutazione del CTU ha riguardato il fatto che “nel preventivo viene esplicitamente prevista la realizzazione di pareti "in muratura tradizionale", cioè con laterizi forati e
pagina 4 di 17 malta; di fatto però le pareti interne di nuova costruzione sono state eseguite utilizzando elementi in gasbeton, con minor costo del materiale e impiego di minor tempo per la posa. Nella fattispecie trattasi di vera e propria difformità tra l'opera eseguita rispetto alle previsioni contrattuali del preventivo. In aggiunta, come dichiarato dalle parti durante il sopralluogo del 07.10.2022, non sono stati posati due scrigni di altrettanti varchi-porta interni ( ha riconosciuto di aver posato solo i Pt_1
controtelai), come era invece previsto. Si concorda con la stima operata dal CTP Geom. (doc. Per_1
10) nel considerare complessivamente un minor valore dell'opera eseguita pari al 50%, che assorbe anche la decurtazione di € 400,00 che il Sig. già defalcava nel proprio conteggio riguardante le Pt_1
"opere aggiuntive" (pag. 2 doc. 5 attoreo) appunto per la omessa installazione di due scrigni, sostituiti da "semplici animelle"” (cfr. CTU pagg. 64-65), sicchè è stato stimato un nuovo prezzo pari ad euro
1.000,00;
- VOCE 3C “Pavimenti”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 5.000,00 è rimasto invariato;
- VOCA 4D “Controsoffitti”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 5.000,00 è rimasto invariato;
- VOCE 5E “RE murarie telai”: l'indagine del CTU si è soffermata sul rilievo che, nell'eseguire tali lavorazioni “l'infisso esterno del bagno principale, in ferro, non è stato rimosso (per la precisione, la voce "demolizioni" del preventivo contiene il seguente riferimento testuale: “verranno smurate anche le finestre in legno”); pertanto la posa dei telai (a parte la prevista "rifinitura in ambo i lati" della muratura, voce questa che sarà compresa nella “Tabella vizi” di cui al doc. 16 qui allegato) avrebbe riguardato n. 5 porte e 6 finestre (non 7 finestre, come erroneamente indicato nel verbale di sopralluogo del 7.10.2022); la minore lavorazione viene calcolata proporzionalmente come segue: €
1.000,00/(5 porte + 7,5 tra finestre e portefinestre, considerando pari a 1,5 la portafinestra del salone)
x 11,5 = € 920,00 e tale importo, al lordo dei vizi, viene riportato nel doc. 14 come lavoro contrattualmente eseguito e quindi da riconoscere” (cfr. CTU pag. 65), sicchè veniva stimato un nuovo prezzo pari ad euro 920,00;
- VOCE 6F “RE murarie elettriche”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 1.500,00 è rimasto invariato;
- VOCE 7G “Bagni e cucina”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 2.500,00 è rimasto invariato;
- VOCE 8H “Coloriture”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 4.600,00 è rimasto invariato;
pagina 5 di 17 - VOCE 9I : il CTU, sul punto, ha acclarato che: “della voce 9 I, riguardante sia la pulizia Per_2
delle ringhiere dei poggioli, inclusa la sistemazione di una copertina in marmo, che il montaggio all'interno della muratura della cassaforte, lavori complessivamente preventivati in € 1.000,00, è stato realizzato solo quest'ultimo.
Considerato che
lo sviluppo delle ringhiere è complessivamente di mq
9,31 e la sistemazione della copertina in marmo non è stata eseguita, l'installazione della sola cassaforte viene quantificata a corpo in € 220,00, tenendo conto proporzionalmente dell'importo complessivo richiesto nonché del fatto che è regola tecnica che per la definizione del prezzo per gli interventi di carteggiatura e verniciatura delle ringhiere in ferro “di tipo normale a disegno” (come da descrizione del PR RE , vada computata una sola volta l'intera loro superficie” (cfr, CP_5
CTU pag. 65), quantificando le opere realizzate da in euro 220,00; Pt_1
- VOCE 10L “Assistenza idraulica”: secondo il giudizio del CTU, tale lavorazione è stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 900,00 è rimasto invariato;
Premesso che degli eventuali vizi riscontrati nelle lavorazioni appena esaminate si terrà conto nel paragrafo che segue, il perito incaricato dal Tribunale concludeva che: “Il totale delle lavorazioni
(totali e parziali) riconosciute come eseguite al lordo dei vizi e al netto di IVA è quindi pari a €
23.140,00” (cfr. relazione pag. 65), a fronte dei 25.000,00 quantificati dall'attore.
L'indagine demandata al CTU ha, quindi, investito anche l'esame sull'effettiva esecuzione e la relativa quantificazione delle lavorazioni extra di cui al preventivo del 10.04.2019. Egli ha redatto all'uopo una tabella (di cui al doc. 15), dalla quale è emerso che:
- circa la voce “pareti contromuro”, il CTU ha valutato che, a fronte di un preventivo pari ad euro
4.700,00, “l'impresa ha realizzato tre
contro
-pareti in gasbeton (blocchi di calcestruzzo Pt_1
cellulare espanso) da cm 5 di spessore per un totale di mq 34,50. Tali
contro
-pareti riguardano
(secondo i conteggi operati dal collegio peritale): il salone (m 6,20*3) per mq 18,60; la cucina (m
5,15*3) per mq 15,45 e un muretto del bagno (m 0,78*1,20) per mq 0,94. Il costo unitario definito dal
CTP Geom. – seppure con riserva - in €/mq 63,00 nelle note tecniche preliminari (considerando Per_1
la costruzione di parete in gasbeton con rasatura su un solo lato), appare congruo anche alla luce del
PR 2019. Pertanto: mq 34,50 * €/mq 63,00 = € 2.173,50, comprensivi di opere riguardanti gli spessoramenti delle spalline effettuati nella cameretta (lato calorifero ed entrata salone)” (cfr. CTU pag. 68), ed ha ridotto l'importo richiesto, ristimandolo in euro 2.173,00;
- in relazione alla voce “Controsoffitto bagno ed antibagno”, il CTU ha ritenuto che tale lavorazione sia effettivamente stata eseguita, sicché il corrispettivo contrattualmente previsto pari ad euro 700,00 è rimasto invariato;
pagina 6 di 17 - relativamente alla voce “nicchie esterne scaldabagno e collettori”, il CTU osserva come tale lavorazione extra sia stata implicitamente riconosciuta dai convenuti, nel momento in cui ne hanno denunciato i difetti (con ragionamento logicamente incompatibile con la mancata richiesta dei lavori) per un asserito “errato montaggio (a rovescio) del rubinetto del conta litri dell'acqua fredda ed errato montaggio (troppo vicino alle pareti con conseguente rottura delle stesse) del rubinetto conta litri dell'acqua calda, nonché a leggere fessurazioni della muratura nelle zone circostanti le nicchie”.
Secondo il giudizio del CTU “la valvola di chiusura rossa è troppo vicina alla muratura, ma il fatto è che tale difetto va addebitato non all'impresa edile quanto all'opera dell'idraulico, il quale ben poteva raddrizzare il tratto terminale del tubo in uscita, in modo da assicurare una agevole rotazione della saracinesca rossa” (cfr. relazione pag. 69) e riquantifica in euro 500,00 la realizzazione delle nicchie e rifiniture, a fronte di euro 800,00 richiesti, decurtati euro 43,68 necessari per il ripristino delle fessure visibili.
Da ultimo, nel preventivo lavori extra del 10.04.2019 parte attrice riconosce la posa in opera di animelle tradizionali, a fronte della prevista posa in opera di due scrigni, decurtando la cifra di euro
400,00 dal preventivo. Il CTU, sul punto, chiarisce che “il costo di tale omessa lavorazione è già stato contemplato nella voce 2 B del doc. 14 a decurtazione di quanto richiesto” e conclude che “Il totale dei lavori extra, riconosciuti dal CTU come eseguiti, viene quindi quantificato, al netto di IVA, in complessivi € 3.373,50 a fronte di una richiesta di € 5.800,00 (v. doc. 15)” (cfr. CTU pag. 72).
Da tali premesse discende, pertanto, che a fronte dell'importo richiesto da parte attrice pari ad euro 30.800,00 oltre IVA di cui euro 25.000,00 oltre IVA previsti dal preventivo del 29.01.2019 ed euro 5.800,00 oltre IVA per il preventivo del 10.4.2019, il CTU ha quantificato le opere effettivamente realizzate in euro 26.513,40 oltre IVA, di cui euro 23.140,00 oltre IVA di opere previste contrattualmente ed euro 3.373,50 oltre IVA di opere “extra”.
Prima di regolare i rapporti di dare-avere tra le parti, occorre vagliare nel merito le domande riconvenzionali formulate dai convenuti
2. La domanda riconvenzionale di inadempimento.
Occorre esaminare la domanda riconvenzionale volta all'accertamento della sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, nonché della responsabilità dell'appaltatore per aver mal eseguito e comunque ritardato l'esecuzione delle lavorazioni. I convenuti, infatti, a causa dei lamentati vizi e ritardi hanno chiesto la riduzione del prezzo pattuito e la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.
In relazione alle contestazioni sul ritardo nell'inizio e nell'ultimazione delle opere da parte di va premesso che sussiste agli atti un'allegazione specifica sul punto da parte dei convenuti che, Pt_1 pagina 7 di 17 fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deducono che l'accettazione del preventivo del
29.01.2019 fosse subordinata alla condizione essenziale che i lavori – da eseguirsi in 70 giorni – iniziassero entro la metà di febbraio 2019 e si concludessero entro fine maggio dello stesso anno.
Il dedotto ritardo dell'appaltatore nel dare inizio alle lavorazioni trova conferma nelle testimonianze rese dal teste escusso in controprova sui capitoli nn. 1) e 5) di parte convenuta, Tes_1 il quale ha dichiarato che “i lavori avrebbero dovuto iniziare entro metà febbraio 2019” e che “la partenza dei lavori slittava di un paio di settimane”.
Ciò, tuttavia, non è sufficiente per dichiarare l'inadempienza dell' nell'esecuzione del Pt_1
contratto, atteso che, da un lato, la conclusione -in corso di esecuzione dell'appalto- dell'accordo relativo alla realizzazione di lavori extra (di cui al preventivo del 10.04.2019) comporta il venir meno dell'originario termine di consegna dei lavori e, d'altro canto, la prova orale ha dimostrato che a fine maggio, ovvero ai primi di giugno 2019, i lavori erano conclusi. Infatti, il testimone escusso Tes_1 sul capitolo n. 11) di parte attrice confermava che: “ai primi di giugno 2019 l'appartamento era ultimato, gli impianti finiti ad eccezione della vasca da bagno” e il teste escusso sul medesimo Tes_3 capitolo, dichiarava che: “l'ultima volta che sono entrato in quell'alloggio era fine maggio e per me i lavori erano finiti”. In particolare, il teste interrogato sul capitolo n. 10) attoreo, precisava che: Tes_3
“per metà maggio 2019 avevo finito la controsoffittatura e poi sono tornato nell'alloggio verso fine maggio 2019 a ritirare parte dell'attrezzatura, come il trabattello e posso confermare che i pavimenti, ad esclusione di quello della camera da letto erano finiti e le pareti imbiancate” e il teste , Tes_4 interrogato sul cap. 11) attoreo, confermava che “per quanto concerne l'impianto elettrico ai primi di giugno 2019 era ultimato”. Il testimone rispondendo ai capitoli di prova nn. 13) e 14) di Tes_1 parte attrice, chiariva che: “verso metà giugno ho effettuato io personalmente un carotaggio sopra il pensile della cucina che risultava montata” e che (in relazione all'ultimazione del vano bagno): “prima del 15 giugno (data del carotaggio) i lavori erano finiti (box doccia e sanitari)”.
Le testimonianze rese sul capitolo 12) di parte convenuta, teso alla dimostrazione che alla fine di maggio 2019 l'appartamento fosse ancora privo di gran parte della pavimentazione, non sono dirimenti né chiarificatrici, in quanto discordanti. Laddove il teste dichiarava che: “la cucina non era CP_4 terminata e per quanto riguarda la pavimentazione in alcuni punti la stessa non risultava terminata”, i testi e dichiaravano, il primo che: “a fine maggio 2019 i lavori della pavimentazione e Tes_4 Tes_3 della cucina erano terminati” e il secondo che: “a fine maggio 2019 i lavori della pavimentazione del salone, del corridoio risultavano terminati, non ricordo la cucina”, sicché dette testimonianze, apparendo contraddittorie tra di esse e discordanti, risultano, in conclusione, inattendibili.
pagina 8 di 17 Prima di procedere al vaglio sulla sussistenza dei lamentati vizi nelle lavorazioni oggetto di appalto, occorre dare atto dell'intervenuto mutamento dei luoghi a seguito di interventi dell'artigiano edile le cui lavorazioni, a detta del CTU “si sono sicuramente sovrapposte a quelle effettuate CP_6
precedentemente dal Sig. , quindi, non è sempre possibile distinguere a chi dei due edili sia Pt_1 ascrivibile lo stato attuale” (cfr. relazione peritale pag. 52). In particolare, secondo la prospettazione dei convenuti, tali successive lavorazioni, per un importo netto pari ad euro 3.295,00, si erano rese necessarie, onde completare il bagno e le lavorazioni ancora indispensabili, nonché ad eliminare i vizi più evidenti occorsi nell'esecuzione delle opere da parte di Pt_1
Il CTU incaricato anche di compiere la sua indagine relativamente all'accertamento sulla sussistenza di vizi e difetti e, in caso di loro esistenza, dell'indicazione dei costi necessari alla loro eliminazione, ha premesso che, nel compiere il suo mandato, ha omesso la propria valutazione relativamente a quei vizi che, pur essendo trasfusi nella pec di denuncia di cui al doc 5, non hanno trovato riscontro nella successiva perizia di parte di cui al doc.
7. Ha, quindi, provveduto a redigere una tabella di cui al doc. 16, procedendo a una disamina delle voci di danno risultanti dalla perizia di parte, avanzando ciascun rilievo sulla base delle risultanze dell'indagine effettuata relativamente alla probabile imputabilità o meno ad e definendo, quindi, il costo stimabile per la loro eliminazione. Pt_1
Qui di seguito vengono riportate le conclusioni cui egli è giunto.
- Vano ingresso: premesso che il CTU, ricomprende in tale voce, i dedotti vizi nella realizzazione del controsoffitto (imperfezioni e rigonfiamenti) anche del vano soggiorno, egli dà atto che gran parte dei difetti denunciati non sono rilevabili a occhio nudo, ma che “su altre superfici degli stessi soffitti e in particolare tra ingresso e soggiorno nonché in alcune zone di connessione tra controsoffitto e pareti verticali, effettivamente si riscontrano difetti dovuti a leggere cavillature oppure a minime imperfezioni puntiformi della finitura, che possono essere ripristinate con semplici trattamenti superficiali di stuccatura e stesura di tinta bianca. Nella porzione di controsoffitto tra ingresso e soggiorno, in particolare, si nota una fessura più evidente” (cfr. CTU pagg. 54-58). Il CTU ha, quindi, calcolato il costo di ripristino di tali difetti in euro 596,38, comprendente gli oneri di spostamento mobilio e ho la protezione con teli di nylon del mobilio stesso (cfr. CTU pag. 60), cui sono da aggiungersi euro 350,00, calcolati per il ripristino di “un leggero rigonfiamento della superficie del controsoffitto nella zona tra ingresso e soggiorno ove è presente anche una lieve fessurazione poco più marcata”, nonché “per la fornitura e posa di cartongesso a soffitto in quanto mancante nella zona cabina armadio” (cfr. CTU pagg. 73-77).
- Vano soggiorno: premesso che dei vizi al controsoffitto si è già dato conto alla voce che precede,
l'indagine del CTU si è soffermata sull'errata realizzazione della parete di fondo concava della nicchia pagina 9 di 17 posta sulla parete perimetrale rendendo impossibile la corretta posa delle mensole in vetro al suo interno. A parere del perito, nonostante la nicchia sia stata oggetto di interventi successivi dell'artigiano
Sig. i convenuti lamentano la sussistenza di un vizio, sicché non è dato comprendere a chi dei CP_6
due appaltatori sia ascrivibile il lamentato difetto. Tuttavia, il CTU contabilizza nella tabella vizi la somma di euro 85,00, considerando però eliminato il vizio dedotto.
- Terrazzo soggiorno: i difetti dedotti dai convenuti riguardano, da un lato, la nicchia esterna creata per l'alloggiamento della candelina e l'errato montaggio dei rubinetti contalitri dell'acqua fredda e calda, per i quali il CTU ha già dato conto nella tabella 15, relativamente alla voce “nicchie esterne scaldabagno e collettori”, quantificando un minor valore dell'opera e, dall'altro lato, concernono la mancata esecuzione della carteggiatura, spazzolatura e verniciatura della ringhiera metallica e la mancata sistemazione di una copertina di marmo a pavimento, per i quali il CTU ha già dato conto nella tabella 14 relativamente alla voce 9I . Per_2
- Cucina: in relazione al difetto della porzione di parete perimetrale da carteggiare e ritinteggiare a seguito di rimozione dell'intonaco per rigonfiamento della parete stessa, il CTU dà atto di averne tenuto conto nella voce di cui sopra che concerne la rasatura delle pareti. Circa, invece, il vizio derivante dall'aver murato lo scorri cinghia superiore dell'avvolgibile della portafinestra di cucina, il CTU Pt_1
quantifica in euro 50,00 il costo e la posa di un avvolgitore per cinghia. Da ultimo, i convenuti deducono dei difetti derivanti dall'errato posizionamento delle cassette delle prese di forno e forno a microonde e dell'altezza del pannello elettrico della cucina, posto sotto la penisola. Il perito, sul punto, preliminarmente rileva di non aver rinvenuto in atti produzioni riguardanti lo schema elettrico e, quindi, chiarisce che: “la collocazione dei punti luce sia questione che lascia – per così dire – indifferente la maestranza edile (che peraltro nel nostro caso non aveva inserito a preventivo un numero massimo di punti luce da realizzare, avendo applicato un prezzo a corpo per un numero imprecisato di cassetti e utenze), poiché la realizzazione delle crenature e dei cassetti viene eseguita o seguendo uno schema già fornito al muratore per consentirgli di realizzare le demolizioni con sufficiente grado di precisione, oppure attraverso la tracciatura a disegno sulle superfici e non dipende quindi di solito da una libera iniziativa dell'impresario edile, libera iniziativa che peraltro, nel nostro caso, il Sig. smentisce Pt_1 nella propria mail del 27.6.2019”, giungendo alla conclusione che la responsabilità dell'asserito errato posizionamento di tali punti luce non possa ascriversi all'attore (cfr. CTU pag. 78).
- Bagno principale: in relazione alla realizzazione della parete divisoria con il corridoio in gasbeton, invece che in muratura tradizionale, il CTU dà atto di aver già tenuto conto di tale difformità nella tabella 15 voce “pareti contromuro”, così come in relazione alla mancata rimozione della doppia finestra preesistente che è stata lasciata esternamente alla posa del nuovo serramento, si è dato conto pagina 10 di 17 nella voce 5E “opere telai e murarie”. Circa, invece, la cattiva esecuzione del muretto posizionato all'ingresso con funzione di separazione e alloggiamento della vasca da bagno, il perito acclara che:
“tutte le prove testimoniali (compresa quella del Sig. ) confermano che il muretto della vasca da Pt_1 bagno fosse stato realizzato non a piombo con impossibilità della posa del sanitario”, indicando il costo per l'eliminazione del vizio in euro 650,00 (cfr. relazione peritale pag. 52). Da ultimo, relativamente alla mancata rifilatura dello scarico lavatrice, il perito ritiene che quanto rappresentato dai convenuti non costituisca un vizio e che comunque questo sarebbe ascrivibile a chi ha realizzato la parte idraulica e non all'attore; mentre per quanto riguarda l'asserito danneggiamento del braghettone, a parere del CTU “è evidente che lo zoccolino risultasse già posato da al momento del montaggio Pt_1
delle porte relativo coprifilo, momento in cui l'installatore degli infissi ha ritenuto di tagliare tale coprifilo per andare intorno allo zoccolino adattando il coprifilo stesso alla sagoma della zoccolatura”, sicchè nulla può essere imputato all'attore (cfr. CTU pag.80).
- Bagno piccolo: in relazione alla realizzazione sia della parete divisoria con la camera matrimoniale sia della parete divisoria con la cabina armadi in gasbeton, invece che in muratura tradizionale, il CTU dà atto, come sopra, di aver già tenuto conto di tale difformità nella tabella 15 voce “pareti contromuro”, mentre circa la cattiva esecuzione della finitura della parete tra braghettone della porta e box doccia e la cattiva esecuzione della siliconatura del box doccia, il CTU rileva che il muro perimetrale non a piombo non è imputabile ad che non ha effettuato interventi di intonacatura Pt_1
sulla superficie interna del muro perimetrale, ma solo la posa del rivestimento ceramico, e stima il costo per l'eliminazione dei vizi (comprensivi di parziale rasatura e tinteggiatura alla porzione di parete tra cabina doccia e porta e della sigillatura degli interstizi tra cabina e rivestimento e tra piatto doccia e pavimento) in euro 100,00.
- Vano cameretta: il perito incaricato, a seguito di osservazioni del CTP di parte convenuta, realizza che, in relazione alla cattiva esecuzione dello spigolo (muro di nuova realizzazione) della nicchia,
l'intervento di ci sia stato, il vizio sussista e consti nel fuori piombo o nell'insufficiente Pt_1
raddrizzatura da addebitarsi all'esecutore; stima, quindi, il costo per il ripristino dell'intera spallina - considerando un fuori piombo di circa 2-3 cm e una disomogeneità generale da pavimento a soffitto - in euro 200,00, considerando 5 ore di operaio specializzato e i materiali (cfr. CTU pagg.83-85 e 117).
In relazione alla tapparella danneggiata per incuria, ritiene il CTU “che tale danno possa ragionevolmente ascriversi all'impresa, dal momento che nella cameretta è intervenuta e che la denuncia da parte del proprietario è stata fatta a ridosso della fine lavori;
inoltre la circostanza non è stata negata dall'attore. Questo però non significa che sia necessaria la sostituzione integrale dell'infisso, giacché le stecche vengono normalmente vedute in commercio proprio per consentire
pagina 11 di 17 singole sostituzioni di parti usurate o danneggiate. In prima battuta il CTU aveva riconosciuto
l'importo di € 70,00; tuttavia, anche alla luce delle osservazioni alla bozza di relazione presentate dal
Geom. e per le ragioni esposte alle pagg. 117-118 della ctu, si stima un importo complessivo di Per_1
€ 110,00 per due ore di operaio specializzato e fornitura del materiale per la sostituzione” (cfr. relazione pag. 85).
- Terrazzo cameretta: come per la voce sopra analizzata “Terrazzo soggiorno”, i difetti dedotti dai convenuti concernenti la mancata esecuzione della carteggiatura, spazzolatura e verniciatura della ringhiera metallica, il CTU ne ha già dato conto nella tabella 14 relativamente alla voce 9I “Poggioli”, mentre relativamente alla cattiva esecuzione della finitura del paramento murario esterno, intorno al rubinetto dell'acqua, il perito rileva che “Più che l'effetto liscio contrastante con quello bucciato preesistente, colpisce all'occhio il diverso cromatismo del ritocco rispetto alla tinta di facciata. Ma nel preventivo la fornitura delle tinte avrebbe dovuto essere a carico dei committenti”, non riconoscendo alcun costo per il ripristino di detto asserito vizio.
- Camera matrimoniale: in relazione alla realizzazione della parete divisoria con la cabina armadi in gasbeton, invece che in muratura tradizionale, il CTU dà atto, come sopra, di aver già tenuto conto di tale difformità nella tabella 15 voce “pareti contromuro”, mentre per quanto riguarda sia il danneggiamento del braghettone della porta, sia la cattiva esecuzione degli spigoli del vano porta della cabina armadi, il perito osserva che “il cosiddetto danneggiamento al braghettone della porta della camera da letto altro non è che una leggera scalfittura, forse accentuata da un ritocco con diverso colore […] Per quanto riguarda l'esecuzione non a piombo degli spigoli della porta della cabina armadio su muratura effettuata ex novo dall' , nulla da eccepire, nel senso che, anche se Testimone_5
la larghezza del varco varia da cm 60 a quota pavimento a cm 59-59,5 verso l'alto (quindi di soli cm
0,5 o cm 1 di differenza), effettivamente la porta scorrevole trasparente mostra, a occhio attento, le differenze della larghezza del varco […] Si ritiene quindi necessario intervenire per una raddrizzatura di uno spigolo e successiva rifinitura con materiale rasante e pittura, il cui costo si stima in € 80,00 compreso materiale e protezione del mobilio” (cfr. CTU pagg. 85-87).
- Battiscopa: secondo i rilievi del CTP di parte convenuta, la posa dei battiscopa non è stata eseguita a regola d'arte, poichè sono stati riscontrati vari tratti di battiscopa non posati, interi, ma costituiti da più elementi e poiché la stuccatura sia degli spigoli interni che di quelli esterni è stata mal eseguita. Il CTU, sul punto, ha acclarato che: “Allo stato attuale si riscontrano ancora tratti di battiscopa, dello stesso materiale del pavimento (grès), di spessori diversi e in alcuni punti scheggiati. Non è chiaro peraltro a quali porzioni si riferisca la fattura ma comunque attualmente si riscontrano imperfezioni o CP_6
irregolarità nel battiscopa, come da foto a seguire. Si ritiene opportuno riconoscere ml 15 di
pagina 12 di 17 battiscopa da ri-posare, con recupero del materiale già posato e prevedendo la fornitura di ml 3 per eventuali tagli o perdite del battiscopa già in sito, per un importo complessivo di € 280,00 che assorbe il costo pagato dai convenuti nella fattura . CP_6
- Pavimenti: sul punto vengono lamentati vizi alla pavimentazione, che attengono a non complanarità di alcune piastrelle e all'opacità in alcune zone per il mancato trattamento con detergenti appositi. Il
CTU ha rilevato che: “La fornitura del pavimento, come da contratto, era a carico dei committenti, che hanno acquistato il prodotto presso punti vendita della grande distribuzione (come osservato dalla
CTP Arch. ). Come si rileva dalle foto qui di seguito inserite, tale pavimento (in grès Per_3
porcellanato effetto legno, con colori di fondo tendenti al grigio e al marrone, formato da elementi rettangolari lunghi cm 15x90) è stato posato in linea obliqua in ogni ambiente dell'appartamento. Al
CTU sono stati mostrati difetti riguardanti soprattutto piccole macchie, due/tre scheggiature sugli spigoli delle piastrelle, alcune fughe irregolari e soprattutto una irregolarità di due piastrelle posate una a distanza di cm 32,5 circa dal bordo della piastrella adiacente e l'altra a una distanza di cm 27,5.
L'irregolarità sfugge alla vista d'insieme in quanto il movimento visivo creato dalla disomogeneità delle striature di fabbrica delle piastrelle e le relative diverse macchie di colore, la presenza di “finti nodi” in guisa delle tavole di legno, unitamente alla posa obliqua, costituiscono efficace elemento di inganno per l'occhio di un normale osservatore. I lievi difetti mostrati allo scrivente riguardano macchie, scheggiature di singoli elementi di piastrelle e alcune fughe irregolari [..] Altre macchie asseritamente dovute all'appoggio di latte di pittura o altro, non sono visibili, ma comunque segnalate
[..]. Il CTU non ha rilevato mancanza di complanarità tra le piastrelle (occorrerebbe anche valutare se queste sono di prima scelta), semmai solo lievi irregolarità di alcune fughe e qualche segno sulle piastrelle stesse;
anche per quanto concerne la denunziata opacità di alcune zone, il sottoscritto non ha rilevato nulla di significativo. Paradossalmente, la finitura superficiale a striature del tipo di mattonella scelta dai convenuti emerge in alcuni casi ben di più rispetto ai lamentati difetti accidentali, che si sarebbero prodotti a causa dell'operato di [..]. In generale comunque, tutti i difetti Pt_1 rilevati non hanno reso l'immobile non fruibile, tanto che questo è abitato dalla famiglia
[...] da quasi tre anni e comunque l'impressione di insieme, varcando la soglia, è quella di un Tes_6
immobile curato e di un certo pregio. Tuttavia, posto che alcune irregolarità realizzative, seppur lievi, vi sono, lo scrivente ritiene congruo decurtare una percentuale del 10% dal costo preventivato di €
5.000,00 per la posa di tutti i pavimenti (voce 3 C del preventivo), pari quindi a € 500,00” (cfr. CTU pagg. 87-95).
- Pareti: i vizi dedotti da parte convenuta attengono, da un lato, alla mancata o cattiva posa dei paraspigoli, nonché alla presenza di molteplici ritocchi da fare sulle pareti di tutta la casa, con tracce di pagina 13 di 17 strisciate, urti e imperfezioni dell'intonaco e, dall'altro, alla mancata rifinitura esterna della muratura nella posa in opera dei telai delle finestre. Circa il primo difetto, il CTU dà atto di averne tenuto conto nella voce che concerne la rasatura delle pareti, mentre, in relazione al secondo, il costo del ripristino di tale difetto viene quantificato in euro 443,88, tenuto conto della rabboccatura dell'intonaco laddove mancante intorno a n. 6 finestre o portefinestre, rifinitura con arenino delle porzioni di spalline laterali interessate e coloritura, per una larghezza di superficie muraria complessiva di cm 50 e uno sviluppo totale di mq 14,25 e stimando 12 ore di operaio edile specializzato, compreso materiale di consumo
(cfr. CTU pag. 53).
Tanto premesso, ne discende che il totale dei costi per ripristini riconosciuti dal CTU come descritti nel doc. 16 (tabella vizi), ammonta a complessivi euro 3.445,26, esclusa IVA.
3. Risarcimento danni per abbandono materiale
Tale domanda va rigettata.
Essa viene proposta in sede di comparsa di costituzione e risposta e qualificata come danno da mancato utilizzo e, quindi, da mancato godimento del terrazzo di pertinenza dell'immobile oggetto dei lavori per cui è causa, per aver parte attrice ivi abbandonato materiale edile di sua proprietà. Tale danno lamentato non viene quantificato dal convenuto, che ne chiede la liquidazione in via equitativa;
solamente in sede di comparsa conclusionale, il convenuto quantifica il danno proponendo la somma forfettaria pari ad euro 50,00 mensili e, quindi, 2.050,00 euro totali.
In primis, va considerato che il danno da mancato godimento di un bene non può ritenersi sussistente "in re ipsa", posto che così facendo il danno verrebbe identificato con l'evento dannoso e si configurerebbe un vero e proprio danno punitivo, sicché è onere del proprietario provare di aver subìto un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto godere di quella porzione di immobile e che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022).
Nel caso di specie i convenuti avrebbero, pertanto, dovuto dimostrare -anche avvalendosi di presunzioni- che quella porzione di balcone avrebbe dovuto ospitare qualche tipologia di mobile, ovvero che la medesima porzione avrebbe dovuto essere adibita ad una qualche funzione specifica, fornendo quanto meno al Giudice degli indizi diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene. pagina 14 di 17
4. Risarcimento danni per aver dovuto posticipare la data di rilascio immobile condotto
in locazione
Tale domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Con riguardo al danno patrimoniale riferito alla ritardata esecuzione delle opere, giova premettere che, alla luce dei principi sull'onere di allegazione specifica e di prova dei fatti costitutivi delle domande di risarcimento del danno, colui che lamenta di aver patito un danno ha l'onere di fornire la prova certa e concreta di detto danno, onde consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte.
Parte convenuta ha qui fornito la prova (v. doc. 4) dell'accordo raggiunto con i nuovi conduttori dell'immobile -precedentemente condotto in locazione dagli stessi attori e che costoro avrebbero dovuto rilasciare libero entro il 31 maggio 2019- volto alla permanenza in detto immobile per ulteriori
10 giorni e, quindi, fino al 10 giugno 2019. Tuttavia, non sussiste la dimostrazione che si fosse Pt_1 impegnato a terminare le opere in tempo utile a far rilasciare l'immobile condotto in locazione e, quindi, entro il 31 maggio 2019. Infatti, il testimone escusso in controprova sui capitoli Tes_1 dedotti da parte convenuta, ha sì confermato che “i lavori avrebbero dovuto iniziare entro metà febbraio 2019” (cfr. cap. 1) parte convenuta) e non il 4 marzo 2019 e che “la partenza dei lavori slittava di una settimana” (cfr. capitolo 5) parte convenuta), ma non ha mai riferito che il 31 maggio
2019 fosse da considerarsi quale termine essenziale per l'ultimazione delle opere contrattuali. L'unica testimonianza in tal senso è stata resa dalla madre della convenuta -che, come sopra detto, non può essere considerata quale teste pienamente attendibile- la quale ha dichiarato “preciso che condizione essenziale per mia figlia era che i lavori iniziassero a metà febbraio per terminare a fine maggio, data in cui doveva lasciare la casa che aveva in affitto”, senza però indicare quando e come sarebbe stato raggiunto questo accordo. Manca quindi la prova dell'allegata circostanza. Ciò che però esclude di poter ravvisare un ritardo è l'esecuzione delle opere extra di cui al preventivo del 10.04.2019 che ha senz'altro comportato un allungamento dei tempi previsti nell'originario accordo del 29.1.2019.
In conclusione
Tenuto conto che parte convenuta versava, ante causam, a parte attrice la somma di euro
19.250,00 al lordo di IVA (e quindi 17.500,00 al netto di IVA) a titolo di saldo parziale del corrispettivo pattuito tra le parti per i lavori di ripristino dell'immobile in Genova, Via Bottini 18/23 e che l'importo riconosciuto a fronte delle opere realizzate da parte attrice è stato valutato in euro
26.513,50 al netto di IVA (di cui euro 23.140,00 per le opere di cui al preventivo del 29.01.2019 ed euro 3.373,50 per le lavorazioni extra di cui al preventivo del 10.04.2019), parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 9.013,50 oltre iva (e cioè 9.914,85 euro) pari alla pagina 15 di 17 differenza tra il valore delle opere realizzate da e quanto già al medesimo corrisposto;
su tale Pt_1
somma, trattandosi di debito di valuta, bisogna calcolare interessi commerciali dall'emissione della fattura (4.8.2020, v. doc. 6 parte attrice) al saldo.
Occorrerà considerare la somma di euro 3.445,26, oltre IVA, quale costo stimato per l'eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni da parte dell'attore.
Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Viene così operata tra le due somme la compensazione impropria tra i controcrediti, con estinzione del credito di e per compensazione impropria sino Controparte_1 CP_2
alla concorrenza con la parte di controcredito di (in tal senso di veda Cassazione S.U. Parte_1
sentenza n.23225 del 15.11.2016).
In riferimento alle spese di lite occorre considerare non solo che ha visto il Pt_1 riconoscimento di parte del suo diritto (aveva chiesto il pagamento di € 15.950,00 e vede qui il riconoscimento della minor somma di circa € 9.000,00) e i convenuti, a fronte di una richiesta di risarcimento di € 23.800,00 hanno visto il riconoscimento della minor somma di € 3.445,00, con una soccombenza prevalente dell'attore, ma all'udienza del 9.5.2023 il difensore dell'attore proponeva, a soli fini conciliativi, l'accettazione della minor somma di € 3.000,00 a spese compensate. Ciò avrebbe permesso non solo ad entrambe le parti oltre un anno e mezzo fa di vedere la causa conclusa, ma con effetti economici certamente migliori di quelli oggi accertati.
Deve allora considerarsi che se il minor riconoscimento del diritto attoreo costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite nella misura della ½, per la restante ½ le spese di lite, anche in considerazione del comportamento dell'attore, seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi considerato quale scaglione di riferimento quello del decisum e non quello del disputatum (v. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007).
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale pagina 16 di 17 Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa devono essere poste, per gli stessi motivi, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 In parziale accoglimento della domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
e dichiara dovuta da questi ultimi la somma di € 9.013,50 oltre CP_1 CP_2
iva, oltre interessi commerciali dall'emissione della fattura (4.8.2020) al saldo;
2 In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
ed nei confronti di dichiara dovuta da quest'ultimo la somma di CP_2 Parte_1
€ 3.445,26 oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi nei termini sopra indicati;
3 Dichiara l'estinzione del credito di sub 1 per compensazione sino alla parte di Parte_1 controcredito di ed sub 2 e per l'effetto condanna Controparte_1 CP_2
ed a corrispondere a la residua somma Controparte_1 CP_2 Parte_1 oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.4 c.c. che maturano dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo;
4 Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della 1/2 e condanna Controparte_1
ed a rifondere a la residua parte che liquida nella relativa parte in CP_2 Parte_1
€ 2.538,50 per compensi € 118,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
5 Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuno.
Genova, 19 dicembre 2024
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
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