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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 1270/2024 depositata il 08/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2023 00038809 04 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce ed Agenzia delle Entrate
Riscossione ma inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 08.04.2024, il signor Resistente_1
(C.F. CF_Resistente_1) rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 presso lo studio del quale - in Tricase (Le) alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava la medesima cartella di pagamento n. 0590230003880904/000, notificata in data 09.12.2023, a titolo di IRPEF, con aggiunta di sanzioni ed interessi, relativamente all'anno d'imposta2018, per un totale di € 2.885,80.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per unico motivo: Nullita' della cartella di pagamento per difetto di notifica della comunicazione predisposta n. 37331251910
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione predisposta da Agenzia delle Entrate n.
37331251910, per non essere mai stata notificata o comunque pervenuta nella sfera conoscitiva del ricorrente, avendo quest'ultimo avuto conoscenza del proprio presunto debito solo in seguito alla notifica dell'atto opposto.
il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente sull'unico motivo del ricorso concludeva chiedendo:
- di dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento impugnata e l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di pagare la somma richiesta con l'atto impugnato.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione in favore procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in ogni ricorso, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed in subordine, rigettare del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il 6 febbraio 2024 il sig. Resistente_1 ha presentato ricorso con istanza di mediazione, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso l'atto impugnato notificatogli da Agenzia delle Entrate Riscossione il 9 dicembre 2023.
L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, ha soppresso, dal 4 gennaio 2024, l'istituto del reclamo-mediazione e, pertanto, non si può più usufruire:
- del termine di 90 giorni previsto per la fase di mediazione dall'articolo 17-bis,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;
- del termine per la costituzione in giudizio da parte del ricorrente previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il ricorso è stato depositato tardivamente rispetto ai termini previsti dall'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il ricorso, presentato il 6 febbraio 2024 e depositato tardivamente, è dunque inammissibile perché depositato oltre i termini di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del
1992.
La particolarità della materia trattata suggerisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica d a scioglimento della riserva, dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 1270/2024 depositata il 08/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2023 00038809 04 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce ed Agenzia delle Entrate
Riscossione ma inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 08.04.2024, il signor Resistente_1
(C.F. CF_Resistente_1) rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 presso lo studio del quale - in Tricase (Le) alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava la medesima cartella di pagamento n. 0590230003880904/000, notificata in data 09.12.2023, a titolo di IRPEF, con aggiunta di sanzioni ed interessi, relativamente all'anno d'imposta2018, per un totale di € 2.885,80.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per unico motivo: Nullita' della cartella di pagamento per difetto di notifica della comunicazione predisposta n. 37331251910
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione predisposta da Agenzia delle Entrate n.
37331251910, per non essere mai stata notificata o comunque pervenuta nella sfera conoscitiva del ricorrente, avendo quest'ultimo avuto conoscenza del proprio presunto debito solo in seguito alla notifica dell'atto opposto.
il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente sull'unico motivo del ricorso concludeva chiedendo:
- di dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento impugnata e l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di pagare la somma richiesta con l'atto impugnato.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione in favore procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in ogni ricorso, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed in subordine, rigettare del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il 6 febbraio 2024 il sig. Resistente_1 ha presentato ricorso con istanza di mediazione, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso l'atto impugnato notificatogli da Agenzia delle Entrate Riscossione il 9 dicembre 2023.
L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, ha soppresso, dal 4 gennaio 2024, l'istituto del reclamo-mediazione e, pertanto, non si può più usufruire:
- del termine di 90 giorni previsto per la fase di mediazione dall'articolo 17-bis,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;
- del termine per la costituzione in giudizio da parte del ricorrente previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il ricorso è stato depositato tardivamente rispetto ai termini previsti dall'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il ricorso, presentato il 6 febbraio 2024 e depositato tardivamente, è dunque inammissibile perché depositato oltre i termini di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del
1992.
La particolarità della materia trattata suggerisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica d a scioglimento della riserva, dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.