TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/09/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1447/2021 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Mancini ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Alba Adriatica (TE), alla Via Dei Ludi, n. 57, giusta procura conferita in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- OPPONENTE - contro
(c.f. ), in proprio e quale titolare della Controparte_1 C.F._1 omonima “COSTRUZIONI MATTUCCI” di CI AN (P. IVA , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Bellante (TE), alla Via Molise, n. 17, presso e nello studio dell'Avv.
AN Melchiorre che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
in data 03.03.2021; giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di lavori
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: 1) in via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, nullo o, comunque, privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 310/2021, emesso dal Tribunale di Teramo – Dott. Maria
Laura Pasca – e, per l'effetto, revocare il detto decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata: accertare l'eventuale minor somma dovuta in relazione a quanto tutto esposto, rilevato e dedotto in atti, anche mediante idonea CTU;
3) in ogni caso condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Opposta: “affinché l'On.le Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza ed in accoglimento delle argomentazioni contenute nella narrativa del presente atto, accogliere le seguenti conclusioni e richieste: in via preliminare: - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.
310/2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale: - rigettare, per le cause in narrativa indicate, la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 3.5.2021 il Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la Costruzioni CI formulando
[...] opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2021 (R.G. 603/2021) emesso dal Tribunale di Teramo in data
7.3.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 12.713,80, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo dei lavori eseguiti presso il predetto . Parte_1
Ha eccepito e dedotto, l'opponente, in sintesi: 1) la carenza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito sulla base del fatto che alcune lavorazioni per cui veniva richiesto il pagamento erano state contestate, in particolare le voci 1 e 27 del consuntivo finale non erano oggetto di pattuizione tra le parti e la voce 27 era una ripetizione della voce n. 1 attenendo a medesime lavorazioni, inoltre i lavori di cui alla voce n. 1 non erano stati realizzati nella loro interezza non avendo l'impresa provveduto allo smaltimento;
2) che alcune lavorazioni erano state eseguite da terzi;
3) l'errata applicazione dell'aliquota del 10% piuttosto che quella agevolata del 4%.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'effettiva realizzazione dei lavori pattuiti come consacrato nel consuntivo finale accettato dalle parti previa analisi in contraddittorio delle singole voci di lavorazioni e di spesa.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza tecnica, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante le contestazioni di parte opponente riguardo l'espletamento delle lavorazioni, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note entro il termine perentorio concesso, riservava la causa per la decisione.
L'opposizione è fondata solo in parte, nei termini di seguito esposti.
Giova osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite. Nel caso di specie va considerato che in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l'onere, qualora il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (si veda, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2010 sent. n. 936); nel caso in esame, a fronte delle contestazioni di parte opponente sia in merito alla contabilità dei lavori sia in merito alla qualità delle opere, era onere specifico della società appaltatrice, che azionava il credito, fornire specifica dimostrazione di aver svolto i lavori interamente secondo regola d'arte.
Venendo al merito, è stato acclarato, anche con l'ausilio della consulenza tecnica espletata a firma dell'arch. che i lavori oggetto di causa sono riferibili alle voci identificate in 1 Persona_1
(livellata con stabilizzato), 27 (manodopera e mezzi per lo scavo di spianamento area antistante fabbricato lato est ed area stradale lato nord, con riporto terreno per formazione del pendio lato ovest, incluso trasporto al lato est) e 32 (pavimento parcheggio con elementi prefabbricati di cemento vibro compresso) del consuntivo finale in atti e riportano tre lavorazioni distinte.
Deve anzitutto ritenersi che l'odierno opposto abbia dato prova, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dai documenti in atti e dalle indagini svolte durante le operazioni peritali, del proprio credito in ordine alle lavorazioni di cui alle voci 1 e 32 del consuntivo, le quali sono state interamente svolte dalla Costruzioni CI. Viceversa, in ordine alla voce 27 del consuntivo, va preliminarmente osservato che sono contemplati lavori in differenti lati dell'area condominiale ossia spianamento al lato nord ed al lato est, riporto terreno lato ovest e trasporto di terreno al lato est e non è contemplata la realizzazione del muro di contenimento al lato est che va tenuta distinta dagli altri lavori sopra elencati sia per il principio di preponderanza civilista che per come emerso dall'ascolto del teste Tes_1 all'udienza del 3.5.2023, indifferente: “ero direttore dei lavori delle opere condominiali
[...] interne”; “il contratto con CI era ancora in essere quando intervennero altre imprese;
ci furono decisioni prese insieme con il CI per la realizzazione del muro di contenimento di accesso ai garage che facemmo con una tecnica diversa rispetto a quella del progetto, ma in accordo con CI;
“l'opera di cui alla voce n. 27 del capitolato definitivo del 20.03.2013 che mi viene esibito è stata realizzata dalla ditta DB Action srl;
adr. sia il contratto che la liquidazione furono un rapporto diretto tra condominio e ditta DB”.
E' da ritenersi quindi che la realizzazione del muro sia stata concordata successivamente alla stipula del contratto dovendosi utilizzare una tecnica diversa e più confacente rispetto a quanto previsto nel progetto, e realizzato dalla ditta DB Action, nonché, in virtù del riparto del criterio dell'onere della prova incombente su parte opposta in ordine all'esecuzione a regola d'arte delle opere - non ritenute univoche le risultanze della consulenza a tal proposito e, parimenti, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dell'opposto e le ulteriori dichiarazioni raccolte in sede di escussione testi, sostanzialmente dichiarazioni quali “non ricordo”; ”mi occupavo della sicurezza” - va ritenuto che le lavorazioni di cui alla voce 27 non risultano ascrivibili a fondamenta della pretesa creditoria dell'odierna opposta.
Ciò rilevato sul piano dell'an e acclarate le lavorazioni da parte opposta in ordine alle voci di consultivo 1 e 32, sul piano del quantum, per quanto attiene alla voce 1 del consuntivo finale, va rilevato che il prezzo veniva già stabilito all'epoca della firma del contratto di appalto e precisamente nell'allegato D del suddetto contratto dove si legge “42. Pulizia e livellamento dell'area antistante gli ingressi del eseguita con mezzo meccanico, compreso trasporto a discarica autorizzata a Parte_1 qualsiasi distanza di erbacce, rovi, canne ecct.. - circa Mq 400,00 x € 6,00”, non potendo assurgere a riferimento il prezzo alla voce 1 del consuntivo finale, depennato e ribassato ad € 4,50 e per un'area più ampia, precisamente mq 980, a fronte di dati discordanti, non sussistendo a monte l'origine di tali modifiche e in presenza di rituali e acclarate - confermato altresì dall'istruttoria orale - contestazioni operate da parte opponente circa la metratura, per un valore di euro 2.400,00.
Per quanto attinente alla voce 32 del consuntivo finale relativa alla fornitura e posa in opera di betonelle all'interno dell'area carrabile del fabbricato, si rinviene riscontro nel computo metrico - allegato B: Opere condominiali esterne in un edificio sito a Giulianova in Via Amendola alla voce n. 30
(codice R.04.021). Nel computo metrico - allegato B è stato depennato il termine “fornitura”, ma nel consuntivo finale al prezzo di €18,00 sono ricomprese fornitura e posa in opera. Si può ritenere quindi congruo il prezzo globale di € 18,00/mq per fornitura e posa in opera del pavimento per una metratura pacificamente riconosciuta in mq 186, per un importo di euro 3.348,00.
Sulla base di quanto osservato, deve procedersi pertanto alla revoca del decreto opposto e condannare l'opponente al pagamento della diversa somma di euro 5.748,00 in favore di parte opposta per la somma oggetto delle fondate pretese creditorie. Infine, in ordine alla paventata - da parte opponente - errata applicazione dell'aliquota Iva del 10% piuttosto che quella agevolata del 4%, vale a dirsi che il condominio riteneva doversi applicare all'aliquota del 4%, contrariamente a quanto fatto dalla appaltatrice, che l'aveva applicata al 10%, va osservato che era onere del condominio dimostrare che vi erano i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata e che, inoltre, aveva fornito all'impresa tutta la documentazione necessaria affinché potesse essere applicata l'aliquota agevolata. Il Parte_1 sul punto non ha dimostrato concretamente di aver inoltrato la documentazione necessaria prima dell'ultimazione dei lavori, a nulla rilevando i rapporti tra la società e i singoli condomini.
Per tali ragioni, in definitiva, va parzialmente accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto;
procedendo secondo le regole del giudizio di cognizione va condannata parte opponente alla diversa somma di 5.748,00 per quanto di ragione enunciato.
Dalla presente sentenza, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c., comma 2, ivi comprese quelle relative alle spese della CTU, fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente (v. da ultimo, Cassazione 30.1.2019 n. 2703), stante la reciproca soccombenza delle parti - ricorrente, in forza del principio di causalità, anche in caso di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero, qualora venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero, in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. 20888/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1447/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 310/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
2) Pronunziando nel merito secondo le regole della cognizione ordinaria in ordine alla domanda avanzata dagli opponenti, in solo parziale accoglimento della stessa, per le ragioni indicate in motivazione, condanna il a pagare in favore di nelle qualità Parte_1 Controparte_1 indicate, la somma di € 5.748,00, fermi gli interessi legali con la decorrenza indicata e sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente le spese di CTU come già liquidate con separato provvedimento in capo alle parti in solido.
Così deciso in Teramo il 15.09.2025.
IL GOT
Dott.ssa Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Bellomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1447/2021 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Mancini ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Alba Adriatica (TE), alla Via Dei Ludi, n. 57, giusta procura conferita in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- OPPONENTE - contro
(c.f. ), in proprio e quale titolare della Controparte_1 C.F._1 omonima “COSTRUZIONI MATTUCCI” di CI AN (P. IVA , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Bellante (TE), alla Via Molise, n. 17, presso e nello studio dell'Avv.
AN Melchiorre che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
in data 03.03.2021; giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di lavori
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: 1) in via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, nullo o, comunque, privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 310/2021, emesso dal Tribunale di Teramo – Dott. Maria
Laura Pasca – e, per l'effetto, revocare il detto decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata: accertare l'eventuale minor somma dovuta in relazione a quanto tutto esposto, rilevato e dedotto in atti, anche mediante idonea CTU;
3) in ogni caso condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Opposta: “affinché l'On.le Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza ed in accoglimento delle argomentazioni contenute nella narrativa del presente atto, accogliere le seguenti conclusioni e richieste: in via preliminare: - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.
310/2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale: - rigettare, per le cause in narrativa indicate, la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 3.5.2021 il Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la Costruzioni CI formulando
[...] opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2021 (R.G. 603/2021) emesso dal Tribunale di Teramo in data
7.3.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 12.713,80, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo dei lavori eseguiti presso il predetto . Parte_1
Ha eccepito e dedotto, l'opponente, in sintesi: 1) la carenza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito sulla base del fatto che alcune lavorazioni per cui veniva richiesto il pagamento erano state contestate, in particolare le voci 1 e 27 del consuntivo finale non erano oggetto di pattuizione tra le parti e la voce 27 era una ripetizione della voce n. 1 attenendo a medesime lavorazioni, inoltre i lavori di cui alla voce n. 1 non erano stati realizzati nella loro interezza non avendo l'impresa provveduto allo smaltimento;
2) che alcune lavorazioni erano state eseguite da terzi;
3) l'errata applicazione dell'aliquota del 10% piuttosto che quella agevolata del 4%.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'effettiva realizzazione dei lavori pattuiti come consacrato nel consuntivo finale accettato dalle parti previa analisi in contraddittorio delle singole voci di lavorazioni e di spesa.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza tecnica, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante le contestazioni di parte opponente riguardo l'espletamento delle lavorazioni, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note entro il termine perentorio concesso, riservava la causa per la decisione.
L'opposizione è fondata solo in parte, nei termini di seguito esposti.
Giova osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite. Nel caso di specie va considerato che in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l'onere, qualora il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (si veda, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2010 sent. n. 936); nel caso in esame, a fronte delle contestazioni di parte opponente sia in merito alla contabilità dei lavori sia in merito alla qualità delle opere, era onere specifico della società appaltatrice, che azionava il credito, fornire specifica dimostrazione di aver svolto i lavori interamente secondo regola d'arte.
Venendo al merito, è stato acclarato, anche con l'ausilio della consulenza tecnica espletata a firma dell'arch. che i lavori oggetto di causa sono riferibili alle voci identificate in 1 Persona_1
(livellata con stabilizzato), 27 (manodopera e mezzi per lo scavo di spianamento area antistante fabbricato lato est ed area stradale lato nord, con riporto terreno per formazione del pendio lato ovest, incluso trasporto al lato est) e 32 (pavimento parcheggio con elementi prefabbricati di cemento vibro compresso) del consuntivo finale in atti e riportano tre lavorazioni distinte.
Deve anzitutto ritenersi che l'odierno opposto abbia dato prova, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dai documenti in atti e dalle indagini svolte durante le operazioni peritali, del proprio credito in ordine alle lavorazioni di cui alle voci 1 e 32 del consuntivo, le quali sono state interamente svolte dalla Costruzioni CI. Viceversa, in ordine alla voce 27 del consuntivo, va preliminarmente osservato che sono contemplati lavori in differenti lati dell'area condominiale ossia spianamento al lato nord ed al lato est, riporto terreno lato ovest e trasporto di terreno al lato est e non è contemplata la realizzazione del muro di contenimento al lato est che va tenuta distinta dagli altri lavori sopra elencati sia per il principio di preponderanza civilista che per come emerso dall'ascolto del teste Tes_1 all'udienza del 3.5.2023, indifferente: “ero direttore dei lavori delle opere condominiali
[...] interne”; “il contratto con CI era ancora in essere quando intervennero altre imprese;
ci furono decisioni prese insieme con il CI per la realizzazione del muro di contenimento di accesso ai garage che facemmo con una tecnica diversa rispetto a quella del progetto, ma in accordo con CI;
“l'opera di cui alla voce n. 27 del capitolato definitivo del 20.03.2013 che mi viene esibito è stata realizzata dalla ditta DB Action srl;
adr. sia il contratto che la liquidazione furono un rapporto diretto tra condominio e ditta DB”.
E' da ritenersi quindi che la realizzazione del muro sia stata concordata successivamente alla stipula del contratto dovendosi utilizzare una tecnica diversa e più confacente rispetto a quanto previsto nel progetto, e realizzato dalla ditta DB Action, nonché, in virtù del riparto del criterio dell'onere della prova incombente su parte opposta in ordine all'esecuzione a regola d'arte delle opere - non ritenute univoche le risultanze della consulenza a tal proposito e, parimenti, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dell'opposto e le ulteriori dichiarazioni raccolte in sede di escussione testi, sostanzialmente dichiarazioni quali “non ricordo”; ”mi occupavo della sicurezza” - va ritenuto che le lavorazioni di cui alla voce 27 non risultano ascrivibili a fondamenta della pretesa creditoria dell'odierna opposta.
Ciò rilevato sul piano dell'an e acclarate le lavorazioni da parte opposta in ordine alle voci di consultivo 1 e 32, sul piano del quantum, per quanto attiene alla voce 1 del consuntivo finale, va rilevato che il prezzo veniva già stabilito all'epoca della firma del contratto di appalto e precisamente nell'allegato D del suddetto contratto dove si legge “42. Pulizia e livellamento dell'area antistante gli ingressi del eseguita con mezzo meccanico, compreso trasporto a discarica autorizzata a Parte_1 qualsiasi distanza di erbacce, rovi, canne ecct.. - circa Mq 400,00 x € 6,00”, non potendo assurgere a riferimento il prezzo alla voce 1 del consuntivo finale, depennato e ribassato ad € 4,50 e per un'area più ampia, precisamente mq 980, a fronte di dati discordanti, non sussistendo a monte l'origine di tali modifiche e in presenza di rituali e acclarate - confermato altresì dall'istruttoria orale - contestazioni operate da parte opponente circa la metratura, per un valore di euro 2.400,00.
Per quanto attinente alla voce 32 del consuntivo finale relativa alla fornitura e posa in opera di betonelle all'interno dell'area carrabile del fabbricato, si rinviene riscontro nel computo metrico - allegato B: Opere condominiali esterne in un edificio sito a Giulianova in Via Amendola alla voce n. 30
(codice R.04.021). Nel computo metrico - allegato B è stato depennato il termine “fornitura”, ma nel consuntivo finale al prezzo di €18,00 sono ricomprese fornitura e posa in opera. Si può ritenere quindi congruo il prezzo globale di € 18,00/mq per fornitura e posa in opera del pavimento per una metratura pacificamente riconosciuta in mq 186, per un importo di euro 3.348,00.
Sulla base di quanto osservato, deve procedersi pertanto alla revoca del decreto opposto e condannare l'opponente al pagamento della diversa somma di euro 5.748,00 in favore di parte opposta per la somma oggetto delle fondate pretese creditorie. Infine, in ordine alla paventata - da parte opponente - errata applicazione dell'aliquota Iva del 10% piuttosto che quella agevolata del 4%, vale a dirsi che il condominio riteneva doversi applicare all'aliquota del 4%, contrariamente a quanto fatto dalla appaltatrice, che l'aveva applicata al 10%, va osservato che era onere del condominio dimostrare che vi erano i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata e che, inoltre, aveva fornito all'impresa tutta la documentazione necessaria affinché potesse essere applicata l'aliquota agevolata. Il Parte_1 sul punto non ha dimostrato concretamente di aver inoltrato la documentazione necessaria prima dell'ultimazione dei lavori, a nulla rilevando i rapporti tra la società e i singoli condomini.
Per tali ragioni, in definitiva, va parzialmente accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto;
procedendo secondo le regole del giudizio di cognizione va condannata parte opponente alla diversa somma di 5.748,00 per quanto di ragione enunciato.
Dalla presente sentenza, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c., comma 2, ivi comprese quelle relative alle spese della CTU, fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente (v. da ultimo, Cassazione 30.1.2019 n. 2703), stante la reciproca soccombenza delle parti - ricorrente, in forza del principio di causalità, anche in caso di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero, qualora venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero, in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. 20888/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1447/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 310/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
2) Pronunziando nel merito secondo le regole della cognizione ordinaria in ordine alla domanda avanzata dagli opponenti, in solo parziale accoglimento della stessa, per le ragioni indicate in motivazione, condanna il a pagare in favore di nelle qualità Parte_1 Controparte_1 indicate, la somma di € 5.748,00, fermi gli interessi legali con la decorrenza indicata e sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente le spese di CTU come già liquidate con separato provvedimento in capo alle parti in solido.
Così deciso in Teramo il 15.09.2025.
IL GOT
Dott.ssa Francesca Bellomo
(firma digitale)