TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
741 /2025 R.G.
All'udienza del 21/05/2025 alle ore 10.19, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. CIGNO in sostituzione dell'Avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE ALESSANDRO per parte ricorrente
Parte_1
l'Avv. VALERIA DI MAGGIO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Cigno si riporta ai propri scritti difensivi rilevando che la certificazione unica 2023, relativa ai redditi 2022 del coniuge del ricorrente riporta la data del 18 marzo 2023 e, invece, il provvedimento CP_ riporta la data di luglio 2024 e dunque le somme sono irripetibili. L'Avv. Di Maggio si riporta alla memoria di costituzione. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.51, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito-assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
CP_ Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta la somma di €. 1.444,82 richiesta dall' all'odierno ricorrente con il provvedimento del 09.07.2024, relativa alla pensione n. 078-820004929913 cat. AS;
ritenere e dichiarare irripetibile la somma di €. 1.444,82, relativa alla pensione n. 078-
CP_ 820004929913 cat. AS, richieste dall' all'odierno ricorrente;
ritenere e dichiarare illegittima, non dovuta, indebita e/o con qualunque altra statuizione, la richiesta di pagamento di €. 1.444,82 relativa alla CP_ pensione n. 078-820004929913 cat. AS avanzata dall' nei confronti dell'odierno ricorrente;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso poiché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' gli ha contestato CP_1
l'indebita percezione della somma di € 1.444,82, nel periodo da gennaio a dicembre 2022.
Sostiene l'insussistenza dell'indebito per avere diritto a tutte le somme riscosse e, comunque l'irripetibilità delle stesse ai sensi dell'art. 13 della legge 412/1991.
In ogni caso contesta il quantum della richiesta di restituzione della somma complessiva di €. 1.444,82 poiché eccessiva nel suo ammontare e non dovuta.
L'Ente assistenziale costituendosi ha eccepito l'infondatezza degli assunti avversari, rilevando che l'indebito, per come risultante dall'atto liquidatorio, riguarderebbe la misura base dell'assegno sociale, che, alla luce del superamento dei limiti reddittuale, è stato ridotto nel suo ammontare.
Nello specifico, ha dedotto che, con decorrenza marzo 2022 il coniuge del ricorrente sarebbe divenuto titolare di pensione di vecchiaia e dunque, il reddito del nucleo familiare sarebbe mutato.
Contestata infine l'applicabilità dell'art. 52 l. 88/89 e dell'art. 13 L. 412/1991 al caso specifico, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato.
Va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale)
è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata emerge che: - il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato;
- hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno; - alla formazione del reddito concorrono, pertanto, anche gli assegni alimentari.
Va inoltre precisato che la fattispecie in esame va collocata nell'ambito dell'indebito assistenziale
(intendendosi per prestazioni assistenziali “le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita” ). Si è quindi consolidato il principio secondo il quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetibilità in presenza di situazioni di fatto aventi generalmente come minimo comune denominatore la “non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Come quindi affermato da Cass. n. 28771/2018 in tema di indebito per motivi reddituali: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione”, come ad es. allorquando l'assistito abbia nascosto all'Istituto redditi di cui l'amministrazione non poteva essere a conoscenza con (cfr. commi 1°, 2° e 3° dell'art. 13 L. n. 122 del
30.7.2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno 2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo.
In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano. CP_1
Tale principio, d'altra parte, era insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario, troppo spesso fatto coincidere con il dolo di quest'ultimo, integrante una fattispecie certamente incompatibile con la prima, ma comunque diversa e distinta dalla stessa: è del tutto evidente, infatti, che l'assenza di dolo nell'erogazione non necessariamente coincide con la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario (come avviene, per esempio, nel caso dell'indebito fisiologico sopra evidenziato).
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta, se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995 (secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Alla luce dei principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente, ed in virtù della mancata prova da parte del ricorrente, che ne aveva l'onere, di non aver superato i limiti reddituale (circostanza dimostrata invece dall' e non contestata dal ricorrente) detto provvedimento non può che essere CP_1
dichiarato legittimo.
Infine, priva di pregio alcuna, ancorchè tardiva, è l'eccepita tardività della contestazione, laddove la contestazione ed il recupero è stato avanzata in maniera tempestiva.
In tal senso si è pure espressa la Cassazione con sentenza n. 3522 del 07/02/2024.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cp.c. agli atti si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 741 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
741 /2025 R.G.
All'udienza del 21/05/2025 alle ore 10.19, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. CIGNO in sostituzione dell'Avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE ALESSANDRO per parte ricorrente
Parte_1
l'Avv. VALERIA DI MAGGIO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Cigno si riporta ai propri scritti difensivi rilevando che la certificazione unica 2023, relativa ai redditi 2022 del coniuge del ricorrente riporta la data del 18 marzo 2023 e, invece, il provvedimento CP_ riporta la data di luglio 2024 e dunque le somme sono irripetibili. L'Avv. Di Maggio si riporta alla memoria di costituzione. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.51, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito-assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
CP_ Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta la somma di €. 1.444,82 richiesta dall' all'odierno ricorrente con il provvedimento del 09.07.2024, relativa alla pensione n. 078-820004929913 cat. AS;
ritenere e dichiarare irripetibile la somma di €. 1.444,82, relativa alla pensione n. 078-
CP_ 820004929913 cat. AS, richieste dall' all'odierno ricorrente;
ritenere e dichiarare illegittima, non dovuta, indebita e/o con qualunque altra statuizione, la richiesta di pagamento di €. 1.444,82 relativa alla CP_ pensione n. 078-820004929913 cat. AS avanzata dall' nei confronti dell'odierno ricorrente;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso poiché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' gli ha contestato CP_1
l'indebita percezione della somma di € 1.444,82, nel periodo da gennaio a dicembre 2022.
Sostiene l'insussistenza dell'indebito per avere diritto a tutte le somme riscosse e, comunque l'irripetibilità delle stesse ai sensi dell'art. 13 della legge 412/1991.
In ogni caso contesta il quantum della richiesta di restituzione della somma complessiva di €. 1.444,82 poiché eccessiva nel suo ammontare e non dovuta.
L'Ente assistenziale costituendosi ha eccepito l'infondatezza degli assunti avversari, rilevando che l'indebito, per come risultante dall'atto liquidatorio, riguarderebbe la misura base dell'assegno sociale, che, alla luce del superamento dei limiti reddittuale, è stato ridotto nel suo ammontare.
Nello specifico, ha dedotto che, con decorrenza marzo 2022 il coniuge del ricorrente sarebbe divenuto titolare di pensione di vecchiaia e dunque, il reddito del nucleo familiare sarebbe mutato.
Contestata infine l'applicabilità dell'art. 52 l. 88/89 e dell'art. 13 L. 412/1991 al caso specifico, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato.
Va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale)
è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata emerge che: - il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato;
- hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno; - alla formazione del reddito concorrono, pertanto, anche gli assegni alimentari.
Va inoltre precisato che la fattispecie in esame va collocata nell'ambito dell'indebito assistenziale
(intendendosi per prestazioni assistenziali “le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita” ). Si è quindi consolidato il principio secondo il quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetibilità in presenza di situazioni di fatto aventi generalmente come minimo comune denominatore la “non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Come quindi affermato da Cass. n. 28771/2018 in tema di indebito per motivi reddituali: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione”, come ad es. allorquando l'assistito abbia nascosto all'Istituto redditi di cui l'amministrazione non poteva essere a conoscenza con (cfr. commi 1°, 2° e 3° dell'art. 13 L. n. 122 del
30.7.2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno 2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo.
In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano. CP_1
Tale principio, d'altra parte, era insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario, troppo spesso fatto coincidere con il dolo di quest'ultimo, integrante una fattispecie certamente incompatibile con la prima, ma comunque diversa e distinta dalla stessa: è del tutto evidente, infatti, che l'assenza di dolo nell'erogazione non necessariamente coincide con la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario (come avviene, per esempio, nel caso dell'indebito fisiologico sopra evidenziato).
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta, se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995 (secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Alla luce dei principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente, ed in virtù della mancata prova da parte del ricorrente, che ne aveva l'onere, di non aver superato i limiti reddituale (circostanza dimostrata invece dall' e non contestata dal ricorrente) detto provvedimento non può che essere CP_1
dichiarato legittimo.
Infine, priva di pregio alcuna, ancorchè tardiva, è l'eccepita tardività della contestazione, laddove la contestazione ed il recupero è stato avanzata in maniera tempestiva.
In tal senso si è pure espressa la Cassazione con sentenza n. 3522 del 07/02/2024.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cp.c. agli atti si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 741 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.