Rigetto
Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 03/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2025REG.PROV.COLL.
N. 09084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 60 e 38 del codice del processo amministrativo,
sul ricorso numero di registro generale 9084 del 2024, proposto dal Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
DO ER, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Anna Franciulli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Comune di Castellabate, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 1097 del 20 maggio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di DO ER;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, il consigliere Francesco Frigida e udito per parte ricorrente l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con la sentenza in epigrafe il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso di primo grado n. 1097 del 2024, proposto da DO ER per l’annullamento: a) del diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune di Castellabate prot. Par. 0005655 del 18 marzo 2024 (ID 6884 Racc. 214) in relazione a una domanda di sanatoria di un intervento di ristrutturazione edilizia e consolidamento statico di un fabbricato; b) del parere contrario emesso dalla soprintendenza della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino prot. 5629-P del 6 marzo 2024; c) della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 4636-P del 23 febbraio 2024 della medesima soprintendenza; d) della richiesta di integrazione documentale inviata dalla soprintendenza all’amministrazione comunale con nota prot. 12355-P del 26 maggio 2023;
rilevato che il Ministero della cultura ha veicolato rituale e tempestivo appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo diretto a sostenere la « legittimità del parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 », con cui è stato in sintesi dedotto che: a) l’amministrazione statale avrebbe agito in conformità con dette disposizioni e nell’alveo delle competenze riconosciutele dalla legge; b) « le valutazioni e gli accertamenti doverosamente operati dalla Soprintendenza erano finalizzati a verificare se sussistessero tutti i presupposti legislativamente previsti per la sanatoria in oggetto e, nello specifico, se vi fosse stato un incremento delle superfici utili o dei volumi, così come prescritto dal comma 4 dell’art. 167 d.lgs. 42/2004. Infatti, la norma in questione esclude automaticamente e tassativamente che possano essere sanati interventi con creazione o aumento di volumi o superfici utili. Pertanto, l’istruttoria non afferiva allo stato legittimo dell’immobile, così come viene affermato nella pronuncia impugnata, ma riguardava tale differente profilo »; c) « Dalla lettura del parere gravato (…) emerge chiaramente come l’Amministrazione statale abbia fondato il proprio diniego sulla non dimostrata liceità paesaggistica delle preesistenze », essendo stato rilevato un incremento del volume del fabbricato;
specificato che DO ER si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, mentre il Comune di Castellabate, pur ritualmente evocato, non si è costituito;
osservato che le doglianze svolte nell’atto d’impugnazione sono infondate, poiché, in via logicamente pregiudiziale e assorbente ogni ulteriore considerazione, l’amministrazione statale deve limitare il proprio scrutinio ai profili paesaggistici della vicenda, senza poter esprimere valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio spettanti all’amministrazione comunale, sebbene di tipo potenzialmente escludente; in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, invero, l’organo tecnico deve esaminare i soli profili paesaggistici e ambientali, sussistendo un’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto agli accertamenti della legittimità urbanistico-edilizia dell’intervento, di competenza dell’amministrazione comunale (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 24 marzo 2023, n. 3006 e 3 maggio 2022 n. 3446; sezione IV, sentenze 13 aprile 2016, n. 1436, 21 agosto 2013, n. 4234 e 27 novembre 2010, n. 8260);
evidenziato dunque che, come correttamente rilevato dal T.a.r., il parere negativo della soprintendenza è illegittimo, in quanto basato soltanto su aspetti edilizi, senza alcun riferimento a elementi d’incoerenza paesaggistica dell’intervento, essendo, invece, l’analisi della questione della legittimità edilizia dell’opera riservata all’ente locale, cosicché è altresì illegittimo, in via derivata, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica, motivato unicamente tramite il richiamo al parere della soprintendenza;
considerato, pertanto, che l’appello deve essere respinto siccome infondato;
reputato di dover compensare le spese processuali e gli onorari di causa del presente grado di giudizio tra l’appellante e la parte privata in ragione della peculiarità della vicenda;
precisato che nulla va disposto circa la regolazione delle le spese e degli onorari tra il Ministero della cultura e il Comune di Castellabate, stante la mancata costituzione di quest’ultima amministrazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 681 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese e gli onorari di causa del presente grado di giudizio tra il Ministero e la parte privata.
Nulla dispone circa la regolazione dei suddetti esborsi tra il Ministero della cultura e il Comune di Castellabate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO