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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 31143/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PALMA PAOLO e dall'Avv. Elisa Parte_1
Cacciato Insilla, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma presso la sede di Roma rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal
Direttore della Sede di Roma Flaminio CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 23/08/2024 e ritualmente notificato,
[...]
assumendo di essere in possesso dei requisiti di legge, ha adìto Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei relativi all'assegno di invalidità ex art. 13 della legge 118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2023, come riconosciuto dal Tribunale di Roma nel procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 19777/2023. Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere in considerazione della liquidazione della prestazione.
All'udienza del 19/02/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa (si rimanda agli allegati contenenti la comunicazione dell'avvenuta liquidazione).
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della prestazione in via CP_1
amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente
(fase di studio ed introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 31143/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 726,50 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 19.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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