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Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2023, n. 46391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46391 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI NI, nato a [...] il [...], CE CA, nato a [...] il [...] SI RI, nato a [...] il [...], SC ON, nata a [...] il [...], NI MA, nato a [...] il [...], RO RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 02/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di RI SI ed il rigetto dei ricorsi di NI NI, CA CE, ON SC, MA NI, RI RO;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 46391 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 14/09/2023 udito l'avv.to Pier Matteo Lucibello, nell'interesse di MA NI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Guido AR Alleva, nell'interesse di MA NI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Sara Gennai, nell'interesse di NI NI, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Mauro Cini, nell'interesse di CA CE, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Nicola Mazzacuva, nell'interesse di CA CE, che si è ..i. riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Corrado Quaglierini, nell'interesse di ON SC, che si è 4- riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Massimiliano Manzo, nell'interesse di RI RO, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Manuele Ciappi, nell'interesse di RI SI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 05/02/2019 - con cui erano stati condannati a pena di giustizia: NI NI per i reati di cui ai capi 5) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare - e 6) - artt. 110 cod. pen., 216, n. 1, 223 legge fallimentare - dell'imputazione, quale componente del CdA di GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012; CA CE per i reati di cui ai capi 5) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare - e 6) - artt. 110 cod. pen., 216, n. 1, 223 legge fallimentare - dell'imputazione, quale componente del CdA di GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012; RI SI per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare - , 4) - artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale amministratore di fatto della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 06/06/2012, 5) - artt. 110 cod. pen., 217 n. 2, 224 legge fallimentare -, 6) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223 legge fallimentare -, quale amministratore di fatto della GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012, nonché 8) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, legge fallimentare -, 9) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 legge fallimentare - quale amministratore fino al 20/05/2010 della Finnnari s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 12/12/2012; ON SC per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare -, 4) artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 06/06/2012, 5) - artt. 110 cod. pen., 217 n. 2, 224 legge fallimentare -, 6) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012; MA NI per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare -, 4) artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 06/06/2012, 8) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, legge fallimentare -, 9) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 legge fallimentare -, 10) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 legge fallimentare - quale amministratore della Finnnari s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 12/12/2012; RI RO per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217 e 224 legge fallimentare -, 4) - artt. 110 cod. pen., 216, comma 3, 223, comma 1, legge fallimentare -, quale componente del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012 - rideterminava la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di RI SI, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli definiti con sentenza irrevocabile in data 28/01/2021; dichiarava non doversi procedere nei confronti degli altri imputati in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi 3) e 5) dell'imputazione, in quanto estinti per prescrizione, rideterminando le pene a ciascuno inflitte e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 1.bis La vicenda processuale - per quanto di rilevanza nella presente sede - riguarda tre società dichiarate fallite (GR Partners s.r.I., MA s.r.I., RI s.r.I.) e ritenute appartenenti ad un gruppo societario di fatto, insieme ad altre compagini societarie. Le imputazioni hanno ad oggetto, quindi, vicende che coinvolgono in maniera diversa le predette società, nell'ottica, tuttavia, della logica di un gruppo societario, quanto meno in fatto. In particolare, quanto all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 4) - per la quale è stata affermata la penale responsabilità di RI SI quale amministratore di fatto, di ON SC e RI RO, quali componenti del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita il 06/06/2012 - la vicenda riguarda il rimborso alla socia MO s.r.l. dei finanziamenti effettuati, fattispecie inquadrata nell'ambito del regime dei crediti postergati, ai sensi degli artt. 2467 e 2497 cod. civ. Inoltre, al capo 6) dell'editto accusatorio, è stata esaminata la vicenda relativa ai finanziamenti infruttiferi effettuati, tra il 2006 ed il 2009, dalla GR Partners s.r.l. 3 alla MA s.r.I., società partecipata al 10% dalla prima, condotta qualificata come bancarotta fraudolenta per distrazione in riferimento ai coimputati RI SI, amministratore di fatto della GR Partners s.r.I., ed ai componenti del CdA, NI NI, CA CE, ON SC;
la GR Partners s.r.l. era stata dichiarata fallita in data 06/06/2012. I capi 8) e 9) hanno ad oggetto due diverse condotte distrattive, entrambe a carico di RI SI e di MA NI, quali amministratori della MA s.r.I., dichiarata fallita in data 12/12/2012, relativamente alla distrazione di somme erogate, rispettivamente, nel giugno 2009-dicembre 2010 in favore del SI, in restituzione di finanziamenti (capo 8), e nel luglio 20029-dicembre 2010 in favore del NI, in restituzione di finanziamenti (capo 9). In relazione al capo 10), il solo MA NI, inoltre, è stato condannato, nella suddetta qualità, per la bancarotta fraudolenta per distrazione relativa al rimborso, da parte della MA s.r.I., nel giugno 2010-dicembre 2011, di finanziamenti in favore della socia GR Partners s.r.l. 2. In data 12/07/2021 NI NI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Sara Gennai, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 n. 1, 223 legge fallimentare, 42 e 43 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla consapevolezza, da parte del ricorrente, amministratore legale della GR Partners s.r.I., delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto, alla luce della giurisprudenza di legittimità che prescinde da una responsabilità di posizione;
nessuna adeguata motivazione sul punto ha fornito la Corte di merito, anche alla luce della qualità di architetto del ricorrente, componente di un CdA nell'ambito del quale egli trattava solo gli aspetti tecnici, mentre gli aspetti economici e finanziari venivano svolti dalla coimputata ON SC, che curava anche i rapporti con l'amministratore di fatto RI SI;
in sostanza, il ricorrente risulta del tutto assimilabile ad un consigliere privo di deleghe, non potendo darsi alcuna rilevanza alla circostanza che egli abbia sottoscritto degli atti, posto che l'adempimento di incombenti formali connessi alla carica non può certamente configurare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice;
2.2 vizio di motivazione, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la ritenuta sussistenza del dolo - per avere il ricorrente firmato talune disposizioni, oltre ai bilanci -, contrasta con quanto esposto nella relazione del curatore fallimentare e con le 4 dichiarazioni testimoniali, riportate per estratto nel ricorso, da cui emerge un ruolo tecnico e, in ogni caso, marginale del ricorrente;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, alla luce del principio del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", la motivazione della Corte di merito risulta carente ed approssimativa;
2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto la motivazione con cui sono state negate al ricorrente le circostanze attenuanti generiche sono del tutto approssimative ed aspecifiche, in relazione al ruolo da lui svolto;
2.5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, che non ha tenuto conto dello specifico ruolo del ricorrente. 3. In data 12/07/2021 CA CE ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to Nicola Mazzacuva e avv.to Mauro Ci, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agi artt. 603, comma 1, 493, comma 3, 507 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la difesa chiesto in primo grado e, quindi, in sede di appello, l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Fanucci, in ordine al contenuto della relazione tecnica a sua firma, peraltro acquisita agli atti del fascicolo processuale su richiesta della difesa stessa;
la richiesta di escutere il consulente ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. era stata avanzata a seguito della espunzione dal fascicolo processuale della relazione di consulenza tecnica, per cui la Corte di merito, anche alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, Sez. U n. 14426 del 2019 e successiva giurisprudenza, avrebbe dovuto prima risolvere la questione di diritto posta con il gravame, anziché pronunciarsi direttamente sulla rilevanza della rinnovazione del dibattimento, peraltro scambiando il consulente del pubblico ministero con un consulente di parte;
ciò tanto più alla luce della illogica motivazione della sentenza impugnata in ordine alla situazione patrimoniale del gruppo, valutata alla luce del nesso di causalità tra le condotte del ricorrente e la bancarotta a lui contestata. Nel 2008, infatti, GR Partners s.r.l. aveva acquistato il contratto preliminare avente ad oggetto il 10% delle azioni Una Hotel s.p.a. stipulato da MA s.r.l. con Il OR s.p.a., il che non aveva determinato il sorgere di un diritto di credito - venuto in rilievo solo dopo la risoluzione del contratto - ma del diritto, azionabile anche ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., di diventare proprietario del bene promesso in vendita, tanto è vero che GR Partners s.r.l. aveva effettuato pagamenti a seguito della cessione del preliminare, sostituendosi a MA s.r.l. e compensando il suo 5 finanziamento a MA s.r.I., per cui se si fosse addivenuti al rogito, il finanziamento residuo da GR Partners s.r.l. a MA s.r.l. si sarebbe ulteriormente ridotto;
il rapporto obbligatorio scaturente dal contratto preliminare, pertanto, non può ritenersi inficiato dal fatto che, successivamente, Una Hotel s.p.a. aveva richiesto la ristrutturazione del suo debito verso le banche, non potendosi certo parlare di una operazione di "maquillage", bensì di una operazione che determinava un credito traslativo, con la conseguenza che se il contratto definitivo fosse stato stipulato, il bene sarebbe entrato in concreto a fare parte dell'attivo societario;
le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, quindi, non solo risultano indimostrate, quanto alla situazione economica della Una Hotel s.p.a., ma, soprattutto, risultano contraddette da quanto asserito dal consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Fanucci, senza tenere conto, peraltro, che il ricorrente non aveva partecipato alla condotta di risoluzione del contratto preliminare. Ciò, quindi, dimostra la rilevanza della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tesa all'esame del predetto consulente, le cui conclusioni erano state confermate anche dal curatore della GR Partners s.r.I., dott. Casagni, il quale aveva riferito di non avere effettuato alcuna valutazione della Una Hotel s.p.a., non comprendendosi, quindi, su quali elementi si sia basata la sentenza impugnata, anche considerato il valore della società, costituente dato notorio, alla luce di quanto pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ore". Il fatto che Una Hotel s.p.a. avesse chiesto la ristrutturazione del debito verso il ceto bancario, quindi, non poteva certamente influire in senso negativo sull'operazione, posto che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, il piano di ristrutturazione presuppone che l'impresa si trovi in una situazione di difficoltà non irreversibile, quindi non in stato di insolvenza, ma in una situazione di squilibrio aziendale recuperabile, e che il piano venga utilizzato non in funzione liquidatoria, ma in funzione del recupero della continuità aziendale;
ciò è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che né Una Hotel s.p.a. né il OR s.p.a. siano mai fallite, pur avendo posto in essere accordi di ristrutturazione, essendo stata la prima ceduta ad Unipol SAI s.p.a. nel 2016, quando era in bonis;
una volta intervenuta la risoluzione del contratto preliminare, come evidenziato dal curatore, i depositi cauzionali avrebbero dovuto essere restituiti da II OR s.p.a., nella misura di 14.800.000,00, laddove, nel luglio 2009, erano intervenuti due atti di cessione del credito, condotte alle quali il CE non aveva in alcun modo partecipato;
3.2 violazione di legge, in riferimento agi artt. 42, 43, 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 192 e segg., 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla sussistenza di uno stato di dissesto della società all'epoca in cui il ricorrente 6 aveva svolto il proprio ruolo, posto che la stessa sentenza impugnata afferma, alla pag. 18, che solo alla fine del 2010 si era manifestata una situazione di deficit patrimoniale, successivo alle dimissioni del ricorrente, intervenute nel giugno 2009, epoca, quindi, in cui la società era in bonis, essendo, non a caso, intervenuto il fallimento nel 2012; né il prestito ottenuto dal gruppo BTP - Il OR s.p.a., di cui GR Partners s.r.l. non faceva parte, costituisce indice di crisi economico-finanziaria, dimostrando, al contrario, come il detto gruppo godesse di assoluta fiducia da parte degli istituti di credito, che avevano erogato un maxi- finanziamento di 150.000.000,00 di euro;
la stessa trattativa per la ristrutturazione del debito, come già detto, contrasta con una condizione di insolvenza, per cui appare del tutto apodittica l'affermazione secondo cui le azioni di Una Hotel s.p.a. avessero solo valore nominale. Ciò dimostra, al contrario, la consistenza economica positiva dell'operazione di acquisto delle azioni, anche considerato che la sentenza di primo grado ha evidenziato che lo stato di dissesto della MA s.r.l. non era anteriore al 2011 e, comunque, non percepibile prima del 31/12/2009. Da ciò la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, considerato anche che la bancarotta distrattiva è un reato di pericolo concreto e, quindi, la prova in ordine all'attualità della messa a rischio del bene tutelato è indispensabile, alla pari degli altri elementi costitutivi del reato, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, e deve essere parametrata all'attualità dello stato di insolvenza o del dissesto;
nel caso di specie, quindi, tutta la condotta del ricorrente è stata improntata ad evitare ogni rischio, procedendo all'acquisto del preliminare nei confronti di un soggetto del tutto solvibile, laddove, almeno fino al giugno 2009, la GR Partners s.r.l. e tutto il gruppo di cui faceva parte non si trovavano affatto in condizioni di dissesto e/ o insolvenza, le conseguenze dannose per la società essendo discese dalla risoluzione del contratto preliminare, a cui il ricorrente non aveva partecipato;
da ciò deriva anche l'impossibilità di configurare l'elemento soggettivo del reato, alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità e della dottrina;
ciò senza considerare che la risoluzione del preliminare, come detto, era avvenuta nel settembre 2009, allorquando il CdA, di cui il ricorrente non faceva più parte, aveva ceduto il credito a MA s.r.I., facendo pertanto rivivere l'originario credito estinto per compensazione, trasformandolo, poi, in "finanziamento infruttifero dei soci", non essendovi alcuna prova di una preordinazione di tale sequenza che coinvolgesse anche il ricorrente;
3.3 violazione di legge, in riferimento agi artt. 42, 43, 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 2634 cod. civ., 192 e segg., 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla asserita insussistenza di vantaggi compensativi e, quindi, quanto alla 7 natura distrattiva dell'operazione di cui al capo 6), posto che la sussistenza dei vantaggi compensativi deve essere oggetto di una valutazione prognostica, non certamente da effettuare ex post, e che, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere operata in riferimento ad un arco temporale che si concludeva con le dimissioni del ricorrente, rassegate il 30/06/2009. In tal senso, quindi, le operazioni tra la GR Partnes s.r.l. e la Finnnari s.r.l. erano costituite da finanziamenti e restituzione delle somme, anche mediante la compensazione con il corrispettivo della cessione del contratto preliminare stipulato dalla MA s.r.l. con II OR s.p.a., nell'ambito di una logica di gruppo, in cui non appare affatto rilevante la circostanza che la partecipazione della GR Partners s.r.l. alla MA s.r.l. fosse del 10%, posto che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che tale ultima società era di fatto integralmente controllata dal gruppo SI-NI, tant'è che gli amministratori avevano sempre agito nell'otica della fusione, effettivamente avvenuta nel marzo 2011; ciò senza considerare che anche l'obiettivo di incremento del valore di una pur non elevata partecipazione giustifica senz'altro un significativo sostegno finanziario, anche infruttifero, nei confronti della società partecipata. Già la sentenza di primo grado, quindi, non aveva affatto spiegato per quale ragione la restituzione dei finanziamenti da parte di MA s.r.l. apparisse impossibile o, almeno, altamente improbabile, né la sentenza impugnata approfondisce la questione;
ciò senza considerare che si afferma che la MA s.r.l. avesse manifestato uno stato di insolvenza nella seconda metà del 2009, per cui appare del tutto contraddittorio ritenere che nel 2006-2008, quando venivano erogati i finanziamenti, fosse possibile effettuare una valutazione prognostica negativa circa la possibilità di restituzione, dal che discende che entrambe le sentenze di merito hanno operato una valutazione ex post, basata solo sul fallimento della MA s.r.I., intervenuto tre anni dopo le dimissioni del ricorrente. In particolare, la difesa sottolinea la conclusione del contratto preliminare tra la MA s.r.l. ed II OR s.p.a. e la successiva cessione dello stesso a GR Partners s.r.I., società che aveva versato il corrispettivo della cessione mediante compensazione con l'esposizione debitoria della MA s.r.I., esposizione che si riduceva di euro 13.170.000,00, in misura corrispondete alla cifra precedentemente versata dalla MA s.r.l. a II OR s.p.a., grazie ai finanziamenti ricevuti da GR Partners s.r.I., sicché può dirsi che in tale vicenda la MA s.r.l. avesse agito quale mandataria della GR Partners s.r.I., nell'ambito di una logica di gruppo, non essendo mai stata messa in dubbio la congruità del corrispettivo della cessione del contratto preliminare. Ne deriva che nella vicenda non è possibile individuare alcuno svantaggio immediato per la GR Partners s.r.l. che possa richiedere una giustificazione nell'ottica dei vantaggi compensativi, 8 posto che l'operazione era inerente ad un negozio avente ad oggetto un asset patrimoniale strategico, ottenuto mediante versamento di un corrispettivo del tutto congruo, con l'effetto di abbattere l'esposizione debitoria della cedente verso la cessionaria. Sul punto la motivazione della Corte di merito è del tutto apparente, basata su circostanze indimostrate (quale la crisi de II OR s.p.a., per vero connotata da solidità e mai fallita, ma solo in momentanea difficoltà congiunturale) se non addirittura non vere (la partecipazione delle società MA s.r.l. e GR Partners s.r.l. al medesimo gruppo BTP-II OR s.p.a.); in ogni caso, la illiquidità temporanea de II OR s.p.a. non poteva in alcun modo incidere sulla ragionevolezza dell'operazione, avente ad oggetto non somme di denaro, ma il trasferimento di parte del cospicuo patrimonio immobiliare della prornissaria venditrice, posto che l'obbligo di restituire la caparra era sorto dopo la risoluzione del contratto preliminare, in epoca successiva, quindi, alle dimissioni del ricorrente;
come detto dal consulente del pubblico ministero, dott. Fanucci, sarebbe stato sufficiente dare esecuzione al contratto preliminare perché la GR Patners s.r.l. raccogliesse i frutti del suo investimento, il che è dimostrato anche dalla successiva cessione di Una Hotel s.p.a. ad un gruppo primario come Unipol s.p.a., ad un prezzo considerevole;
3.4 violazione di legge, in riferimento agi artt. 42, 43, cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, anche volendo considerare distrattiva l'operazione sin qui descritta, si dovrebbe prendere atto che la cessione, configurando la restituzione di un finanziamento mediante compensazione con il corrispettivo, ha, in ogni caso, eliso del tutto le conseguenze della condotta sul patrimonio della GR Partners s.r.I., fallita per effetto di operazioni successive alle dimissioni del ricorrente, dovendo evidenziarsi come venga in rilievo la così detta "bancarotta riparata", secondo i criteri dalla giurisprudenza di legittimità, posto che la cessione del contratto preliminare aveva neutralizzato la prestazione di finanziamenti;
3.5 violazione di legge, in riferimento agi artt. 28, 62-bis, 133 cod. pen., 216, ultimo comma legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla eccessiva determinazione della pena principale e delle pene accessorie, alla luce delle premesse motivazionali della Corte di merito, secondo cui era equo ridimensionare le pene alla luce del ruolo tecnico dell'imputato, il che, quindi, non giustifica né la quantificazione delle pene né la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 9 4. In data 15/06/2021 RI SI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Manuela Ciappi, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 4.1 dopo una premessa in cui si sottolineano le ragioni di ammissibilità del ricorso, volto a far rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, con richiami alla giurisprudenza di legittimità, violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 3, legge fallimentare, 157 e 161 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'imputazione sub 4), posto che, alla luce dell'art. 2467 cod. civ., il riferimento al momento del rimborso dei finanziamenti, piuttosto che al momento della effettuazione dei finanziamenti stessi, allo scopo di valutarne la illiceità, appare erroneo, essendo il momento della restituzione del tutto irrilevante;
le sentenze di merito hanno evidenziato che l'illiceità deriverebbe dal fatto che i crediti dei soci per i finanziamenti, se postergati, sarebbero stati inesigibili, omettendo di svolgere qualsivoglia accertamento circa la sussistenza di uno squilibrio finanziario, al di là di affermazioni generiche, senza neanche indicare gli esercizi in cui erano stati effettuati i finanziamenti, il che ha comportato il mancato accertamento della natura postergata dei crediti e della loro inesigibilità; ne consegue che i relativi rimborsi, al pari di ogni altro credito chirografario, avrebbe potuto integrare la fattispecie di bancarotta preferenziale, pacificamente estinta per prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata;
in realtà, la riduzione dell'importo dei finanziamenti del socio MO s.p.a. in favore di RI s.r.l. era determinata anche dal corrispondente passaggio del finanziamento del socio MA s.r.l. in favore di RI s.r.I., per cui la decrescita dei crediti per finanziamenti di MO s.p.a. era derivata anche dalla crescita dei crediti per finanziamenti di MA s.r.I., ossia dalla destinazione dei finanziamenti di MA s.r.l. alla restituzione, almeno parziale, dei crediti di MO s.p.a.; anche la copertura della differenza di circa 9.000.000,00 di euro, a mezzo di un aumento del finanziamento del Crediti Cooperativo Fiorentino, nel maggio 2009, non determinava un aumento dell'indebitamento della società fallita, ma solo la sostituzione del debito verso la MO s.r.l. con un corrispondente debito verso l'istituto di credito, senza alcuna fuoriuscita di patrimonio proprio della società, mentre la motivazione della sentenza impugnata - secondo cui sarebbe stato sostituito un credito inesigibile con un credito immediatamente esigibile - prescinde del tutto da ogni accertamento circa la effettiva postergazione;
4.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 3, legge fallimentare, 157 e 161 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi 10 dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'imputazione sub 8) e 9), ripercorrendosi le medesime doglianze del precedente motivo, incentrate sul difetto, nella sentenze di merito, della indicazione degli esercizi in cui erano stati effettuati i finanziamenti dei soci in favore delle società fallite e l'esposizione delle stesse a tali date, con conseguente assenza di prova circa la natura postergata di tali crediti in capo ai soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2467, comma secondo, cod. civ., e, quindi, la mancata dimostrazione della loro inesigibilità, dovendo, quindi, la condotta, anche in tal caso, essere qualificata come bancarotta preferenziale, considerato l'assetto della giurisprudenza di legittimità sul punto;
4.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1 legge fallimentare, 533 comma 1 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'imputazione sub 6), avendo la Corte di merito omesso di considerare i vantaggi compensativi che si erano prodotti per la società fallita, la GR Partners s.r.I.; in particolare, si è omesso di inquadrare la vicenda nel progetto di fusione per incorporazione delle varie società del gruppo, con conseguente compensazione dei crediti e dei debiti infragruppo;
la sentenza impugnata, inoltre, ha omesso di tenere conto della prospettiva cronologica, con particolare riferimento alle operazioni contrattuali e finanziarie intervenute tra le società del gruppo nel 2008: nel corso di tale esercizio, infatti, i finanziamenti di GR Partners s.r.l. verso Finnnari s.r.l. erano cresciuti fino a circa euro 14.000.000,00 e, nell'ottobre 2008, MA s.r.l. aveva ceduto il contratto preliminare, da essa sottoscritto quale promissario acquirente, avente ad oggetto l'acquisto da Il OR s.p.a. del 10% del capitale sociale di Una s.p.a., società alberghiera posseduta da II OR s.p.a., per la somma di euro 20.000.000,00; di tale prezzo Finnnari s.r.l. aveva già versato la quota di euro 13.170.000,00, per cui la cessione del preliminare aveva comportato la riduzione del credito di GR Partners s.r.l. per finanziamenti verso MA s.r.l. nella stessa misura della somma già pagata a II OR s.p.a. a titolo di deposito cauzionale (euro 13.170.000,00), importo di cui GR Partners s.r.l. acquistava la titolarità; nei due mesi successivi, inoltre, MA s.r.l. aveva restituito a GR Partners s.r.l. ulteriori somme, riducendo il suo debito e GR Partners s.r.I., a sua volta, aveva versato a II OR s.p.a. ulteriori somme;
nel giugno 2009 II OR s.p.a. aveva restituito a GR Partners s.r.l. euro 420.000,00, nonché gli effetti cambiari in precedenza accreditati per l'importo di euro 800.000,00, con conseguente riduzione del credito di GR Partners s.r.l. verso II OR s.p.a., non essendosi verificato alcun ulteriore trasferimento di risorse da parte di GR Partners s.r.l. in favore di MA s.r.l. nel 2009; nel luglio 2009 il contratto preliminare ceduto era stato risolto, con conseguente insorgere del 11 credito alla restituzione del deposito cauzionale ancora in possesso di II OR s.p.a., dell'importo di euro 14.800.000,00, essendo detta società del tutto solvibile;
tenuto conto, altresì, del valore della catena alberghiera Una s.p.a., le considerazioni della sentenza impugnata circa le difficoltà del gruppo societario appaiono del tutto apodittiche, posto che all'indebitamento verso il ceto bancario faceva da contraltare il credito verso II OR s.p.a., società titolare di un patrimonio immobiliare miliardario;
solo nel settembre 2009 il credito indicato veniva ceduto pro soluto dalla GR Partners s r.l. alla RI s.r.I., per cui GR Partners s.r.l. diventava creditrice della RI s.r.l. per l'importo di euro 14.800.000,00, e quest'ultima creditrice, per il medesimo importo, della II OR s.p.a.; quindi, il medesimo credito veniva ceduto pro soluto da GR Partners s.r.l. a MA s.r.l. che, a sua volta, diventava creditrice del medesimo importo nei confronti di RI s.r.I., a sua volta creditrice di II OR s.p.a.; sempre nel settembre 2009, GR Partners s.r.l. decideva di modificare la natura del credito in esame, qualificandolo come finanziamento infruttifero del socio GR Partners s.r.l. verso la partecipata MA s.r.I.; per cui la riaccensione della voce relativa al credito per finanziamento soci, presente al bilancio al 31/12/2009 per l'importo di euro 14.455.687,00, non derivava da ulteriori erogazioni, ma dalla rinnovata contabilizzazione dell'importo di euro 13.170.000,00 compensato tra GR Partners s.r.l. e MA s.r.l. in relazione alla descritta operazione di cessione del preliminare, oltre che alla contabilizzazione dell'ulteriore importo di euro 1.630.000,00 a titolo di credito per finanziamento soci, derivante dalla differenza tra quanto versato da GR Partners s.r.l. a II OR s.p.a. nel dicembre 2008 e quanto da questa restituito alla prima nel giugno 2009; da ciò discende che l'inquadramento delle condotte in una vicenda distrattiva risulta del tutto fuorviante, posto che alle erogazioni effettuate da GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. era corrisposta la cessione del credito - sia esso inteso come preliminare di acquisto che come credito alla restituzione del deposito cauzionale - vantato da MA s.r.l. verso II OR s.p.a.; solo con le operazioni del settembre 2009 GR Partners s.r.l. era tornata ad avere un credito per finanziamento soci verso MA s.r.I., e solo su tali operazioni la Corte di merito avrebbe dovuto concentrarsi per l'accertamento della distrazione, condotta che non avrebbe potuto essere ritenuta, posto che le citate operazioni erano contestuali ad una fusione in un'unica società, con conseguente compensazione dei crediti e dei debiti infragruppo, aspetto del tutto preternnesso dalla Corte territoriale, essendo irrilevante il non essersi verificata la fusione, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto. 12 5. In data 13/07/2021 ON SC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Corrado Quaglierini, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 5.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 legge fallimentare e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, riguardo al capo sub 4), non è indicato, in imputazione, il periodo in cui sarebbero stati effettuati i rimborsi, dovendosi ritenere gli stessi intervenuti tra il 2008-2009 sino alla data del fallimento, laddove con l'appello era stato dedotto - alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale - che successivamente al bilancio 2009 non vi erano stati rimborsi e che la RI s.r.I., in ogni caso, nel 2009 non si trovava affatto in situazione di insolvenza, di dissesto o di crisi finanziaria, elemento, quest'ultimo, indispensabile perché la restituzione dei finanziamento assuma rilevanza penale, alla luce della giurisprudenza di legittimità; sul punto, la Corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di appello con cui si chiedeva di valutare la deposizione del dott. Michele Morganti e la relazione di consulenza tecnica del dott. Roberto Scialdone, acquisita all'udienza del 17/01/2018; 5.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, commi 1 e 3, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con i motivi di appello si era evidenziato come la riqualificazione della condotta di cui al capo 4) come bancarotta fraudolenta per distrazione, a fronte della originaria contestazione di bancarotta preferenziale, si ponesse in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avendo, per altro, la Corte di merito citato impropriamente un arresto della Cassazione in tema di rimborsi dell'amministratore in favore di se stesso;
in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non tiene in alcun conto la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di restituzioni ai soci, qualifica come bancarotta preferenziale il caso in cui la restituzione riguardi versamenti effettuati a tiolo di mutuo;
che, nel caso di specie, si trattasse di finanziamenti effettuati a titolo di mutuo, emerge dalla formulazione della contestazione, dalla motivazione del primo giudice, dalla relazione del curatore fallimentare dott. Marco Tanini, non avendo in alcun modo la Corte di merito spiegato la ragione per la quale i finanziamenti avrebbero costituito dei conferimenti in conto capitale;
5.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., circa la sussistenza dello stato di dissesto o di insolvenza di GR Partners s.r.l. e di MA s.r.l. negli anni 2006-2007, epoca alla quale, indiscutibilmente, alla luce delle prove emerse, risalgono i finanziamenti effettuati da GR Partners s.r.l. in favore di MA s.r.I., in riferimento al capo 6), posto che - come emerge contraddittoriamente dalla stessa motivazione della sentenza di primo grado - lo 13 stato di dissesto di MA s.r.l. non era anteriore al 2011 ed il deficit patrimoniale di GR Partners s.r.l. si era manifestato alla fine del 2010; ne deriva che nel 2006-2007 i finanziamenti non erano certamente assimilabili ad erogazioni a fondo perduto, tanto più che dopo il 2009 non erano intervenuti altri finanziamenti, ma solo delle restituzioni da parte di MA s.r.I.; 5.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., circa la dimostrata insussistenza dello stato di dissesto o di insolvenza di GR Partners s.r.l. e di MA s.r.l. negli anni 2006-2007, il che evidenzia anche l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo richiesto per il perfezionamento della fattispecie;
quanto al ruolo della ricorrente, non è stata adeguatamente considerata la deposizione della teste OS OL, che ha evidenziato come i bonifici venissero effettuati su disposizione di RI SI;
5.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 217 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., posto che con il gravame era stata chiesta la derubricazione della condotta di cui al capo 6) ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato, avendo, sul punto, la Corte di merito fornito una motivazione del tutto illogica, alla luce delle precedenti considerazioni;
5.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 219 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito considerato la personalità della SC, la sua incensuratezza e la sua condotta processuale, non essendo stato considerato neanche l'accordo transattivo raggiunto con la curatela del fallimento RI s.r.l. 6. In data 12/07/2021 MA NI ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to Guido AR Alleva e avv.to Pier Matteo Lucibello, deducendo dieci motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 6.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto l'imputazione di cui al capo 4) è stata estesa al NI solo a seguito di contestazione del pubblico ministero all'esito dell'udienza del 15/03/2017, in cui era stata contestata al ricorrente la bancarotta preferenziale, poi riqualificata in sentenza come bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo la Corte di merito rigettato l'eccezione senza considerare, sul punto specifico, la giurisprudenza di legittimità, alla luce della diversità dell'elemento soggettivo tra le due fattispecie - dolo generico nel caso della bancarotta fraudolenta per distrazione e dolo specifico nel caso della bancarotta preferenziale -, elemento che integra senza 14 dubbio la diversità del fatto, su cui la Corte di merito non ha fornito alcuna motivazione;
6.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 2476 e 2639 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con il gravame e con la memoria difensiva del 24/02/2021 era stato contestato il ruolo di amministratore di fatto della RI s.r.l. da parte dell'imputato, tenuto conto della genericità delle deposizioni testimoniali, avendo la Corte di merito omesso di fornire adeguata risposta alle specifiche deduzioni difensive, anche quelle effettuate con particolare richiamo alle disposizioni civilistiche, che consentono ai soci di ottenere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali ed ascrivono all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica dell'oggetto sociale;
6.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 2639 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto manca la prova che il ricorrente avesse partecipato alle operazioni di rimborso al socio MO s.p.a., o che ne fosse stato a conoscenza, avendo la Corte di merito motivato sulla semplice conoscibilità delle circostanze da parte del NI, avendo, inoltre, travisato le deposizioni dei testi NN NI, dell'impiegata ON e del commercialista dott. Comparini, nonché le dichiarazioni del coimputato SI, tutte riportate per estratto e confutate nella loro interpretazione dalla difesa;
inoltre, si sottolinea come la decisione strategica di investire nell'acquisto delle azioni di MB Banca non appaia sufficiente a radicare il ruolo di amministratore di fatto, come dimostrato anche dall'assoluzione del coimputato Di DO, che si trovava in una situazione del tutto analoga a quella del NI, rimasto del tutto estraneo alla vicenda del Credito Cooperativo Fiorentino, funzionale alla restituzione delle somme alla MO s.p.a., per cui è stato, invece, condannato il coimputato RI SI in concorso con EN ER;
6.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 2467 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la disposizione civilistica ha natura sostanziale e comporta che i rimborsi effettuati in epoca anteriore all'anno precedente il fallimento non debbano essere restituiti, in quanto legittimamente disposti;
in ogni caso, il rimborso in favore di MO s.p.a. da parte di RI s.r.l. era avvenuto nella prima metà del 2009, allorquando nessun segno di squilibrio finanziario si era ancora manifestato, cosa che si sarebbe verificata solo alla fine del 2010, come peraltro rilevato dal primo giudice e, comunque, non si è tenuto conto del fatto che l'eventuale squilibrio era compensato dalla finanza di gruppo;
6.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla 15 luce della ricostruzione dell'ammontare delle distrazioni, in relazione ai capi 8), 9) e 10), la sentenza di primo grado aveva effettuato il calcolo in misura inferiore a quanto individuato dal capo di imputazione, senza, comunque, tenere conto della somma rimborsata al SI nel 2009, ed aveva individuato come indebiti rimborsi la differenza tra i finanziamenti effettuati dal socio ed i rimborsi ricevuti;
la motivazione della sentenza di appello, sul punto, risulta del tutto contraddittoria, in quanto essa rileva che i nuovi finanziamenti facevano sorgere crediti postergati, che non potevano essere posti in compensazione con il rimborso dei finanziamenti precedentemente concessi, in tal modo eludendo la deduzione difensiva, secondo cui anche la somma di 4.000.000,00 di euro versata dal NI a titolo di finanziamento avrebbe dovuto ritenersi postergata;
in realtà, con l'appello era stata contestata proprio la corretta individuazione dei criteri per individuare i versamenti da compensare con i rimborsi, al fine di individuare il quantum da considerarsi oggetto di illecita restituzione, con eventuale e successiva applicazione della postergazione;
nella memoria del 24/02/2021 si era rilevato come il NI avesse continuato a finanziare la società anche nel 2011, come emerso dalla consulenza del dott. Franzese e come affermato dal primo giudice che, però, aveva omesso di calcolare correttamente le risultanze di tali partite di dare ed avere;
in sostanza, quindi, non è stata valutata la somma di oltre 4.000.000,00 di euro versata dal NI a titolo di finanziamento, dal che sarebbe emerso che egli aveva versato alla RI s.r.l. più di quanto gli era stato restituito, con un saldo a favore della società di 336.695,00 euro, con evidente insussistenza di ogni distrazione per effetto della "bancarotta riparata"; in ogni caso, la condanna del ricorrente è intervenuta per un fatto - le restituzioni considerate a prescindere dai finanziamenti - diverso ed antitetico rispetto alla contestazione, fondata sulla compensazione tra restituzioni e finanziamenti;
6.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 2467 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della relazione del dott. Franzese, il versamento di 4.000.000,00 di euro in favore di MA s.r.l. aveva costituito un errore di fatto, poiché nell'ambito delle iniziative di gruppo la maggior parte dei finanziamenti avrebbe dovuto essere effettuata a favore di altra società, la Giepi s.r.I., come dimostrato dalla scheda contabile, da cui risulta la restituzione della somma di euro 2.5000.000,00 da MA s.r.l. al NI ed il versamento della stessa somma a Giepi s.r.I., per cui, a tutto concedere, solo la somma di euro 1.500.000,00 poteva essere considerata finanziamento verso la MA s.r.I., e la somma di euro 2.500.000,00 non poteva essere considerata restituzione soggetta al vincolo della postergazione;
16 6.7 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di considerare le argomentazioni contenute nella memoria del 25/02/2021, allegata al ricorso, il cui contenuto - decisivo ai fini del decidere - viene sintetizzato in ricorso;
6.8 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1 n. 1 e 3, 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare, 2626 e 2467 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto ai capi 4), 8), 9), 10), posto che emerge pacificamente dalla sentenza di primo grado - in riferimento alla assoluzione del ricorrente dai capi 1) e 7) - che RI s.r.l. e MA s.r.l. fossero in bonis al momento della esecuzione dei rimborsi, con conseguente violazione del giudicato da parte della Corte territoriale;
inoltre, alla luce della giurisprudenza di legittimità, occorre verificare la natura e la causa dei versamenti effettuati dal socio in favore della società, allo scopo di accertare se si tratti di conferimenti o versamenti in conto capitale o di versamenti a titolo di mutuo, anche considerate le regole indicate dalle disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., tenuto conto dell'indirizzo della dottrina e della Cassazione civile, secondo cui la pretesa dell'amministratore o del socio finanziatore che si ripaghi del finanziamento effettuato è qualificabile come credito, con conseguente integrazione della fattispecie di bancarotta preferenziale, per cui la regola della postergazione non può incidere sulla natura di mutuo del finanziamento in aumento di capitale;
di tale accertamento non vi è alcuna traccia nella motivazione della sentenza impugnata, laddove, come si evince dai bilanci allegati al ricorso, nel caso in esame i finanziamenti erano stato erogati a titolo di mutuo, in quanto erano stati iscritti come "debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi a tasso zero"; inoltre, come emerso dal dibattimento, MA s.r.l. era una holding di partecipazioni, che deteneva in portafoglio cinque società che avevano in corso rilevanti iniziative nel settore immobiliare, oltre che gestire, in proprio, altre lucrose attività di noleggio e di locazione, ossia era una holding dinamica;
ciò comportava la necessità che la holding sostenesse le partecipate, non autonome dal punto di vista finanziario, tale essendo la funzione di MA s.r.I., come emerso dal dibattimento;
RI s.r.I., a sua volta, era una società-veicolo, usata per effettuare investimenti con denari prestati dai soci, per cui tutto quanto emerso in dibattimento e ricostruito dal primo giudice conferma la natura di mutuo dei finanziamenti dei soci, pur avendo entrambe le sentenze omesso ogni specifico accertamento sul punto, soprattutto con riferimento al versamento di 4.000,000,00 di euro da parte del NI, come ricostruito dal dott. Franzese;
peraltro, fino al 2011, MA s.r.l. era stata finanziata sia dal ceto bancario che dai soci, e fino al 2012 non vi era stata nessuna segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, laddove, 17 allorquando iniziarono a profilarsi difficoltà nel gruppo, i soci continuarono a finanziare senza chiedere più rimborsi, come nel caso del NI evidenziato a pag. 8 della sentenza impugnata;
ne consegue che, accertata la natura di mutui dei finanziamenti, avrebbe dovuto essere verificato se i rimborsi fossero stati effettuati in condizione di insolvenza della società, il che viene contraddetto dal fatto che il primo giudice ha accertato che MA s.r.l. non avesse manifestato alcun dissesto né alcuna insolvenza prima del 2011, mentre per RI s.r.l. una situazione di deficit si era manifestata alla fine del 2010, tant'è che il SI ed il NI sono stati assolti dall'imputazione di cui ai capi 1) e 7); anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito - analizzata in ricorso - quindi, deve ritenersi che la restituzione del finanziamento al socio che sia anche amministratore costituisca bancarotta preferenziale, laddove la Corte di merito ha erroneamente analizzato anche i precedenti giurisprudenziali, adottando una erronea interpretazione della disposizione di cui all'art. 2647 cod. civ.; ciò senza considerare che se anche si volessero ritenere i finanziamenti in esame come conferimento di capitale, la Corte di merito avrebbe dovuto porsi il problema della applicabilità della disposizione di cui all'art. 2626 cod. civ., con conseguente configurazione del reato di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare, che richiede la prova del cagionamento del dissesto o del concorso nel detto cagionamento, in quanto, in caso contrario, la restituzione di versamenti in conto futuro aumento di capitale risulterebbe sempre punita a titolo di bancarotta fraudolenta distrattiva, sia nel caso in cui ciò abbia inciso sul cagionamento del dissesto sia quando ciò non si sia verificato, ossia assimilando due situazioni del tutto dissimili per gravità; 6.9 violazione di legge, in riferimento all'art. 47, comma terzo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancanza del dolo da parte del NI per effetto dell'errore sulla legge extrapenale in relazione alla disciplina della postergazione, respinta dalla Corte di merito con motivazione illogica, che non ha tenuto in conto le dichiarazioni del teste dott. Comparini, da cui emergeva, al più, una condotta colposa a carico del ricorrente;
6.10 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata omessa la considerazione della protratta restituzione dei finanziamenti accompagnata da finanziamenti ancora maggiori nel periodo di osservazione, oltre che la mancata prova che lo spostamento delle somme tra le società si fosse tradotto in un danno per RI s.r.l. e per MA s.r.l. 18 6.bis In data 12/07/2023 è stata trasmessa memoria nell'interesse del ricorrente, a forma del difensore di fiducia, in cui si reiterano con ulteriori argomentazioni i motivi di ricorso. 7. In data 13/07/2021 RI RO ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Massimiliano Manzo, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 7.1 violazione di legge, in relazione all'art. 216, commi 1 e 3, legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso del tutto la motivazione circa la natura della restituzione del finanziamento ricevuto da MO s.p.a., con conseguente individuazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione anziché di bancarotta preferenziale, aderendo all'interpretazione del primo giudice ed omettendo di dare risposta alle doglianze difensive, reiterate con la memoria del 10/02/2021, che qualificavano il finanziamento come un mutuo a dodici mesi per l'acquisto delle quote di MB Banca, anche considerato l'insegnamento di legittimità; alla luce della documentazione allegata al ricorso, quindi, viene evidenziato come, nel caso in esame, non fosse mai stato deliberato alcun aumento di capitale di RI s.r.I., non essendo mai stata convocata l'assemblea dei soci in sede straordinaria, né riportando il bilancio di esercizio 2008-2009 alcuna variazione del capitale sociale o delle riserve;
in tale bilancio, infatti, il finanziamento a MO s.p.a. era stato iscritto come "debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi a tasso zero entro dodici mesi", ossia a breve termine;
tale debito, infatti, era stato ripianato l'anno successivo e non era stato appostato né al patrimonio netto né ai versamenti in conto capitale né a copertura delle perdite, risultando dal mastrino di RI s.r.I., nel partitario 2008, alla voce "avere", quale accredito proveniente da MO s.p.a. per l'operazione MB Banca;
peraltro, la società era poi fallita proprio su istanza della MO s.p.a. in quanto il prestito - ritenuto effettivo ed esigibile dal Tribunale - era stato solo in parte restituito;
7.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento al capo 3), per il quale con i motivi di appello era stata chiesta l'assoluzione, alla luce della deposizione della teste ON e del coimputato SI, secondo cui l'operazione di acquisto delle azioni della banca MB era stata un ottimo investimento;
su tali circostanze la Corte di merito è rimasta silente, imitandosi a dichiarare prescritto il reato, omettendo di motivare sul perché non ritenesse possibile un proscioglimento nel merito;
7.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa motivazione circa la concessione della circostanza 19 attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla luce dell'intervenuto risarcimento, e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. I CONSIDERATO IN DIRITTO Alcuni dei ricorsi presentano profili comuni, in quanto relativi alle stesse questioni di diritto, per cui, per esigenze di logica argomentativa, è opportuna una trattazione congiunta. 1.Va, in tal senso, anzitutto analizzata la questione concernente la qualificazione delle condotte di cui ai capi 4), 8), 9) e 10), come rispettivamente ascritte ai ricorrenti AN, NI, SI e RO, quale bancarotta preferenziale ovvero quale bancarotta fraudolenta per distrazione. La fattispecie di cui al capo 4) - ascritta a RI SI, ON SC e RI RO, il primo quale amministratore di fatto, la seconda ed il terzo quali componenti del CdA della RI s.r.l. - riguarda la condotta di restituzione, da parte della RI s.r.l. al socio MO s.p.a. dei finanziamenti da quest'ultimo effettuati, condotta qualificata come bancarotta fraudolenta per distrazione;
analoga qualificazione è stata attribuita alle condotte di cui ai capi 8) e 9), entrambe ascritte a MA NI ed a RI SI, quali amministratori della Finnnari s.r.I., in relazione alla restituzione di somme ricevute a titolo di finanziamenti, in favore, rispettivamente, dello stesso SI, quanto al capo 8) e del NI, quanto al capo 9). La vicenda di cui al capo 10), infine, nell'ambito del medesimo inquadramento, afferisce alla condotta ascritta al solo NI, quale amministratore della MA s.r.I., in riferimento alla restituzione di somme in favore della Gr Partners s.r.l. Tale questione, in particolare, è stata affrontata dal motivo sub 2) del ricorso della SC, dal motivo sub 8) del ricorso del NI, dal motivo sub 1) del ricorso del RO;
quanto al SI, la questione verrà separatamente trattata in relazione all'esame del relativo ricorso, posto che, in sede di appello, il predetto imputato ha definito la sua posizione processuale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In riferimento all'aspetto della qualificazione delle condotte descritte ai richiamati capi di imputazione, inoltre, occorre anche ricordare che il solo NI aveva svolto, sul punto, un motivo di appello, peraltro estremamente generico, mentre né la SC né il RO, in sede di gravame, avevano sollevato la questione, né, infine, alcuno dei detti ricorrenti aveva evocato negli atti di appello la documentazione poi richiamata nei ricorsi. 20 Tuttavia, a prescindere da tale considerazione, va ricordato che, in ogni caso, la questione sollevata espressamente in appello dal NI risulterebbe un motivo estensibile anche agli altri coimputati, afferendo alla qualificazione del fatto, ai sensi del 587, comma 1, cod. proc. pen. Peraltro, sul punto, il Collegio ritiene di dare seguito all'orientamento di legittimità secondo cui la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, allorquando il ricorrente abbia un interesse concreto e determinato, a seguito dell'inquadramento delle condotte nell'ambito di tale fattispecie, nel caso in esame coincidente con la declaratoria di improcedibilità per effetto del decorso dei termini massimi di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale;
peraltro, su tale questione la Cassazione può decidere, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., purché per la soluzione della questione non siano necessari accertamenti in fatto e purché il ricorso non risulti inammissibile (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 273651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 21/03/2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773). Nella cornice di tali condivisibili principi, quindi, va esaminata la questione della qualificazione giuridica delle condotte descritte nei richiamati capi di imputazione, dovendosi affermare, sin da ora, che, nel caso di specie, tale aspetto, benché sostanzialmente proposto in maniera specifica e puntuale solo in sede di ricorso per cassazione, va esaminato nell'ambito dei poteri di cui questa Corte dispone ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., e, palesandosi come fondato, impone la pronuncia di una sentenza di annullamento con rinvio;
ciò in quanto la risoluzione della questione prospettata richiede lo svolgimento di accertamenti in fatto, relativamente ai quali la Cassazione non dispone dei poteri ascrivibili ai giudici di merito, dovendo, quindi, nell'ambito della constatazione di rilevanza e fondatezza della tematica, limitarsi a fissare il principio di diritto a cui dovrà uniformarsi il giudice in sede di rinvio. 1.1 Tutto ciò premesso, quindi, occorre inquadrare la problematica sulla scorta di quanto di recente ribadito dalla Cassazione civile (in particolare, da ultimo: Sez. 1, ordinanza n. 33957 del 17/11/2022, Rv. 666240; Sez. 1, ordinanza n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207), che ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo avuto modo di occuparsi della qualificazione da dare ai versamenti di danaro a vario titolo eseguiti alle società di capitali dai relativi soci, con particolare riferimento alle più frequenti modalità. In tal senso, quindi, sono stati individuati: i finanziamenti in senso stretto;
i versamenti di danaro a fondo perduto, denominati anche "in conto capitale"; i versamenti di danaro finalizzati a un futuro aumento di capitale (al riguardo, fra 21 le molte, con illustrazione sistematica dell'argomento, Cass. civ., Sez. 1, n. 16049 del 2015, Rv. 636151 e giurisprudenza ivi richiamata). In funzione della qualificazione della dazione di danaro dal socio alla società quale finanziamento o come versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, ove manchi una chiara manifestazione di volontà della società e del socio al momento della dazione di danaro dal secondo alla prima, la relativa chiave di lettura deve essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio, soggetto all'approvazione dei soci, e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. n. 12539 del 1998; Cass. n. 21563 del 2008; Cass. n. 7471 del 2017). Alla luce di quanto detto, quindi, occorre ricordare che i finanziamenti in senso proprio sono contratti di mutuo, ai sensi dell'art. 1813 cod. civ., a forma libera, fra società e socio;
il danaro dalla società ricevuto viene nel relativo bilancio iscritto al passivo dello stato patrimoniale fra i debiti verso i soci e deve essere restituito al socio che, se cede a terzi la propria quota di partecipazione, conserva, salvo patto contrario nel contratto di cessione della quota, il diritto a vedersi restituito dalla società il danaro da lui dato a mutuo alla predetta. I versamenti "in conto capitale", al contrario, non comportano il diritto del socio al rimborso, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza di diritto di credito alla restituzione del danaro versato. Nel caso, dunque, di versamento di danaro in conto capitale quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società, essendo lo stesso assimilabile al capitale di rischio, cui va equiparate agli effetti sostanziali. La riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha di regola carattere disponibile, ma la distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio. In considerazione del rilievo secondo cui non può sostenersi che con il contratto di società o col conferimento successivo di danaro a capitale nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento di cui è fatta menzione dall'art. 2350 cod. civ., è stato precisato che, nel caso di versamento di danaro in conto capitale, affermare "che... il diritto alla restituzione sussiste all'esito della liquidazione sociale ove vi sia un residuo da distribuire fra i soci, all'esito del pagamento di tutti i creditori, significa, allora, null'altro che assimilare in pieno 22 tali apporti ai conferimenti ed al capitale di rischio: anch'esso, invero, verrà restituito all'esito della liquidazione dell'impresa collettiva. Vi è, per essi, una postergazione della restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali, esattamente come avviene per i conferimenti operati dal socio: è mera eventualità, dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ed alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori." (Cass. civ., Sez. 1, n. 16049 del 2015, citata). Ne consegue, altresì, che l'assimilazione al capitale di rischio dei versamenti di danaro in conto capitale ne rende impredicabile la cessione separata dalla stessa vendita della quota. Come chiarito, quindi, dalla giurisprudenza civile (Sez. U, n. 22659 del 23/10/2006) non può in alcun modo dirsi che con il contratto di società o col conferimento successivo nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento, sia pure eventuale, di cui è parola all'art. 2350 cod. civ. Discorrere di diritto di credito alla restituzione del versamento può dunque dar luogo ad equivoci, salvo che si comprenda che ci si riferisce appunto alla partecipazione al rischio d'impresa cui è esposto il capitale versato dal socio, la cui posizione efficacemente viene designata nel linguaggio economico- giuridico anglosassone come quella di un "residual claimant", proprio per sottolineare la residualità del suo soddisfacimento rispetto ai creditori sociali. Altro è, rispetto a tale regime, quello dei finanziamenti dei soci nella s.r.l. e nel gruppo, i quali sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., ma restano, tuttavia, finanziamenti e non costituiscono apporti assimilati al capitale di rischio, tant'è che, in ordine alle richiamate disposizioni, si suole utilizzare l'espressione di crediti sottochirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci. Tali finanziamenti, così detti "anomali", quindi, restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti "anomali". Il finanziamento, pertanto, risulta non più discrezionalmente, ma solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento;
tanto è vero che, nel caso dell'art. 2467 cod. civ., apposita disciplina di legge, quale l'art. 182-quater legge fallimentare, ha potuto sottrarre alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili, ai sensi dell'art. 111 legge fallimentare, i finanziamenti effettuati dai soci per la presentazione o per 23 l'esecuzione di una domanda di ammissione a concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, o per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione. Le Cassazione civile, inoltre, ha precisato come la disciplina dei finanziamenti dei soci di s.r.I., introdotta con la riforma del 2003, lascia impregiudicata la questione della concreta qualificazione dell'apporto del socio, posto che l'art. 2467 cod. civ. si riferisce alla fattispecie già qualificata come finanziamento: onde/ dinanzi ad un apporto di danaro alla società, resta fermo che il giudice dovrà verificare se si tratta di versamento o di finanziamento, attraverso un'analisi volta ad individuare la causa del negozio intervenuto fra socio e società (Sez. 1 civ., ordinanza n. 20649 del 31/07/2019, Rv. 654671, secondo cui "In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario."). I versamenti del terzo tipo, infine - non rilevanti nella presente sede processuale, ma a cui si fa cenno solo per ragioni sistematiche -, appartengono alla categoria più sfumata, per la quale la giurisprudenza civile ha rilevato come particolarmente attenta debba essere la ricostruzione in fatto, poiché la dazione dell'importo è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. In sostanza, poiché le parti stabiliscono un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio ed un prossimo aumento del capitale sociale, nel caso in cui l'aumento non sia eseguito il socio avrà diritto alla restituzione del versamento eseguito. 1.2 Da tempo, inoltre, la giurisprudenza civile di questa Corte è pervenuta ad un assetto estremamente chiaro quanto alla concreta applicazione della disciplina della postergazione. In particolare (da ultimo: Cass. civ. Sez. 1, ordinanza n. 21422 del 06/07/2022, Rv. 665158; Sez. 1, n. 16348 del 21/06/2018, Rv. 649566), in tema di suddivisione dei creditori in classi, nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, è stato ribadito che i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di 24 capitale, ai sensi dell'art. 2467, secondo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici, alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fallimentare, vanno formate le classi. In sostanza, i soci i cui crediti sono assoggettati al regime di postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non possono essere affatto ritenuti dei comuni creditori chirografari, non concorrendo il loro credito con quello degli altri creditori (non muniti di cause di prelazione) in proporzione all'ammontare dei crediti, essendo, viceversa, la loro soddisfazione sempre posposta a quella integrale degli altri creditori. 1.3 Il richiamo alla giurisprudenza civile sulle esaminate tematiche rende evidente, quindi, come la Corte di merito abbia del tutto omesso di interrogarsi circa la causa degli apporti dei soci indicati nei capi di imputazione sub 4), 8), 9), 10) e, conseguentemente, circa l'inquadramento degli stessi, alternativamente, nella fattispecie della bancarotta preferenziale ovvero in quella della bancarotta fraudolenta distrattiva;
ciò senza considerare che il richiamo, contenuto nel capo di imputazione sub 4) all'art. 2467 cod. civ., avrebbe reso ineludibile affrontare tale aspetto, posto che, non a caso, la fattispecie originariamente contestata in riferimento a tale vicende era stata la bancarotta preferenziale, titolo modificato in quello di bancarotta fraudolenta per distrazione solo a seguito di contestazione del pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado. In realtà, le motivazioni delle sentenze di merito, su tale specifico aspetto, si rifanno ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità da tempo ampiamente superato. Già Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487, aveva affermato: "Conviene il Collegio con la qualificazione giuridica fornita dai giudici di merito che, divergendo da un pregresso orientamento della Corte di Cassazione, Cass., Sez. 5, 15.4.2004, Ribatti, CED Cass. 229032, hanno qualificato la restituzione di finanziamenti procacciati alla società (di poi fallita) quali pagamenti preferenziali, infatti - essendo estranei a questi apporti di denaro la natura di con ferimenti di capitale di rischio - rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale. Tuttavia, non può esser trascurata la specifica posizione del creditore soddisfatto in periodo di insolvenza o di forte difficoltà del debitore: non tanto per la disciplina che oggi assiste questa forma di finanziamento, con la postergazione rispetto agli altri creditori (l'art. 2467 c.c. è apporto della riforma societaria, successiva alla condotta qui censurata), quanto, invece, dalla connotazione soggettiva specifica del dolo che assiste questi 25 pagamenti ( ): vi è, invero, assenza di motivi giustificabili in termini di interesse societario nella soddisfazione del socio prima degli altri creditori (per es. le aziende di credito), poiché il primo, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società. Unica ragione, quindi, è il volontario e specifico perseguimento dell'interesse del creditore privilegiato, a danno della restante massa creditoria." Tale approdo è stato ribadito da successive pronunce in coerenza con tale impostazione ermeneutica, in particolare: Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254985; Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, dep. 17/01/2012, N., Rv. 252003; Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini Eros, Rv. 376031, in cui il Collegio ha operato la distinzione tra le fattispecie di reato partendo dalla differenza tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità; da ultimo: Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato Maria Vittoria, Rv. 282872. Va, quindi, osservato come tale indagine sia stata del tutto omessa dalla Corte di merito, che, oltre tutto, ha operato una confusa ricognizione della vicenda, prescindendo anche dalla corretta applicazione dei principi sottesi all'art. 2467 cod. civ., che - come visto - ontologicamente si riferiscono unicamente alla tipologia dei finanziamenti, i quali vengono postergati, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, ai sensi dell'art. 2467, secondo comma, cod. civ.; al contrario, i versamenti "in conto capitale", in quanto strutturalmente riconducibili al capitale di rischio, risultano estranei alla disciplina dei finanziamenti in quanto da essi non sorge alcun diritto di credito verso i soci. Poiché l'individuazione, nelle concrete vicende indicate dai capi di imputazione sub 4), 8), 9), 10), circa la natura di finanziamenti o di conferimenti, richiede l'analisi valutativa della causa degli apporti, alla luce della volontà delle parti, dell'iscrizione in bilancio e di tutte le altre circostanze in fatto a tal fine rilevanti, elementi la cui analisi evidentemente si svolge su di un piano fattuale, che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di ON SC, MA NI e RI RO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che, nella piena libertà valutativa del compendio probatorio, procederà, alla luce dei principi di diritto sin qui enucleati, alla qualificazione delle predette fattispecie, anche ai fini della eventuale rilevazione del decorso della prescrizione. 26 2. Quanto ai residui motivi di ricorso di RI RO, il terzo motivo sulle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi interamente assorbito, alla luce delle predette considerazioni aventi ad oggetto le doglianze concernenti la fattispecie di cui al capo 4), mentre il secondo motivo - concernente la declaratoria di prescrizione della fattispecie di cui al capo 3) - appare evidentemente destituito di fondamento, alla luce dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, che, alle pagg. 34-36, ha dato più che logicamente conto della insussistenza di ogni evidenza che avrebbe potuto fondare un giudizio di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, infatti, la Corte di merito ha individuato le ragioni per le quali l'acquisto delle azioni di Banca MIB fosse da considerare imprudente: le 5.200.000 azioni erano state acquistate con un sovrapprezzo, per euro 6.760.000,00, nel giugno 2008, allorquando l'istituto di credito venditore aveva già da sei mesi evidenziato una perdita di oltre dodici milioni di euro, ed era, inoltre, sottoposto ad un'ispezione della Banca d'Italia dal marzo 2008. Ciò senza contare che la acquirente RI s.r.l. era già fortemente sottocapitalizzata e fortemente indebitata, essendosi ulteriormente indebitata per acquistare le azioni, in quanto si era fatta finanziare a tale scopo dalla MO s.p.a., aumentando, in tal modo, l'indebitamento verso la socia, benché l'operazione non rientrasse nell'oggetto sociale della RI s.r.l. né rivestisse un immediato vantaggio per la stessa. Quanto ai residui motivi del ricorso di MA NI, gli stessi devono ritenersi assorbiti in quanto essi presuppongono, in ogni caso, dapprima la corretta individuazione della fattispecie a cui ascrivere la condotta del ricorrente, ad eccezione del secondo motivo - con cui si contesta il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, in riferimento alla RI s.r.I.; tale ruolo è ampiamente illustrato dalla sentenza impugnata alla pag. 25, alla luce della deposizione dei testi NN SI, SA ON e AR Comparini, oltre che dello stesso coimputato SI, per cui il motivo appare estremamente generico e fondato su di una rivalutazione in fatto della vicenda. Anche per quanto riguarda ON SC, il primo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, mentre vanno rigettati il terzo, il quarto ed il quinto motivo, relativi alla vicenda di cui al capo 6), inerente la bancarotta fraudolenta posta in essere dai coimputati NI NI, CA CE, ON SC e RI SI, i primi quali componenti del CdA della GR Partners s.r.I., l'ultimo quale amministratore di fatto della medesima società; tale condotta era consistita nella concessione di finanziamenti infruttiferi in favore della partecipata MA s.r.l. 27 Il terzo motivo, in particolare, appare del tutto privo di confronto con argomentazioni della sentenza impugnata a pag. 27, che hanno descritto come la GR Partners s.r.I., come emerso dalla relazione del curatore fallimentare, aveva sempre operato in condizioni di squilibrio patrimoniale, ad eccezione del primo anno di attività, essendosi mantenuta solo con il ricorso a prestiti bancari;
ciò aveva determinato un incremento delle perdite che erano sfociate in un azzeramento del capitale nel 2010, e, ciò nonostante, dal 2006 aveva effettuato ingenti finanziamenti nei confronti della MA s.r.l. partecipata solo al 10%. Tale argomentazione - a differenza di quanto rilevato dalla difesa - appare coerente anche con l'illustrazione della sentenza di primo grado, alle pagg. 11 e 12, apparendo, quindi, del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza della condotta distrattiva la circostanza che la MA s.r.I., beneficiaria dei finanziamenti, fosse o meno in condizione di insolvenza nel medesimo arco temporale in cui le somme venivano erogate. Anche il quarto motivo, quindi, risulta del tutto infondato per le indicate ragioni;
non solo il motivo sembra prescindere dalla motivazione già fornita dal primo giudice alle pagg. 28 e 29, ma a ciò si deve aggiungere la constatazione che le doglianze, inoltre, tendono ad una rivisitazione delle deposizioni testimoniali di OS OL, scivolando irrimediabilmente nelle valutazioni in fatto, con conseguente infondatezza anche del quinto motivo, apparendo del tutto corretta la qualificazione della condotta quale bancarotta fraudolenta per distrazione. In ogni caso, va detto che anche in riferimento alla SC valgono le considerazioni che saranno effettuate in seguito in riferimento ai coimputati NI e CE. Parimenti, il sesto motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, afferendo al trattamento sanzionatorio, relativamente al quale la risoluzione della questione circa la qualificazione della condotta di cui al capo 4) appare dirimente, anche in relazione alla valutazione circa la sussistenza degli estremi per una eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi di NI NI e di CA CE sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Entrambi i ricorrenti, unitamente a ON SC ed a IC SI, nelle qualità in precedenza indicate, sono stati ritenuti responsabili della condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 6). Va premesso che si tratta di una vicenda estremamente complessa, il cui dipanarsi emerge da un'attenta lettura delle motivazioni di entrambe le pronunce di merito. 28 In estrema sintesi, va ricordato che nell'anno 2008 era stato stipulato un contratto preliminare di vendita tra la promissaria acquirente MA s.r.l. e la promissaria venditrice II OR s.p.a., avente ad oggetto le quote di partecipazione ad Una s.p.a., società alberghiera, in misura pari al 10% del capitale sociale;
MA s.r.l. versava l'importo complessivo di euro 13.170.000,00 e successivamente, nell'ottobre 2008, cedeva il contratto preliminare a GR Partners s.r.I., che riduceva, quindi, del medesimo importo il proprio credito verso la MA s.r.l. e diventava, nel contempo, creditrice della detta somma versata a II OR s.p.a. a titolo di deposito cauzionale. In sostanza, con tale operazione era stato raggiunto l'effetto di ridurre l'ammontare del credito di GR Partners s.r.l. nei confronti di MA s.r.l. Successivamente GR Partners s.r.l. eseguiva altri versamenti a Il OR s.p.a., che, quindi, aveva complessivamente ricevuto la somma di euro 14.800.000,00 di cui risultava creditrice nei confronti di GR Partners s.r.I.; il contratto preliminare veniva, poi, risolto nel luglio 2009 e GR Partners s.r.l. cedeva il credito: con una prima cessione ad RI s.r.l. che, a sua volta, effettuava una seconda cessione a MA s.r.I.; in data 22/09/2009, infine, GR Partners s.r.l. comunicava la propria volontà di modificare la natura del credito vantato, qualificandolo come "finanziamento infruttifero soci", da restituire da parte di MA s.r.l. con un preavviso di almeno tre mesi, con la conseguenza che il corrispettivo per la cessione del credito originario verso II OR s.p.a. non veniva più corrisposto a GR Partners s.r.I., essendo stato convertito in finanziamento soci. In sostanza, quindi, le cessioni del credito - dapprima alla RI s.r.l. al valore nominale e quindi a MA s.r.I., sempre al valore nominale - aveva determinato la rinascita di un credito di GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. pari al prezzo della cessione, e la successiva trasformazione in "finanziamento infruttifero soci" aveva avuto l'effetto di accrescere l'originaria esposizione creditoria di GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. Tale operazione, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado, si inseriva nel contesto di operazioni infragruppo e, segnatamente, nel contesto dei finanziamenti erogati da GR Partners s.r.l. in favore di MA s.r.I., di cui all'imputazione sub 6); non a caso, infatti, la riduzione del saldo contabile dei finanziamenti erogati va inquadrata in riferimento alla suddetta operazione. In ogni caso, come in precedenza ricordato, già la sentenza di primo grado aveva evidenziato che i trasferimenti delle risorse da GR Partners s.r.l. alla partecipata MA s.r.l. fossero connotati, in modo quasi esclusivo, dall'indebitamento bancario, considerata la perdurante sottocapitalizzazione di GR Partners s.r.I., dovendosi aggiungere come nel piano concordatario di MA s.r.I., del giugno fr 29 2012, il credito di GR Partners s.r.l. era considerato un credito postergato ex art. 2467 cod. civ. e, quindi, del tutto irrecuperabile. I trasferimenti di risorse finanziarie di GR Parners s r.l. in favore di MA s.r.I., pertanto, sono stati considerati come effettuati in totale assenza di contropartite o di vantaggi indiretti, nonostante la limitata partecipazione, pari al 10%, in una società, MA s.r.I., che, a sua volta, generava valori negativi;
ciò nonostante, al momento della concessione dei finanziamenti non erano state previste garanzie, né disciplinati gli interessi sulle somme finanziate, insieme di circostanze che ha reso evidente come le erogazioni fossero a fondo perduto. In sintesi, quindi, come già rilevato dal primo giudice, l'operazione nel suo complesso aveva avuto unicamente l'effetto di accrescere l'originaria esposizione creditoria di GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. della somma di euro 1.630.000,00 3.1 Passando ora all'esame dei singoli motivi di ricorso, va detto che il primo motivo del ricorso di NI NI non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come il ricorrente fosse stato presidente del CdA di GR Partners s.r.l. dal 2006, avendo, in tale veste, sottoscritto tutti i bilanci, oltre che le varie disposizioni di erogazione dei finanziamenti;
la condivisione dell'attività di gestione, peraltro, è fondata anche sulle dichiarazioni del coimputato CE, come ricordato dal primo giudice a pag. 29 della motivazione, dichiarazioni non contestate dalla difesa del NI. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si intende ribadire l'estraneità del ricorrente, risulta del tutto versato in fatto, in quanto fondato sulla parziale riproduzione delle deposizioni dei testi, secondo una tecnica redazionale estranea al perimetro del ricorso per cassazione, che riguarda non la valutazione delle deposizioni testimoniali — salvo il travisamento della prova, nel caso in esame non dedotto -, ma l'impianto motivazionale della sentenza impugnata che, in riferimento al ruolo del NI non risulta affetto da alcun vizio logico. Del tutto generico risulta il terzo motivo di ricorso, che reitera le medesime doglianze dei due precedenti motivi sotto l'aspetto del principio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre il quarto motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato la pluralità delle condotte distrattive, la loro protrazione nel tempo ed il supino asservimento del ricorrente, nel suo ruolo, agli interessi dei coimputati SI e NI. Peraltro, il motivo di ricorso si fonda sulla del tutto indinnostrata marginalità del ruolo del NI, avendo, comunque, la Corte di merito tenuto conto del suo ruolo effettivo nella vicenda, nella misura in cui ha diversificato la sanzione nei suoi confronti, dando atto proprio delle circostanze evidenziate dalla difesa;
ne 30 risulta, quindi, come anche il quinto motivo di ricorso risulti privo di serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio. 3.2 Quanto a CA CE, va rilevato come il primo motivo di ricorso sia incentrato sulla questione relativa alla omessa rinnovazione del dibattimento: dagli atti trasmessi a questa Corte, a cui il Collegio ha accesso, considerata la natura processuale dell'eccezione, emerge che all'udienza del 03/05/2016, in cui era stata svolta la richiesta di ammissione dei mezzi di prove, la difesa del CE aveva fatto riserva di produzione documentale e chiesto l'ammissione dei documenti già conosciuti dal pubblico ministero, come da elenco;
il Tribunale, quindi, aveva ammesso la produzione documentale Alla stessa udienza, nel corso dell'esame del curatore dott. Casagni, il Collegio aveva revocato l'ammissione del documento n. 10, perché si trattava di un estratto della relazione del consulente del pubblico ministero, dott. Fanucci, disponendone la restituzione alla difesa;
quest'ultima si limitava ad osservare che il pubblico ministero non si era opposto all'acquisizione di tale documento, ma solo alla domanda al teste, riservandosi, in ogni caso, di controesaminare il teste all'esito dell'acquisizione della relazione del consulente dott. Fanucci. Sempre alla stessa udienza dibattimentale, infine, il pubblico ministero rinunciava all'esame del dott. Fanucci, nulla opponendo la difesa. Ne discende che, all'evidenza, nessun interesse la difesa aveva rappresentato in relazione all'esame del teste a cui il pubblico ministero aveva rinunciato, non opponendosi a detta rinuncia, così come nulla aveva eccepito in relazione alla revoca - parziale - dell'ordinanza di ammissione documentale. Per tali ragioni non si evidenzia alcun vulnus in relazione allo svolgimento dell'attività difensiva, risultando del tutto legittimo l'esercizio, da parte della Corte di merito, del proprio potere valutativo in ordine alla rinnovazione del dibattimento. Nel resto, il primo motivo di ricorso evidenzia una lettura alternativa della vicenda inerente il descritto contratto preliminare, alla luce del contenuto della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Fanucci, il cui elaborato è stato allegato al ricorso del CE, in tal modo sollecitando impropriamente la Corte di legittimità ad una valutazione della prova - peraltro rinunciata dal pubblico ministero senza alcuna opposizione della difesa - che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità. Anche gli altri motivi di ricorso risultano infondati, ai limiti della inammissibilità, nella misura in cui reiterano la prospettazione di una diversa ricostruzione delle vicende esaminate, fondata sulla asseritannente florida situazione economica 31 della GR Partners s.r.I., quanto meno sino al 2010, e sulla solidità economica del gruppo BTP - Il OR. In realtà, si deve ribadire che le sentenze di merito, sulla scorta della valutazione delle fonti di prova, hanno concordemente evidenziato come la costante attività di finanziamento di MA s.r.l. da parte di GR Partners s.r.l. si inquadrasse in un flusso economico proveniente da una società - GR Partners s.r.l. - che operava in costante sovraindebitamento, a causa dello squilibrio del debito rispetto al patrimonio netto. I dati evidenziati, infatti, appaiono incontestati: il curatore fallimentare aveva rilevato che, nel periodo tra il 2006 ed il 2010, GR • Partners s.r.l. avesse usufruito di fonti di finanziamento proprie solo nella misura • del 4%, mentre le massicce risorse economiche provenienti dalle banche e venivano dirottate verso la MA s.r.I., che, a sua volta, generava ogni anno valori negativi del patrimonio netto. Solo nel 2011, infatti, come emerge dalla motivazione del primo giudice (pag. 27), i soci di MA s.r.l. - SI, NI ed Olmi - avevano rinunciato alla sottoscrizione del capitale sociale, nel frattempo azzerato per la copertura delle perdite, consentendo a GR Partners s.r.l. di diventare socio unico di MA s.r.I., sottoscrivendone l'aumento di capitale previa rinuncia al maggior credito vantato verso la predetta società; tale operazione appariva del tutto incongrua in termini economici, posto che già il 90% delle quote di MA s.r.l. risultava espressione della proprietà di GR Partners s.r.l. e che, nel 2011, quando GR Partners s.r.l. aveva acquistato il controllo totalitario di MA s.r.I., il destino delle due società era già segnato. Inoltre, le operazioni erano strettamente connesse al conflitto di interessi di RI SI e di MA NI che, nella qualità di soci di MA s.r.I., avevano effettuato finanziamenti verso detta società ed avevano beneficiato di una parte rilevante delle somme concesse da GR Partners s.r.I., a loro destinate a titolo di restituzione dei finanziamenti soci, come individuato dai capi di imputazione sub 8), 9) e 10), di cui si è detto in precedenza. Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata ha rimarcato come GR Partners s.r.l. non abbia mai dimostrato quale potesse essere l'interesse a "girare" tali somme a MA s.r.l. in maniera crescente, né essendo mai stati indicati dagli imputati vantaggi compensativi. Quanto al gruppo BTP - Il OR s.p.a., la sentenza impugnata ha evidenziato che già nel 2008 tale gruppo aveva cominciato a manifestare lo stato di dissesto poi sfociato nel fallimento e, a tale proposito, la Corte di merito ha citato la sentenza depositata dal SI nel giudizio di appello, da cui emerge come fosse stata depositata una richiesta di concordato e come fosse indiscutibile la circostanza che il gruppo avesse ottenuto, nell'ottobre 2008, un maxiprestito di euro 150.000.000,00 erogato da un maxi-pool di istituti bancari, segno evidente di 32 una forte crisi di liquidità, come dimostrato anche dal fatto che un gruppo ristretto di dieci società - tra cui Il OR s.p.a. ed Una s.p.a. - avesse iniziato, nel 2009, le trattative per raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito con le banche, dell'importo di circa euro 800.000.000,00. Da tali circostanza, del tutto logicamente, la sentenza impugnata ha tratto il convincimento che fosse quanto meno azzardato ritenere che Il OR s.p.a. fosse solvibile, circostanza, peraltro, ben nota al CE, soggetto intraneo al gruppo di società di cui II OR s.p.a. faceva parte;
anche sotto tale aspetto, quindi, la Corte di merito ha rigettato la richiesta del CE di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale funzionale all'esame del dott. Fanucci in merito alla correttezza o meno della valutazione del cespite azionario di Una s.p.a., oggetto della cessione • del contratto preliminare, osservando che il valore di quelle quote era palesemente del tutto nominale, dato che Una s.p.a. avrebbe chiesto la ristrutturazione del proprio debito alle banche immediatamente dopo l'acquisto del contratto preliminare da parte di GR Partners s.r.l. Tale incedere argomentativo ed il conseguente epilogo decisorio risultano, pertanto, del tutto immuni dai vizi motivazionali denunciati dal secondo, terzo e quarto motivo del ricorso: seppure Il OR s.p.a. non sia mai stata dichiarata fallita, come sostiene la difesa, a differenza di quanto si legge nella sentenza impugnata, certamente la condizione di illiquidità del gruppo BTP - Il OR s.p.a. non può essere seriamente messa in discussione, se detto gruppo dovette ricorrere ad un maxiprestito di euro 150.000.000,00. Quanto alla natura degli accordi di ristrutturazione, che tale istituto si inquadri in un contesto di stato di crisi, risulta dal testo delle disposizioni di cui agli artt. 182-bis e 160 della legge fallimentare, né la giurisprudenza di legittimità ha mai dubitato dell'appartenenza al diritto concorsuale dell'istituto stesso. In tal senso, ad esempio, la Cassazione civile, Sez. 1, n. 1182 del 18/01/2018, Rv. 646798, ha chiaramente affermato il principio secondo cui "L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis I.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali." In tal senso si è espressa anche Sez. 1, n. 9087 del 12/04/2018, Rv. 648889, che ha rimarcato come l'accordo di ristrutturazione, nell'ambito dell'impianto normativo della legge fallimentare, rivesta carattere di interscambiabilità con il 33 concordato, e, ancor più di recente, le Sezioni Unite civili hanno affermato la continuità tra fra gli artt. 180, 182-bis e 182-ter legge fallimentare, nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, e gli stessi artt. 180, 182-bis e 182-ter legge fallimentare, come successivamente modificati dall'art. 63 del citato d.lgs. (Sez. U, ordinanza n. 8504 del 25/03/2021, Rv. 660876). Gli accordi di ristrutturazione, in realtà, sono sempre stati oggetto di accese discussioni, in ambito dottrinario, in merito alla loro natura giuridica ed alla loro inquadrabilità nell'ambito delle procedure concorsuali vere e proprie, ma, come visto, la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto ha fornito una .. risposta del tutto inequivoca. Z• Né diverso approdo appare raggiungibile alla luce delle diposizioni del Codice . della crisi d'impresa, che, pur non avendo fornito alcuna definizione delle procedure concorsuali, ricalca quasi fedelmente il procedimento degli accordi di ristrutturazione come regolati dalla precedente normativa della legge fallimentare, mantenendo - come si evince dall'art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 - anche la già rilevata affinità con il concordato preventivo, peraltro rafforzandola, nella misura in cui è stato previsto, sempre dall'art. 44 del citato d. Igs., che nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In sostanza, quindi, deve ritenersi che anche il Codice della crisi abbia aderito all'interpretazione giurisprudenziale evidenziata in precedenza, per cui l'accordo di ristrutturazione deve essere considerato - in base ad un'interpretazione valida anche sotto la precedente vigenza della legge fallimentare - un istituto del diritto concorsuale, affine al concordato preventivo, nell'ambito delle procedure alternative al fallimento volte alla composizione della crisi di impresa e, quindi, ricompreso a tutti gli effetti tra le procedura concorsuali. Parimenti non condivisibile risulta la prospettazione difensiva nella parte in cui si invoca, in riferimento alla vicenda in esame, l'istituto della bancarotta riparata. Su tale aspetto la Corte di merito ha già illustrato, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, come nel caso dell'istituto della bancarotta riparata sia richiesto che la sottrazione dei beni sia annullata, prima della dichiarazione di fallimento, da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n.4790 del 20/10/2015, dep. 05/02/2016), Budola, Rv. 266025); nel caso di specie, al contrario, non si era verificato alcun reintegro del patrimonio sottratto, in quanto GR Partners s.r.l. aveva sostituto un credito esistente e strutturato verso MA s.r.l. con una mera promessa di cessione di una quota di una diversa società, tale essendo il contratto preliminare, in quanto il sorgere 34 del credito verso Il OR s.p.a. alla restituzione della caparra era solo ipotetico, ossia conseguente alla risoluzione del contratto preliminare ceduto. Sotto tale aspetto, quindi, le doglianze difensive appaiono, essenzialmente, riproduttive dei motivi di gravame e, quindi, scarsamente critiche in relazione al tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Anche il quinto motivo è da rigettare, posto che il CE ha beneficiato di una riduzione della pena, in riferimento alla fattispecie di cui al capo 6), avendo la Corte di merito dato rilievo al suo inferiore coinvolgimento nella gestione della società, pur rimarcando la gravità intrinseca della condotta, che ha determinato • la conferma della misura delle sanzioni accessorie;
la detta gravità della condotta, inoltre, ha costituito un elemento ostativo alla concessione delle I circostanze attenuanti generiche, invocate peraltro in maniera del tutto aspecifica dalla difesa, posto che il concreto ruolo del CE ha costituito comunque l'elemento determinate della riduzione della pena, secondo la già ricordata valutazione della Corte di merito. 4. Il ricorso di ICo SI va dichiarato inammissibile. Va premesso che il SI, quanto alle imputazione di cui ai capi 4), 8), 9), aveva già sollevato in appello, come poi in sede di ricorso per cassazione, la questione concernente la differenza tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale, a seconda della natura del conferimento del socio;
tuttavia, egli ha definito la propria posizione processuale, in grado di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il che non consente alcuna possibilità - nella presente sede processuale - di valutazione del motivo, né di estensione dello stesso, alla luce della intervenuta rinuncia ai motivi di gravame, di cui la sentenza impugnata dà atto alla pag. 20, specificando come la rinuncia fosse relativa a tutti i motivi di merito ed anche alla richiesta di proscioglimento in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 5); in ogni caso, la sentenza impugnata dà ampiamente conto, alle pagg. 34 e 35, delle ragioni per le quali non si possa addivenire ad un proscioglimento in relazione a dette ultime imputazioni. In sede di ricorso per cassazione, come visto, il SI ha tuttavia argomentato sotto l'aspetto della qualificazione delle condotte di cui ai capi 4), 8), 9), affermando che se esse fossero state ritenute condotte di bancarotta preferenziale, i relativi reati risulterebbero estinti per la prescrizione maturata in epoca precedente la pronuncia della sentenza di appello, il che non potrebbe non incidere anche sulla posizione del ricorrente, posto che la rinuncia ai motivi di appello non implica la rinuncia alla prescrizione. Sul punto, va ricordato che Sez. 2, n. 12602 del 12/02/2015, TO ed altro, Rv. 262810, ha affermato che "La prescrizione dichiarata con sentenza non può 6-7 35 essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito." In realtà, tale arresto si fonda sul principio, ribadito anche da successive pronunce - ad esempio Sez. 5, n. 40499 del 06/07/2017, Giuliana, Rv. 271423; Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, P.G. c. Capacchione Salvatore, Rv. 278983 -, secondo cui la rinuncia alla prescrizione non può intervenire dopo che sia stata già dichiarata con sentenza, sicché un'eventuale rinuncia contenuta in un atto di impugnazione va intesa come mera richiesta di assoluzione nel merito, a meno che la prescrizione sia effetto della derubricazione del reato operata solo nella sentenza che abbia dichiarato la causa estintiva (Sez. 2, n. 3900 del 14/11/2003, dep. 30/01/2004, Rega, Rv. 227867). Ne caso in esame, tuttavia, in relazione alle condotte di cui ai capi 4), 8), 9) non risulta intervenuta alcuna declaratoria di estinzione per prescrizione, anzi, la qualifica delle stesse come bancarotta fraudolenta per distrazione ha comportato una condanna in primo grado, rispetto alla quale il ricorrente ha optato, in grado di appello, per un concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Nella vicenda che occupa, peraltro, l'eventuale prescrizione delle condotte potrà, in astratto, costituire un possibile epilogo decisorio all'esito del giudizio di rinvio che sarà instaurato in conseguenza della presente pronuncia di annullamento con rinvio, in riferimento alle dette condotte ed in relazione, però, ai soli coimputati SC, NI e RO. La prospettazione difensiva, inoltre, non tiene conto dell'approdo già raggiunto da questa Corte regolatrice, secondo cui "La rinuncia dell'imputato alla prescrizione del reato effettuata nel corso del giudizio non è efficace se la maturazione del relativo termine, pur collocabile anteriormente alla rinuncia stessa, dipenda da valutazioni giuridiche solo successivamente operate in sentenza, in quanto solo a decorrere da tale momento è conoscibile l'effetto estintivo pur anteriormente prodottosi e l'interessato è posto in grado di valutare gli effetti di tale rinuncia, con la conseguenza che, ove la prescrizione dipenda da valutazioni operate dalla corte di cassazione, al fine di garantire l'effettività del diritto di rinunzia, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio verifichi la volontà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione." (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, P.G. c. Castaldo MA, Rv. 281997). Tale impostazione, infatti, viene in rilievo al fine di considerare come la vicenda in esame sia del tutto eccentrica rispetto a quanto verificatosi nel caso esaminato dalla sentenza di cui alla massima citata;
in quel caso la rilevanza della prescrizione discendeva dall'esclusione di una circostanza aggravante 36 effettuata direttamente in sede di legittimità, mentre, nel caso in esame, l'eventuale operatività della causa estintiva non dipende affatto dalle sole valutazioni operate dal Collegio, ma dalle ulteriori valutazioni che saranno svolte dal giudice del rinvio alla luce del principio di diritto fissato dalla presente sentenza che, tuttavia, non potrebbe operare alcuna concreta valutazione dell'esito di tale qualificazione, posto che essa involge un giudizio di merito a tutti gli effetti. Tale giudizio di merito, in ogni caso, non potrà riguardare il SI che, come detto, optando per la definizione della sua posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rinunciato a tutti i motivi di appello concernenti il merito. Sotto tale aspetto, peraltro, il massimo consesso nomofilattico di questa Corte si è già espresso con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Fazio Marcello, Rv. 284481 che, pur avendo affermato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, ha chiarito in motivazione che, anche in caso concordato in appello, non si può ritenere il giudice esonerato dall'obbligo di declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il che implica una evidenza della prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata. Nel caso del SI che - occorre evidenziarlo - in sede di gravame non aveva dedotto alcuna prescrizione in riferimento alle fattispecie di cui ai capi 4), 6), 8), non è rilevabile alcuna evidenza della causa estintiva, dovendo - eventualmente - la prescrizione discendere da una diversa qualificazione della condotta di cui ai citati capi di imputazione, previa individuazione della sussistenza, nelle indicate vicende, di mutuo o di finanziamento in conto capitale, sulla scorta di quella che sarà una valutazione di merito operata dal giudice in sede di rinvio. Ne discende, pertanto, che neanche l'effetto estensivo può soccorrere, perché comunque si è verificata una preclusione processuale per la rinuncia ai motivi di merito da parte del ricorrente, non risultando, affatto, la prescrizione immediatamente rilevabile ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Non rilevandosi, infine, alcun contrasto interpretativo ed essendo, al contrario, la questione già stata esaminata dalle Sezioni Unite, non sussiste alcun estremo per la rimessione ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. Dal rigetto dei ricorsi di NI NI e CA CE discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali;
quanto a RI SI, dall'inammissibilità del ricorso discende, per effetto della disposizione da ultimo citata, la condanna del ricorrente al 37 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi d'imputazione 4), 8), 9) e 10) nei confronti di SC ON, RO RI, NI MA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta per le restati imputazioni il ricorso della SC. Rigetta i ricorsi di NI NI e CE CA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di SI RI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di RI SI ed il rigetto dei ricorsi di NI NI, CA CE, ON SC, MA NI, RI RO;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 46391 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 14/09/2023 udito l'avv.to Pier Matteo Lucibello, nell'interesse di MA NI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Guido AR Alleva, nell'interesse di MA NI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Sara Gennai, nell'interesse di NI NI, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Mauro Cini, nell'interesse di CA CE, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Nicola Mazzacuva, nell'interesse di CA CE, che si è ..i. riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Corrado Quaglierini, nell'interesse di ON SC, che si è 4- riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Massimiliano Manzo, nell'interesse di RI RO, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avv.to Manuele Ciappi, nell'interesse di RI SI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 05/02/2019 - con cui erano stati condannati a pena di giustizia: NI NI per i reati di cui ai capi 5) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare - e 6) - artt. 110 cod. pen., 216, n. 1, 223 legge fallimentare - dell'imputazione, quale componente del CdA di GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012; CA CE per i reati di cui ai capi 5) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare - e 6) - artt. 110 cod. pen., 216, n. 1, 223 legge fallimentare - dell'imputazione, quale componente del CdA di GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012; RI SI per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare - , 4) - artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale amministratore di fatto della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 06/06/2012, 5) - artt. 110 cod. pen., 217 n. 2, 224 legge fallimentare -, 6) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223 legge fallimentare -, quale amministratore di fatto della GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012, nonché 8) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, legge fallimentare -, 9) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 legge fallimentare - quale amministratore fino al 20/05/2010 della Finnnari s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 12/12/2012; ON SC per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare -, 4) artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 06/06/2012, 5) - artt. 110 cod. pen., 217 n. 2, 224 legge fallimentare -, 6) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della GR Partners s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012; MA NI per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare -, 4) artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 06/06/2012, 8) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, legge fallimentare -, 9) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 legge fallimentare -, 10) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 legge fallimentare - quale amministratore della Finnnari s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 12/12/2012; RI RO per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217 e 224 legge fallimentare -, 4) - artt. 110 cod. pen., 216, comma 3, 223, comma 1, legge fallimentare -, quale componente del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 06/06/2012 - rideterminava la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di RI SI, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli definiti con sentenza irrevocabile in data 28/01/2021; dichiarava non doversi procedere nei confronti degli altri imputati in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi 3) e 5) dell'imputazione, in quanto estinti per prescrizione, rideterminando le pene a ciascuno inflitte e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 1.bis La vicenda processuale - per quanto di rilevanza nella presente sede - riguarda tre società dichiarate fallite (GR Partners s.r.I., MA s.r.I., RI s.r.I.) e ritenute appartenenti ad un gruppo societario di fatto, insieme ad altre compagini societarie. Le imputazioni hanno ad oggetto, quindi, vicende che coinvolgono in maniera diversa le predette società, nell'ottica, tuttavia, della logica di un gruppo societario, quanto meno in fatto. In particolare, quanto all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 4) - per la quale è stata affermata la penale responsabilità di RI SI quale amministratore di fatto, di ON SC e RI RO, quali componenti del CdA della RI s.r.I., dichiarata fallita il 06/06/2012 - la vicenda riguarda il rimborso alla socia MO s.r.l. dei finanziamenti effettuati, fattispecie inquadrata nell'ambito del regime dei crediti postergati, ai sensi degli artt. 2467 e 2497 cod. civ. Inoltre, al capo 6) dell'editto accusatorio, è stata esaminata la vicenda relativa ai finanziamenti infruttiferi effettuati, tra il 2006 ed il 2009, dalla GR Partners s.r.l. 3 alla MA s.r.I., società partecipata al 10% dalla prima, condotta qualificata come bancarotta fraudolenta per distrazione in riferimento ai coimputati RI SI, amministratore di fatto della GR Partners s.r.I., ed ai componenti del CdA, NI NI, CA CE, ON SC;
la GR Partners s.r.l. era stata dichiarata fallita in data 06/06/2012. I capi 8) e 9) hanno ad oggetto due diverse condotte distrattive, entrambe a carico di RI SI e di MA NI, quali amministratori della MA s.r.I., dichiarata fallita in data 12/12/2012, relativamente alla distrazione di somme erogate, rispettivamente, nel giugno 2009-dicembre 2010 in favore del SI, in restituzione di finanziamenti (capo 8), e nel luglio 20029-dicembre 2010 in favore del NI, in restituzione di finanziamenti (capo 9). In relazione al capo 10), il solo MA NI, inoltre, è stato condannato, nella suddetta qualità, per la bancarotta fraudolenta per distrazione relativa al rimborso, da parte della MA s.r.I., nel giugno 2010-dicembre 2011, di finanziamenti in favore della socia GR Partners s.r.l. 2. In data 12/07/2021 NI NI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Sara Gennai, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 n. 1, 223 legge fallimentare, 42 e 43 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla consapevolezza, da parte del ricorrente, amministratore legale della GR Partners s.r.I., delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto, alla luce della giurisprudenza di legittimità che prescinde da una responsabilità di posizione;
nessuna adeguata motivazione sul punto ha fornito la Corte di merito, anche alla luce della qualità di architetto del ricorrente, componente di un CdA nell'ambito del quale egli trattava solo gli aspetti tecnici, mentre gli aspetti economici e finanziari venivano svolti dalla coimputata ON SC, che curava anche i rapporti con l'amministratore di fatto RI SI;
in sostanza, il ricorrente risulta del tutto assimilabile ad un consigliere privo di deleghe, non potendo darsi alcuna rilevanza alla circostanza che egli abbia sottoscritto degli atti, posto che l'adempimento di incombenti formali connessi alla carica non può certamente configurare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice;
2.2 vizio di motivazione, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la ritenuta sussistenza del dolo - per avere il ricorrente firmato talune disposizioni, oltre ai bilanci -, contrasta con quanto esposto nella relazione del curatore fallimentare e con le 4 dichiarazioni testimoniali, riportate per estratto nel ricorso, da cui emerge un ruolo tecnico e, in ogni caso, marginale del ricorrente;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, alla luce del principio del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", la motivazione della Corte di merito risulta carente ed approssimativa;
2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto la motivazione con cui sono state negate al ricorrente le circostanze attenuanti generiche sono del tutto approssimative ed aspecifiche, in relazione al ruolo da lui svolto;
2.5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, che non ha tenuto conto dello specifico ruolo del ricorrente. 3. In data 12/07/2021 CA CE ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to Nicola Mazzacuva e avv.to Mauro Ci, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agi artt. 603, comma 1, 493, comma 3, 507 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la difesa chiesto in primo grado e, quindi, in sede di appello, l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Fanucci, in ordine al contenuto della relazione tecnica a sua firma, peraltro acquisita agli atti del fascicolo processuale su richiesta della difesa stessa;
la richiesta di escutere il consulente ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. era stata avanzata a seguito della espunzione dal fascicolo processuale della relazione di consulenza tecnica, per cui la Corte di merito, anche alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, Sez. U n. 14426 del 2019 e successiva giurisprudenza, avrebbe dovuto prima risolvere la questione di diritto posta con il gravame, anziché pronunciarsi direttamente sulla rilevanza della rinnovazione del dibattimento, peraltro scambiando il consulente del pubblico ministero con un consulente di parte;
ciò tanto più alla luce della illogica motivazione della sentenza impugnata in ordine alla situazione patrimoniale del gruppo, valutata alla luce del nesso di causalità tra le condotte del ricorrente e la bancarotta a lui contestata. Nel 2008, infatti, GR Partners s.r.l. aveva acquistato il contratto preliminare avente ad oggetto il 10% delle azioni Una Hotel s.p.a. stipulato da MA s.r.l. con Il OR s.p.a., il che non aveva determinato il sorgere di un diritto di credito - venuto in rilievo solo dopo la risoluzione del contratto - ma del diritto, azionabile anche ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., di diventare proprietario del bene promesso in vendita, tanto è vero che GR Partners s.r.l. aveva effettuato pagamenti a seguito della cessione del preliminare, sostituendosi a MA s.r.l. e compensando il suo 5 finanziamento a MA s.r.I., per cui se si fosse addivenuti al rogito, il finanziamento residuo da GR Partners s.r.l. a MA s.r.l. si sarebbe ulteriormente ridotto;
il rapporto obbligatorio scaturente dal contratto preliminare, pertanto, non può ritenersi inficiato dal fatto che, successivamente, Una Hotel s.p.a. aveva richiesto la ristrutturazione del suo debito verso le banche, non potendosi certo parlare di una operazione di "maquillage", bensì di una operazione che determinava un credito traslativo, con la conseguenza che se il contratto definitivo fosse stato stipulato, il bene sarebbe entrato in concreto a fare parte dell'attivo societario;
le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, quindi, non solo risultano indimostrate, quanto alla situazione economica della Una Hotel s.p.a., ma, soprattutto, risultano contraddette da quanto asserito dal consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Fanucci, senza tenere conto, peraltro, che il ricorrente non aveva partecipato alla condotta di risoluzione del contratto preliminare. Ciò, quindi, dimostra la rilevanza della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tesa all'esame del predetto consulente, le cui conclusioni erano state confermate anche dal curatore della GR Partners s.r.I., dott. Casagni, il quale aveva riferito di non avere effettuato alcuna valutazione della Una Hotel s.p.a., non comprendendosi, quindi, su quali elementi si sia basata la sentenza impugnata, anche considerato il valore della società, costituente dato notorio, alla luce di quanto pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ore". Il fatto che Una Hotel s.p.a. avesse chiesto la ristrutturazione del debito verso il ceto bancario, quindi, non poteva certamente influire in senso negativo sull'operazione, posto che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, il piano di ristrutturazione presuppone che l'impresa si trovi in una situazione di difficoltà non irreversibile, quindi non in stato di insolvenza, ma in una situazione di squilibrio aziendale recuperabile, e che il piano venga utilizzato non in funzione liquidatoria, ma in funzione del recupero della continuità aziendale;
ciò è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che né Una Hotel s.p.a. né il OR s.p.a. siano mai fallite, pur avendo posto in essere accordi di ristrutturazione, essendo stata la prima ceduta ad Unipol SAI s.p.a. nel 2016, quando era in bonis;
una volta intervenuta la risoluzione del contratto preliminare, come evidenziato dal curatore, i depositi cauzionali avrebbero dovuto essere restituiti da II OR s.p.a., nella misura di 14.800.000,00, laddove, nel luglio 2009, erano intervenuti due atti di cessione del credito, condotte alle quali il CE non aveva in alcun modo partecipato;
3.2 violazione di legge, in riferimento agi artt. 42, 43, 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 192 e segg., 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla sussistenza di uno stato di dissesto della società all'epoca in cui il ricorrente 6 aveva svolto il proprio ruolo, posto che la stessa sentenza impugnata afferma, alla pag. 18, che solo alla fine del 2010 si era manifestata una situazione di deficit patrimoniale, successivo alle dimissioni del ricorrente, intervenute nel giugno 2009, epoca, quindi, in cui la società era in bonis, essendo, non a caso, intervenuto il fallimento nel 2012; né il prestito ottenuto dal gruppo BTP - Il OR s.p.a., di cui GR Partners s.r.l. non faceva parte, costituisce indice di crisi economico-finanziaria, dimostrando, al contrario, come il detto gruppo godesse di assoluta fiducia da parte degli istituti di credito, che avevano erogato un maxi- finanziamento di 150.000.000,00 di euro;
la stessa trattativa per la ristrutturazione del debito, come già detto, contrasta con una condizione di insolvenza, per cui appare del tutto apodittica l'affermazione secondo cui le azioni di Una Hotel s.p.a. avessero solo valore nominale. Ciò dimostra, al contrario, la consistenza economica positiva dell'operazione di acquisto delle azioni, anche considerato che la sentenza di primo grado ha evidenziato che lo stato di dissesto della MA s.r.l. non era anteriore al 2011 e, comunque, non percepibile prima del 31/12/2009. Da ciò la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, considerato anche che la bancarotta distrattiva è un reato di pericolo concreto e, quindi, la prova in ordine all'attualità della messa a rischio del bene tutelato è indispensabile, alla pari degli altri elementi costitutivi del reato, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, e deve essere parametrata all'attualità dello stato di insolvenza o del dissesto;
nel caso di specie, quindi, tutta la condotta del ricorrente è stata improntata ad evitare ogni rischio, procedendo all'acquisto del preliminare nei confronti di un soggetto del tutto solvibile, laddove, almeno fino al giugno 2009, la GR Partners s.r.l. e tutto il gruppo di cui faceva parte non si trovavano affatto in condizioni di dissesto e/ o insolvenza, le conseguenze dannose per la società essendo discese dalla risoluzione del contratto preliminare, a cui il ricorrente non aveva partecipato;
da ciò deriva anche l'impossibilità di configurare l'elemento soggettivo del reato, alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità e della dottrina;
ciò senza considerare che la risoluzione del preliminare, come detto, era avvenuta nel settembre 2009, allorquando il CdA, di cui il ricorrente non faceva più parte, aveva ceduto il credito a MA s.r.I., facendo pertanto rivivere l'originario credito estinto per compensazione, trasformandolo, poi, in "finanziamento infruttifero dei soci", non essendovi alcuna prova di una preordinazione di tale sequenza che coinvolgesse anche il ricorrente;
3.3 violazione di legge, in riferimento agi artt. 42, 43, 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 2634 cod. civ., 192 e segg., 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla asserita insussistenza di vantaggi compensativi e, quindi, quanto alla 7 natura distrattiva dell'operazione di cui al capo 6), posto che la sussistenza dei vantaggi compensativi deve essere oggetto di una valutazione prognostica, non certamente da effettuare ex post, e che, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere operata in riferimento ad un arco temporale che si concludeva con le dimissioni del ricorrente, rassegate il 30/06/2009. In tal senso, quindi, le operazioni tra la GR Partnes s.r.l. e la Finnnari s.r.l. erano costituite da finanziamenti e restituzione delle somme, anche mediante la compensazione con il corrispettivo della cessione del contratto preliminare stipulato dalla MA s.r.l. con II OR s.p.a., nell'ambito di una logica di gruppo, in cui non appare affatto rilevante la circostanza che la partecipazione della GR Partners s.r.l. alla MA s.r.l. fosse del 10%, posto che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che tale ultima società era di fatto integralmente controllata dal gruppo SI-NI, tant'è che gli amministratori avevano sempre agito nell'otica della fusione, effettivamente avvenuta nel marzo 2011; ciò senza considerare che anche l'obiettivo di incremento del valore di una pur non elevata partecipazione giustifica senz'altro un significativo sostegno finanziario, anche infruttifero, nei confronti della società partecipata. Già la sentenza di primo grado, quindi, non aveva affatto spiegato per quale ragione la restituzione dei finanziamenti da parte di MA s.r.l. apparisse impossibile o, almeno, altamente improbabile, né la sentenza impugnata approfondisce la questione;
ciò senza considerare che si afferma che la MA s.r.l. avesse manifestato uno stato di insolvenza nella seconda metà del 2009, per cui appare del tutto contraddittorio ritenere che nel 2006-2008, quando venivano erogati i finanziamenti, fosse possibile effettuare una valutazione prognostica negativa circa la possibilità di restituzione, dal che discende che entrambe le sentenze di merito hanno operato una valutazione ex post, basata solo sul fallimento della MA s.r.I., intervenuto tre anni dopo le dimissioni del ricorrente. In particolare, la difesa sottolinea la conclusione del contratto preliminare tra la MA s.r.l. ed II OR s.p.a. e la successiva cessione dello stesso a GR Partners s.r.I., società che aveva versato il corrispettivo della cessione mediante compensazione con l'esposizione debitoria della MA s.r.I., esposizione che si riduceva di euro 13.170.000,00, in misura corrispondete alla cifra precedentemente versata dalla MA s.r.l. a II OR s.p.a., grazie ai finanziamenti ricevuti da GR Partners s.r.I., sicché può dirsi che in tale vicenda la MA s.r.l. avesse agito quale mandataria della GR Partners s.r.I., nell'ambito di una logica di gruppo, non essendo mai stata messa in dubbio la congruità del corrispettivo della cessione del contratto preliminare. Ne deriva che nella vicenda non è possibile individuare alcuno svantaggio immediato per la GR Partners s.r.l. che possa richiedere una giustificazione nell'ottica dei vantaggi compensativi, 8 posto che l'operazione era inerente ad un negozio avente ad oggetto un asset patrimoniale strategico, ottenuto mediante versamento di un corrispettivo del tutto congruo, con l'effetto di abbattere l'esposizione debitoria della cedente verso la cessionaria. Sul punto la motivazione della Corte di merito è del tutto apparente, basata su circostanze indimostrate (quale la crisi de II OR s.p.a., per vero connotata da solidità e mai fallita, ma solo in momentanea difficoltà congiunturale) se non addirittura non vere (la partecipazione delle società MA s.r.l. e GR Partners s.r.l. al medesimo gruppo BTP-II OR s.p.a.); in ogni caso, la illiquidità temporanea de II OR s.p.a. non poteva in alcun modo incidere sulla ragionevolezza dell'operazione, avente ad oggetto non somme di denaro, ma il trasferimento di parte del cospicuo patrimonio immobiliare della prornissaria venditrice, posto che l'obbligo di restituire la caparra era sorto dopo la risoluzione del contratto preliminare, in epoca successiva, quindi, alle dimissioni del ricorrente;
come detto dal consulente del pubblico ministero, dott. Fanucci, sarebbe stato sufficiente dare esecuzione al contratto preliminare perché la GR Patners s.r.l. raccogliesse i frutti del suo investimento, il che è dimostrato anche dalla successiva cessione di Una Hotel s.p.a. ad un gruppo primario come Unipol s.p.a., ad un prezzo considerevole;
3.4 violazione di legge, in riferimento agi artt. 42, 43, cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, anche volendo considerare distrattiva l'operazione sin qui descritta, si dovrebbe prendere atto che la cessione, configurando la restituzione di un finanziamento mediante compensazione con il corrispettivo, ha, in ogni caso, eliso del tutto le conseguenze della condotta sul patrimonio della GR Partners s.r.I., fallita per effetto di operazioni successive alle dimissioni del ricorrente, dovendo evidenziarsi come venga in rilievo la così detta "bancarotta riparata", secondo i criteri dalla giurisprudenza di legittimità, posto che la cessione del contratto preliminare aveva neutralizzato la prestazione di finanziamenti;
3.5 violazione di legge, in riferimento agi artt. 28, 62-bis, 133 cod. pen., 216, ultimo comma legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla eccessiva determinazione della pena principale e delle pene accessorie, alla luce delle premesse motivazionali della Corte di merito, secondo cui era equo ridimensionare le pene alla luce del ruolo tecnico dell'imputato, il che, quindi, non giustifica né la quantificazione delle pene né la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 9 4. In data 15/06/2021 RI SI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Manuela Ciappi, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 4.1 dopo una premessa in cui si sottolineano le ragioni di ammissibilità del ricorso, volto a far rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, con richiami alla giurisprudenza di legittimità, violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 3, legge fallimentare, 157 e 161 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'imputazione sub 4), posto che, alla luce dell'art. 2467 cod. civ., il riferimento al momento del rimborso dei finanziamenti, piuttosto che al momento della effettuazione dei finanziamenti stessi, allo scopo di valutarne la illiceità, appare erroneo, essendo il momento della restituzione del tutto irrilevante;
le sentenze di merito hanno evidenziato che l'illiceità deriverebbe dal fatto che i crediti dei soci per i finanziamenti, se postergati, sarebbero stati inesigibili, omettendo di svolgere qualsivoglia accertamento circa la sussistenza di uno squilibrio finanziario, al di là di affermazioni generiche, senza neanche indicare gli esercizi in cui erano stati effettuati i finanziamenti, il che ha comportato il mancato accertamento della natura postergata dei crediti e della loro inesigibilità; ne consegue che i relativi rimborsi, al pari di ogni altro credito chirografario, avrebbe potuto integrare la fattispecie di bancarotta preferenziale, pacificamente estinta per prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata;
in realtà, la riduzione dell'importo dei finanziamenti del socio MO s.p.a. in favore di RI s.r.l. era determinata anche dal corrispondente passaggio del finanziamento del socio MA s.r.l. in favore di RI s.r.I., per cui la decrescita dei crediti per finanziamenti di MO s.p.a. era derivata anche dalla crescita dei crediti per finanziamenti di MA s.r.I., ossia dalla destinazione dei finanziamenti di MA s.r.l. alla restituzione, almeno parziale, dei crediti di MO s.p.a.; anche la copertura della differenza di circa 9.000.000,00 di euro, a mezzo di un aumento del finanziamento del Crediti Cooperativo Fiorentino, nel maggio 2009, non determinava un aumento dell'indebitamento della società fallita, ma solo la sostituzione del debito verso la MO s.r.l. con un corrispondente debito verso l'istituto di credito, senza alcuna fuoriuscita di patrimonio proprio della società, mentre la motivazione della sentenza impugnata - secondo cui sarebbe stato sostituito un credito inesigibile con un credito immediatamente esigibile - prescinde del tutto da ogni accertamento circa la effettiva postergazione;
4.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 3, legge fallimentare, 157 e 161 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi 10 dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'imputazione sub 8) e 9), ripercorrendosi le medesime doglianze del precedente motivo, incentrate sul difetto, nella sentenze di merito, della indicazione degli esercizi in cui erano stati effettuati i finanziamenti dei soci in favore delle società fallite e l'esposizione delle stesse a tali date, con conseguente assenza di prova circa la natura postergata di tali crediti in capo ai soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2467, comma secondo, cod. civ., e, quindi, la mancata dimostrazione della loro inesigibilità, dovendo, quindi, la condotta, anche in tal caso, essere qualificata come bancarotta preferenziale, considerato l'assetto della giurisprudenza di legittimità sul punto;
4.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1 legge fallimentare, 533 comma 1 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'imputazione sub 6), avendo la Corte di merito omesso di considerare i vantaggi compensativi che si erano prodotti per la società fallita, la GR Partners s.r.I.; in particolare, si è omesso di inquadrare la vicenda nel progetto di fusione per incorporazione delle varie società del gruppo, con conseguente compensazione dei crediti e dei debiti infragruppo;
la sentenza impugnata, inoltre, ha omesso di tenere conto della prospettiva cronologica, con particolare riferimento alle operazioni contrattuali e finanziarie intervenute tra le società del gruppo nel 2008: nel corso di tale esercizio, infatti, i finanziamenti di GR Partners s.r.l. verso Finnnari s.r.l. erano cresciuti fino a circa euro 14.000.000,00 e, nell'ottobre 2008, MA s.r.l. aveva ceduto il contratto preliminare, da essa sottoscritto quale promissario acquirente, avente ad oggetto l'acquisto da Il OR s.p.a. del 10% del capitale sociale di Una s.p.a., società alberghiera posseduta da II OR s.p.a., per la somma di euro 20.000.000,00; di tale prezzo Finnnari s.r.l. aveva già versato la quota di euro 13.170.000,00, per cui la cessione del preliminare aveva comportato la riduzione del credito di GR Partners s.r.l. per finanziamenti verso MA s.r.l. nella stessa misura della somma già pagata a II OR s.p.a. a titolo di deposito cauzionale (euro 13.170.000,00), importo di cui GR Partners s.r.l. acquistava la titolarità; nei due mesi successivi, inoltre, MA s.r.l. aveva restituito a GR Partners s.r.l. ulteriori somme, riducendo il suo debito e GR Partners s.r.I., a sua volta, aveva versato a II OR s.p.a. ulteriori somme;
nel giugno 2009 II OR s.p.a. aveva restituito a GR Partners s.r.l. euro 420.000,00, nonché gli effetti cambiari in precedenza accreditati per l'importo di euro 800.000,00, con conseguente riduzione del credito di GR Partners s.r.l. verso II OR s.p.a., non essendosi verificato alcun ulteriore trasferimento di risorse da parte di GR Partners s.r.l. in favore di MA s.r.l. nel 2009; nel luglio 2009 il contratto preliminare ceduto era stato risolto, con conseguente insorgere del 11 credito alla restituzione del deposito cauzionale ancora in possesso di II OR s.p.a., dell'importo di euro 14.800.000,00, essendo detta società del tutto solvibile;
tenuto conto, altresì, del valore della catena alberghiera Una s.p.a., le considerazioni della sentenza impugnata circa le difficoltà del gruppo societario appaiono del tutto apodittiche, posto che all'indebitamento verso il ceto bancario faceva da contraltare il credito verso II OR s.p.a., società titolare di un patrimonio immobiliare miliardario;
solo nel settembre 2009 il credito indicato veniva ceduto pro soluto dalla GR Partners s r.l. alla RI s.r.I., per cui GR Partners s.r.l. diventava creditrice della RI s.r.l. per l'importo di euro 14.800.000,00, e quest'ultima creditrice, per il medesimo importo, della II OR s.p.a.; quindi, il medesimo credito veniva ceduto pro soluto da GR Partners s.r.l. a MA s.r.l. che, a sua volta, diventava creditrice del medesimo importo nei confronti di RI s.r.I., a sua volta creditrice di II OR s.p.a.; sempre nel settembre 2009, GR Partners s.r.l. decideva di modificare la natura del credito in esame, qualificandolo come finanziamento infruttifero del socio GR Partners s.r.l. verso la partecipata MA s.r.I.; per cui la riaccensione della voce relativa al credito per finanziamento soci, presente al bilancio al 31/12/2009 per l'importo di euro 14.455.687,00, non derivava da ulteriori erogazioni, ma dalla rinnovata contabilizzazione dell'importo di euro 13.170.000,00 compensato tra GR Partners s.r.l. e MA s.r.l. in relazione alla descritta operazione di cessione del preliminare, oltre che alla contabilizzazione dell'ulteriore importo di euro 1.630.000,00 a titolo di credito per finanziamento soci, derivante dalla differenza tra quanto versato da GR Partners s.r.l. a II OR s.p.a. nel dicembre 2008 e quanto da questa restituito alla prima nel giugno 2009; da ciò discende che l'inquadramento delle condotte in una vicenda distrattiva risulta del tutto fuorviante, posto che alle erogazioni effettuate da GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. era corrisposta la cessione del credito - sia esso inteso come preliminare di acquisto che come credito alla restituzione del deposito cauzionale - vantato da MA s.r.l. verso II OR s.p.a.; solo con le operazioni del settembre 2009 GR Partners s.r.l. era tornata ad avere un credito per finanziamento soci verso MA s.r.I., e solo su tali operazioni la Corte di merito avrebbe dovuto concentrarsi per l'accertamento della distrazione, condotta che non avrebbe potuto essere ritenuta, posto che le citate operazioni erano contestuali ad una fusione in un'unica società, con conseguente compensazione dei crediti e dei debiti infragruppo, aspetto del tutto preternnesso dalla Corte territoriale, essendo irrilevante il non essersi verificata la fusione, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto. 12 5. In data 13/07/2021 ON SC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Corrado Quaglierini, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 5.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 legge fallimentare e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, riguardo al capo sub 4), non è indicato, in imputazione, il periodo in cui sarebbero stati effettuati i rimborsi, dovendosi ritenere gli stessi intervenuti tra il 2008-2009 sino alla data del fallimento, laddove con l'appello era stato dedotto - alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale - che successivamente al bilancio 2009 non vi erano stati rimborsi e che la RI s.r.I., in ogni caso, nel 2009 non si trovava affatto in situazione di insolvenza, di dissesto o di crisi finanziaria, elemento, quest'ultimo, indispensabile perché la restituzione dei finanziamento assuma rilevanza penale, alla luce della giurisprudenza di legittimità; sul punto, la Corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di appello con cui si chiedeva di valutare la deposizione del dott. Michele Morganti e la relazione di consulenza tecnica del dott. Roberto Scialdone, acquisita all'udienza del 17/01/2018; 5.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, commi 1 e 3, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con i motivi di appello si era evidenziato come la riqualificazione della condotta di cui al capo 4) come bancarotta fraudolenta per distrazione, a fronte della originaria contestazione di bancarotta preferenziale, si ponesse in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avendo, per altro, la Corte di merito citato impropriamente un arresto della Cassazione in tema di rimborsi dell'amministratore in favore di se stesso;
in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non tiene in alcun conto la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di restituzioni ai soci, qualifica come bancarotta preferenziale il caso in cui la restituzione riguardi versamenti effettuati a tiolo di mutuo;
che, nel caso di specie, si trattasse di finanziamenti effettuati a titolo di mutuo, emerge dalla formulazione della contestazione, dalla motivazione del primo giudice, dalla relazione del curatore fallimentare dott. Marco Tanini, non avendo in alcun modo la Corte di merito spiegato la ragione per la quale i finanziamenti avrebbero costituito dei conferimenti in conto capitale;
5.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., circa la sussistenza dello stato di dissesto o di insolvenza di GR Partners s.r.l. e di MA s.r.l. negli anni 2006-2007, epoca alla quale, indiscutibilmente, alla luce delle prove emerse, risalgono i finanziamenti effettuati da GR Partners s.r.l. in favore di MA s.r.I., in riferimento al capo 6), posto che - come emerge contraddittoriamente dalla stessa motivazione della sentenza di primo grado - lo 13 stato di dissesto di MA s.r.l. non era anteriore al 2011 ed il deficit patrimoniale di GR Partners s.r.l. si era manifestato alla fine del 2010; ne deriva che nel 2006-2007 i finanziamenti non erano certamente assimilabili ad erogazioni a fondo perduto, tanto più che dopo il 2009 non erano intervenuti altri finanziamenti, ma solo delle restituzioni da parte di MA s.r.I.; 5.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., circa la dimostrata insussistenza dello stato di dissesto o di insolvenza di GR Partners s.r.l. e di MA s.r.l. negli anni 2006-2007, il che evidenzia anche l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo richiesto per il perfezionamento della fattispecie;
quanto al ruolo della ricorrente, non è stata adeguatamente considerata la deposizione della teste OS OL, che ha evidenziato come i bonifici venissero effettuati su disposizione di RI SI;
5.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 217 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., posto che con il gravame era stata chiesta la derubricazione della condotta di cui al capo 6) ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato, avendo, sul punto, la Corte di merito fornito una motivazione del tutto illogica, alla luce delle precedenti considerazioni;
5.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 219 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito considerato la personalità della SC, la sua incensuratezza e la sua condotta processuale, non essendo stato considerato neanche l'accordo transattivo raggiunto con la curatela del fallimento RI s.r.l. 6. In data 12/07/2021 MA NI ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to Guido AR Alleva e avv.to Pier Matteo Lucibello, deducendo dieci motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 6.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto l'imputazione di cui al capo 4) è stata estesa al NI solo a seguito di contestazione del pubblico ministero all'esito dell'udienza del 15/03/2017, in cui era stata contestata al ricorrente la bancarotta preferenziale, poi riqualificata in sentenza come bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo la Corte di merito rigettato l'eccezione senza considerare, sul punto specifico, la giurisprudenza di legittimità, alla luce della diversità dell'elemento soggettivo tra le due fattispecie - dolo generico nel caso della bancarotta fraudolenta per distrazione e dolo specifico nel caso della bancarotta preferenziale -, elemento che integra senza 14 dubbio la diversità del fatto, su cui la Corte di merito non ha fornito alcuna motivazione;
6.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 2476 e 2639 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con il gravame e con la memoria difensiva del 24/02/2021 era stato contestato il ruolo di amministratore di fatto della RI s.r.l. da parte dell'imputato, tenuto conto della genericità delle deposizioni testimoniali, avendo la Corte di merito omesso di fornire adeguata risposta alle specifiche deduzioni difensive, anche quelle effettuate con particolare richiamo alle disposizioni civilistiche, che consentono ai soci di ottenere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali ed ascrivono all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica dell'oggetto sociale;
6.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 2639 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto manca la prova che il ricorrente avesse partecipato alle operazioni di rimborso al socio MO s.p.a., o che ne fosse stato a conoscenza, avendo la Corte di merito motivato sulla semplice conoscibilità delle circostanze da parte del NI, avendo, inoltre, travisato le deposizioni dei testi NN NI, dell'impiegata ON e del commercialista dott. Comparini, nonché le dichiarazioni del coimputato SI, tutte riportate per estratto e confutate nella loro interpretazione dalla difesa;
inoltre, si sottolinea come la decisione strategica di investire nell'acquisto delle azioni di MB Banca non appaia sufficiente a radicare il ruolo di amministratore di fatto, come dimostrato anche dall'assoluzione del coimputato Di DO, che si trovava in una situazione del tutto analoga a quella del NI, rimasto del tutto estraneo alla vicenda del Credito Cooperativo Fiorentino, funzionale alla restituzione delle somme alla MO s.p.a., per cui è stato, invece, condannato il coimputato RI SI in concorso con EN ER;
6.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 2467 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la disposizione civilistica ha natura sostanziale e comporta che i rimborsi effettuati in epoca anteriore all'anno precedente il fallimento non debbano essere restituiti, in quanto legittimamente disposti;
in ogni caso, il rimborso in favore di MO s.p.a. da parte di RI s.r.l. era avvenuto nella prima metà del 2009, allorquando nessun segno di squilibrio finanziario si era ancora manifestato, cosa che si sarebbe verificata solo alla fine del 2010, come peraltro rilevato dal primo giudice e, comunque, non si è tenuto conto del fatto che l'eventuale squilibrio era compensato dalla finanza di gruppo;
6.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla 15 luce della ricostruzione dell'ammontare delle distrazioni, in relazione ai capi 8), 9) e 10), la sentenza di primo grado aveva effettuato il calcolo in misura inferiore a quanto individuato dal capo di imputazione, senza, comunque, tenere conto della somma rimborsata al SI nel 2009, ed aveva individuato come indebiti rimborsi la differenza tra i finanziamenti effettuati dal socio ed i rimborsi ricevuti;
la motivazione della sentenza di appello, sul punto, risulta del tutto contraddittoria, in quanto essa rileva che i nuovi finanziamenti facevano sorgere crediti postergati, che non potevano essere posti in compensazione con il rimborso dei finanziamenti precedentemente concessi, in tal modo eludendo la deduzione difensiva, secondo cui anche la somma di 4.000.000,00 di euro versata dal NI a titolo di finanziamento avrebbe dovuto ritenersi postergata;
in realtà, con l'appello era stata contestata proprio la corretta individuazione dei criteri per individuare i versamenti da compensare con i rimborsi, al fine di individuare il quantum da considerarsi oggetto di illecita restituzione, con eventuale e successiva applicazione della postergazione;
nella memoria del 24/02/2021 si era rilevato come il NI avesse continuato a finanziare la società anche nel 2011, come emerso dalla consulenza del dott. Franzese e come affermato dal primo giudice che, però, aveva omesso di calcolare correttamente le risultanze di tali partite di dare ed avere;
in sostanza, quindi, non è stata valutata la somma di oltre 4.000.000,00 di euro versata dal NI a titolo di finanziamento, dal che sarebbe emerso che egli aveva versato alla RI s.r.l. più di quanto gli era stato restituito, con un saldo a favore della società di 336.695,00 euro, con evidente insussistenza di ogni distrazione per effetto della "bancarotta riparata"; in ogni caso, la condanna del ricorrente è intervenuta per un fatto - le restituzioni considerate a prescindere dai finanziamenti - diverso ed antitetico rispetto alla contestazione, fondata sulla compensazione tra restituzioni e finanziamenti;
6.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 2467 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della relazione del dott. Franzese, il versamento di 4.000.000,00 di euro in favore di MA s.r.l. aveva costituito un errore di fatto, poiché nell'ambito delle iniziative di gruppo la maggior parte dei finanziamenti avrebbe dovuto essere effettuata a favore di altra società, la Giepi s.r.I., come dimostrato dalla scheda contabile, da cui risulta la restituzione della somma di euro 2.5000.000,00 da MA s.r.l. al NI ed il versamento della stessa somma a Giepi s.r.I., per cui, a tutto concedere, solo la somma di euro 1.500.000,00 poteva essere considerata finanziamento verso la MA s.r.I., e la somma di euro 2.500.000,00 non poteva essere considerata restituzione soggetta al vincolo della postergazione;
16 6.7 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di considerare le argomentazioni contenute nella memoria del 25/02/2021, allegata al ricorso, il cui contenuto - decisivo ai fini del decidere - viene sintetizzato in ricorso;
6.8 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1 n. 1 e 3, 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare, 2626 e 2467 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto ai capi 4), 8), 9), 10), posto che emerge pacificamente dalla sentenza di primo grado - in riferimento alla assoluzione del ricorrente dai capi 1) e 7) - che RI s.r.l. e MA s.r.l. fossero in bonis al momento della esecuzione dei rimborsi, con conseguente violazione del giudicato da parte della Corte territoriale;
inoltre, alla luce della giurisprudenza di legittimità, occorre verificare la natura e la causa dei versamenti effettuati dal socio in favore della società, allo scopo di accertare se si tratti di conferimenti o versamenti in conto capitale o di versamenti a titolo di mutuo, anche considerate le regole indicate dalle disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., tenuto conto dell'indirizzo della dottrina e della Cassazione civile, secondo cui la pretesa dell'amministratore o del socio finanziatore che si ripaghi del finanziamento effettuato è qualificabile come credito, con conseguente integrazione della fattispecie di bancarotta preferenziale, per cui la regola della postergazione non può incidere sulla natura di mutuo del finanziamento in aumento di capitale;
di tale accertamento non vi è alcuna traccia nella motivazione della sentenza impugnata, laddove, come si evince dai bilanci allegati al ricorso, nel caso in esame i finanziamenti erano stato erogati a titolo di mutuo, in quanto erano stati iscritti come "debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi a tasso zero"; inoltre, come emerso dal dibattimento, MA s.r.l. era una holding di partecipazioni, che deteneva in portafoglio cinque società che avevano in corso rilevanti iniziative nel settore immobiliare, oltre che gestire, in proprio, altre lucrose attività di noleggio e di locazione, ossia era una holding dinamica;
ciò comportava la necessità che la holding sostenesse le partecipate, non autonome dal punto di vista finanziario, tale essendo la funzione di MA s.r.I., come emerso dal dibattimento;
RI s.r.I., a sua volta, era una società-veicolo, usata per effettuare investimenti con denari prestati dai soci, per cui tutto quanto emerso in dibattimento e ricostruito dal primo giudice conferma la natura di mutuo dei finanziamenti dei soci, pur avendo entrambe le sentenze omesso ogni specifico accertamento sul punto, soprattutto con riferimento al versamento di 4.000,000,00 di euro da parte del NI, come ricostruito dal dott. Franzese;
peraltro, fino al 2011, MA s.r.l. era stata finanziata sia dal ceto bancario che dai soci, e fino al 2012 non vi era stata nessuna segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, laddove, 17 allorquando iniziarono a profilarsi difficoltà nel gruppo, i soci continuarono a finanziare senza chiedere più rimborsi, come nel caso del NI evidenziato a pag. 8 della sentenza impugnata;
ne consegue che, accertata la natura di mutui dei finanziamenti, avrebbe dovuto essere verificato se i rimborsi fossero stati effettuati in condizione di insolvenza della società, il che viene contraddetto dal fatto che il primo giudice ha accertato che MA s.r.l. non avesse manifestato alcun dissesto né alcuna insolvenza prima del 2011, mentre per RI s.r.l. una situazione di deficit si era manifestata alla fine del 2010, tant'è che il SI ed il NI sono stati assolti dall'imputazione di cui ai capi 1) e 7); anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito - analizzata in ricorso - quindi, deve ritenersi che la restituzione del finanziamento al socio che sia anche amministratore costituisca bancarotta preferenziale, laddove la Corte di merito ha erroneamente analizzato anche i precedenti giurisprudenziali, adottando una erronea interpretazione della disposizione di cui all'art. 2647 cod. civ.; ciò senza considerare che se anche si volessero ritenere i finanziamenti in esame come conferimento di capitale, la Corte di merito avrebbe dovuto porsi il problema della applicabilità della disposizione di cui all'art. 2626 cod. civ., con conseguente configurazione del reato di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare, che richiede la prova del cagionamento del dissesto o del concorso nel detto cagionamento, in quanto, in caso contrario, la restituzione di versamenti in conto futuro aumento di capitale risulterebbe sempre punita a titolo di bancarotta fraudolenta distrattiva, sia nel caso in cui ciò abbia inciso sul cagionamento del dissesto sia quando ciò non si sia verificato, ossia assimilando due situazioni del tutto dissimili per gravità; 6.9 violazione di legge, in riferimento all'art. 47, comma terzo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancanza del dolo da parte del NI per effetto dell'errore sulla legge extrapenale in relazione alla disciplina della postergazione, respinta dalla Corte di merito con motivazione illogica, che non ha tenuto in conto le dichiarazioni del teste dott. Comparini, da cui emergeva, al più, una condotta colposa a carico del ricorrente;
6.10 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata omessa la considerazione della protratta restituzione dei finanziamenti accompagnata da finanziamenti ancora maggiori nel periodo di osservazione, oltre che la mancata prova che lo spostamento delle somme tra le società si fosse tradotto in un danno per RI s.r.l. e per MA s.r.l. 18 6.bis In data 12/07/2023 è stata trasmessa memoria nell'interesse del ricorrente, a forma del difensore di fiducia, in cui si reiterano con ulteriori argomentazioni i motivi di ricorso. 7. In data 13/07/2021 RI RO ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Massimiliano Manzo, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 7.1 violazione di legge, in relazione all'art. 216, commi 1 e 3, legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso del tutto la motivazione circa la natura della restituzione del finanziamento ricevuto da MO s.p.a., con conseguente individuazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione anziché di bancarotta preferenziale, aderendo all'interpretazione del primo giudice ed omettendo di dare risposta alle doglianze difensive, reiterate con la memoria del 10/02/2021, che qualificavano il finanziamento come un mutuo a dodici mesi per l'acquisto delle quote di MB Banca, anche considerato l'insegnamento di legittimità; alla luce della documentazione allegata al ricorso, quindi, viene evidenziato come, nel caso in esame, non fosse mai stato deliberato alcun aumento di capitale di RI s.r.I., non essendo mai stata convocata l'assemblea dei soci in sede straordinaria, né riportando il bilancio di esercizio 2008-2009 alcuna variazione del capitale sociale o delle riserve;
in tale bilancio, infatti, il finanziamento a MO s.p.a. era stato iscritto come "debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi a tasso zero entro dodici mesi", ossia a breve termine;
tale debito, infatti, era stato ripianato l'anno successivo e non era stato appostato né al patrimonio netto né ai versamenti in conto capitale né a copertura delle perdite, risultando dal mastrino di RI s.r.I., nel partitario 2008, alla voce "avere", quale accredito proveniente da MO s.p.a. per l'operazione MB Banca;
peraltro, la società era poi fallita proprio su istanza della MO s.p.a. in quanto il prestito - ritenuto effettivo ed esigibile dal Tribunale - era stato solo in parte restituito;
7.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento al capo 3), per il quale con i motivi di appello era stata chiesta l'assoluzione, alla luce della deposizione della teste ON e del coimputato SI, secondo cui l'operazione di acquisto delle azioni della banca MB era stata un ottimo investimento;
su tali circostanze la Corte di merito è rimasta silente, imitandosi a dichiarare prescritto il reato, omettendo di motivare sul perché non ritenesse possibile un proscioglimento nel merito;
7.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa motivazione circa la concessione della circostanza 19 attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla luce dell'intervenuto risarcimento, e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. I CONSIDERATO IN DIRITTO Alcuni dei ricorsi presentano profili comuni, in quanto relativi alle stesse questioni di diritto, per cui, per esigenze di logica argomentativa, è opportuna una trattazione congiunta. 1.Va, in tal senso, anzitutto analizzata la questione concernente la qualificazione delle condotte di cui ai capi 4), 8), 9) e 10), come rispettivamente ascritte ai ricorrenti AN, NI, SI e RO, quale bancarotta preferenziale ovvero quale bancarotta fraudolenta per distrazione. La fattispecie di cui al capo 4) - ascritta a RI SI, ON SC e RI RO, il primo quale amministratore di fatto, la seconda ed il terzo quali componenti del CdA della RI s.r.l. - riguarda la condotta di restituzione, da parte della RI s.r.l. al socio MO s.p.a. dei finanziamenti da quest'ultimo effettuati, condotta qualificata come bancarotta fraudolenta per distrazione;
analoga qualificazione è stata attribuita alle condotte di cui ai capi 8) e 9), entrambe ascritte a MA NI ed a RI SI, quali amministratori della Finnnari s.r.I., in relazione alla restituzione di somme ricevute a titolo di finanziamenti, in favore, rispettivamente, dello stesso SI, quanto al capo 8) e del NI, quanto al capo 9). La vicenda di cui al capo 10), infine, nell'ambito del medesimo inquadramento, afferisce alla condotta ascritta al solo NI, quale amministratore della MA s.r.I., in riferimento alla restituzione di somme in favore della Gr Partners s.r.l. Tale questione, in particolare, è stata affrontata dal motivo sub 2) del ricorso della SC, dal motivo sub 8) del ricorso del NI, dal motivo sub 1) del ricorso del RO;
quanto al SI, la questione verrà separatamente trattata in relazione all'esame del relativo ricorso, posto che, in sede di appello, il predetto imputato ha definito la sua posizione processuale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In riferimento all'aspetto della qualificazione delle condotte descritte ai richiamati capi di imputazione, inoltre, occorre anche ricordare che il solo NI aveva svolto, sul punto, un motivo di appello, peraltro estremamente generico, mentre né la SC né il RO, in sede di gravame, avevano sollevato la questione, né, infine, alcuno dei detti ricorrenti aveva evocato negli atti di appello la documentazione poi richiamata nei ricorsi. 20 Tuttavia, a prescindere da tale considerazione, va ricordato che, in ogni caso, la questione sollevata espressamente in appello dal NI risulterebbe un motivo estensibile anche agli altri coimputati, afferendo alla qualificazione del fatto, ai sensi del 587, comma 1, cod. proc. pen. Peraltro, sul punto, il Collegio ritiene di dare seguito all'orientamento di legittimità secondo cui la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, allorquando il ricorrente abbia un interesse concreto e determinato, a seguito dell'inquadramento delle condotte nell'ambito di tale fattispecie, nel caso in esame coincidente con la declaratoria di improcedibilità per effetto del decorso dei termini massimi di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale;
peraltro, su tale questione la Cassazione può decidere, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., purché per la soluzione della questione non siano necessari accertamenti in fatto e purché il ricorso non risulti inammissibile (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 273651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 21/03/2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773). Nella cornice di tali condivisibili principi, quindi, va esaminata la questione della qualificazione giuridica delle condotte descritte nei richiamati capi di imputazione, dovendosi affermare, sin da ora, che, nel caso di specie, tale aspetto, benché sostanzialmente proposto in maniera specifica e puntuale solo in sede di ricorso per cassazione, va esaminato nell'ambito dei poteri di cui questa Corte dispone ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., e, palesandosi come fondato, impone la pronuncia di una sentenza di annullamento con rinvio;
ciò in quanto la risoluzione della questione prospettata richiede lo svolgimento di accertamenti in fatto, relativamente ai quali la Cassazione non dispone dei poteri ascrivibili ai giudici di merito, dovendo, quindi, nell'ambito della constatazione di rilevanza e fondatezza della tematica, limitarsi a fissare il principio di diritto a cui dovrà uniformarsi il giudice in sede di rinvio. 1.1 Tutto ciò premesso, quindi, occorre inquadrare la problematica sulla scorta di quanto di recente ribadito dalla Cassazione civile (in particolare, da ultimo: Sez. 1, ordinanza n. 33957 del 17/11/2022, Rv. 666240; Sez. 1, ordinanza n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207), che ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo avuto modo di occuparsi della qualificazione da dare ai versamenti di danaro a vario titolo eseguiti alle società di capitali dai relativi soci, con particolare riferimento alle più frequenti modalità. In tal senso, quindi, sono stati individuati: i finanziamenti in senso stretto;
i versamenti di danaro a fondo perduto, denominati anche "in conto capitale"; i versamenti di danaro finalizzati a un futuro aumento di capitale (al riguardo, fra 21 le molte, con illustrazione sistematica dell'argomento, Cass. civ., Sez. 1, n. 16049 del 2015, Rv. 636151 e giurisprudenza ivi richiamata). In funzione della qualificazione della dazione di danaro dal socio alla società quale finanziamento o come versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, ove manchi una chiara manifestazione di volontà della società e del socio al momento della dazione di danaro dal secondo alla prima, la relativa chiave di lettura deve essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio, soggetto all'approvazione dei soci, e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. n. 12539 del 1998; Cass. n. 21563 del 2008; Cass. n. 7471 del 2017). Alla luce di quanto detto, quindi, occorre ricordare che i finanziamenti in senso proprio sono contratti di mutuo, ai sensi dell'art. 1813 cod. civ., a forma libera, fra società e socio;
il danaro dalla società ricevuto viene nel relativo bilancio iscritto al passivo dello stato patrimoniale fra i debiti verso i soci e deve essere restituito al socio che, se cede a terzi la propria quota di partecipazione, conserva, salvo patto contrario nel contratto di cessione della quota, il diritto a vedersi restituito dalla società il danaro da lui dato a mutuo alla predetta. I versamenti "in conto capitale", al contrario, non comportano il diritto del socio al rimborso, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza di diritto di credito alla restituzione del danaro versato. Nel caso, dunque, di versamento di danaro in conto capitale quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società, essendo lo stesso assimilabile al capitale di rischio, cui va equiparate agli effetti sostanziali. La riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha di regola carattere disponibile, ma la distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio. In considerazione del rilievo secondo cui non può sostenersi che con il contratto di società o col conferimento successivo di danaro a capitale nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento di cui è fatta menzione dall'art. 2350 cod. civ., è stato precisato che, nel caso di versamento di danaro in conto capitale, affermare "che... il diritto alla restituzione sussiste all'esito della liquidazione sociale ove vi sia un residuo da distribuire fra i soci, all'esito del pagamento di tutti i creditori, significa, allora, null'altro che assimilare in pieno 22 tali apporti ai conferimenti ed al capitale di rischio: anch'esso, invero, verrà restituito all'esito della liquidazione dell'impresa collettiva. Vi è, per essi, una postergazione della restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali, esattamente come avviene per i conferimenti operati dal socio: è mera eventualità, dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ed alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori." (Cass. civ., Sez. 1, n. 16049 del 2015, citata). Ne consegue, altresì, che l'assimilazione al capitale di rischio dei versamenti di danaro in conto capitale ne rende impredicabile la cessione separata dalla stessa vendita della quota. Come chiarito, quindi, dalla giurisprudenza civile (Sez. U, n. 22659 del 23/10/2006) non può in alcun modo dirsi che con il contratto di società o col conferimento successivo nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento, sia pure eventuale, di cui è parola all'art. 2350 cod. civ. Discorrere di diritto di credito alla restituzione del versamento può dunque dar luogo ad equivoci, salvo che si comprenda che ci si riferisce appunto alla partecipazione al rischio d'impresa cui è esposto il capitale versato dal socio, la cui posizione efficacemente viene designata nel linguaggio economico- giuridico anglosassone come quella di un "residual claimant", proprio per sottolineare la residualità del suo soddisfacimento rispetto ai creditori sociali. Altro è, rispetto a tale regime, quello dei finanziamenti dei soci nella s.r.l. e nel gruppo, i quali sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., ma restano, tuttavia, finanziamenti e non costituiscono apporti assimilati al capitale di rischio, tant'è che, in ordine alle richiamate disposizioni, si suole utilizzare l'espressione di crediti sottochirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci. Tali finanziamenti, così detti "anomali", quindi, restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti "anomali". Il finanziamento, pertanto, risulta non più discrezionalmente, ma solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento;
tanto è vero che, nel caso dell'art. 2467 cod. civ., apposita disciplina di legge, quale l'art. 182-quater legge fallimentare, ha potuto sottrarre alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili, ai sensi dell'art. 111 legge fallimentare, i finanziamenti effettuati dai soci per la presentazione o per 23 l'esecuzione di una domanda di ammissione a concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, o per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione. Le Cassazione civile, inoltre, ha precisato come la disciplina dei finanziamenti dei soci di s.r.I., introdotta con la riforma del 2003, lascia impregiudicata la questione della concreta qualificazione dell'apporto del socio, posto che l'art. 2467 cod. civ. si riferisce alla fattispecie già qualificata come finanziamento: onde/ dinanzi ad un apporto di danaro alla società, resta fermo che il giudice dovrà verificare se si tratta di versamento o di finanziamento, attraverso un'analisi volta ad individuare la causa del negozio intervenuto fra socio e società (Sez. 1 civ., ordinanza n. 20649 del 31/07/2019, Rv. 654671, secondo cui "In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario."). I versamenti del terzo tipo, infine - non rilevanti nella presente sede processuale, ma a cui si fa cenno solo per ragioni sistematiche -, appartengono alla categoria più sfumata, per la quale la giurisprudenza civile ha rilevato come particolarmente attenta debba essere la ricostruzione in fatto, poiché la dazione dell'importo è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. In sostanza, poiché le parti stabiliscono un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio ed un prossimo aumento del capitale sociale, nel caso in cui l'aumento non sia eseguito il socio avrà diritto alla restituzione del versamento eseguito. 1.2 Da tempo, inoltre, la giurisprudenza civile di questa Corte è pervenuta ad un assetto estremamente chiaro quanto alla concreta applicazione della disciplina della postergazione. In particolare (da ultimo: Cass. civ. Sez. 1, ordinanza n. 21422 del 06/07/2022, Rv. 665158; Sez. 1, n. 16348 del 21/06/2018, Rv. 649566), in tema di suddivisione dei creditori in classi, nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, è stato ribadito che i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di 24 capitale, ai sensi dell'art. 2467, secondo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici, alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fallimentare, vanno formate le classi. In sostanza, i soci i cui crediti sono assoggettati al regime di postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non possono essere affatto ritenuti dei comuni creditori chirografari, non concorrendo il loro credito con quello degli altri creditori (non muniti di cause di prelazione) in proporzione all'ammontare dei crediti, essendo, viceversa, la loro soddisfazione sempre posposta a quella integrale degli altri creditori. 1.3 Il richiamo alla giurisprudenza civile sulle esaminate tematiche rende evidente, quindi, come la Corte di merito abbia del tutto omesso di interrogarsi circa la causa degli apporti dei soci indicati nei capi di imputazione sub 4), 8), 9), 10) e, conseguentemente, circa l'inquadramento degli stessi, alternativamente, nella fattispecie della bancarotta preferenziale ovvero in quella della bancarotta fraudolenta distrattiva;
ciò senza considerare che il richiamo, contenuto nel capo di imputazione sub 4) all'art. 2467 cod. civ., avrebbe reso ineludibile affrontare tale aspetto, posto che, non a caso, la fattispecie originariamente contestata in riferimento a tale vicende era stata la bancarotta preferenziale, titolo modificato in quello di bancarotta fraudolenta per distrazione solo a seguito di contestazione del pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado. In realtà, le motivazioni delle sentenze di merito, su tale specifico aspetto, si rifanno ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità da tempo ampiamente superato. Già Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487, aveva affermato: "Conviene il Collegio con la qualificazione giuridica fornita dai giudici di merito che, divergendo da un pregresso orientamento della Corte di Cassazione, Cass., Sez. 5, 15.4.2004, Ribatti, CED Cass. 229032, hanno qualificato la restituzione di finanziamenti procacciati alla società (di poi fallita) quali pagamenti preferenziali, infatti - essendo estranei a questi apporti di denaro la natura di con ferimenti di capitale di rischio - rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale. Tuttavia, non può esser trascurata la specifica posizione del creditore soddisfatto in periodo di insolvenza o di forte difficoltà del debitore: non tanto per la disciplina che oggi assiste questa forma di finanziamento, con la postergazione rispetto agli altri creditori (l'art. 2467 c.c. è apporto della riforma societaria, successiva alla condotta qui censurata), quanto, invece, dalla connotazione soggettiva specifica del dolo che assiste questi 25 pagamenti ( ): vi è, invero, assenza di motivi giustificabili in termini di interesse societario nella soddisfazione del socio prima degli altri creditori (per es. le aziende di credito), poiché il primo, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società. Unica ragione, quindi, è il volontario e specifico perseguimento dell'interesse del creditore privilegiato, a danno della restante massa creditoria." Tale approdo è stato ribadito da successive pronunce in coerenza con tale impostazione ermeneutica, in particolare: Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254985; Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, dep. 17/01/2012, N., Rv. 252003; Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini Eros, Rv. 376031, in cui il Collegio ha operato la distinzione tra le fattispecie di reato partendo dalla differenza tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità; da ultimo: Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato Maria Vittoria, Rv. 282872. Va, quindi, osservato come tale indagine sia stata del tutto omessa dalla Corte di merito, che, oltre tutto, ha operato una confusa ricognizione della vicenda, prescindendo anche dalla corretta applicazione dei principi sottesi all'art. 2467 cod. civ., che - come visto - ontologicamente si riferiscono unicamente alla tipologia dei finanziamenti, i quali vengono postergati, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, ai sensi dell'art. 2467, secondo comma, cod. civ.; al contrario, i versamenti "in conto capitale", in quanto strutturalmente riconducibili al capitale di rischio, risultano estranei alla disciplina dei finanziamenti in quanto da essi non sorge alcun diritto di credito verso i soci. Poiché l'individuazione, nelle concrete vicende indicate dai capi di imputazione sub 4), 8), 9), 10), circa la natura di finanziamenti o di conferimenti, richiede l'analisi valutativa della causa degli apporti, alla luce della volontà delle parti, dell'iscrizione in bilancio e di tutte le altre circostanze in fatto a tal fine rilevanti, elementi la cui analisi evidentemente si svolge su di un piano fattuale, che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di ON SC, MA NI e RI RO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che, nella piena libertà valutativa del compendio probatorio, procederà, alla luce dei principi di diritto sin qui enucleati, alla qualificazione delle predette fattispecie, anche ai fini della eventuale rilevazione del decorso della prescrizione. 26 2. Quanto ai residui motivi di ricorso di RI RO, il terzo motivo sulle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi interamente assorbito, alla luce delle predette considerazioni aventi ad oggetto le doglianze concernenti la fattispecie di cui al capo 4), mentre il secondo motivo - concernente la declaratoria di prescrizione della fattispecie di cui al capo 3) - appare evidentemente destituito di fondamento, alla luce dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, che, alle pagg. 34-36, ha dato più che logicamente conto della insussistenza di ogni evidenza che avrebbe potuto fondare un giudizio di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, infatti, la Corte di merito ha individuato le ragioni per le quali l'acquisto delle azioni di Banca MIB fosse da considerare imprudente: le 5.200.000 azioni erano state acquistate con un sovrapprezzo, per euro 6.760.000,00, nel giugno 2008, allorquando l'istituto di credito venditore aveva già da sei mesi evidenziato una perdita di oltre dodici milioni di euro, ed era, inoltre, sottoposto ad un'ispezione della Banca d'Italia dal marzo 2008. Ciò senza contare che la acquirente RI s.r.l. era già fortemente sottocapitalizzata e fortemente indebitata, essendosi ulteriormente indebitata per acquistare le azioni, in quanto si era fatta finanziare a tale scopo dalla MO s.p.a., aumentando, in tal modo, l'indebitamento verso la socia, benché l'operazione non rientrasse nell'oggetto sociale della RI s.r.l. né rivestisse un immediato vantaggio per la stessa. Quanto ai residui motivi del ricorso di MA NI, gli stessi devono ritenersi assorbiti in quanto essi presuppongono, in ogni caso, dapprima la corretta individuazione della fattispecie a cui ascrivere la condotta del ricorrente, ad eccezione del secondo motivo - con cui si contesta il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, in riferimento alla RI s.r.I.; tale ruolo è ampiamente illustrato dalla sentenza impugnata alla pag. 25, alla luce della deposizione dei testi NN SI, SA ON e AR Comparini, oltre che dello stesso coimputato SI, per cui il motivo appare estremamente generico e fondato su di una rivalutazione in fatto della vicenda. Anche per quanto riguarda ON SC, il primo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, mentre vanno rigettati il terzo, il quarto ed il quinto motivo, relativi alla vicenda di cui al capo 6), inerente la bancarotta fraudolenta posta in essere dai coimputati NI NI, CA CE, ON SC e RI SI, i primi quali componenti del CdA della GR Partners s.r.I., l'ultimo quale amministratore di fatto della medesima società; tale condotta era consistita nella concessione di finanziamenti infruttiferi in favore della partecipata MA s.r.l. 27 Il terzo motivo, in particolare, appare del tutto privo di confronto con argomentazioni della sentenza impugnata a pag. 27, che hanno descritto come la GR Partners s.r.I., come emerso dalla relazione del curatore fallimentare, aveva sempre operato in condizioni di squilibrio patrimoniale, ad eccezione del primo anno di attività, essendosi mantenuta solo con il ricorso a prestiti bancari;
ciò aveva determinato un incremento delle perdite che erano sfociate in un azzeramento del capitale nel 2010, e, ciò nonostante, dal 2006 aveva effettuato ingenti finanziamenti nei confronti della MA s.r.l. partecipata solo al 10%. Tale argomentazione - a differenza di quanto rilevato dalla difesa - appare coerente anche con l'illustrazione della sentenza di primo grado, alle pagg. 11 e 12, apparendo, quindi, del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza della condotta distrattiva la circostanza che la MA s.r.I., beneficiaria dei finanziamenti, fosse o meno in condizione di insolvenza nel medesimo arco temporale in cui le somme venivano erogate. Anche il quarto motivo, quindi, risulta del tutto infondato per le indicate ragioni;
non solo il motivo sembra prescindere dalla motivazione già fornita dal primo giudice alle pagg. 28 e 29, ma a ciò si deve aggiungere la constatazione che le doglianze, inoltre, tendono ad una rivisitazione delle deposizioni testimoniali di OS OL, scivolando irrimediabilmente nelle valutazioni in fatto, con conseguente infondatezza anche del quinto motivo, apparendo del tutto corretta la qualificazione della condotta quale bancarotta fraudolenta per distrazione. In ogni caso, va detto che anche in riferimento alla SC valgono le considerazioni che saranno effettuate in seguito in riferimento ai coimputati NI e CE. Parimenti, il sesto motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, afferendo al trattamento sanzionatorio, relativamente al quale la risoluzione della questione circa la qualificazione della condotta di cui al capo 4) appare dirimente, anche in relazione alla valutazione circa la sussistenza degli estremi per una eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi di NI NI e di CA CE sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Entrambi i ricorrenti, unitamente a ON SC ed a IC SI, nelle qualità in precedenza indicate, sono stati ritenuti responsabili della condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 6). Va premesso che si tratta di una vicenda estremamente complessa, il cui dipanarsi emerge da un'attenta lettura delle motivazioni di entrambe le pronunce di merito. 28 In estrema sintesi, va ricordato che nell'anno 2008 era stato stipulato un contratto preliminare di vendita tra la promissaria acquirente MA s.r.l. e la promissaria venditrice II OR s.p.a., avente ad oggetto le quote di partecipazione ad Una s.p.a., società alberghiera, in misura pari al 10% del capitale sociale;
MA s.r.l. versava l'importo complessivo di euro 13.170.000,00 e successivamente, nell'ottobre 2008, cedeva il contratto preliminare a GR Partners s.r.I., che riduceva, quindi, del medesimo importo il proprio credito verso la MA s.r.l. e diventava, nel contempo, creditrice della detta somma versata a II OR s.p.a. a titolo di deposito cauzionale. In sostanza, con tale operazione era stato raggiunto l'effetto di ridurre l'ammontare del credito di GR Partners s.r.l. nei confronti di MA s.r.l. Successivamente GR Partners s.r.l. eseguiva altri versamenti a Il OR s.p.a., che, quindi, aveva complessivamente ricevuto la somma di euro 14.800.000,00 di cui risultava creditrice nei confronti di GR Partners s.r.I.; il contratto preliminare veniva, poi, risolto nel luglio 2009 e GR Partners s.r.l. cedeva il credito: con una prima cessione ad RI s.r.l. che, a sua volta, effettuava una seconda cessione a MA s.r.I.; in data 22/09/2009, infine, GR Partners s.r.l. comunicava la propria volontà di modificare la natura del credito vantato, qualificandolo come "finanziamento infruttifero soci", da restituire da parte di MA s.r.l. con un preavviso di almeno tre mesi, con la conseguenza che il corrispettivo per la cessione del credito originario verso II OR s.p.a. non veniva più corrisposto a GR Partners s.r.I., essendo stato convertito in finanziamento soci. In sostanza, quindi, le cessioni del credito - dapprima alla RI s.r.l. al valore nominale e quindi a MA s.r.I., sempre al valore nominale - aveva determinato la rinascita di un credito di GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. pari al prezzo della cessione, e la successiva trasformazione in "finanziamento infruttifero soci" aveva avuto l'effetto di accrescere l'originaria esposizione creditoria di GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. Tale operazione, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado, si inseriva nel contesto di operazioni infragruppo e, segnatamente, nel contesto dei finanziamenti erogati da GR Partners s.r.l. in favore di MA s.r.I., di cui all'imputazione sub 6); non a caso, infatti, la riduzione del saldo contabile dei finanziamenti erogati va inquadrata in riferimento alla suddetta operazione. In ogni caso, come in precedenza ricordato, già la sentenza di primo grado aveva evidenziato che i trasferimenti delle risorse da GR Partners s.r.l. alla partecipata MA s.r.l. fossero connotati, in modo quasi esclusivo, dall'indebitamento bancario, considerata la perdurante sottocapitalizzazione di GR Partners s.r.I., dovendosi aggiungere come nel piano concordatario di MA s.r.I., del giugno fr 29 2012, il credito di GR Partners s.r.l. era considerato un credito postergato ex art. 2467 cod. civ. e, quindi, del tutto irrecuperabile. I trasferimenti di risorse finanziarie di GR Parners s r.l. in favore di MA s.r.I., pertanto, sono stati considerati come effettuati in totale assenza di contropartite o di vantaggi indiretti, nonostante la limitata partecipazione, pari al 10%, in una società, MA s.r.I., che, a sua volta, generava valori negativi;
ciò nonostante, al momento della concessione dei finanziamenti non erano state previste garanzie, né disciplinati gli interessi sulle somme finanziate, insieme di circostanze che ha reso evidente come le erogazioni fossero a fondo perduto. In sintesi, quindi, come già rilevato dal primo giudice, l'operazione nel suo complesso aveva avuto unicamente l'effetto di accrescere l'originaria esposizione creditoria di GR Partners s.r.l. verso MA s.r.l. della somma di euro 1.630.000,00 3.1 Passando ora all'esame dei singoli motivi di ricorso, va detto che il primo motivo del ricorso di NI NI non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come il ricorrente fosse stato presidente del CdA di GR Partners s.r.l. dal 2006, avendo, in tale veste, sottoscritto tutti i bilanci, oltre che le varie disposizioni di erogazione dei finanziamenti;
la condivisione dell'attività di gestione, peraltro, è fondata anche sulle dichiarazioni del coimputato CE, come ricordato dal primo giudice a pag. 29 della motivazione, dichiarazioni non contestate dalla difesa del NI. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si intende ribadire l'estraneità del ricorrente, risulta del tutto versato in fatto, in quanto fondato sulla parziale riproduzione delle deposizioni dei testi, secondo una tecnica redazionale estranea al perimetro del ricorso per cassazione, che riguarda non la valutazione delle deposizioni testimoniali — salvo il travisamento della prova, nel caso in esame non dedotto -, ma l'impianto motivazionale della sentenza impugnata che, in riferimento al ruolo del NI non risulta affetto da alcun vizio logico. Del tutto generico risulta il terzo motivo di ricorso, che reitera le medesime doglianze dei due precedenti motivi sotto l'aspetto del principio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre il quarto motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato la pluralità delle condotte distrattive, la loro protrazione nel tempo ed il supino asservimento del ricorrente, nel suo ruolo, agli interessi dei coimputati SI e NI. Peraltro, il motivo di ricorso si fonda sulla del tutto indinnostrata marginalità del ruolo del NI, avendo, comunque, la Corte di merito tenuto conto del suo ruolo effettivo nella vicenda, nella misura in cui ha diversificato la sanzione nei suoi confronti, dando atto proprio delle circostanze evidenziate dalla difesa;
ne 30 risulta, quindi, come anche il quinto motivo di ricorso risulti privo di serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio. 3.2 Quanto a CA CE, va rilevato come il primo motivo di ricorso sia incentrato sulla questione relativa alla omessa rinnovazione del dibattimento: dagli atti trasmessi a questa Corte, a cui il Collegio ha accesso, considerata la natura processuale dell'eccezione, emerge che all'udienza del 03/05/2016, in cui era stata svolta la richiesta di ammissione dei mezzi di prove, la difesa del CE aveva fatto riserva di produzione documentale e chiesto l'ammissione dei documenti già conosciuti dal pubblico ministero, come da elenco;
il Tribunale, quindi, aveva ammesso la produzione documentale Alla stessa udienza, nel corso dell'esame del curatore dott. Casagni, il Collegio aveva revocato l'ammissione del documento n. 10, perché si trattava di un estratto della relazione del consulente del pubblico ministero, dott. Fanucci, disponendone la restituzione alla difesa;
quest'ultima si limitava ad osservare che il pubblico ministero non si era opposto all'acquisizione di tale documento, ma solo alla domanda al teste, riservandosi, in ogni caso, di controesaminare il teste all'esito dell'acquisizione della relazione del consulente dott. Fanucci. Sempre alla stessa udienza dibattimentale, infine, il pubblico ministero rinunciava all'esame del dott. Fanucci, nulla opponendo la difesa. Ne discende che, all'evidenza, nessun interesse la difesa aveva rappresentato in relazione all'esame del teste a cui il pubblico ministero aveva rinunciato, non opponendosi a detta rinuncia, così come nulla aveva eccepito in relazione alla revoca - parziale - dell'ordinanza di ammissione documentale. Per tali ragioni non si evidenzia alcun vulnus in relazione allo svolgimento dell'attività difensiva, risultando del tutto legittimo l'esercizio, da parte della Corte di merito, del proprio potere valutativo in ordine alla rinnovazione del dibattimento. Nel resto, il primo motivo di ricorso evidenzia una lettura alternativa della vicenda inerente il descritto contratto preliminare, alla luce del contenuto della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Fanucci, il cui elaborato è stato allegato al ricorso del CE, in tal modo sollecitando impropriamente la Corte di legittimità ad una valutazione della prova - peraltro rinunciata dal pubblico ministero senza alcuna opposizione della difesa - che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità. Anche gli altri motivi di ricorso risultano infondati, ai limiti della inammissibilità, nella misura in cui reiterano la prospettazione di una diversa ricostruzione delle vicende esaminate, fondata sulla asseritannente florida situazione economica 31 della GR Partners s.r.I., quanto meno sino al 2010, e sulla solidità economica del gruppo BTP - Il OR. In realtà, si deve ribadire che le sentenze di merito, sulla scorta della valutazione delle fonti di prova, hanno concordemente evidenziato come la costante attività di finanziamento di MA s.r.l. da parte di GR Partners s.r.l. si inquadrasse in un flusso economico proveniente da una società - GR Partners s.r.l. - che operava in costante sovraindebitamento, a causa dello squilibrio del debito rispetto al patrimonio netto. I dati evidenziati, infatti, appaiono incontestati: il curatore fallimentare aveva rilevato che, nel periodo tra il 2006 ed il 2010, GR • Partners s.r.l. avesse usufruito di fonti di finanziamento proprie solo nella misura • del 4%, mentre le massicce risorse economiche provenienti dalle banche e venivano dirottate verso la MA s.r.I., che, a sua volta, generava ogni anno valori negativi del patrimonio netto. Solo nel 2011, infatti, come emerge dalla motivazione del primo giudice (pag. 27), i soci di MA s.r.l. - SI, NI ed Olmi - avevano rinunciato alla sottoscrizione del capitale sociale, nel frattempo azzerato per la copertura delle perdite, consentendo a GR Partners s.r.l. di diventare socio unico di MA s.r.I., sottoscrivendone l'aumento di capitale previa rinuncia al maggior credito vantato verso la predetta società; tale operazione appariva del tutto incongrua in termini economici, posto che già il 90% delle quote di MA s.r.l. risultava espressione della proprietà di GR Partners s.r.l. e che, nel 2011, quando GR Partners s.r.l. aveva acquistato il controllo totalitario di MA s.r.I., il destino delle due società era già segnato. Inoltre, le operazioni erano strettamente connesse al conflitto di interessi di RI SI e di MA NI che, nella qualità di soci di MA s.r.I., avevano effettuato finanziamenti verso detta società ed avevano beneficiato di una parte rilevante delle somme concesse da GR Partners s.r.I., a loro destinate a titolo di restituzione dei finanziamenti soci, come individuato dai capi di imputazione sub 8), 9) e 10), di cui si è detto in precedenza. Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata ha rimarcato come GR Partners s.r.l. non abbia mai dimostrato quale potesse essere l'interesse a "girare" tali somme a MA s.r.l. in maniera crescente, né essendo mai stati indicati dagli imputati vantaggi compensativi. Quanto al gruppo BTP - Il OR s.p.a., la sentenza impugnata ha evidenziato che già nel 2008 tale gruppo aveva cominciato a manifestare lo stato di dissesto poi sfociato nel fallimento e, a tale proposito, la Corte di merito ha citato la sentenza depositata dal SI nel giudizio di appello, da cui emerge come fosse stata depositata una richiesta di concordato e come fosse indiscutibile la circostanza che il gruppo avesse ottenuto, nell'ottobre 2008, un maxiprestito di euro 150.000.000,00 erogato da un maxi-pool di istituti bancari, segno evidente di 32 una forte crisi di liquidità, come dimostrato anche dal fatto che un gruppo ristretto di dieci società - tra cui Il OR s.p.a. ed Una s.p.a. - avesse iniziato, nel 2009, le trattative per raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito con le banche, dell'importo di circa euro 800.000.000,00. Da tali circostanza, del tutto logicamente, la sentenza impugnata ha tratto il convincimento che fosse quanto meno azzardato ritenere che Il OR s.p.a. fosse solvibile, circostanza, peraltro, ben nota al CE, soggetto intraneo al gruppo di società di cui II OR s.p.a. faceva parte;
anche sotto tale aspetto, quindi, la Corte di merito ha rigettato la richiesta del CE di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale funzionale all'esame del dott. Fanucci in merito alla correttezza o meno della valutazione del cespite azionario di Una s.p.a., oggetto della cessione • del contratto preliminare, osservando che il valore di quelle quote era palesemente del tutto nominale, dato che Una s.p.a. avrebbe chiesto la ristrutturazione del proprio debito alle banche immediatamente dopo l'acquisto del contratto preliminare da parte di GR Partners s.r.l. Tale incedere argomentativo ed il conseguente epilogo decisorio risultano, pertanto, del tutto immuni dai vizi motivazionali denunciati dal secondo, terzo e quarto motivo del ricorso: seppure Il OR s.p.a. non sia mai stata dichiarata fallita, come sostiene la difesa, a differenza di quanto si legge nella sentenza impugnata, certamente la condizione di illiquidità del gruppo BTP - Il OR s.p.a. non può essere seriamente messa in discussione, se detto gruppo dovette ricorrere ad un maxiprestito di euro 150.000.000,00. Quanto alla natura degli accordi di ristrutturazione, che tale istituto si inquadri in un contesto di stato di crisi, risulta dal testo delle disposizioni di cui agli artt. 182-bis e 160 della legge fallimentare, né la giurisprudenza di legittimità ha mai dubitato dell'appartenenza al diritto concorsuale dell'istituto stesso. In tal senso, ad esempio, la Cassazione civile, Sez. 1, n. 1182 del 18/01/2018, Rv. 646798, ha chiaramente affermato il principio secondo cui "L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis I.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali." In tal senso si è espressa anche Sez. 1, n. 9087 del 12/04/2018, Rv. 648889, che ha rimarcato come l'accordo di ristrutturazione, nell'ambito dell'impianto normativo della legge fallimentare, rivesta carattere di interscambiabilità con il 33 concordato, e, ancor più di recente, le Sezioni Unite civili hanno affermato la continuità tra fra gli artt. 180, 182-bis e 182-ter legge fallimentare, nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, e gli stessi artt. 180, 182-bis e 182-ter legge fallimentare, come successivamente modificati dall'art. 63 del citato d.lgs. (Sez. U, ordinanza n. 8504 del 25/03/2021, Rv. 660876). Gli accordi di ristrutturazione, in realtà, sono sempre stati oggetto di accese discussioni, in ambito dottrinario, in merito alla loro natura giuridica ed alla loro inquadrabilità nell'ambito delle procedure concorsuali vere e proprie, ma, come visto, la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto ha fornito una .. risposta del tutto inequivoca. Z• Né diverso approdo appare raggiungibile alla luce delle diposizioni del Codice . della crisi d'impresa, che, pur non avendo fornito alcuna definizione delle procedure concorsuali, ricalca quasi fedelmente il procedimento degli accordi di ristrutturazione come regolati dalla precedente normativa della legge fallimentare, mantenendo - come si evince dall'art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 - anche la già rilevata affinità con il concordato preventivo, peraltro rafforzandola, nella misura in cui è stato previsto, sempre dall'art. 44 del citato d. Igs., che nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In sostanza, quindi, deve ritenersi che anche il Codice della crisi abbia aderito all'interpretazione giurisprudenziale evidenziata in precedenza, per cui l'accordo di ristrutturazione deve essere considerato - in base ad un'interpretazione valida anche sotto la precedente vigenza della legge fallimentare - un istituto del diritto concorsuale, affine al concordato preventivo, nell'ambito delle procedure alternative al fallimento volte alla composizione della crisi di impresa e, quindi, ricompreso a tutti gli effetti tra le procedura concorsuali. Parimenti non condivisibile risulta la prospettazione difensiva nella parte in cui si invoca, in riferimento alla vicenda in esame, l'istituto della bancarotta riparata. Su tale aspetto la Corte di merito ha già illustrato, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, come nel caso dell'istituto della bancarotta riparata sia richiesto che la sottrazione dei beni sia annullata, prima della dichiarazione di fallimento, da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n.4790 del 20/10/2015, dep. 05/02/2016), Budola, Rv. 266025); nel caso di specie, al contrario, non si era verificato alcun reintegro del patrimonio sottratto, in quanto GR Partners s.r.l. aveva sostituto un credito esistente e strutturato verso MA s.r.l. con una mera promessa di cessione di una quota di una diversa società, tale essendo il contratto preliminare, in quanto il sorgere 34 del credito verso Il OR s.p.a. alla restituzione della caparra era solo ipotetico, ossia conseguente alla risoluzione del contratto preliminare ceduto. Sotto tale aspetto, quindi, le doglianze difensive appaiono, essenzialmente, riproduttive dei motivi di gravame e, quindi, scarsamente critiche in relazione al tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Anche il quinto motivo è da rigettare, posto che il CE ha beneficiato di una riduzione della pena, in riferimento alla fattispecie di cui al capo 6), avendo la Corte di merito dato rilievo al suo inferiore coinvolgimento nella gestione della società, pur rimarcando la gravità intrinseca della condotta, che ha determinato • la conferma della misura delle sanzioni accessorie;
la detta gravità della condotta, inoltre, ha costituito un elemento ostativo alla concessione delle I circostanze attenuanti generiche, invocate peraltro in maniera del tutto aspecifica dalla difesa, posto che il concreto ruolo del CE ha costituito comunque l'elemento determinate della riduzione della pena, secondo la già ricordata valutazione della Corte di merito. 4. Il ricorso di ICo SI va dichiarato inammissibile. Va premesso che il SI, quanto alle imputazione di cui ai capi 4), 8), 9), aveva già sollevato in appello, come poi in sede di ricorso per cassazione, la questione concernente la differenza tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale, a seconda della natura del conferimento del socio;
tuttavia, egli ha definito la propria posizione processuale, in grado di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il che non consente alcuna possibilità - nella presente sede processuale - di valutazione del motivo, né di estensione dello stesso, alla luce della intervenuta rinuncia ai motivi di gravame, di cui la sentenza impugnata dà atto alla pag. 20, specificando come la rinuncia fosse relativa a tutti i motivi di merito ed anche alla richiesta di proscioglimento in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 5); in ogni caso, la sentenza impugnata dà ampiamente conto, alle pagg. 34 e 35, delle ragioni per le quali non si possa addivenire ad un proscioglimento in relazione a dette ultime imputazioni. In sede di ricorso per cassazione, come visto, il SI ha tuttavia argomentato sotto l'aspetto della qualificazione delle condotte di cui ai capi 4), 8), 9), affermando che se esse fossero state ritenute condotte di bancarotta preferenziale, i relativi reati risulterebbero estinti per la prescrizione maturata in epoca precedente la pronuncia della sentenza di appello, il che non potrebbe non incidere anche sulla posizione del ricorrente, posto che la rinuncia ai motivi di appello non implica la rinuncia alla prescrizione. Sul punto, va ricordato che Sez. 2, n. 12602 del 12/02/2015, TO ed altro, Rv. 262810, ha affermato che "La prescrizione dichiarata con sentenza non può 6-7 35 essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito." In realtà, tale arresto si fonda sul principio, ribadito anche da successive pronunce - ad esempio Sez. 5, n. 40499 del 06/07/2017, Giuliana, Rv. 271423; Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, P.G. c. Capacchione Salvatore, Rv. 278983 -, secondo cui la rinuncia alla prescrizione non può intervenire dopo che sia stata già dichiarata con sentenza, sicché un'eventuale rinuncia contenuta in un atto di impugnazione va intesa come mera richiesta di assoluzione nel merito, a meno che la prescrizione sia effetto della derubricazione del reato operata solo nella sentenza che abbia dichiarato la causa estintiva (Sez. 2, n. 3900 del 14/11/2003, dep. 30/01/2004, Rega, Rv. 227867). Ne caso in esame, tuttavia, in relazione alle condotte di cui ai capi 4), 8), 9) non risulta intervenuta alcuna declaratoria di estinzione per prescrizione, anzi, la qualifica delle stesse come bancarotta fraudolenta per distrazione ha comportato una condanna in primo grado, rispetto alla quale il ricorrente ha optato, in grado di appello, per un concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Nella vicenda che occupa, peraltro, l'eventuale prescrizione delle condotte potrà, in astratto, costituire un possibile epilogo decisorio all'esito del giudizio di rinvio che sarà instaurato in conseguenza della presente pronuncia di annullamento con rinvio, in riferimento alle dette condotte ed in relazione, però, ai soli coimputati SC, NI e RO. La prospettazione difensiva, inoltre, non tiene conto dell'approdo già raggiunto da questa Corte regolatrice, secondo cui "La rinuncia dell'imputato alla prescrizione del reato effettuata nel corso del giudizio non è efficace se la maturazione del relativo termine, pur collocabile anteriormente alla rinuncia stessa, dipenda da valutazioni giuridiche solo successivamente operate in sentenza, in quanto solo a decorrere da tale momento è conoscibile l'effetto estintivo pur anteriormente prodottosi e l'interessato è posto in grado di valutare gli effetti di tale rinuncia, con la conseguenza che, ove la prescrizione dipenda da valutazioni operate dalla corte di cassazione, al fine di garantire l'effettività del diritto di rinunzia, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio verifichi la volontà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione." (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, P.G. c. Castaldo MA, Rv. 281997). Tale impostazione, infatti, viene in rilievo al fine di considerare come la vicenda in esame sia del tutto eccentrica rispetto a quanto verificatosi nel caso esaminato dalla sentenza di cui alla massima citata;
in quel caso la rilevanza della prescrizione discendeva dall'esclusione di una circostanza aggravante 36 effettuata direttamente in sede di legittimità, mentre, nel caso in esame, l'eventuale operatività della causa estintiva non dipende affatto dalle sole valutazioni operate dal Collegio, ma dalle ulteriori valutazioni che saranno svolte dal giudice del rinvio alla luce del principio di diritto fissato dalla presente sentenza che, tuttavia, non potrebbe operare alcuna concreta valutazione dell'esito di tale qualificazione, posto che essa involge un giudizio di merito a tutti gli effetti. Tale giudizio di merito, in ogni caso, non potrà riguardare il SI che, come detto, optando per la definizione della sua posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rinunciato a tutti i motivi di appello concernenti il merito. Sotto tale aspetto, peraltro, il massimo consesso nomofilattico di questa Corte si è già espresso con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Fazio Marcello, Rv. 284481 che, pur avendo affermato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, ha chiarito in motivazione che, anche in caso concordato in appello, non si può ritenere il giudice esonerato dall'obbligo di declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il che implica una evidenza della prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata. Nel caso del SI che - occorre evidenziarlo - in sede di gravame non aveva dedotto alcuna prescrizione in riferimento alle fattispecie di cui ai capi 4), 6), 8), non è rilevabile alcuna evidenza della causa estintiva, dovendo - eventualmente - la prescrizione discendere da una diversa qualificazione della condotta di cui ai citati capi di imputazione, previa individuazione della sussistenza, nelle indicate vicende, di mutuo o di finanziamento in conto capitale, sulla scorta di quella che sarà una valutazione di merito operata dal giudice in sede di rinvio. Ne discende, pertanto, che neanche l'effetto estensivo può soccorrere, perché comunque si è verificata una preclusione processuale per la rinuncia ai motivi di merito da parte del ricorrente, non risultando, affatto, la prescrizione immediatamente rilevabile ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Non rilevandosi, infine, alcun contrasto interpretativo ed essendo, al contrario, la questione già stata esaminata dalle Sezioni Unite, non sussiste alcun estremo per la rimessione ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. Dal rigetto dei ricorsi di NI NI e CA CE discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali;
quanto a RI SI, dall'inammissibilità del ricorso discende, per effetto della disposizione da ultimo citata, la condanna del ricorrente al 37 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi d'imputazione 4), 8), 9) e 10) nei confronti di SC ON, RO RI, NI MA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta per le restati imputazioni il ricorso della SC. Rigetta i ricorsi di NI NI e CE CA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di SI RI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente