Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.
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- 1. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui B. Marco è stato condannato per i reati di peculato, bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio, bancarotta impropria, in relazione all'art. 2621 c.c. A B. è contestato: - nella qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto amministratore unico della società GSI Vigasio s.r.l. dal 21 dicembre 2009 al 2 luglio 2016 (società pubblica interamente partecipata dal Comune di Vigasio), avendo, per ragioni del suo incarico, la disponibilità di somme della società provenienti dai ricavi gestionali della stessa, di essersi appropriato di 1.029.737 euro, mediante l'emissione a se stesso di …
Leggi di più… - 3. La proteiforme riparazione dell’offesa nei reati economici: spunti comparatistici con il sistema franceseErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2025
[1] Abstract Il presente contributo ha ad oggetto l'analisi dei diversi strumenti di riparazione dell'offesa presenti nel diritto penale dell'economia francese, ponendosi l'obiettivo di effettuare una comparazione con l'approccio riparativo-ristorativo adottato nell'ordinamento italiano. Nel sistema penale francese, invero, convivono diversi strumenti riparatori post-delictum adottabili ai reati economici in senso lato, i quali seguono diversi percorsi e rispondono a logiche differenti: strumenti negoziali-prestazionali (Convention judiciaire d'intérêt public); di esenzione-riparazione (dispense de peine) e, infine, strumenti riparativo-punitivi (sanction-réparation). Sebbene il nostro …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta e dissipativa tra pericolo ex ante, dolo generico e doveri di controllo dei sindaci (Cass. Pen. n. 20096/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Benevento il 18.2.2020, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Di.An. e De.To., rilevando la prescrizione del reato di bancarotta semplice, così riqualificata la condotta di cui al capo H attribuita loro, in seguito ad una prima riperimetrazione della fattispecie avvenuta già in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati Pa.Ni., Fu.Gu., Pa.An.e Ri.Pa.- quali membri del consiglio di amministrazione della CAMMO società cooperativa a responsabilità limitata, …
Leggi di più… - 5. Offensività e bancarotta patrimoniale: non basta il mero impoverimento, il giudice deve valutare la qualità della distrazione (Cass. Pen. n. 28941/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1. Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stata confermata la decisione di primo grado che ha condannato Me.Pi. alla pena di tre anni di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (di beni strumentali come apparecchiature informatiche e mobili d'ufficio, nonché di altri arredi e attrezzature commerciali) e bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, avuto riguardo al fallimento della società F.M.R. Team Srl, di cui l'imputato era stato legale rappresentante e liquidatore, dichiarato il 25.6.2013. Le pene accessorie fallimentari sono state determinate nella stessa misura della pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2017, n. 57759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57759 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
57759-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - Sent. n. sez. 2669/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N. 14388/2017 ANDREA FIDANZIA · Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI CE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato Franco insiste per l'accoglimento del ricorso presentato. RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 7 giugno 2016 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado con cui PA SC è stato condannato alla pena di giustizia, quale amministratore dal 3.3.1998 al 3.10.2006 della LU Limone s.r.l., per aver distratto dalle casse sociali la somma complessiva di lire 105.000.000,00, con prelevamenti in contanti avvenuti in data 30.8.1999, 15.12.1999 e 8.5.2000. 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p. per mancanza della motivazione nonché degli artt. 192 c.p.p., 216 comma 2°, 223 comma 1° L.F.. Lamenta il ricorrente di non aver potuto documentare di aver destinato le somme prelevate a fini societari, e non a finalità estranee, avendo lo stesso dismesso la carica di amministratore tre anni prima della dichiarazione di fallimento e non essendo in possesso delle scritture contabili della fallita (peraltro né rinvenute dal curatore presso la sede della società, né consegnate a questi dall'amministratore in carica sig. Tunzi). Ne consegue, che in presenza della sua allegazione della destinazione delle somme prelevate a fini aziendali, la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare se gli altri elementi acquisiti nell'istruttoria confermassero o meno tale affermazione, non potendosi ritenere raggiunta la prova della distrazione sulla base della mera presunzione che le somme non erano state rinvenute al momento del fallimento.
2.2. Con il secondo motivo è stata violazione di legge in relazione agli artt. 216 comma 2° e 223 L.F.. Lamenta il ricorrente che i prelevamenti dal conto corrente intestato alla società furono eseguiti negli anni 1999 e 2000 in un periodo in cui non era ravvisabile alcuna difficoltà economica della società tanto da farne prefigurare il possibile dissesto. Anche l'ultimo bilancio redatto dal PA prima delle sue dimissioni dalla carica di amministratore rappresentava l'esistenza di un patrimonio netto di segno positivo ed una situazione patrimoniale attiva che neanche lontanamente poteva lasciar ipotizzare un dissesto della società. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i prelievi effettuati dal PA avevano determinato la situazione di dissesto per il fatto che la società era rimasta inattiva, era stata smentita dagli atti del processo, come il bilancio depositato, da cui emergevano versamenti del PA a titolo di futuro aumento di capitale per euro 382.023,00, e dagli estratti di conto corrente, da cui emergeva che il prevenuto aveva versato nel conto corrente della società la somma di £ 122.307.600,00. 2 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'elemento materiale del delitto di cui all'art. 216 comma 2° L.F. Lamenta il ricorrente che, come evidenziato a pag. 6,7,10,11 dell'atto di appello, l'asserita distrazione era stata annullata da una documentata attività di reintegrazione successiva, come sopra menzionata, precedente al fallimento. Il ricorrente aveva quindi reintegrato patrimonio della società annullando gli effetti dei precedenti prelevamenti, versando nelle casse sociali la somma complessiva di € 445.189,60. Era stata quindi integrata la fattispecie della c.d. bancarotta riparata. In ogni caso, i prelevamenti non avevano avuto alcuna incidenza sulle garanzie per i creditori.
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotta la manifesta illogicità della motivazione risultante dagli altri atti del processo e violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3° c.p.p. e art. 111 comma 6° Cost.. L'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la società non aveva mai effettivamente operato ed era stata costituita per fruire di un finanziamento pubblico, costituiva un travisamento della prova, emergendo l'operatività dai numerosi documenti riversati in atti, quali i regolari depositi dei bilanci fino al 2005, gli assegni comprovanti i pagamenti in favore di altre ditte, l'istanza di fallimento avanzata da una lavoratrice.
2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di altre norme di legge di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2220 e 2555 cod. civ., art. 111 Cost e 87 L.F.. Ribadisce che la dimostrazione richiesta circa la concreta destinazione dei beni a finalità sociali era, per le peculiarità che contraddistinguevano tale caso, impossibile e non richiedibile.
2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta mancanza di motivazione e violazione degli artt. 125 comma 3° c.p.p. e 111 Cost. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non aveva dato alcuna risposta alle doglianze esplicate nell'atto di appello, non esaminando nessuna delle eccezioni difensive, con riferimento alla paternità dei prelievi (effettuati con sottoscrizione illeggibile), alla giustificazione comunque data sulla destinazione delle somme prelevate, alla solidità dell'azienda.
2.7. Con il settimo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione in punto pena nonché violazione di legge in relazione agli artt. 125,192, 546 c.p.p., 62 bis, 114,132,133 c.p. 219 LF. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, pur dando atto che il giudice di primo grado, nonostante avesse riconosciuto le attenuanti generiche, non aveva applicato la diminuzione di pena, aveva comunque inflitto la pena di 3 anni di reclusione, che aveva finito per svilire l'accoglimento della doglianza svolta in appello. Era stata infatti effettuata dal giudice d'appello la diminuzione di pena per le attenuanti partendo dalla pena indicata nel dispositivo di primo grado e non da quella di cui in motivazione, nonostante che questa fosse prevalente.
2.8 Con l'ottavo motivo è stata dedotta omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità e in ordine all'illegittimo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche ed una aggravante mai contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo ed il quinto, che per comodità espositiva possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710; Cass., sez. 5^, 17/04/2013, n. 22894, rv. 255385; Cass., sez. 5^, 08/03/2013, n. 23749). illustrati a caricoL'imposizione di un onere della prova nei termini sopra dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva hanno avuto i beni sociali (Cass. 26 gennaio 2011, n. 7588, id., Rep. 2011, voce cit., n. 64, in motivazione) Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i prelievi dalle casse sociali, che gli sono stati contestati, limitandosi ad affermare genericamente che le somme prelevate sono state destinate a finalità sociali. Inoltre, rileva di non essere in grado di documentare il proprio assunto sul rilievo che non è in possesso delle scritture contabili della fallita per causa allo stesso non imputabile, avendo dismesso la carica di amministratore circa tre anni prima della dichiarazione di fallimento, e non essendo tali scritture né state rinvenute dal curatore presso la sede della società, né consegnate a quest'ultimo dall'amministratore in carica sig. Tunzi, di talchè la prova liberatoria richiestagli avrebbe natura diabolica. La censure del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. L'imputato, a prescindere dalla possibilità di documentare contabilmente la destinazione dei beni a finalità sociali lo stesso è stato comunque in grado di documentare pagamenti, attraverso assegni, effettuati nel lontano 1999 (vedi allegato 7) - non ha neppure assolto ad 4 до un seppur minimo onere di allegazione in ordine alla destinazione delle cospicue somme di denaro prelevate dai conti correnti sociali in concomitanza con l'accredito delle somme ricevute dal Ministero dello Sviluppo a titolo di contributi pubblici a norma della L. 488/92. Proprio in quanto non corrisponde alla normale prassi commerciale, all'id quoad plerumque accidit, pagare le forniture di merci con denaro contante, salvo che la società non si trovi in stato di sostanziale insolvenza tale che i propri fornitori non accettino altre forme di pagamento, il ricorrente, quale amministratore responsabile della gestione nonché della conservazione del patrimonio sociale, avrebbe quantomeno dovuto allegare in modo specifico la destinazione del denaro prelevato dalla società, indicando a quale titolo e nei confronti di chi i versamenti erano stati effettuati. Essendosi il ricorrente limitato a dedurre di aver pagato con quel denaro imprecisate merci, le sue censure si appalesano generiche e come tali inammissibili.
2. Il secondo ed il quarto motivo, che per comodità espositiva possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno pertanto rigettati. Il ricorrente deduce che le contestate distrazioni sono molto risalenti nel tempo e relative ad un periodo in cui non era ravvisabile alcuna difficoltà economica della società, la quale, ancora nell'esercizio chiuso al 31.12.2005, presentava una certa solidità patrimoniale (segnatamente un patrimonio netto di segno positivo). Lamenta, altresì, il travisamento della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la fallita non aveva mai effettivamente operato nonché affermato che "nonostante l'intervallo temporale i prelievi effettuati dal PA avevano determinato la situazione di dissesto della società sostanzialmente svuotata di ogni utile e rimasta inattiva nel periodo successivo". Va preliminarmente riaffermato il principio di diritto dell'irrilevanza, ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale, della mera risalenza nel tempo degli atti distrattivi. Come recentemente ribadito dalla sentenza di questa Sezione n. 37932/2017, rv 270763, Sgaramella, gli atti distrattivi, pur se risalenti nel tempo, rilevano, anche in una prospettiva del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto, allorquando "pur cronologicamente lontana dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la sottrazione di ricchezza si ripercosse nel tempo direttamente sull'impoverimento dell'asse patrimoniale, con diretto danno per la massa dei creditori "(sez 5 n. 523/07 del 22.11.06, Rv. 235694), ovvero quando la diminuzione della consistenza patrimoniale determina uno squilibrio tra passività ed attività, risultando l'atto depauperativo idoneo a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori;
non sono, infatti, punibili solo quelle operazioni distrattive o dissipative che, anche per l'entità minima o particolarmente ridotta, non sono tali da comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio (vedi sez 5 n. 35093 del 4.06.2014, Rv. 261446). Nel caso di specie, in ragione dell'ingente importo dei prelievi indebiti effettuati dal ricorrente dal conto corrente sociale, può ragionevolmente affermarsi che quegli attivi distrattivi hanno avuto ripercussioni nefaste per la garanzia dei creditori. Né la copiosa 5 documentazione allegata al ricorso dall'imputato nel far valere l'eccezione di travisamento della prova, è di significatività tale da scardinare il solido impianto probatorio della Pubblica Accusa. Va, in primo luogo, osservato che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la società non ha mai effettivamente operato e la sua costituzione "sembra finalizzata esclusivamente alla percezione di un contributo pubblico ai sensi della L 488/1992", non pare avere travisato le emergenze istruttorie risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente. In particolare, dall'esame delle visure camerali, emerge che la società poi fallita, in un breve intervallo temporale di un anno e mezzo collocato tra la fine del secolo scorso e l'inizio di quello attuale, ha aperto e poi successivamente chiuso ben cinque unità locali (si ricorda che la società aveva come oggetto sociale la lavorazione e trasformazione di tessuti e capi di abbigliamento in genere e la commercializzazione e distribuzione di tali prodotti). Dalla relazione ex art. 33 L.F. risulta altresì che nel dicembre 2002, e quindi in periodo immediatamente successivo al ricevimento dell'ultima tranche del contributo pubblico, la LU Limone s.r.l. ha ceduto i rami di azienda siti in Roggiano Gravina e Corigliano Calabro alla Giamina s.r.l, società di capitale sociale di € 10.800,00, nella quale l'odierno ricorrente era titolare della quota pressoché unitaria di € 10.580,00 (appartenendo la quota di € 220,00 alla sig.ra MI EL) e in cui lo stesso PA ha ricoperto la carica di amministratore unico fino al settembre 2006. In sostanza, dal periodo successivo al dicembre 2002 non è ben chiaro quale attività la società poi fallita abbia effettivamente svolto, essendosi privata dei propri rami d'azienda ed avendo chiuso tutte le proprie unità locali. Né il ricorrente è stato in grado di provare l'operatività della stessa nel periodo successivo atteso che gli assegni dallo stesso prodotti, tratti sul c/c 26736 e comprovanti pagamenti a favore di altre ditte, risalgono tutti alla fine degli anni '90 o inizio degli anni duemila. In sostanza, non vi è traccia di pagamenti fatti dalla società ai propri fornitori dopo l'anno 2000. Quanto alla situazione economica della società al momento in cui il PA ha dismesso la carica di amministratore e venduto le proprie quote al Tunzi, va osservato che pur non risultando particolari tensioni finanziarie dai bilanci, costituisce un dato incontrovertibile (risultante dall'esame dell'istanza di fallimento allegata dal ricorrente) che il debito di cui all'istanza di fallimento vantato da una lavoratrice, della relativamente modesta entità di circa € 5.000,00 - e che ha fatto fallire la LU Limone s.r.l. risaliva al marzo 2005, oltre un anno e - mezzo prima quindi che il ricorrente dismettesse la carica di amministratore. comeEssendo la società rimasta inattiva dopo il cambio di gestione e di proprietà ricostruito dai giudici di merito e non essendo stati contestati all'ultimo amministratore atti di - distrazione, è evidente che la società si trovava in una situazione di illiquidità quando ancora 6 до il PA rivestiva la carica di amministratore. Peraltro, che le distrazioni per l'importo di circa 55.00,00 € (secondo il tasso di conversione euro/lira) perpetrate dal ricorrente, pur risalenti nel tempo, abbiano avuto concrete ripercussioni negative sulla conservazione del patrimonio sociale, costituente la garanzia per i creditori, emerge inesorabilmente dal rilievo che, come sopra evidenziato, la società è fallita per non essere stata in grado di pagare il modesto credito di circa 5.000,00 e, l'ammontare complessivo del passivo, al momento dell'apertura del fallimento, era pari a circa 37 mila euro (essendo stato comunicato al curatore il decreto di revoca delle provvidenze pubbliche ex L. 488/92 solo circa due anni dopo la dichiarazione di fallimento). In conclusione, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui dopo i prelievi indebiti la società è stata svuotata ed è rimasta di fatto inattiva non ha affatto travisato le emergenze processuali risultanti dall'istruttoria dibattimentale.
3. Il terzo motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025). Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo. 11Non hanno quindi alcuna valenza in termini restitutori" i versamenti effettuati dall'amministratore come nel caso di specie a titolo di finanziamento in futuro aumento di - capitale, o per altre causali non specificate. E' evidente, peraltro, che essendo l'amministratore artefice della gestione sociale, proprio in relazione alla funzione dallo stesso svolta, sono consueti suoi versamenti nel conto corrente bancario intestato alla società. Ne consegue che, in presenza di una pluralità di versamenti dallo stesso effettuati nel conto corrente sociale, è onere dell'amministratore stesso che si fosse reso precedentemente responsabile di atti di distrazione (in considerazione della posizione di garanzia che grava sullo stesso al cospetto del patrimonio sociale) provare l'esatta corrispondenza dei versamenti dallo stesso compiuti con gli atti distrattivi precedentemente perpetrati, e quindi la loro natura di "atti di segno contrario".
4. Il sesto motivo è infondato. Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata, nonostante non abbia risposto specificamente alla doglianza, dedotta dal ricorrente nei motivi di appello, della non paternità dei prelievi contestati in ragione della illeggibilità della firma apposta sugli assegni, non è incorsa in alcun vizio di motivazione. 7 Va premesso che la sentenza di primo grado aveva confutato tale censura sul rilievo che gli assegni per mezzo dei quali i prelievi vennero operati recavano, oltre che la firma illeggibile, anche il timbro dell'amministratore, con la conseguenza che tale firma doveva essere necessariamente riferita all'amministratore. Né era emerso, e tale circostanza non era stata neppure allegata nel corso delle indagini dalla difesa o dallo stesso PA, che qualcun altro avesse avuto accesso a tale conto corrente della società. Il ricorrente nei motivi d'appello (pag. 10) non ha inteso confrontarsi con così articolata argomentazione del giudice di primo grado, essendosi limitato genericamente a reiterare l'eccezione di non paternità dei prelievi. Ne consegue che anche in questa sede deve ribadirsi il principio consolidato di questa Corte che, ove le censure svolte dall'imputato nei motivi d'appello si palesino generiche, non contenendo in alcun modo elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi nella sentenza di primo grado, il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare questioni già risolte e adeguatamente trattate dal primo giudice.
5. Il settimo e l'ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, e sono infondati. Va preliminarmente osservato che la censura del ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla doglianza relativa alla illegittima equivalenza tra "attenuanti generiche e la contestata aggravante", non è in alcun modo meritevole di accoglimento. E' evidente che su tale doglianza la Corte territoriale ha implicitamente provveduto, avendo applicato sulla pena fissata base la diminuzione di pena per le attenuanti generiche nonché correttamente eliminato ogni riferimento ed ogni rilievo pratico come invece aveva fatto il - giudice di primo grado - alla circostanza aggravante mai contestata. Parimenti infondata è la censura secondo cui la Corte territoriale, nel riformare la pena rispetto al giudice di primo grado, avrebbe sostanzialmente applicato una pena in peius. E' principio consolidato di questa Corte che il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, Sentenza n. 19851 del 13/04/2016, Rv. 267177), con la conseguenza che, avendo, nel caso di specie, il giudice di primo applicato nel dispositivo la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, la statuizione della sentenza impugnata di fissare come pena base la stessa pena del primo giudice ed applicare la pena finale in anni tre di reclusione, dopo la riduzione ex art. 62 bis c.p., appare immune da censure. Infine, è infondata la censura che la sentenza impugnata sarebbe venuto meno al proprio obbligo motivazionale con riferimento alla richiesta concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. In proposito, va osservato che, posto che il riconoscimento o meno di una circostanza attenuante o aggravante rientra nella qualificazione giuridica di un fatto, questa Corte non deve tanto verificare la motivazione fornita a sostegno della qualificazione giuridica di un fatto, 8 quanto procedere direttamente alla verifica della correttezza di tale qualificazione (ove non ne siano contestati i presupposti fattuali), ponendosi una vera e propria quaestio iuris. Ne consegue che è irrilevante che una questione di diritto non sia stata motivata o sia stata eventualmente illogicamente o contraddittoriamente motivata allorquando sia stata comunque esattamente risolta, atteso che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto (vedi sez. 2 n. 19696 del 20 maggio 2010, Rv. 247123; S.U. n. 155/12 del 29 settembre 2011, Prevete, in motivazione). Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che la Corte di merito abbia correttamente non applicato l'attenuante del danno di speciale tenuità, la quale non va parametrata all'importo del credito rivendicato nell'istanza di fallimento nel caso di specie circa € 5.000,00 - come invocato dal ricorrente, ma deve essere posta in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255063). E' evidente quindi il danno, non di speciale tenuità, bensì rilevante per l'attivo provocato dalle distrazioni del ricorrente per l'importo di circa € 55.000,00. Il rigetto del rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Paolo Antonio BRUNO dr. Andrea Fidanzia Dudeca Filausia Depositato in Cancelleria Roma, li 28-12 R.CANDELLIERE 9