Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
La questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 comma secondo cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto.
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, cognizione, qualificazione giuridica dei fatti, omessa deduzione, sindacatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 45583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45583 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - rel. Presidente - del 15/11/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1232
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Maria Anna - Consigliere - N. 9150/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE JU TO N. IL 23/05/1936;
avverso SENTENZA del 07/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LAUDATI DIANA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore Avv. EN Prestinomi del foro di Varese che insiste per l'accoglimento.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 06/07/2001 il Tribunale di Milano dichiarava De JU EN e RC LA rispettivamente ascritti, condannandoli, concesse le attenuanti generiche alla sola RC alle distinte pene di giustizia.
Proposto appello dalla comune difesa, la Corte territoriale, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava estinte per prescrizione i reati ascritti alla RC mente confermava la pronuncia di primo grado neri confronti del De JU, ribadendo il diniego di attenuanti generiche.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore deducendo erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 644 bis c.p., dovendo i fatti - commessi sino al 1994 - qualificarsi come usura impropria nonché assumendo la sussistenza dei vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) con riguardo al diniego di attenuanti generiche.
Conclusivamente la difesa instava per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in applicazione degli art. 157 c.p., n. 4 e art. 160 u.c..
TANTO PREMESSO QUESTA CORTE OSSERVA Che il primo motivo di ricorso merita accoglimento. Ancorché la tematica relativa alla inquadrabilità della condotta nel paradigma normativo dell'art. 644 bis c.p. non risulta espressamente introdotta nel giudizio di appello, ritiene la Corte che la questione interente la qualificazione giuridica del reato, rientrando tra quelle previste dall'art. 609, 2 c.p.p., ben può essere introdotta per la prima volta in questa sede, sempre che non necessiti di accertamenti in punto di fatto.
Nel caso di specie, per conto, i presupposti costitutivi della c.d. usura impropria - reato introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 11 quinquies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e punito con pena massima di anni 4 di reclusione - risultano chiaramente enucleati dalla sentenza di primo grado, ove si dà atto della qualità imprenditoriale nella P.O. CH AN (titolare della s.a.s. Market Uno, poi fallito) e della correlazione tra le difficoltà e economiche e l'attività aziendale (mancato introito della vendita di due forni).
Per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 356 del 1992 deve, pertanto, farsi riferimento al termine prescrizionale di anni 5 di cui all'art. 157 c.p., n. 4, elevato ad anni 7 e mezzo per il disposto dell'art. 160 c.p.. Ad analogo termine deve, peraltro, farsi riferimento anche per il reato di usura commesso anteriormente, posto che la pena massima per il reato di usura commesso anteriormente, posto che la pena massima per il reato di usura di cui all'art. 644 c.p. è stato elevato ad anni 5 solo con la novella del 1992.
Trattandosi di fatti, contestati in continuazione dal 1991 al 1994, il tempo necessario a prescrivere era ampiamente scaduta al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere estinto per prescrizione il reato, qualificato come violazione dell'art. 644 bis c.p. a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 15 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005