Sentenza 6 luglio 2017
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La prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito.
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Nel caso della sentenza predibattimentale di appello adottata de plano manca il confronto dialettico delle parti (anche) sulla causa di estinzione, con conseguente la nullità assoluta. La sentenza predibattimentale di appello assunta de plano, stabilizza un fenomeno, costituito dalla pronuncia di una sentenza in assenza del giudizio, che pone il sistema in tensione col principio costituzionale del contraddittorio e quindi del giusto processo. Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 30 ottobre – 17 novembre 2020, n. 32262 Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta scritta del Procuratore Generale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2017, n. 40499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40499 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
Testo completo
40499 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/07/2017 STEFANO PALLA Presidente Sent. n. sez. 944/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.50493/2016 FRANCESCA MORELLI ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG, h a chiesto la di- etianazisam di suammissibilité del ricorss. Ш RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN RO per il reato di cui all'art. 30, commi 1 e 4 della legge 223/90, in relazione all'art. 13, comma 1, della legge 47/48 e 595 cod. pen., per intervenuta prescrizione del reato. AN era accusato di avere, quale legale rappresentante della Gasme srl, titolare del marchio Teleakragas, omesso di esercitare il dovuto controllo sul contenuto della trasmissione "Nuove Opinioni", da cui era derivata offesa alla reputazione di IA AR. Per questo era stato condannato dal Tribunale di Monza alla pena di euro mille di multa.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione AN RO lamentando: a) la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen., per essere stata omessa la notifica all'imputato e al difensore della prima udienza del giudizio di appello;
b) la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per essere stata dichiarata la prescrizione del reato a fronte della "solare evidenza" della sua innocenza.
3. Con comunicazione del 5/7/2017, trasmessa con posta elettronica, AN RO ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Va preliminarmente rilevato che la rinuncia alla prescrizione non può intervenire dopo che sia stata già dichiarata con sentenza (Cass. Sez. 1, n. 32623 dl 23.6.09, rv. 244742; Cass. n. 527/06 e Cass. n. 3900/04), sicché un'eventuale rinuncia contenuta in un atto di impugnazione va intesa come mera richiesta di assoluzione nel merito (Cass. Sez. 3, n. 37583 del 7.7.09, rv. 244627), a meno che (e non è questo il caso) la prescrizione sia effetto della derubricazione del reato operata solo nella sentenza che abbia dichiarato la causa estintiva (cfr. Cass. Sez. 2, n. 3900 del 14.11.03, dep. 30.1.04, rv. 227867). Pertanto, la rinuncia alla prescrizione espressa da AN dopo che essa è stata dichiarata è inoperante come tale.
2. E' ben vero che l'imputato può avere interesse nonostante l'intervenuta prescrizione - a vedersi esaminata nel merito l'eventuale impugnazione proposta 2 ли contro una sentenza di condanna;
ciò avviene, però, allorché la pronuncia impugnata contenga statuizioni civili a lui sfavorevoli, che sopravvivono all'estinzione del reato per prescrizione, ex art. 578 cod. proc. pen.. Non è questa, però, a situazione esistente (e rappresentata) in concreto, giacché la sentenza del Tribunale non contiene pronuncia di condanna a favore di una qualche parte civile, né statuizioni di altro genere sfavorevoli all'imputato. Essa non fa stato, quindi, nell'eventuale procedimento civile instaurato dalla persona offesa. L'interesse dell'imputato a vedersi esaminata nel merito l'impugnazione deve fare i conti, pertanto, col principio della immediata rilevabilità delle cause di estinzione del reato, di cui all'art. 129 cod. proc. pen., tenendo conto del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. >> (Cass., S.U., 27 aprile 2017, n. 28954). Tanto perché, si legge in sentenza, il rilievo della nullità, operato dal giudice dell'impugnazione, dovrebbe avere, come conseguenza, l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice impugnato, il quale, però, resterebbe pur sempre obbligato a rilevare l'intervenuta prescrizione secondo la regola dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. E' la Corte di Cassazione, quindi, che deve valutare se, in base agli atti cui ha accesso (nella specie, la sentenza impugnata e i motivi di ricorso), ricorre l'ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. tenendo conto del fatto che - per consolidata giurisprudenza le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (in questo senso, Cass., n. 2545 del 16/10/2014; così, già a partire dalla sentenza n. 12320 del 9/7/1998).
4. Così sintetizzati i principi che devono guidare nella risoluzione della questione posta dal ricorrente, deve escludersi che nella specie possa essere pronunciata sentenza di assoluzione da parte di questa Corte, dal momento che il Tribunale aveva compiutamente esaminato la documentazione prodotta dall'imputato ed escluso che il direttore della testata giornalistica fosse anche il soggetto cui era stato delegato il controllo. La sentenza di primo grado 3 ли conteneva, quindi, un accertamento sul ruolo dell'imputato nella testata e sui soggetti che erano tenuti al controllo sulla pubblicazione. Non è immediatamente percepibile, quindi, la totale estraneità dell'imputato ai fatti che gli vengono contestati, cosicché questa Corte cui non è consentito l'accesso - agli atti non può, mediante un procedimento di semplice constatazione, rilevare - l'innocenza dell'imputato. Segue a tanto il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili - essendosi reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto esistente tra le sezioni semplici - risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/7/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre (Stefano Palla)Palla Komo DEPOGITATA I CANCELL N add? 06 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUD ми 4