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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/10/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La RT d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(già P.IVA: , con sede in Spoltore (PE) via Mare Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Adriatico n. 72/F in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Alberto Lorenzi, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
( P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Luciani come in atti
-APPELLATA–
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1230/2024 pubblicata in data 31.10.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : L'Avv. Alberto Lorenzi, quale difensore e procuratore della società Pt_1
si riporta integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento
[...] dell'appello e di tutte le conclusioni come rassegnate in ricorso introduttivo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
1 Si ribadisce, in particolare, che all'articolo 3) dell'atto transattivo sottoscritto il 15.01.2022 la si è riconosciuta debitrice e ha dichiarato “di avere provveduto al pagamento Controparte_1 di tutti i debiti dalla stessa contratti nel periodo di detenzione dell'azienda a far data dal
01.04.2019 e, in particolare [...]” i “canoni di locazione relativi ai locali di Via Firenze
251/253 di proprietà delle signore e , del locale Parte_4 Persona_1 commerciale sito in Via Firenze 249, di proprietà di e degli oneri condominiali CP_2 relativi ai locali di Via Firenze, tutti definiti mediante atto di transazione sottoscritto con i rispettivi proprietari e che producono effetti liberatori nei confronti di [...]” . Parte_2
Ma non solo. Al successivo art. 5) del medesimo atto, l'odierna appellata si è obbligata “a manlevare la società da ogni eventuale futura richiesta di pagamento, Parte_2 compresi interessi legali o di mora, sanzioni, spese legali, ecc.,scaturente dai rapporti decritti ai precedenti punti 3) e 4) ...”.
Ne consegue che unica obbligata al pagamento delle spese legali derivanti daiprocedimenti di sfratto per morosità e pretese con il decreto ingiuntivo opposto è la societàodierna convenuta in appello.
Si tornano a impugnare e contestare integralmente e illimitatamente le domande,deduzioni, CP_ richieste, eccezioni e produzioni come formulate dalla società nel Controparte_3 proprio atto di costituzione in giudizio, poiché inammissibili e infondate,riportandosi in ogni caso a tutto quanto dedotto nei propri atti di giudizio.
In particolare, del tutto infondata è l'eccezione di inammissibilità di domande nuove, atteso che l'appello non presenta alcun diverso petitum o causa petendi rispetto al giudizio di primo grado e che la richiesta delle restituzione di quanto versato all'appellata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, è diretta conseguenza della richiesta di riforma della sentenza stessa e non costituisce domanda nuova.
Si ribadisce altresì la correttezza del rito locatizio introdotto con ricorso in appello depositato dinanzi a codesta ecc.ma RT (in contenzioso civile e non magistratura del lavoro come preteso da controparte), atteso che il procedimento di primo grado si è svolto secondo il rito locatizio e pertanto, per il ben noto principio dell'ultrattività del rito, non era concesso alla parte appellante mutarlo in appello.
Per l'appellato: Per la società l'avv. Luciani si riporta alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 8/02/2025 di cui chiede l'integrale accoglimento.
Precisa difatti che il vincolo di solidarietà per il pagamento delle spese versate all'avv.
LO e alla dott.ssa , ha origine dall'accordo transattivo con le sig.re e CP_5 Pt_4
così come indicato nella scrittura di transazione: "le conduttrici, con vincolo solidale Per_1
2 tra loro, si impegnano altresì a rimborsare alla sig.ra e l'importo Pt_4 Per_1 omnicomprensivo di euro 4.786,00 a titolo di spese e competenze legali dovute in favore dell'avv.Federica LO nonché a rimborsare l'importo di euro 600,00 già corrisposto e di cui alla fattura n. 26/21 del 7.7.21; tali somme vengono corrisposte contestualmente alla sottoscrizione del presente atto con assegno bancario intestato a , accettato Persona_2 salvo buon fine, la cui firma in calce vale anche per quietanza" (doc. 1, fascicolo di primo grado, pag. 4, lett.
5).
Il detto atto è stato redatto in data 23/11/2021 e sottoscritto per ratifica e conferma dal legale rapp.te p.t. della il successivo 4/02/2022,quindi, in epoca successiva a quella Parte_1 dell'accordo transattivo concluso tra e avvenuto in data Controparte_1 Parte_1
15/01/2022.
Peraltro, nel caso di specie ricorre il principio di cui all'art. 2055 c.c. essendo la transazione sorta in virtù di un contratto di locazione ove conduttore e locatario d'azienda sono solidalmente responsabili.
La sentenza emessa dal G.d.P. di Pescara è quindi corretta e deve essere confermata.
L'avv. Luciani contesta tutte le avverse eccezioni, deduzioni e produzioni,poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione la società (già proponeva opposizione Parte_1 Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 264/24 con cui il Tribunale di Pescara ingiungeva il pagamento in favore del dell'importo di € 2.693,00 oltre interessi e spese, emesso Controparte_1 in virtù della scrittura privata nella quale entrambe le predette società si erano impegnate con vincolo solidale a rimborsare alle proprietarie dell'immobile ad uso commerciale locato la somma di € 4786,00 a titolo di spese e competenze legali dovute all'Avv. Federica LO
e l'importo di € 600 di cui alla fattura n. 26/21.
L'opponente sosteneva che la somma indicata all'art. 5 della predetta scrittura , stipulata in data 23.11.21 fra e da una parte ( quali proprietarie Parte_4 Persona_1 dell'immobile sito in Pescara via Firenze) e dall'altra Controparte_6 Parte_2 per definire la procedura di sfratto promossa dalle proprietarie e in cui l'opponente era stata coinvolta quale responsabile solidale poiché concedente dell'affitto e del relativo contratto di locazione ex art. 36 L. 392/1978), era dovuta esclusivamente dall'opposta.
3 Esponeva di aver sottoscritto in data 11.04.2019 (quale con la Parte_2 CP_7 atto pubblico di affitto di azienda e preliminare di vendita avente ad oggetto l'attività
[...] di bar, pasticceria e gelateria esercitata nei locali commerciali siti in Pescara via Firenze n. 249
e n. 251/253 nonché in un locale laboratorio sito in Pescara via Salara Vecchia, tutti immobili di proprietà di terzi e condotti in locazione dall'opponente e che in detto atto pubblico era stato previsto (artt. 2 e 3) che l'affittuaria sarebbe subentrata nei contratti di locazione degli immobili in cui si svolgeva l'attività con pagamento diretto dei canoni alle proprietarie.
Aggiungeva di aver dovuto, essendosi la società P&C resa morosa nel pagamento dei canoni di affitto di azienda, intraprendere azione giudiziaria al fine di ottenere il rilascio dei beni aziendali e la condanna al pagamento dei canoni di affitto non versati;
sennonché l'affittuaria era risultata morosa anche nel pagamento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà dei terzi in cui l'azienda era esercitata per cui era stata notificata alla opponente e all'opposta intimazione di sfratto per morosità sia da parte delle signore ed quali Persona_2 Persona_1 proprietà dell'immobile di via Firenze sia da parte di proprietà degli altri locali CP_8 condotti in locazione.
Precisava che, in seguito a tali procedimenti e ad un'ordinanza ex articolo 700 di reimmissione nei beni aziendali in favore di , le parti avevano intrapreso delle trattative al fine Parte_2 di definire tutte le varie liti insorte: in particolare per quanto riguarda i procedimenti di sfratto con le proprietarie degli immobili concessi di locazione erano state redatte due distinte scritture private ( una con le Sigg.re e la seconda con ) nei confronti dei quali Pt_4 Per_1 CP_8 era responsabile solidale nella propria qualità di concedente dell'azienda Parte_2 affittata a P&C e la cui attività era esercitata nei predetti locali.
Le questioni relative all'affitto di azienda venivano definite con la sottoscrizione in data
15.01.22 di un atto di transazione e preliminare di cessione di azienda con cui l'affittuaria si era impegnata a manlevare da ogni richiesta di pagamento derivante dai rapporti Parte_2 commerciali in essere, compresi quelli derivanti dai contratti di locazione e, allo stesso tempo, si era impegnata ad acquistare entrambi i rami dell'azienda (esercitata nei locali di via Firenze
e nel locale laboratorio di via Salara Vecchia) con tutti i beni, macchinari, la strumentazione e gli arredi ivi contenuti, riconoscendo l'opposta P&C i debiti contratti nel periodo di affitto e garantendo in particolare al punto 3) di aver provveduto al pagamento di tutti i debiti dalla stessa contratti durante il periodo di detenzione indicando a titolo esemplificativo , fra gli altri, canoni di locazione relativi ai locali di Via Firenze 251/253 di proprietà di Parte_4
e “tutti definiti mediante atto di transazione sottoscritto con i rispettivi Persona_1 proprietari e che producono effetti liberatori nei confronti di ”. Parte_2
4 Aggiungeva che con successivo atto pubblico sottoscritto in data 01.02.22, l'opponente aveva ceduto e trasferito all'opposta la piena proprietà del ramo di azienda commerciale corrente in
Pescara via Firenze nn. 249/253, nonchè quello corrente alla via Salara Vecchia, con espresso subentro nei contratti di locazione commerciale relativi ai locali ove l'azienda era esercitata e che solo dopo aver definito l'accordo con la P&C e aver ottenuto il riconoscimento da parte della stessa della propria esclusiva responsabilità per tutti i debiti contratti durante la vigenza dell'affitto di azienda , l'opposta aveva aderito agli accordi già formalizzati con e Pt_4 sottoscrivendo il relativo atto di transazione in data 04.02.22. Per_1
Sosteneva che contrariamente a quanto esposto dalla controparte, la P&C non era subentrata nel contratto di locazione in virtù dell'accordo transattivo ( essendo il subentro avvenuto in data
11.04.19 con la stipula del contratto di affitto di azienda (artt. 2,3) e che dall'aprile 2019
l'opposta era stata nella piena detenzione dei locali ove l'azienda era esercitata, omettendo dal mese di marzo 2020 di pagare regolarmente il canone di affitto e maturando le morosità da cui era poi conseguita l'azione di sfratto da parte dei proprietari degli immobili ( , Pt_4 Per_1
e e la conseguente richiesta delle spese legali da parte del legale delle proprietarie. CP_8
Riepilogati i fatti, l'opponente negava di essersi impegnata con l'atto transattivo posto a fondamento del decreto ingiuntivo alla restituzione in favore di del Controparte_1
50% delle spese legali versate all'atto della stipula della transazione in questione, dal momento che nell'accordo concluso fra le parti la P&C si era impegnata al pagamento dei debiti contratti in costanza di affitto di azienda e a manlevare da ogni richiesta avanzata dai Parte_2 proprietari dei locali condotti in locazione derivanti dal pagamento dei canoni e dalle azioni di sfratto intraprese;
inoltre in ogni caso sull'opponente non gravava alcun obbligo di restituzione atteso che il debito era stato contratto nell'esclusivo interesse dell'opposta che era la conduttrice ( in virtù dell'atto pubblico del 11.04.19) dei locali oggetto dell'azione di sfratto nel periodo in cui era maturata la morosità.
In via subordinata, l'opponente eccepiva che non poteva essere richiesta e liquidata l'IVA in relazione alle spese del decreto ingiuntivo opposto essendo la P&C titolare di partita Iva e quindi in grado di detrarre l'imposta e recuperarla in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione Controparte_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto
Ritenute le richieste istruttorie delle parti superflue ed ininfluenti al fine del decidere e la causa di pronta soluzione, il Tribunale con ordinanza del 19.07.24 rinviava per la discussione orale all'udienza del 31.10.2024 all'esito della quale veniva pubblicata la sentenza.
5 1.1Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1230/2024 pubblicata in data 31.10.2024 , rigettava l'opposizione proposta da nei confronti di con conferma Parte_1 Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 264/2024 e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta liquidate in € 1710,00 per compenso professionale (valori medi meno la fase istruttoria non espletata), oltre rimborso forfettario dovuto ex lege, CAP ed IVA.
Il Primo Giudice nell'esaminare la scrittura privata e in particolare l'art. 5 ( ove era stabilito che “le conduttrici con vincolo solidale tra loro, si impegnano a rimborsare …l'importo omnicomprensivo di Euro 4.786,00”) ,elaborata per ragioni riconducibili agli svariati rapporti intercorsi tra le società interessate, rilevava che l'oggetto del provvedimento ingiuntivo in realtà esulava dei rapporti tra le parti in quanto riferito esclusivamente alle spese per la collaborazione di due professionisti sostenute per raggiungere le varie transazioni per cui tali spese erano verosimilmente state utili e necessarie nell'interesse di tutte le parti coinvolte che ne avevano beneficiato per addivenire a una risoluzione complessiva dei rapporti tra essi sospesi.
Era da considerare inoltre, secondo il Tribunale , che il legale rappresentante di Parte_2 aveva ratificato la scrittura privata di transazione in data 04.02.22, dopo la vendita dell'azienda
, manifestando in tal modo la volontà di vedere confermata l'intenzione da parte dell'opponente di essere responsabile in solido del pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, come previsto all'art. 5 della predetta scrittura.
Passava ad analizzare l'obbligazione solidale che si realizza quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione in modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri, distinguendosi ex art 1292
c.c. in solidarietà attiva e passiva e tenendo conto che la funzione normativa della solidarietà è una generica funzione di garanzia e che questa funzione di rafforzamento delle ragioni del creditore comporta che la solidarietà passiva si presuma mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge o dal titolo.
Riguardo alla disciplina, precisava il Tribunale che bisogna distinguere tra rapporti interni (che sono quelli che intercorrono tra i singoli condebitori oppure tra i singoli concreditori) e i rapporti esterni (intercorrenti tra condebitori e creditore, o tra concreditori e debitore) e che nei rapporti interni l' obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi e che le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente;
inoltre il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue l'obbligazione nei confronti del creditore e da questo momento sorge nei confronti degli altri che non hanno pagato, l'obbligo di rimborsare quanto costui ha versato anche a nome degli altri.
6 Secondo il Tribunale però nel caso di specie, non appariva che le spese oggetto del decreto ingiuntivo fossero state affrontate nell'esclusivo interesse di alcuna delle due società in quanto tutta l'attività svolta era stata effettuata per poter sistemare i rapporti scaturenti dai contratti intervenuti tra le società in causa e quindi l'opposizione veniva rigettata e le spese regolate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza
2. Avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di Pescara ha proposto impugnazione la società già in persona del legale rappresentante p.t. per Parte_1 Parte_2
i motivi di seguito indicati:
2.1 Erroneità e illogicità della sentenza di primo grado-violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1298 cod. civ e 1399 cod. civ,- omessa e comunque erronea valutazione delle prove-carenza di motivazione
L'appellante lamenta un'assoluta carenza motivazionale non avendo il Tribunale dato conto dei motivi di diritto su cui si era basata la decisione e non avendo evidenziato gli elementi di fatto considerati, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito.
Secondo l'appellante il Primo Giudice aveva aderito alle teorie della controparte senza che vi fosse traccia nei documenti in atti dell'impegno preso da (oggi di Parte_2 Parte_1
Contr rimborsare a la metà delle spese legali richieste da e e che l'impegno Per_1 Pt_4 fosse stato preso attraverso la previsione di un vincolo solidale, mentre in realtà il vincolo solidale derivava dall'art. 36 della L. 392/78 che prevede in caso di affitto di azienda e contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile ove è esercitata l'azienda in capo al cedente, in ipotesi di inadempimento del cessionario al pagamento del canone locatizio, una responsabilità solidale.
Evidenzia come gli atti di transazione posti all'attenzione del Primo Giudice erano stati sottoscritti a definizione delle diverse inadempienze da parte di nel corso dei Controparte_1 rapporti di affitto di azienda e locazione commerciale (che avevano portato l'appellante ad intraprendere azioni di rilascio dei beni aziendali e contestualmente avevano indotto le proprietarie dell'immobile a richiedere lo sfratto per morosità e il rilascio dei locali nei quali l'azienda era esercitata citando, altresì, anche l'appellante cedente quale responsabile in via solidale nel pagamento delle somme dovute ai sensi della legge c.d. “Equo canone”).
Aggiunge che nelle more dei predetti procedimenti l'appellata si era impegnata a provvedere al saldo dei debiti contratti nel corso dell'affitto di azienda comprese le morosità maturate nelle locazioni commerciali cui era subentrata dall' 11.04.19 e delle relative spese legali conseguenti a tali azioni di sfratto e ciò in quanto l'appellante, consapevole che su di essa incombeva un'obbligazione solidale per il versamento dei canoni di locazione delle relative spese, si era
7 premurata al momento della sottoscrizione degli accordi transattivi con l'appellata che questa avesse provveduto all'integrale pagamento dei debiti contratti con le proprietarie dei locali commerciali prima di aderire anch'essa alla transazione con le signore e Pt_4 Per_1 relativa alla definizione dei procedimenti di sfratto, come si evince dall'art. 3 della scrittura ripassata fra e . Nella predetta scrittura l'appellata dichiarava Parte_2 Controparte_1 di aver saldato ogni debito dalla stessa contratto e di aver definito con atto di transazione le questioni pendenti con la proprietà dell'immobile locato con effetti liberatori nei confronti dell'appellante e che l'elenco riportato aveva natura meramente esemplificativa e non esaustiva delle posizioni debitorie risolte.
Inoltre, secondo l'appellante, è pacifico che le spese legali siano conseguenza dell'azione di sfratto intrapresa dalle proprietarie dei locali in seguito all' inadempimento dell'appellato con la conseguenza che le stesse spese sono imputabili unicamente alla ed essendo Controparte_1 chiara incontrovertibile , come risulta dal complesso dell'atto, la comune intenzione delle parti di tenere indenne l'appellante da qualsiasi pretesa responsabilità scaturente dai debiti contratti dall'appellata in costanza di affitto di azienda.
Contesta la sentenza di primo grado che ha ritenuto che le spese legali richieste dalle signore e per transigere il procedimento di sfratto per morosità fossero quelle per la Pt_4 Per_1 redazione e la definizione della transazione;
mentre dagli atti di causa emergeva, al contrario, che le somme in contestazione erano le spese conseguenti all'esecuzione dei procedimenti di sfratto dei locali commerciali condotti in locazione dall'appellata e non i costi della transazione.
Tale assunto si evince, secondo l'appellante, dalla documentazione in atti in particolare dal contenuto del doc. 2 prodotto dall' appellata ove la somma di € 4.786,00 era riferita alla nota spese redatta dall'Avv. LO per il giudizio di sfratto c/ Persona_3 Parte_2
e P&G e non a pagamenti , come sostenuto dal Primo giudice, in favore di professionisti utili e necessari nei confronti di tutte le parti che ne avevano beneficiato per la risoluzione complessiva dei rapporti tra le stesse.
Rappresenta che le stesse argomentazioni erano valide anche per le ulteriori spese di € 600 di cui alla fattura n. 26/21 allegata da P&C in quanto esaminando il documento era chiaro che non si trattasse di spese per la collaborazione di professionisti sostenute per raggiungere le varie transazioni, come sostenuto dal Tribunale, bensì , come riportato nella descrizione della fattura
, di “onorario consulenza fiscale per la pratica di cessione del credito d'imposta (canoni di locazione immobili ad uso commerciale D.L. n. 34/2020” : credito introdotti dal c.d. “D.L. rilancio” per sostenere gli operatori colpiti dalla conseguenze dell'emergenza Covid-19, di cui
8 aveva beneficiato solo la che all'epoca era nella detenzione dei locali concessi Controparte_1 in locazione e ne aveva fatto richiesta).
Quanto alla ratifica del 04.02.22 da parte del legale rappresentante di degli Parte_2 accordi transattivi assunti con le proprietarie dei locali , l'appellante sostiene che non vi era fra le parti alcun rapporto di rappresentanza per cui non poteva esserci alcuna ratifica;
inoltre la predetta sottoscrizione della scrittura era avvenuta in epoca successiva alla firma dell'atto di transazione e preliminare di vendita con P&C del 15.01.22, non perché la Parte_2 avesse intenzione di costituirsi debitrice dell'appellata bensì per la necessità dell'appellante di avere dalla cessionaria, prima di aderire agli accordi formalizzati con le proprietarie e Pt_4
la prova che la P&C avesse saldato i debiti contratti nel corso dell'affitto di azienda Per_1
e di essere quindi stata liberata da ogni pretesa creditoria.
Ribadisce pertanto di non essersi mai impegnata alla restituzione in favore dell'appellata delle spese legali versate all'atto della stipula della transazione oggetto di causa sussistendo la condivisione del debito esclusivamente nei confronti delle proprietarie dell'immobile locato mentre i rapporti interni fra le condebitrici erano stati regolati separatamente nell'atto di transazione e preliminare di cessione d' azienda del 15.01.22 mediante il quale la P&C aveva dato prova documentale di aver saldato i debiti contratti e aveva manlevato da Parte_2 ogni richiesta avanzata dai proprietari dei locali in locazione , derivanti dal mancato pagamento dei canoni e dalle azioni di sfratto intraprese.
2.2. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1298 e 1299 cod. civ- erronea e/o omessa valutazione delle prove- carenza di motivazione e/o contraddittorietà processuale della motivazione
Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado che ha erroneamente ritenuto che sia la cedente che la cessionaria del contratto di locazione e dell'affitto di azienda fossero tenute entrambe al pagamento di spese sorte in data antecedente alla transazione e nell'esclusivo interesse di . Controparte_1
Il Primo Giudice, secondo l'appellante, non ha tenuto conto che se nel rapporto esterno verso il creditore entrambi le parti erano debitrici solidali in virtù della normativa c.d. “Equo canone”
e che la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore, nei rapporti interni fra condebitori l'obbligazione si divide secondo il titolo o la responsabilità di ciascun debitore in modo che il peso economico dell'esatto adempimento sia suddiviso in relazione alla quota di debito di ciascuno;
nell'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata invece assunta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori il peso del debito grava per intero sul debitore interessato.
9 Secondo l'appellante il rapporto interno fra coobbligati è regolato dalla fonte dell'obbligazione che nel caso di specie consiste nella morosità della sola P&C ( che dall'aprile del 2019 aveva il godimento del bene locato essendo subentrata alla cedente nel relativo contratto) nel pagamento dei canoni di locazione dal quale è derivato anche l'obbligo di pagare le spese legali;
inoltre non possono esserci dubbi sulla natura di obbligazione contratta nell'esclusivo interesse dell'appellata, essendo sorta la necessità di concludere un atto transattivo con le proprietarie dei locali a seguito della notifica dello sfratto per morosità non avendo la P&C pagato i canoni di locazione e quindi essendo la stessa inadempiente.
Nessuna rilevanza, argomenta ulteriormente, può poi riconoscersi alla circostanza che della transazione aveva tratto beneficio indirettamente anche l'appellante dovendosi applicare nei rapporti interni il criterio dell'imputabilità per cui unica obbligata al pagamento risultava essere la responsabile della morosità ex art 1298 c.c.; potendo l'azione di rivalsa ( Controparte_1 in caso di mancato pagamento delle morosità e delle spese da parte della conduttrice) essere azionata solo dall'appellante (opponente) per la quale sussisteva il diritto di manleva da parte del responsabile dell'inadempimento . Controparte_1
2.3 carenza e/o insufficienza della parte motiva-mancata pronuncia in relazione alla domanda subordinata relativa all'IVA liquidata in decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo contesta la sentenza impugnata avendo il Primo Giudice omesso di statuire in ordine alla eccezione di non debenza ed illegittimità dell'IVA riconosciuta nella fase monitoria sulle spese legali liquidate, trovando il principio, per cui la parte soccombente condannata al pagamento delle spese processuali è tenuta al rimborso IVA, come unica deroga,
l'ipotesi in cui la parte vittoriosa sia soggetto passivo IVA e la vertenza riguardi l'esercizio della propria attività d'impresa arte o professione.
In tale ipotesi infatti, continua l'appellante, è la stessa parte vittoriosa che deve pagare l'Iva al proprio difensore in quanto ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta ex art 19 DPR
633/1972; pertanto la parte soccombente non può essere tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'Iva sulla somma dovuta come rimborso delle spese legali qualora l'avente diritto, come nel caso di specie ( ove è una società di capitali),sia titolare di partita Iva e, Controparte_1 quindi, in grado di detrarre l'imposta e di recuperarla in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale e ciò in quanto, in caso contrario, realizzerebbe un indebito profitto ricevendo dalla controparte un rimborso Iva che recupererebbe in sede di detrazione di imposta
3. Si è costituito in appello ontestando ogni avversaria richiesta Controparte_1
e dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni non formulate nel corso del giudizio di primo grado di cui al punto 2) e al punto 3) dei motivi di impugnazione,
10 fondandosi la difesa dell'appellante su questioni aventi ad oggetto le due fatture e non sull'accordo transattivo ripassato fra le parti.
Ha eccepito poi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 325 c.p.c. in quanto, avendo il giudizio de quo ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in virtù dell'inadempimento di un accordo transattivo, l'appello doveva essere proposto con citazione e non con ricorso.
Ha dedotto al riguardo che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità riportata, affinché l'appello proposto con ricorso anziché con citazione possa ritenersi valido
è necessario che sia stato notificato alla parte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado per cui nel caso di specie essendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza stata effettuata in data 03.01.25 ossia 52 giorni dopo la notifica della sentenza ,
l'appello è da considerarsi inammissibile.
Nel merito, ha rappresentato l'infondatezza dei motivi di appello in quanto nel caso de quo la solidarietà nel pagamento delle spese per le attività rese dall'Avv. LO e dalla Dott.ssa non derivavano dalla legge (art 36 L. 392/78) bensì da un vincolo contrattuale . CP_5
Avendo le proprietarie intrapreso le azioni giudiziarie nei confronti di entrambe le società poiché responsabili in solido per i canoni dovuti, ne conseguiva, secondo l'appellata, che l'accordo transattivo e le spese delle due professioniste erano da imputarsi ad entrambe le società con vincolo di solidarietà; né aveva beneficiato della transazione solo l'appellata essendo il contratto di locazione ancora intestato alla società ( ora Parte_2 Parte_1
Ha addotto l'infondatezza delle censure riguardo la liquidazione dell'Iva in favore del legale dell'appellata, soggetto al regime forfettario e per il quale non è previsto il calcolo dell'IVA come risultante dall'atto di precetto notificato in data 18.11.24 alla ove non è stata Parte_1 richiesto il pagamento di nessuna IVA.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 14.10.2025 ed in tal modo provveduto alla discussione della causa, la stessa è matura per la decisione ai sensi dell'art. 437
c.p.c..
5. Preliminarmente occorre affrontare la questione dell'inammissibilità dell'appello per tardività ex art 325 c.p.c. sollevata dalla società appellata essendo il gravame stato proposto con ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
La questione trova soluzione ricorrendo al principio di ultrattività del rito secondo il quale il gravame va proposto secondo le medesime regole procedurali del giudizio di primo grado, in particolare riguardo i termini di impugnazione . Al riguardo la Suprema RT ha precisato
(Cass. n. 15272/2014) che “Il principio di ultrattività del rito postula che in caso di erronea
11 scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito ordinario anziché con quello del lavoro, l'appello deve essere proposto sempre con citazione e non con ricorso, e, ai fini della verifica della tempestività del gravame, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla data della notifica del ricorso alla controparte e non del deposito dello stesso in cancelleria.”; ed ancora (Cass. n. 15897/2014, Cass. n. 20705/2018) “ Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui
l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice”.
Per completare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità giova ricordare anche che
(Cass. n. 28519/19) “ Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma
l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).
Nel caso di specie l'appello è stato proposto con ricorso quindi secondo le modalità del rito locatizio seguito in primo grado: sul punto non può condividersi quanto sostenuto dall'appellato sull'erroneità del rito locatizio considerato l'oggetto del giudizio ( motivandosi in tal modo che il gravame dovesse essere proposto con citazione) in quanto ( in ossequio all'insegnamento della Suprema RT richiamata) il primo grado è stato effettivamente trattato con il rito del lavoro ( e non con il rito ordinario) poiché il procedimento monitorio è stato iscritto a ruolo secondo il rito del lavoro, determinando in tal modo che l'opposizione venisse introdotta con ricorso ( e non con citazione), che lo svolgimento del giudizio di opposizione seguisse il
12 predetto rito e che la stessa sentenza di primo grado (recante nell'intestazione l'indicazione
“Convalide di sfratto civile”) fosse pronunciata ex art 429 c.p.c. esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti.
Di conseguenza essendo il giudizio di primo grado stato incardinato ( sin dal deposito del ricorso monitorio) e poi svolto e definito secondo il rito locatizio ( con sentenza ex art 429
c..p.c) senza che intervenisse alcun mutamento di rito, correttamente il gravame andava proposto, come è avvenuto, con ricorso ( depositato in cancelleria il 29.11.24) e ai fini della tempestività dello stesso , entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ( avvenuta il 12.11.24)
; non trova pertanto applicazione al caso di specie il principio per cui, in caso di erronea scelta dell'atto iniziale (ove il gravame sia stato proposto con ricorso anziché con citazione) è possibile una sanatoria relativamente alla forma dell'atto prescelto ex art 156 ultimo comma c.pc. purchè non venga eluso il termine di decadenza dell'impugnazione ( nel caso di specie quello breve ex art 325 c.pc.c) ,cosicchè il termine utile a tal fine è dato dal deposito del ricorso non rilevando la data della notificazione;
di conseguenza il gravame è tempestivo.
5.1 Quanto all'appello i primi due motivi di gravame consentono una trattazione congiunta vertendo sull'esame degli accordi fra le parti in ordine alle somme ingiunte e alla ripartizione delle stesse in virtù del vincolo solidale ritenendo l'appellante di non essere tenuto a rimborsare alcunché all'appellata.
Al riguardo appare opportuno da un parte esaminare il contenuto degli accordi ripassati fra le parti e dall'altra la regolazione dei rapporti interni dell'obbligazione solidale dagli stessi assunta nei confronti delle proprietarie degli immobili.
In ordine agli accordi fra le parti e ai fini della verifica della fondatezza del gravame non può prescindersi dall'analisi del testo negoziale rilevando la RT come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra, come nel caso de quo, il comportamento precedente (sotto il profilo delle finalità perseguita, costituita dalla necessità di dirimere le varie pendenze fra le parti, che ha condotto all'accordo)
e il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo. Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass.n 20925/21, Cass. 10967/23)nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate ed infatti
“L'art. 1362 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della
13 convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti
e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019)”; essendo precluso il ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo chiaro ed immediato dalle espressioni utilizzate per cui “ Solo se il risultato in tal modo ottenuto non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cass.
7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass. 5595/2014). L'art. 1367 c.c. prevede espressamente che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso che esse possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, ma la norma va intesa non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile di una specifica clausola per legittimare l'interpretazione contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma solo che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse ed evitare di adottare la soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ove il dato letterale sia considerato inequivoco, il giudice, preso atto del contenuto del contratto, non può operare alcuna interpretazione conservativa e, se sussiste un motivo di nullità o di inefficacia, deve limitarsi a dichiararlo (Cass. 573/1983;
Cass. 19994/2004; Cass. 28357/2011; Cass. 19493/2018). In ogni caso, la lettura del contratto operata dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, anche una clausola contrattuale è suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dal sentenza (Cass. 28319/2017; Cass. 16987/2018). A ciò si aggiunga l'ulteriore chiarimento
(Cass. nn 13595/20, 20294/19, 24421/2015, 25840/2014) che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, assumendo valore rilevante anche il criterio logico-sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi altresì conto del comportamento anche successivo delle parti;
inoltre l'art. 1362 c.c. impone nell'interpretazione del contratto, di compiere l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta dei contraenti. Nell' operazioni ermeneutica, l'art. 1362 co. 2 c.c. sta ad indicare uno stretto collegamento tra testo letterale e intenzione comune delle parti “quale è desumibile (anche) dal loro contegno in particolare da quel contegno esecutivo non solo anteriore ma anche posteriore alla conclusione del negozio” (Cass. n. 24421/15) .
14 Applicando i suddetti principi generali al caso di specie va innanzitutto precisato che è necessario ai fini della ricerca della volontà delle parti tener conto non solo dell'art 5 della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ma anche dell'atto di transazione e preliminare di cessione di azienda sottoscritto dalle parti in data 15.01.22, ove si rinviene dal tenore del testo contrattuale (art 3 ) che la aveva dichiarato Controparte_1
“sotto la propria responsabilità e fornendone adeguata documentazione di aver provveduto al pagamento di tutti i debiti dalla stessa contratti nel periodo di detenzione dell'azienda a far data dal 01.04.2019” cui seguiva un elenco esemplificativo delle posizioni debitorie fra le quali non era riportata quella oggetto di causa;
nel successivo art. 5 si legge che “In ogni caso ,
[...]
con la sottoscrizione del presente atto si impegna a manlevare la società Controparte_1 da ogni eventuale futura richiesta di pagamento compresi interessi legali o Parte_2 di mora, sanzioni, spese legali ecc scaturenti dai rapporti descritti ai precedenti punti 3) e 4)
e/o avanzata da parte di fornitori , enti e/o amministrazioni pubbliche, Agenzia delle entrate” riferendosi evidentemente a richieste di pagamento relative all'esercizio dell'attività di bar, pasticceria, gelateria che dovessero essere presentate successivamente e non quelle pregresse di cui l'appellata aveva dato dimostrazione di aver già provveduto al pagamento.
All'art 5 della scrittura privata ( stipulata fra le proprietarie dei locali commerciali di via Firenze
Pizziolo e da una parte e e dall'altra ) è stabilito Per_1 Controparte_1 Parte_2 che “le conduttrici , con vincolo solidale fra loro, si impegnano altresì a rimborsare alle sig.re e l'importo omnicomprensivo di € 4.786,00 a titolo di spese e competenze Pt_4 Per_1 legali dovuti in favore dell'Avv. Federica LO nonché a rimborsare l'importo di € 600,00 già corrisposto e di cui alla fattura n. 26/21 del 7.7.21; tali somme vengono corrisposte contestualmente alla sottoscrizione del presente atto con assegno bancario intestato a Per_2
accettato salvo buon fine la cui firma in calce vale anche quale quietanza” : al riguardo
[...] va evidenziato che l'appellante ha provveduto a sottoscrivere la predetta scrittura in data
04.02.22 ossia successivamente alla transazione del 15.01.22 e dopo che l'appellata aveva già provveduto a pagare alle proprietarie gli importi di cui all'art. 5 delle predetta scrittura e quindi potendo tale sottoscrizione valere solo come un'assunzione di responsabilità solidale nei rapporti interni, essendo ormai divenuta superflua e superata quella verso le creditrici avendo le stesse ricevuto il pagamento dell'intera somma di € 5.396,00 da parte della Controparte_1 mediante assegno bancario (fasc. primo grado appellata). Del resto osserva la RT, una lettura diversa non parrebbe compatibile con il testo degli accordi e il comportamento delle parti in quanto, dopo che l'appellante aveva sottoscritto un accordo in data 15.01.22 ove non vi è espressa menzione delle voci di spesa di cui all'art. 5 della scrittura privata ( al cui pagamento aveva già
15 provveduto l'appellata) e la manleva era riferita a future richieste di pagamento provenienti da terzi, la successiva sottoscrizione della scrittura in data 04.02.22 può solo interpretarsi quale volontà dell'appellante di farsi carico del debito assunto in via solidale rimborsandone la propria quota alla
Controparte_1
Quanto alla ripartizione fra le parti della somma è noto che ai sensi dell'art. 1298 c.c. “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente” : al riguardo non appare condivisibile l'assunto dell'appellante che ritiene vadano imputate per intero all'appellata trattandosi di obbligazioni
(morosità e sfratto) sorte durante il periodo in cui la aveva la detenzione dei Controparte_1 locali ,in quanto va osservato che essendo le predette somme inserite fra le condizioni di un accordo transattivo stipulato dalle due società con le proprietarie “a completa definizione di ogni pretesa passata, presente e futura” ( punto d) premessa della scrittura privata) è evidente che il pagamento delle stesse risulta necessitato per poter risolvere e definire i rapporti derivanti dai contratti intervenuti fra le parti e quindi inserite in una transazione di cui hanno beneficiato entrambe.
5.2 Quanto al motivo di gravame relativo all'IVA liquidata in decreto ingiuntivo di cui l'appellante sostiene la non debenza, è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
2818/2024) “l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”) (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406)” e la parte soccombente pertanto “ove voglia contestare la deducibilità dell'imposta, ha facoltà di muovere contestazioni sul punto in sede esecutiva, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R.
n. 633 del 1972, possano escludere in concreto l'effettiva rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.”. Tanto chiarito è evidente l'infondatezza del motivo di gravame trattandosi di onere accessorio che in via generale consegue al pagamento degli onorari dovuti al difensore e che è sottoposto alla condizione dell'effettiva debenza di tale prestazione aggiuntiva, nel caso di specie neppure verificatasi, essendo il difensore dell'appellata soggetto al regime forfettario e
16 quindi nessuna Iva è stata richiesta all'appellante , come si evince dall'atto di precetto in atti ( fasc. primo grado appellante).
6. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello ritenuta assorbita ogni altra questione con conferma della sentenza impugnata.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da €
1.101 ad € 5.200) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CO l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in Euro 3.397,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA
e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
17 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La RT d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(già P.IVA: , con sede in Spoltore (PE) via Mare Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Adriatico n. 72/F in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Alberto Lorenzi, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
( P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Luciani come in atti
-APPELLATA–
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1230/2024 pubblicata in data 31.10.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : L'Avv. Alberto Lorenzi, quale difensore e procuratore della società Pt_1
si riporta integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento
[...] dell'appello e di tutte le conclusioni come rassegnate in ricorso introduttivo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
1 Si ribadisce, in particolare, che all'articolo 3) dell'atto transattivo sottoscritto il 15.01.2022 la si è riconosciuta debitrice e ha dichiarato “di avere provveduto al pagamento Controparte_1 di tutti i debiti dalla stessa contratti nel periodo di detenzione dell'azienda a far data dal
01.04.2019 e, in particolare [...]” i “canoni di locazione relativi ai locali di Via Firenze
251/253 di proprietà delle signore e , del locale Parte_4 Persona_1 commerciale sito in Via Firenze 249, di proprietà di e degli oneri condominiali CP_2 relativi ai locali di Via Firenze, tutti definiti mediante atto di transazione sottoscritto con i rispettivi proprietari e che producono effetti liberatori nei confronti di [...]” . Parte_2
Ma non solo. Al successivo art. 5) del medesimo atto, l'odierna appellata si è obbligata “a manlevare la società da ogni eventuale futura richiesta di pagamento, Parte_2 compresi interessi legali o di mora, sanzioni, spese legali, ecc.,scaturente dai rapporti decritti ai precedenti punti 3) e 4) ...”.
Ne consegue che unica obbligata al pagamento delle spese legali derivanti daiprocedimenti di sfratto per morosità e pretese con il decreto ingiuntivo opposto è la societàodierna convenuta in appello.
Si tornano a impugnare e contestare integralmente e illimitatamente le domande,deduzioni, CP_ richieste, eccezioni e produzioni come formulate dalla società nel Controparte_3 proprio atto di costituzione in giudizio, poiché inammissibili e infondate,riportandosi in ogni caso a tutto quanto dedotto nei propri atti di giudizio.
In particolare, del tutto infondata è l'eccezione di inammissibilità di domande nuove, atteso che l'appello non presenta alcun diverso petitum o causa petendi rispetto al giudizio di primo grado e che la richiesta delle restituzione di quanto versato all'appellata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, è diretta conseguenza della richiesta di riforma della sentenza stessa e non costituisce domanda nuova.
Si ribadisce altresì la correttezza del rito locatizio introdotto con ricorso in appello depositato dinanzi a codesta ecc.ma RT (in contenzioso civile e non magistratura del lavoro come preteso da controparte), atteso che il procedimento di primo grado si è svolto secondo il rito locatizio e pertanto, per il ben noto principio dell'ultrattività del rito, non era concesso alla parte appellante mutarlo in appello.
Per l'appellato: Per la società l'avv. Luciani si riporta alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 8/02/2025 di cui chiede l'integrale accoglimento.
Precisa difatti che il vincolo di solidarietà per il pagamento delle spese versate all'avv.
LO e alla dott.ssa , ha origine dall'accordo transattivo con le sig.re e CP_5 Pt_4
così come indicato nella scrittura di transazione: "le conduttrici, con vincolo solidale Per_1
2 tra loro, si impegnano altresì a rimborsare alla sig.ra e l'importo Pt_4 Per_1 omnicomprensivo di euro 4.786,00 a titolo di spese e competenze legali dovute in favore dell'avv.Federica LO nonché a rimborsare l'importo di euro 600,00 già corrisposto e di cui alla fattura n. 26/21 del 7.7.21; tali somme vengono corrisposte contestualmente alla sottoscrizione del presente atto con assegno bancario intestato a , accettato Persona_2 salvo buon fine, la cui firma in calce vale anche per quietanza" (doc. 1, fascicolo di primo grado, pag. 4, lett.
5).
Il detto atto è stato redatto in data 23/11/2021 e sottoscritto per ratifica e conferma dal legale rapp.te p.t. della il successivo 4/02/2022,quindi, in epoca successiva a quella Parte_1 dell'accordo transattivo concluso tra e avvenuto in data Controparte_1 Parte_1
15/01/2022.
Peraltro, nel caso di specie ricorre il principio di cui all'art. 2055 c.c. essendo la transazione sorta in virtù di un contratto di locazione ove conduttore e locatario d'azienda sono solidalmente responsabili.
La sentenza emessa dal G.d.P. di Pescara è quindi corretta e deve essere confermata.
L'avv. Luciani contesta tutte le avverse eccezioni, deduzioni e produzioni,poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione la società (già proponeva opposizione Parte_1 Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 264/24 con cui il Tribunale di Pescara ingiungeva il pagamento in favore del dell'importo di € 2.693,00 oltre interessi e spese, emesso Controparte_1 in virtù della scrittura privata nella quale entrambe le predette società si erano impegnate con vincolo solidale a rimborsare alle proprietarie dell'immobile ad uso commerciale locato la somma di € 4786,00 a titolo di spese e competenze legali dovute all'Avv. Federica LO
e l'importo di € 600 di cui alla fattura n. 26/21.
L'opponente sosteneva che la somma indicata all'art. 5 della predetta scrittura , stipulata in data 23.11.21 fra e da una parte ( quali proprietarie Parte_4 Persona_1 dell'immobile sito in Pescara via Firenze) e dall'altra Controparte_6 Parte_2 per definire la procedura di sfratto promossa dalle proprietarie e in cui l'opponente era stata coinvolta quale responsabile solidale poiché concedente dell'affitto e del relativo contratto di locazione ex art. 36 L. 392/1978), era dovuta esclusivamente dall'opposta.
3 Esponeva di aver sottoscritto in data 11.04.2019 (quale con la Parte_2 CP_7 atto pubblico di affitto di azienda e preliminare di vendita avente ad oggetto l'attività
[...] di bar, pasticceria e gelateria esercitata nei locali commerciali siti in Pescara via Firenze n. 249
e n. 251/253 nonché in un locale laboratorio sito in Pescara via Salara Vecchia, tutti immobili di proprietà di terzi e condotti in locazione dall'opponente e che in detto atto pubblico era stato previsto (artt. 2 e 3) che l'affittuaria sarebbe subentrata nei contratti di locazione degli immobili in cui si svolgeva l'attività con pagamento diretto dei canoni alle proprietarie.
Aggiungeva di aver dovuto, essendosi la società P&C resa morosa nel pagamento dei canoni di affitto di azienda, intraprendere azione giudiziaria al fine di ottenere il rilascio dei beni aziendali e la condanna al pagamento dei canoni di affitto non versati;
sennonché l'affittuaria era risultata morosa anche nel pagamento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà dei terzi in cui l'azienda era esercitata per cui era stata notificata alla opponente e all'opposta intimazione di sfratto per morosità sia da parte delle signore ed quali Persona_2 Persona_1 proprietà dell'immobile di via Firenze sia da parte di proprietà degli altri locali CP_8 condotti in locazione.
Precisava che, in seguito a tali procedimenti e ad un'ordinanza ex articolo 700 di reimmissione nei beni aziendali in favore di , le parti avevano intrapreso delle trattative al fine Parte_2 di definire tutte le varie liti insorte: in particolare per quanto riguarda i procedimenti di sfratto con le proprietarie degli immobili concessi di locazione erano state redatte due distinte scritture private ( una con le Sigg.re e la seconda con ) nei confronti dei quali Pt_4 Per_1 CP_8 era responsabile solidale nella propria qualità di concedente dell'azienda Parte_2 affittata a P&C e la cui attività era esercitata nei predetti locali.
Le questioni relative all'affitto di azienda venivano definite con la sottoscrizione in data
15.01.22 di un atto di transazione e preliminare di cessione di azienda con cui l'affittuaria si era impegnata a manlevare da ogni richiesta di pagamento derivante dai rapporti Parte_2 commerciali in essere, compresi quelli derivanti dai contratti di locazione e, allo stesso tempo, si era impegnata ad acquistare entrambi i rami dell'azienda (esercitata nei locali di via Firenze
e nel locale laboratorio di via Salara Vecchia) con tutti i beni, macchinari, la strumentazione e gli arredi ivi contenuti, riconoscendo l'opposta P&C i debiti contratti nel periodo di affitto e garantendo in particolare al punto 3) di aver provveduto al pagamento di tutti i debiti dalla stessa contratti durante il periodo di detenzione indicando a titolo esemplificativo , fra gli altri, canoni di locazione relativi ai locali di Via Firenze 251/253 di proprietà di Parte_4
e “tutti definiti mediante atto di transazione sottoscritto con i rispettivi Persona_1 proprietari e che producono effetti liberatori nei confronti di ”. Parte_2
4 Aggiungeva che con successivo atto pubblico sottoscritto in data 01.02.22, l'opponente aveva ceduto e trasferito all'opposta la piena proprietà del ramo di azienda commerciale corrente in
Pescara via Firenze nn. 249/253, nonchè quello corrente alla via Salara Vecchia, con espresso subentro nei contratti di locazione commerciale relativi ai locali ove l'azienda era esercitata e che solo dopo aver definito l'accordo con la P&C e aver ottenuto il riconoscimento da parte della stessa della propria esclusiva responsabilità per tutti i debiti contratti durante la vigenza dell'affitto di azienda , l'opposta aveva aderito agli accordi già formalizzati con e Pt_4 sottoscrivendo il relativo atto di transazione in data 04.02.22. Per_1
Sosteneva che contrariamente a quanto esposto dalla controparte, la P&C non era subentrata nel contratto di locazione in virtù dell'accordo transattivo ( essendo il subentro avvenuto in data
11.04.19 con la stipula del contratto di affitto di azienda (artt. 2,3) e che dall'aprile 2019
l'opposta era stata nella piena detenzione dei locali ove l'azienda era esercitata, omettendo dal mese di marzo 2020 di pagare regolarmente il canone di affitto e maturando le morosità da cui era poi conseguita l'azione di sfratto da parte dei proprietari degli immobili ( , Pt_4 Per_1
e e la conseguente richiesta delle spese legali da parte del legale delle proprietarie. CP_8
Riepilogati i fatti, l'opponente negava di essersi impegnata con l'atto transattivo posto a fondamento del decreto ingiuntivo alla restituzione in favore di del Controparte_1
50% delle spese legali versate all'atto della stipula della transazione in questione, dal momento che nell'accordo concluso fra le parti la P&C si era impegnata al pagamento dei debiti contratti in costanza di affitto di azienda e a manlevare da ogni richiesta avanzata dai Parte_2 proprietari dei locali condotti in locazione derivanti dal pagamento dei canoni e dalle azioni di sfratto intraprese;
inoltre in ogni caso sull'opponente non gravava alcun obbligo di restituzione atteso che il debito era stato contratto nell'esclusivo interesse dell'opposta che era la conduttrice ( in virtù dell'atto pubblico del 11.04.19) dei locali oggetto dell'azione di sfratto nel periodo in cui era maturata la morosità.
In via subordinata, l'opponente eccepiva che non poteva essere richiesta e liquidata l'IVA in relazione alle spese del decreto ingiuntivo opposto essendo la P&C titolare di partita Iva e quindi in grado di detrarre l'imposta e recuperarla in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione Controparte_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto
Ritenute le richieste istruttorie delle parti superflue ed ininfluenti al fine del decidere e la causa di pronta soluzione, il Tribunale con ordinanza del 19.07.24 rinviava per la discussione orale all'udienza del 31.10.2024 all'esito della quale veniva pubblicata la sentenza.
5 1.1Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1230/2024 pubblicata in data 31.10.2024 , rigettava l'opposizione proposta da nei confronti di con conferma Parte_1 Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 264/2024 e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta liquidate in € 1710,00 per compenso professionale (valori medi meno la fase istruttoria non espletata), oltre rimborso forfettario dovuto ex lege, CAP ed IVA.
Il Primo Giudice nell'esaminare la scrittura privata e in particolare l'art. 5 ( ove era stabilito che “le conduttrici con vincolo solidale tra loro, si impegnano a rimborsare …l'importo omnicomprensivo di Euro 4.786,00”) ,elaborata per ragioni riconducibili agli svariati rapporti intercorsi tra le società interessate, rilevava che l'oggetto del provvedimento ingiuntivo in realtà esulava dei rapporti tra le parti in quanto riferito esclusivamente alle spese per la collaborazione di due professionisti sostenute per raggiungere le varie transazioni per cui tali spese erano verosimilmente state utili e necessarie nell'interesse di tutte le parti coinvolte che ne avevano beneficiato per addivenire a una risoluzione complessiva dei rapporti tra essi sospesi.
Era da considerare inoltre, secondo il Tribunale , che il legale rappresentante di Parte_2 aveva ratificato la scrittura privata di transazione in data 04.02.22, dopo la vendita dell'azienda
, manifestando in tal modo la volontà di vedere confermata l'intenzione da parte dell'opponente di essere responsabile in solido del pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, come previsto all'art. 5 della predetta scrittura.
Passava ad analizzare l'obbligazione solidale che si realizza quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione in modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri, distinguendosi ex art 1292
c.c. in solidarietà attiva e passiva e tenendo conto che la funzione normativa della solidarietà è una generica funzione di garanzia e che questa funzione di rafforzamento delle ragioni del creditore comporta che la solidarietà passiva si presuma mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge o dal titolo.
Riguardo alla disciplina, precisava il Tribunale che bisogna distinguere tra rapporti interni (che sono quelli che intercorrono tra i singoli condebitori oppure tra i singoli concreditori) e i rapporti esterni (intercorrenti tra condebitori e creditore, o tra concreditori e debitore) e che nei rapporti interni l' obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi e che le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente;
inoltre il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue l'obbligazione nei confronti del creditore e da questo momento sorge nei confronti degli altri che non hanno pagato, l'obbligo di rimborsare quanto costui ha versato anche a nome degli altri.
6 Secondo il Tribunale però nel caso di specie, non appariva che le spese oggetto del decreto ingiuntivo fossero state affrontate nell'esclusivo interesse di alcuna delle due società in quanto tutta l'attività svolta era stata effettuata per poter sistemare i rapporti scaturenti dai contratti intervenuti tra le società in causa e quindi l'opposizione veniva rigettata e le spese regolate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza
2. Avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di Pescara ha proposto impugnazione la società già in persona del legale rappresentante p.t. per Parte_1 Parte_2
i motivi di seguito indicati:
2.1 Erroneità e illogicità della sentenza di primo grado-violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1298 cod. civ e 1399 cod. civ,- omessa e comunque erronea valutazione delle prove-carenza di motivazione
L'appellante lamenta un'assoluta carenza motivazionale non avendo il Tribunale dato conto dei motivi di diritto su cui si era basata la decisione e non avendo evidenziato gli elementi di fatto considerati, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito.
Secondo l'appellante il Primo Giudice aveva aderito alle teorie della controparte senza che vi fosse traccia nei documenti in atti dell'impegno preso da (oggi di Parte_2 Parte_1
Contr rimborsare a la metà delle spese legali richieste da e e che l'impegno Per_1 Pt_4 fosse stato preso attraverso la previsione di un vincolo solidale, mentre in realtà il vincolo solidale derivava dall'art. 36 della L. 392/78 che prevede in caso di affitto di azienda e contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile ove è esercitata l'azienda in capo al cedente, in ipotesi di inadempimento del cessionario al pagamento del canone locatizio, una responsabilità solidale.
Evidenzia come gli atti di transazione posti all'attenzione del Primo Giudice erano stati sottoscritti a definizione delle diverse inadempienze da parte di nel corso dei Controparte_1 rapporti di affitto di azienda e locazione commerciale (che avevano portato l'appellante ad intraprendere azioni di rilascio dei beni aziendali e contestualmente avevano indotto le proprietarie dell'immobile a richiedere lo sfratto per morosità e il rilascio dei locali nei quali l'azienda era esercitata citando, altresì, anche l'appellante cedente quale responsabile in via solidale nel pagamento delle somme dovute ai sensi della legge c.d. “Equo canone”).
Aggiunge che nelle more dei predetti procedimenti l'appellata si era impegnata a provvedere al saldo dei debiti contratti nel corso dell'affitto di azienda comprese le morosità maturate nelle locazioni commerciali cui era subentrata dall' 11.04.19 e delle relative spese legali conseguenti a tali azioni di sfratto e ciò in quanto l'appellante, consapevole che su di essa incombeva un'obbligazione solidale per il versamento dei canoni di locazione delle relative spese, si era
7 premurata al momento della sottoscrizione degli accordi transattivi con l'appellata che questa avesse provveduto all'integrale pagamento dei debiti contratti con le proprietarie dei locali commerciali prima di aderire anch'essa alla transazione con le signore e Pt_4 Per_1 relativa alla definizione dei procedimenti di sfratto, come si evince dall'art. 3 della scrittura ripassata fra e . Nella predetta scrittura l'appellata dichiarava Parte_2 Controparte_1 di aver saldato ogni debito dalla stessa contratto e di aver definito con atto di transazione le questioni pendenti con la proprietà dell'immobile locato con effetti liberatori nei confronti dell'appellante e che l'elenco riportato aveva natura meramente esemplificativa e non esaustiva delle posizioni debitorie risolte.
Inoltre, secondo l'appellante, è pacifico che le spese legali siano conseguenza dell'azione di sfratto intrapresa dalle proprietarie dei locali in seguito all' inadempimento dell'appellato con la conseguenza che le stesse spese sono imputabili unicamente alla ed essendo Controparte_1 chiara incontrovertibile , come risulta dal complesso dell'atto, la comune intenzione delle parti di tenere indenne l'appellante da qualsiasi pretesa responsabilità scaturente dai debiti contratti dall'appellata in costanza di affitto di azienda.
Contesta la sentenza di primo grado che ha ritenuto che le spese legali richieste dalle signore e per transigere il procedimento di sfratto per morosità fossero quelle per la Pt_4 Per_1 redazione e la definizione della transazione;
mentre dagli atti di causa emergeva, al contrario, che le somme in contestazione erano le spese conseguenti all'esecuzione dei procedimenti di sfratto dei locali commerciali condotti in locazione dall'appellata e non i costi della transazione.
Tale assunto si evince, secondo l'appellante, dalla documentazione in atti in particolare dal contenuto del doc. 2 prodotto dall' appellata ove la somma di € 4.786,00 era riferita alla nota spese redatta dall'Avv. LO per il giudizio di sfratto c/ Persona_3 Parte_2
e P&G e non a pagamenti , come sostenuto dal Primo giudice, in favore di professionisti utili e necessari nei confronti di tutte le parti che ne avevano beneficiato per la risoluzione complessiva dei rapporti tra le stesse.
Rappresenta che le stesse argomentazioni erano valide anche per le ulteriori spese di € 600 di cui alla fattura n. 26/21 allegata da P&C in quanto esaminando il documento era chiaro che non si trattasse di spese per la collaborazione di professionisti sostenute per raggiungere le varie transazioni, come sostenuto dal Tribunale, bensì , come riportato nella descrizione della fattura
, di “onorario consulenza fiscale per la pratica di cessione del credito d'imposta (canoni di locazione immobili ad uso commerciale D.L. n. 34/2020” : credito introdotti dal c.d. “D.L. rilancio” per sostenere gli operatori colpiti dalla conseguenze dell'emergenza Covid-19, di cui
8 aveva beneficiato solo la che all'epoca era nella detenzione dei locali concessi Controparte_1 in locazione e ne aveva fatto richiesta).
Quanto alla ratifica del 04.02.22 da parte del legale rappresentante di degli Parte_2 accordi transattivi assunti con le proprietarie dei locali , l'appellante sostiene che non vi era fra le parti alcun rapporto di rappresentanza per cui non poteva esserci alcuna ratifica;
inoltre la predetta sottoscrizione della scrittura era avvenuta in epoca successiva alla firma dell'atto di transazione e preliminare di vendita con P&C del 15.01.22, non perché la Parte_2 avesse intenzione di costituirsi debitrice dell'appellata bensì per la necessità dell'appellante di avere dalla cessionaria, prima di aderire agli accordi formalizzati con le proprietarie e Pt_4
la prova che la P&C avesse saldato i debiti contratti nel corso dell'affitto di azienda Per_1
e di essere quindi stata liberata da ogni pretesa creditoria.
Ribadisce pertanto di non essersi mai impegnata alla restituzione in favore dell'appellata delle spese legali versate all'atto della stipula della transazione oggetto di causa sussistendo la condivisione del debito esclusivamente nei confronti delle proprietarie dell'immobile locato mentre i rapporti interni fra le condebitrici erano stati regolati separatamente nell'atto di transazione e preliminare di cessione d' azienda del 15.01.22 mediante il quale la P&C aveva dato prova documentale di aver saldato i debiti contratti e aveva manlevato da Parte_2 ogni richiesta avanzata dai proprietari dei locali in locazione , derivanti dal mancato pagamento dei canoni e dalle azioni di sfratto intraprese.
2.2. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1298 e 1299 cod. civ- erronea e/o omessa valutazione delle prove- carenza di motivazione e/o contraddittorietà processuale della motivazione
Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado che ha erroneamente ritenuto che sia la cedente che la cessionaria del contratto di locazione e dell'affitto di azienda fossero tenute entrambe al pagamento di spese sorte in data antecedente alla transazione e nell'esclusivo interesse di . Controparte_1
Il Primo Giudice, secondo l'appellante, non ha tenuto conto che se nel rapporto esterno verso il creditore entrambi le parti erano debitrici solidali in virtù della normativa c.d. “Equo canone”
e che la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore, nei rapporti interni fra condebitori l'obbligazione si divide secondo il titolo o la responsabilità di ciascun debitore in modo che il peso economico dell'esatto adempimento sia suddiviso in relazione alla quota di debito di ciascuno;
nell'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata invece assunta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori il peso del debito grava per intero sul debitore interessato.
9 Secondo l'appellante il rapporto interno fra coobbligati è regolato dalla fonte dell'obbligazione che nel caso di specie consiste nella morosità della sola P&C ( che dall'aprile del 2019 aveva il godimento del bene locato essendo subentrata alla cedente nel relativo contratto) nel pagamento dei canoni di locazione dal quale è derivato anche l'obbligo di pagare le spese legali;
inoltre non possono esserci dubbi sulla natura di obbligazione contratta nell'esclusivo interesse dell'appellata, essendo sorta la necessità di concludere un atto transattivo con le proprietarie dei locali a seguito della notifica dello sfratto per morosità non avendo la P&C pagato i canoni di locazione e quindi essendo la stessa inadempiente.
Nessuna rilevanza, argomenta ulteriormente, può poi riconoscersi alla circostanza che della transazione aveva tratto beneficio indirettamente anche l'appellante dovendosi applicare nei rapporti interni il criterio dell'imputabilità per cui unica obbligata al pagamento risultava essere la responsabile della morosità ex art 1298 c.c.; potendo l'azione di rivalsa ( Controparte_1 in caso di mancato pagamento delle morosità e delle spese da parte della conduttrice) essere azionata solo dall'appellante (opponente) per la quale sussisteva il diritto di manleva da parte del responsabile dell'inadempimento . Controparte_1
2.3 carenza e/o insufficienza della parte motiva-mancata pronuncia in relazione alla domanda subordinata relativa all'IVA liquidata in decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo contesta la sentenza impugnata avendo il Primo Giudice omesso di statuire in ordine alla eccezione di non debenza ed illegittimità dell'IVA riconosciuta nella fase monitoria sulle spese legali liquidate, trovando il principio, per cui la parte soccombente condannata al pagamento delle spese processuali è tenuta al rimborso IVA, come unica deroga,
l'ipotesi in cui la parte vittoriosa sia soggetto passivo IVA e la vertenza riguardi l'esercizio della propria attività d'impresa arte o professione.
In tale ipotesi infatti, continua l'appellante, è la stessa parte vittoriosa che deve pagare l'Iva al proprio difensore in quanto ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta ex art 19 DPR
633/1972; pertanto la parte soccombente non può essere tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'Iva sulla somma dovuta come rimborso delle spese legali qualora l'avente diritto, come nel caso di specie ( ove è una società di capitali),sia titolare di partita Iva e, Controparte_1 quindi, in grado di detrarre l'imposta e di recuperarla in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale e ciò in quanto, in caso contrario, realizzerebbe un indebito profitto ricevendo dalla controparte un rimborso Iva che recupererebbe in sede di detrazione di imposta
3. Si è costituito in appello ontestando ogni avversaria richiesta Controparte_1
e dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni non formulate nel corso del giudizio di primo grado di cui al punto 2) e al punto 3) dei motivi di impugnazione,
10 fondandosi la difesa dell'appellante su questioni aventi ad oggetto le due fatture e non sull'accordo transattivo ripassato fra le parti.
Ha eccepito poi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 325 c.p.c. in quanto, avendo il giudizio de quo ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in virtù dell'inadempimento di un accordo transattivo, l'appello doveva essere proposto con citazione e non con ricorso.
Ha dedotto al riguardo che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità riportata, affinché l'appello proposto con ricorso anziché con citazione possa ritenersi valido
è necessario che sia stato notificato alla parte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado per cui nel caso di specie essendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza stata effettuata in data 03.01.25 ossia 52 giorni dopo la notifica della sentenza ,
l'appello è da considerarsi inammissibile.
Nel merito, ha rappresentato l'infondatezza dei motivi di appello in quanto nel caso de quo la solidarietà nel pagamento delle spese per le attività rese dall'Avv. LO e dalla Dott.ssa non derivavano dalla legge (art 36 L. 392/78) bensì da un vincolo contrattuale . CP_5
Avendo le proprietarie intrapreso le azioni giudiziarie nei confronti di entrambe le società poiché responsabili in solido per i canoni dovuti, ne conseguiva, secondo l'appellata, che l'accordo transattivo e le spese delle due professioniste erano da imputarsi ad entrambe le società con vincolo di solidarietà; né aveva beneficiato della transazione solo l'appellata essendo il contratto di locazione ancora intestato alla società ( ora Parte_2 Parte_1
Ha addotto l'infondatezza delle censure riguardo la liquidazione dell'Iva in favore del legale dell'appellata, soggetto al regime forfettario e per il quale non è previsto il calcolo dell'IVA come risultante dall'atto di precetto notificato in data 18.11.24 alla ove non è stata Parte_1 richiesto il pagamento di nessuna IVA.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 14.10.2025 ed in tal modo provveduto alla discussione della causa, la stessa è matura per la decisione ai sensi dell'art. 437
c.p.c..
5. Preliminarmente occorre affrontare la questione dell'inammissibilità dell'appello per tardività ex art 325 c.p.c. sollevata dalla società appellata essendo il gravame stato proposto con ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
La questione trova soluzione ricorrendo al principio di ultrattività del rito secondo il quale il gravame va proposto secondo le medesime regole procedurali del giudizio di primo grado, in particolare riguardo i termini di impugnazione . Al riguardo la Suprema RT ha precisato
(Cass. n. 15272/2014) che “Il principio di ultrattività del rito postula che in caso di erronea
11 scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito ordinario anziché con quello del lavoro, l'appello deve essere proposto sempre con citazione e non con ricorso, e, ai fini della verifica della tempestività del gravame, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla data della notifica del ricorso alla controparte e non del deposito dello stesso in cancelleria.”; ed ancora (Cass. n. 15897/2014, Cass. n. 20705/2018) “ Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui
l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice”.
Per completare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità giova ricordare anche che
(Cass. n. 28519/19) “ Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma
l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).
Nel caso di specie l'appello è stato proposto con ricorso quindi secondo le modalità del rito locatizio seguito in primo grado: sul punto non può condividersi quanto sostenuto dall'appellato sull'erroneità del rito locatizio considerato l'oggetto del giudizio ( motivandosi in tal modo che il gravame dovesse essere proposto con citazione) in quanto ( in ossequio all'insegnamento della Suprema RT richiamata) il primo grado è stato effettivamente trattato con il rito del lavoro ( e non con il rito ordinario) poiché il procedimento monitorio è stato iscritto a ruolo secondo il rito del lavoro, determinando in tal modo che l'opposizione venisse introdotta con ricorso ( e non con citazione), che lo svolgimento del giudizio di opposizione seguisse il
12 predetto rito e che la stessa sentenza di primo grado (recante nell'intestazione l'indicazione
“Convalide di sfratto civile”) fosse pronunciata ex art 429 c.p.c. esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti.
Di conseguenza essendo il giudizio di primo grado stato incardinato ( sin dal deposito del ricorso monitorio) e poi svolto e definito secondo il rito locatizio ( con sentenza ex art 429
c..p.c) senza che intervenisse alcun mutamento di rito, correttamente il gravame andava proposto, come è avvenuto, con ricorso ( depositato in cancelleria il 29.11.24) e ai fini della tempestività dello stesso , entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ( avvenuta il 12.11.24)
; non trova pertanto applicazione al caso di specie il principio per cui, in caso di erronea scelta dell'atto iniziale (ove il gravame sia stato proposto con ricorso anziché con citazione) è possibile una sanatoria relativamente alla forma dell'atto prescelto ex art 156 ultimo comma c.pc. purchè non venga eluso il termine di decadenza dell'impugnazione ( nel caso di specie quello breve ex art 325 c.pc.c) ,cosicchè il termine utile a tal fine è dato dal deposito del ricorso non rilevando la data della notificazione;
di conseguenza il gravame è tempestivo.
5.1 Quanto all'appello i primi due motivi di gravame consentono una trattazione congiunta vertendo sull'esame degli accordi fra le parti in ordine alle somme ingiunte e alla ripartizione delle stesse in virtù del vincolo solidale ritenendo l'appellante di non essere tenuto a rimborsare alcunché all'appellata.
Al riguardo appare opportuno da un parte esaminare il contenuto degli accordi ripassati fra le parti e dall'altra la regolazione dei rapporti interni dell'obbligazione solidale dagli stessi assunta nei confronti delle proprietarie degli immobili.
In ordine agli accordi fra le parti e ai fini della verifica della fondatezza del gravame non può prescindersi dall'analisi del testo negoziale rilevando la RT come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra, come nel caso de quo, il comportamento precedente (sotto il profilo delle finalità perseguita, costituita dalla necessità di dirimere le varie pendenze fra le parti, che ha condotto all'accordo)
e il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo. Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass.n 20925/21, Cass. 10967/23)nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate ed infatti
“L'art. 1362 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della
13 convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti
e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019)”; essendo precluso il ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo chiaro ed immediato dalle espressioni utilizzate per cui “ Solo se il risultato in tal modo ottenuto non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cass.
7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass. 5595/2014). L'art. 1367 c.c. prevede espressamente che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso che esse possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, ma la norma va intesa non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile di una specifica clausola per legittimare l'interpretazione contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma solo che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse ed evitare di adottare la soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ove il dato letterale sia considerato inequivoco, il giudice, preso atto del contenuto del contratto, non può operare alcuna interpretazione conservativa e, se sussiste un motivo di nullità o di inefficacia, deve limitarsi a dichiararlo (Cass. 573/1983;
Cass. 19994/2004; Cass. 28357/2011; Cass. 19493/2018). In ogni caso, la lettura del contratto operata dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, anche una clausola contrattuale è suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dal sentenza (Cass. 28319/2017; Cass. 16987/2018). A ciò si aggiunga l'ulteriore chiarimento
(Cass. nn 13595/20, 20294/19, 24421/2015, 25840/2014) che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, assumendo valore rilevante anche il criterio logico-sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi altresì conto del comportamento anche successivo delle parti;
inoltre l'art. 1362 c.c. impone nell'interpretazione del contratto, di compiere l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta dei contraenti. Nell' operazioni ermeneutica, l'art. 1362 co. 2 c.c. sta ad indicare uno stretto collegamento tra testo letterale e intenzione comune delle parti “quale è desumibile (anche) dal loro contegno in particolare da quel contegno esecutivo non solo anteriore ma anche posteriore alla conclusione del negozio” (Cass. n. 24421/15) .
14 Applicando i suddetti principi generali al caso di specie va innanzitutto precisato che è necessario ai fini della ricerca della volontà delle parti tener conto non solo dell'art 5 della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ma anche dell'atto di transazione e preliminare di cessione di azienda sottoscritto dalle parti in data 15.01.22, ove si rinviene dal tenore del testo contrattuale (art 3 ) che la aveva dichiarato Controparte_1
“sotto la propria responsabilità e fornendone adeguata documentazione di aver provveduto al pagamento di tutti i debiti dalla stessa contratti nel periodo di detenzione dell'azienda a far data dal 01.04.2019” cui seguiva un elenco esemplificativo delle posizioni debitorie fra le quali non era riportata quella oggetto di causa;
nel successivo art. 5 si legge che “In ogni caso ,
[...]
con la sottoscrizione del presente atto si impegna a manlevare la società Controparte_1 da ogni eventuale futura richiesta di pagamento compresi interessi legali o Parte_2 di mora, sanzioni, spese legali ecc scaturenti dai rapporti descritti ai precedenti punti 3) e 4)
e/o avanzata da parte di fornitori , enti e/o amministrazioni pubbliche, Agenzia delle entrate” riferendosi evidentemente a richieste di pagamento relative all'esercizio dell'attività di bar, pasticceria, gelateria che dovessero essere presentate successivamente e non quelle pregresse di cui l'appellata aveva dato dimostrazione di aver già provveduto al pagamento.
All'art 5 della scrittura privata ( stipulata fra le proprietarie dei locali commerciali di via Firenze
Pizziolo e da una parte e e dall'altra ) è stabilito Per_1 Controparte_1 Parte_2 che “le conduttrici , con vincolo solidale fra loro, si impegnano altresì a rimborsare alle sig.re e l'importo omnicomprensivo di € 4.786,00 a titolo di spese e competenze Pt_4 Per_1 legali dovuti in favore dell'Avv. Federica LO nonché a rimborsare l'importo di € 600,00 già corrisposto e di cui alla fattura n. 26/21 del 7.7.21; tali somme vengono corrisposte contestualmente alla sottoscrizione del presente atto con assegno bancario intestato a Per_2
accettato salvo buon fine la cui firma in calce vale anche quale quietanza” : al riguardo
[...] va evidenziato che l'appellante ha provveduto a sottoscrivere la predetta scrittura in data
04.02.22 ossia successivamente alla transazione del 15.01.22 e dopo che l'appellata aveva già provveduto a pagare alle proprietarie gli importi di cui all'art. 5 delle predetta scrittura e quindi potendo tale sottoscrizione valere solo come un'assunzione di responsabilità solidale nei rapporti interni, essendo ormai divenuta superflua e superata quella verso le creditrici avendo le stesse ricevuto il pagamento dell'intera somma di € 5.396,00 da parte della Controparte_1 mediante assegno bancario (fasc. primo grado appellata). Del resto osserva la RT, una lettura diversa non parrebbe compatibile con il testo degli accordi e il comportamento delle parti in quanto, dopo che l'appellante aveva sottoscritto un accordo in data 15.01.22 ove non vi è espressa menzione delle voci di spesa di cui all'art. 5 della scrittura privata ( al cui pagamento aveva già
15 provveduto l'appellata) e la manleva era riferita a future richieste di pagamento provenienti da terzi, la successiva sottoscrizione della scrittura in data 04.02.22 può solo interpretarsi quale volontà dell'appellante di farsi carico del debito assunto in via solidale rimborsandone la propria quota alla
Controparte_1
Quanto alla ripartizione fra le parti della somma è noto che ai sensi dell'art. 1298 c.c. “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente” : al riguardo non appare condivisibile l'assunto dell'appellante che ritiene vadano imputate per intero all'appellata trattandosi di obbligazioni
(morosità e sfratto) sorte durante il periodo in cui la aveva la detenzione dei Controparte_1 locali ,in quanto va osservato che essendo le predette somme inserite fra le condizioni di un accordo transattivo stipulato dalle due società con le proprietarie “a completa definizione di ogni pretesa passata, presente e futura” ( punto d) premessa della scrittura privata) è evidente che il pagamento delle stesse risulta necessitato per poter risolvere e definire i rapporti derivanti dai contratti intervenuti fra le parti e quindi inserite in una transazione di cui hanno beneficiato entrambe.
5.2 Quanto al motivo di gravame relativo all'IVA liquidata in decreto ingiuntivo di cui l'appellante sostiene la non debenza, è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
2818/2024) “l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”) (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406)” e la parte soccombente pertanto “ove voglia contestare la deducibilità dell'imposta, ha facoltà di muovere contestazioni sul punto in sede esecutiva, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R.
n. 633 del 1972, possano escludere in concreto l'effettiva rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.”. Tanto chiarito è evidente l'infondatezza del motivo di gravame trattandosi di onere accessorio che in via generale consegue al pagamento degli onorari dovuti al difensore e che è sottoposto alla condizione dell'effettiva debenza di tale prestazione aggiuntiva, nel caso di specie neppure verificatasi, essendo il difensore dell'appellata soggetto al regime forfettario e
16 quindi nessuna Iva è stata richiesta all'appellante , come si evince dall'atto di precetto in atti ( fasc. primo grado appellante).
6. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello ritenuta assorbita ogni altra questione con conferma della sentenza impugnata.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da €
1.101 ad € 5.200) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CO l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in Euro 3.397,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA
e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
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