Sentenza 6 aprile 1970
Massime • 3
Spetta al giudice di merito stabilire la sussistenza o meno dello elemento soggettivo richiesto dalle previsioni normative dell'art 96 cod proc civ e tale indagine si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. ( nella specie il giudice di merito aveva motivato il rigetto della istanza ex art 96, ritenendo che non si profilasse in concreto, data la complessita degli accertamenti richiesti per la soluzione della controversia, un comportamento colpevole della parte attrice, contro cui l'istanza era stata proposta. La SC, nel ritenere incensurabile tale convincimento, ha enunziato il principio di cui in massima). ( V 1462-69, massima n 340258 2145-68, massima n 334314).*
Lo stabilire se sussista in concreto un rapporto pertinenziale, e cioe se una cosa si trovi in funzione strumentale di accessorieta rispetto a un'altra, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato. ( Conf 549-68, massima n 331652 868-66, massima n 321727).*
L'art 3 del dllt 16 gennaio 1916, n 54, - in forza del quale i terreni allora occupati dallo stato per Sede di ricoveri, per apertura di strade e per altre esigenze, nei territori danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 si intendevano ceduti ai rispettivi comuni - ebbe contenuto precettivo immediatamente operante il trasferimento degli immobili da esso contemplati, che pertanto preclude la possibilita di discutere validita ed efficacia del trasferimento stesso in base a principi o ad elementi costitutivi (ad es, Forma scritta ad substantiam) relativi ai trasferimenti immobiliari di natura negoziale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/1970, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1970 |
Testo completo
Lo stabilire se sussista in concreto un rapporto pertinenziale, e cioe se una cosa si trovi in funzione strumentale di accessorieta rispetto a un'altra, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato. ( Conf 549-68, massima n 331652 868-66, massima n 321727).*