Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7249/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 7249/2022 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. ARZENTON FABIO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avv. NAPOLITANO MARCO Parte_2 C.F._2
( Strada di Saviabona 94/D 36100 Vicenza;
C.F._3
- opponenti -
E
Controparte_1
, contumace P.IVA_1
Controparte_2
, con l'avv. MAZZOTTA PAOLO, con domicilio in VIA FEDERICO CESI P.IVA_2
72 00193 ROMA
- opposta -
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
BANCA DEL VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., con gli avv.ti Paola Strada e Tommaso Fantuz
- terza chiamata -
Conclusioni
Per : Parte_1
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1.accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo n Controparte_3
Partita N. 2021001000000022001IV202110255635- 851881 00000000, reso
[...]
esecutivo in data 08/02/2022, per tutti i motivi indicati in premessa;
2.accertare e dichiarare la natura giuridica di atto di precetto delle Cartelle di pagamento N.
077 2022 00032171 58 001 e N. 077 2022 00032171 58 002 notificate il Parte_1
04/05/2022, e conseguentemente la loro nullità e/o inefficacia per essere state emesse in assenza di un valido titolo esecutivo, per tutti i motivi indicati in premessa;
3. accertare e dichiarare la nullità della lettera di fidejussione omnibus sottoscritta da Pt_1
il giorno 18.06.2018, oppure, in via subordinata, dei suoi articoli 2 – 6 – 8, per tutti i
[...]
motivi indicati in premessa;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, accertare e dichiarare che
Contr nulla è dovuto da a in forza della lettera di fideiussione omnibus del Parte_1
18.06.2018, per tutti i motivi indicati in premessa;
Contr
5. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per tutti i motivi indicati Parte_1
in premessa;
6. Salvi juribus. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
L'esibizione ex art. 210 c.p.c. di almeno venti fidejussioni omnibus sottoscritte da istituti di credito rappresentativi dell'intero territorio nazionale nell'anno 2018, da ritenersi quale campione significativo sufficiente a fornire idonei elementi di valutazione in correlazione al tema della prova suddetta”.
Per : Parte_2
“1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo n. 2022/001037
Partita N. 2021001000000022001IV2021 10255635-851881 00000000, reso Controparte_3
esecutivo in data 08.02.2022, per tutti i motivi indicati in premessa;
2. accertare e dichiarare la natura giuridica di atto di precetto della cartella di pagamento N.
077 2022 00032171 58 001 notificata a il 04.05.2022, e conseguentemente Parte_2
relativa nullità e/o inefficacia per essere state emessa in assenza dii un valido titolo esecutivo, per tutti i motivi indicati in premessa;
3. accertare e dichiarare la nullità della lettera di fidejussione omnibus sottoscritta da
[...]
il giorno 18.06.2018, oppure, in via subordinata, dei suoi articoli 2-6-8, per tutti i Parte_2
motivi indicati in premessa;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, accertare e dichiarare che Contr nulla è dovuto da a in forza della lettera di fideiussione omnibus del Parte_2
18.06.2018, per tutti i motivi indicati in premessa;
Contr
5. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per tutti i motivi Parte_2
indicati in premessa;
6. Salvi juribus. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
2 In via istruttoria
Per tuziorismo difensivo si chiede che venga disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di almeno venti fidejussioni omnibus sottoscritte da istituti di credito rappresentativi dell'intero territorio nazionale nell'anno 2018, da ritenersi quale campione significativo sufficiente a fornire idonei elementi di valutazione in correlazione al tema della prova suddetta”.
Per l'opposta Controparte_5
“Nel Merito
Rigettare l'avversa opposizione e quindi tutte le domande ed eccezioni formulate dalle parti attrici siccome inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità delle cartelle esattoriali impugnate, nonchè la piena validità del credito di cui alle predette cartelle vantato da quale gestore del Pt_3
Fondo di Garanzia per le PMI, nei confronti delle parti opponenti, quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale del medesimo credito con conseguente revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva di dette cartelle concessa in sede cautelare.
Con vittoria di spese e compensi in favore della esponente , ponendo altresì a Pt_3
carico della parte opponente anche le spese di giudizio da liquidarsi in favore della terza chiamata”.
Per la terza chiamata Controparte_6
“Nel merito
In via principale:
- rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dai Sig.ri e Parte_2 Parte_1
per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, con conseguente rigetto della domanda formulata, in comparsa di costituzione e risposta, in via subordinata, nel merito, da in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6
- rigettare, comunque, per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la domanda formulata, in comparsa di costituzione e risposta, in via subordinata, nel merito, da
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, nei confronti della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nel caso di rimessione della causa in istruttoria.
3 In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono rivolti al Tribunale di Padova proponendo Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. alle cartelle di pagamento rispettivamente N. 077 2022
00032171 58 002 e N. 077 2022 00032171 58 001 notificate il 4.5.2022 dall'
[...]
in relazione al credito di Controparte_7 [...]
Contr (da ora in avanti, per brevità, solo ) di cui Controparte_5
al ruolo n. 1037/2022.
Contr
2. Nel proprio atto introduttivo gli opponenti hanno dedotto che dopo aver pagato €
30.598,54 in escussione della garanzia del Fondo PMI ex art. 2 comma 100 lett. a) legge n.
662/1996 sul finanziamento di € 49.000 erogato da (da ora Controparte_8 per brevità solo “BCC”) alla , ha agito in via di surroga nei Parte_4
confronti degli opponenti, quali fidejussori della debitrice;
hanno quindi contestato la legittimità della riscossione mediante ruolo, vista l'assenza di un valido titolo esecutivo, dal momento che per le entrate fondate su rapporti di natura privatistica, quale è quello in capo ad
Contr che si è surrogata nel credito (sempre privatistico) di BCC di cui al mutuo chirografario, il ruolo esattoriale non assume natura anche di titolo esecutivo ma di mero precetto, come si evince dall'art. 21 d. lgs n. 46/1999.
3. Gli opponenti hanno inoltre eccepito la nullità della fidejussione omnibus sottoscritta il
18.6.2018 in conformità al modello cd. ABI, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, nonché la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c., vista la nullità dell'art. 6, conforme all'art. 6 dello schema ABI e clausola vessatoria ex art. 33/II comma lett.
t) cod. cons.; l'obbligazione principale è scaduta l'1.10.2020 con la comunicazione alla società debitrice della revoca di ogni affidamento, ma l'atto stragiudiziale di messa in mora non era idoneo ad evitare la decadenza. Peraltro, non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di imprese ma del G.O., perché i fidejussori sono persone fisiche e si applica la normativa a tutela del consumatore.
4. I signori e hanno quindi concluso chiedendo, previa sospensione Pt_1 Parte_2 dell'efficacia esecutiva del ruolo, la declaratoria di nullità dell'iscrizione a ruolo, della Contr fidejussione prestata e l'accertamento che nulla è dovuto nei confronti di Contr
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree e deducendo che, a seguito del mancato rimborso del finanziamento erogato alla società in data Parte_5
14.9.2020 la banca finanziatrice ha comunicato alla debitrice e ai fidejussori la revoca del
4 finanziamento, la messa in mora e l'intimazione di pagamento delle rate scadute e insolute, degli interessi di mora e del capitale residuo: il 2.12.2020 BCC ha chiesto l'attivazione della Contr garanzia del Fondo PMI ed ha approvato l'erogazione dell'importo di € 30.598,54 pari all'80% dell'insolvenza, liquidato a BCC in data 27.7.2021. Contr
6. Con raccomandata del 25.10.2021 invitava la società e i suoi fidejussori al pagamento delle somme dovute, avvisando che in difetto avrebbe attivato la procedura di recupero del
Contr credito di natura pubblica: nel perdurante inadempimento ha quindi avviato la procedura di recupero del credito e l' ha emesso le cartelle Controparte_1
di pagamento opposte.
7. Tanto esposto, la convenuta ha evidenziato la correttezza della procedura di recupero del credito effettuata, dal momento che la normativa di riferimento distingue da un lato il rapporto privatistico tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fidejussori e dall'altro lato il
Contr rapporto pubblicistico tra che è gestore del Fondo di garanzia per le PMI ex l. 662/1996
e la società debitrice ed eventuali fideiussori, fondato sulla garanzia legale quale misura di intervento pubblico;
inoltre, l'art. 8 bis D.L. n. 3/2015 conv. in L. n. 33/2015, applicabile al caso di specie, prevede che in caso di escussione della garanzia, il Fondo acquisisce il diritto alla restituzione della somma liquidata mediante riscossione esattoriale di cui all'art. 17 D.
Contr Lgs n. 46/1999, quindi a prescindere dalla surroga legale di all'ente finanziatore, l'art. 21 citato dagli opponenti è inapplicabile alla fattispecie.
Contr
8. ha inoltre contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti in relazione alle fidejussioni rilasciate:
- l'eccezione di nullità della fidejussione, in ogni caso solo parziale, è infondata, in quanto l'art. 6, oltre alla deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (6.5) prevede anche altre quattro disposizioni valide ed efficaci;
- la clausola non è vessatoria poiché gli opponenti non sono consumatori, avendo sottoscritto la fidejussione in qualità di soci della quindi a tutela dei rispettivi interessi economici;
Pt_4
- non vi è stata decadenza dalla garanzia, poiché l'art.
6.1 prevede l'obbligo del fidejussore di pagare al creditore a “prima richiesta”: BCC ha inviato in data 14.9.2020 a mezzo PEC e racc.
a/r al debitore principale e ai garanti la contestazione dell'inadempimento del finanziamento, della decadenza dal beneficio del termine rateale di rimborso, con diffida al pagamento dell'intero credito residuo dovuto, oltre interessi e spese, rimasto inadempiuto, evitando quindi la decadenza. Contr
9. In conclusione, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di BCC, tenuta a rispondere nei confronti del Fondo nel caso in cui quest'ultimo veda compromesso il proprio
5 credito verso il debitore principale e i suoi eventuali garanti, il rigetto dell'opposizione attorea, previo rigetto della sospensiva richiesta.
10. Si è quindi costituita in giudizio Controparte_6
Contr (già BCC e da ora, per brevità, solo , chiamata in causa dall'opposta, chiedendo il
Contr rigetto delle domande formulate dagli opponenti ed associandosi alle difese di chiedendo altresì il rigetto della domanda proposta da quest'ultima nei propri confronti.
11. Più specificamente, la terza chiamata ha contestato l'eccezione di nullità della fidejussione per violazione della disciplina antitrust poiché infondata, dal momento che le garanzie sono state sottoscritte a giugno 2018, ossia molti anni dopo il provvedimento di Banca d'Italia del 2005.
La domanda degli opponenti è altresì inammissibile, in quanto formulata nei confronti di
Contr che è carente di legittimazione passiva, oltre che generica. La banca non è decaduta dalla garanzia, vista la tempestiva attivazione stragiudiziale con la costituzione in mora con raccomandata del 14.9.2020. Contr Contr 12. Proseguiva contestando anche la domanda avanzata da nei suoi confronti: la concessione della garanzia prestata dal Fondo a favore della debitrice principale prescinde dall'ottenimento delle garanzie personali rilasciate dagli opponenti e prova ne è che il Contr Comitato di gestione del Fondo di Garanzia con apposita delibera, ha ammesso l'operazione finanziaria richiesta alla garanzia del Fondo in data 13.6.2018, mentre le fidejussioni degli opponenti venivano rilasciate solo il 18.6.2020; non merita quindi
Contr accoglimento la domanda di condanna di nel caso in cui fosse accertata la nullità delle fidejussioni degli opponenti.
13. Dopo molteplici rinvii in pendenza di trattative tra le parti, è stata fissata l'udienza del
20.6.2024 di discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
14. Successivamente, visto il mancato accordo rispetto alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. con provvedimento del 18.7.2024, sono stati concessi i termini richiesti per il deposito delle memorie ex art. 183/VI comma c.p.c., nell'ambito delle quali le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive domande ed eccezioni originarie, precisando in particolare gli opponenti che: ferma la qualifica di consumatori, vi è stata decadenza dalla garanzia vista la nullità della notifica della documentazione di cui agli allegati 6 di BCC e
Contr
documentazione che non riporta la firma per ricevuta dei signori e , ma Pt_1 Parte_2
di tale , non convivente né addetta alla casa o alla ricezione della posta;
la Persona_1
fidejussione è nulla parzialmente anche per violazione del divieto di cumulo delle garanzie di cui all'art. 4/IV comma dell'allegato 1 al D.M. 23.9.2015; non sussistono i presupposti per la Contr surroga di (memoria n. 1).
6 Contr 15. In seconda memoria ha contestato la nullità della notifica ai signori e , Parte_2 Pt_1 deducendo l'irrilevanza del ritiro delle raccomandate da parte di , persona Persona_1
diversa dai destinatari ma evidentemente autorizzata alla ricezione, vista la sua presenza nella loro residenza. La banca non è in ogni caso incorsa nella decadenza, avendo tempestivamente agito nei confronti della debitrice principale, inviando la costituzione in mora del 14.9.2020 alla società, ricevuta dalla SI , quale legale rappresentante e liquidatrice, in Parte_2
data 1.10.2020. Gli opponenti, soci della società debitrice, non sono qualificabili come consumatori. Contr Contr 16. Le stesse difese di sono state formulate anche da (in memoria n. 2), che ha inoltre precisato come la sede della società debitrice, peraltro denominata con le iniziali dei cognomi degli opponenti, coincida con la residenza di . Parte_2
17. Gli opponenti, richiamato il principio di vicinanza della prova, hanno sostenuto che l'onere di provare la perdurante sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale grava sulle controparti
(convenute e chiamate), chiedendo in ogni caso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di almeno venti fidejussioni omnibus sottoscritte da istituti di credito rappresentativi dell'intero territorio nazionale nell'anno 2018 (memoria n. 2). La SI ha eccepito la Parte_2
Contr tardività della seconda memoria di (memoria n. 3).
18. Sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale, la causa è stata trattenuta in decisione il 30.1.2025, sulle conclusioni precisate a mezzo note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c.
19. Previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive.
***
Contro A. La dedotta natura privatistica del credito di Contr 20. Sostengono in primo luogo gli opponenti che, nel momento in cui si surroga al finanziatore che ha pagato in forza della garanzia pubblica prestata, l'ente agirebbe per la soddisfazione di un credito di natura privatistica e non più pubblicistica: ovvero per la soddisfazione del finanziamento erogato dalla banca. Cosicché non sarebbe corretta la procedura di soddisfazione coattiva mediante ruolo esattoriale, riservato ai soli crediti di
Contr natura pubblicistica: dovrebbe procurarsi pertanto un titolo esecutivo come qualsiasi creditore.
21. La difesa non è fondata.
22. La giurisprudenza di Legittimità è ormai da tempo consolidata nell'affermare la riscuotibilità
Contr a mezzo ruolo dei crediti sorti a seguito della surroga di nelle ragioni del soggetto
7 finanziatore garantito dal garante pubblico ai sensi della l. n. 662/1996, riconoscendo tali crediti come aventi natura pubblicistica poiché connessi alla finalità pubblicistiche di supporto all'attività imprenditoriale ed al recupero delle erogazioni pubbliche relative alla garanzia.
23. Cass. 1005/2023 ha infatti chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_2
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (in termini si leggano Cass. n. 30621/2019, Cass. n. 14915/2019, Cass. n. 1005/2023, Cass. n.
36513/2023 e da ultimo Cass. n. 9657/2024).
Contr 24. Concludendo sul punto, sta correttamente agendo per la soddisfazione del credito in cui si è surrogata a mezzo ruolo esattoriale.
B. La qualifica di consumatori in capo agli opponenti
25. Ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo va definito consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, cosicché la qualifica professionale, da un lato, va riconosciuta non in ragione delle qualità personali del contraente quanto in considerazione del rapporto tra dette qualità e l'obbligazione assunta;
dall'altro ricorre in considerazione delle qualità delle parti del contratto in discussione e non della eventuale diversa obbligazione cui il contratto sia accessoria (“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur CP_10
svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (così Cass. SSUU n.
5868/2023, che si esprime proprio in punto fideiussione).
8 26. La convenuta e la terza chiamata contestano la qualità di consumatore in capo ai signori Pt_1
e , in quanto entrambi soci della debitrice principale (si veda la visura camerale sub Parte_2
doc. n. 9 terza chiamata depositato in data 11.1.2024).
27. In effetti per la SI la qualità di consumatrice va senz'altro esclusa, giacché la Parte_2
stessa non solo è socia all'80% (quindi di ampia maggioranza) della società ma ne è Parte_5
anche legale rappresentante e tale qualifica rivestiva anche all'epoca del sorgere della garanzia: deve quindi concludersi sul punto nel senso che la stessa ha agito per scopi professionali, ovvero attinenti all'attività imprenditoriale svolta.
28. La conclusione è invece diversa con riferimento al signor che risulta dalla visura Pt_1
camerale socio per la quota minoritaria del 20%.
29. Infatti, da una parte la Suprema Corte ribadisce che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fidejussione stipulato da una persona fisica in favore di una società commerciale devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non del distinto contratto principale, dando rilievo, sulla base di quanto statuito dalla Corte di giustizia europea, all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fidejussore. È necessario, in altri termini, guardare alle condizioni personali del garante e non alla figura dell'obbligato principale al fine di determinare se possa essere o meno qualificato come consumatore con conseguente applicazione in suo favore della disciplina sul foro del consumatore qualora emerga che l'assunzione della garanzia non sia connessa allo svolgimento di attività professionale, ovvero non sia funzionalmente collegata alla società garantita” (Cass. n. 8662/2020); dall'altra parte, la mera detenzione di una partecipazione minoritaria non “trasforma” il socio garante da consumatore a professionista, nell'assenza – come è nel caso di specie – di idonea deduzione e dimostrazione del fatto che la garanzia è stata resa nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale ovvero del fatto di ingerenza del socio nell'attività d'impresa (Cass. n. 19516/2024).
30. L'opponente va quindi qualificato come consumatore. Pt_1
C. La validità ed efficacia dell'obbligo fideiussorio assunto dagli opponenti
32. Gli opponenti invocano la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in favore della banca finanziatrice;
in via subordinata la nullità della clausola 6.5 della garanzia, che stabilisce la deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 c.c. per l'escussione della garanzia a pena di decadenza;
in via ulteriormente subordinata la natura abusiva della medesima clausola ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo (doc. n. 4 opponenti).
9 33. Ebbene, riguardo alle garanzie omnibus rilasciate dagli opponenti va in primo luogo esclusa la fondatezza dell'eccezione di nullità totale prospettata per violazione della normativa a tutela della concorrenza: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SSUU
n. 41994/2021) hanno infatti chiarito in proposito che nullità dei contratti è (di regola) solo parziale, stabilendo che “i contratti di fidejussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Nel caso di specie, indipendentemente dalla prova della circostanza che le garanzie siano state in effetti stipulate “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza, tale diversa volontà delle parti non è desumibile dal contratto né
è stata altrimenti comprovata: cosicchè, se anche ricorresse un'ipotesi di invalidità per violazione della normativa concorrenziale, in ogni caso tale nullità non investirebbe l'intero contratto ma sarebbe soltanto parziale.
34. Proseguendo nell'analisi delle successive censure, va comunque evidenziato che l'eventuale nullità o abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non avrebbe nel caso di specie alcuna rilevanza applicativa, dal momento che entrambe le garanzie prestate dagli opponenti contengono all'art.
6.1 una clausola che prevede il pagamento del garante “a semplice richiesta scritta”, con la conseguenza che l'attivazione della banca creditrice per evitare la decadenza non doveva necessariamente assumere natura giudiziale. Il Giudice di
Legittimità ha infatti da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria); in altre parole, ogniqualvolta le parti concordino il “pagamento a semplice richiesta scritta” proveniente dal creditore, l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995 in motivazione, richiamata da
Cass. n. 13078/2008, Cass. n. 22346/2017 e da ultimo Cass. n. 5179/2025).
35. Cosicché la questione di nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. rimane assorbita, atteso che nel caso di specie il termine semestrale non è stato superato: contestualmente alla comunicazione di risoluzione dei rapporti
10 intercorrenti con la società la banca finanziatrice ha infatti intimato anche ai garanti il pagamento del dovuto in via stragiudiziale (tale comunicazione, datata 14.9.2020 ed inviata a mezzo raccomandata a/r, è stata ricevuta in data 6.10.2020: doc.ti 6 e 7 terza chiamata).
36. Né – con particolare riferimento alla posizione difensiva del signor - può ritenersi che la Pt_1
clausola che preveda il pagamento a semplice richiesta scritta risulti in contrasto con la disciplina consumeristica, non ricorrendo alcun significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti né a ben vedere una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame.
37. Tale conclusione discende dalla ricostruzione della ratio della previsione e della sua evoluzione interpretativa: la funzione dell'art. 1957 c.c. è di proteggere il patrimonio del garante, che altrimenti si troverebbe esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore e quindi all'incertezza in ordine al destino della propria obbligazione. La norma quindi impone al creditore di attivarsi entro un contenuto intervallo temporale (sei mesi) nei confronti del debitore: per effetto dell'iniziativa tempestiva il creditore avrà più possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, che avrà meno tempo ed occasioni per disperderlo, con la conseguenza che sarà meno frequente la necessità di rivolgersi in seconda battuta al garante;
se invece il creditore non trovi soddisfazione dal debitore, potrà attivarsi nei confronti del garante: dopodichè quest'ultimo potrà rivalersi sul debitore principale, ma se la soddisfazione sia impossibile, ciò non sarà imputabile al ritardo del creditore ma dipenderà dall'incapienza del debitore sostanzialmente coeva alla scadenza dell'obbligazione.
38. In considerazione della ratio della norma la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che l'iniziativa del creditore per evitare la decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. dev'essere giudiziale e non meramente stragiudiziale (Cass. n. 7345/1995, Cass. n. 19300/2005): se detta iniziativa è funzionale ad offrire una certezza al garante in ordine alla sua obbligazione,
l'iniziativa del creditore deve essere "concreta" per sfociare nella sua soddisfazione (con conseguente liberazione del garante) o insoddisfazione totale o parziale (con conseguente chiara esposizione del patrimonio del garante).
39. Deve trarsi a questo punto una prima conclusione: lo squilibrio tra consumatore garante e professionista garantito ricorre ogniqualvolta l'accordo negoziale di modifica all'art. 1957 c.c. aggravi l'esposizione del garante al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale per l'inerzia del creditore principale.
40. Per altro verso va notato che la norma è stata interpretata nel senso che la decadenza in ogni ipotesi di fideiussione solidale e priva del beneficium excussionis non ricorre in caso di
11 attivazione infrasemestrale del creditore nei confronti del garante e non del debitore principale
(ancora Cass. n. 7345/1995, Cass. n. 19300/2005): il garante in questo caso, se paga, può rivalersi sul debitore e, vista l'iniziativa tempestiva del creditore, se il patrimonio del debitore sia incapiente ciò non può essere imputato all'inerzia del creditore garantito. V'è peraltro da osservare che l'interpretazione per cui anche nei confronti del garante l'iniziativa debba essere giudiziale a pena di decadenza è il frutto della trasposizione sul garante dell'interpretazione di una norma dettata per la diversa figura del debitore principale: cioè – come anticipato - la norma che impone l'attivazione giudiziale sorge in realtà perché sia concreta l'aggressione del patrimonio del debitore principale, in modo da favorire la liberazione del garante.
41. Ma, se la ratio della norma è quella ricostruita sopra, il fatto che l'iniziativa nei confronti del garante (si badi bene: nei confronti del garante e non del debitore principale giacché la clausola di deroga è inserita nella fideiussione) sia assunta convenzionalmente in via stragiudiziale invece che giudiziale non ha nulla a che vedere col fatto che il garante sia esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore, che è la ratio sottesa all'art. 1957 c.c.
Ovvero la decadenza in discussione non va interpretata come un ostacolo al percorso di soddisfazione del creditore nei confronti del garante ma è giustificata - come detto - solo in ragione del pregiudizio che il garante patisca per l'inerzia del creditore. Ebbene, l'intimazione stragiudiziale esclude di per sé qualsiasi incertezza in capo al garante in ordine al destino della sua obbligazione: egli già sa di essere chiamato a pagare per il debitore principale e coglie pertanto appieno l'esposizione del suo patrimonio.
42. Cosicché deve concludersi nel senso che la pattuizione che deroga all'onere del creditore di attivazione giudiziale nei confronti del garante non aggrava l'esposizione del patrimonio di quest'ultimo: ne consegue che detta clausola non incorre nel divieto di ostacolare le eccezioni del consumatore ai sensi dell'art. 33/II, lett. t, cod. consumo. L'art. 1957 c.c. infatti non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore, che determini una incertezza al destino della sua obbligazione: detta incertezza è ovviamente neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale. Né del pari ricorre un significativo squilibrio tra le posizioni rilevante ai sensi dell'art. 33/I cod. consumo, che neppure il consumatore ha attribuito un contenuto specifico diverso da quanto appena considerato.
43. Tale interpretazione del resto consente al debitore di evitare la situazione di incertezza sulla sorte della sua obbligazione senza essere necessariamente coinvolto in un procedimento giudiziario. Una contraria interpretazione comporterebbe, invece, un aggravio maggiore per il
12 debitore, poiché imporrebbe al creditore di attivarsi giudizialmente entro un ristretto termine per evitare la decadenza (ad es. richiedendo un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore ed iscrivendo di conseguenza dei gravami), senza lasciare al fideiussore il tempo necessario per tentare una composizione stragiudiziale della controversia evitando i costi per la costituzione in giudizio o per scegliere altre soluzioni, come procedere al pagamento agendo poi in regresso nei confronti del debitore principale o chiedere al debitore principale di essere liberato o garantito ex art. 1953 c.c. o sollevare le eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia o principale nei confronti del creditore.
44. Gli opponenti hanno altresì contestato l'efficacia e tempestività dell'intimazione di pagamento atteso che la cartolina relativa alla ricezione della raccomandata sarebbe stata sottoscritta da tale , che non conviveva con gli opponenti né era addetta alla Persona_1
loro casa.
45. Al riguardo va in primo luogo sottolineato che i signori e eccepiscono (da Pt_1 Parte_2
ultimo in comparsa conclusionale) la nullità della notificazione, senza considerare che nel caso di specie non vi è alcuna notificazione di cui verificare la validità: l'intimazione è stata inviata a mezzo posta con raccomandata AR.
46. In secondo luogo, quanto alla ricezione della lettera contenente l'intimazione di pagamento da parte della SI , va ricordato che l'art. 1335 c.c. stabilisce la presunzione di Per_1
conoscenza di ogni dichiarazione “diretta ad una determinata persona … nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia” (si veda sul punto anche Cass. n. 13087/2009). Ebbene, partendo da detto principio si è quindi affermato in tema di notificazione, ma esprimendo un principio valido a maggior ragione in tema di comunicazione a mezzo raccomandata, che “il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.” (Cass. n.
15973/2014).
47. Nel caso di specie gli opponenti si sono limitati ad affermare la non convivenza della SI
, ma non hanno offerto alcuna prova al riguardo, anche al fine di ricostruire chi fosse Per_1
detta persona: anzi, sin dalla citazione si sono limitati ad affermare che la diffida
13 stragiudiziale non valeva ad impedire la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., così confermando implicitamente la ricezione della missiva.
48. Concludendo sul punto, le diffide stragiudiziali inviate dalla banca finanziatrice sono intervenute entro il semestre successivo alla scadenza dell'obbligazione garantita, cosicché non risulta violato l'art. 1957 c.c.: di conseguenza non è intervenuta decadenza dalla fideiussione.
C. Sul divieto di cumulo di garanzie
49. Gli opponenti hanno infine sostenuto la nullità della fideiussione prestata nella misura dell'80%, per violazione dell'art. 4 comma 4 dell'allegato 1 al DM 23/09/2015, che prevede che “Sulla quota di finanziamento garantito dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”.
50. Ebbene, va in primo luogo evidenziato che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative,
Contr bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da "serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito dall'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019"
(Tribunale di Perugia n. 1337/2021; ABF Collegio di Milano n. 23742/2020): lo scopo della disciplina in questione è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento.
51. La finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata e "non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma" (sempre Tribunale di Perugia n.
1337/2021; Corte d'Appello di Trento n. 285/2021).
52. Nel caso di specie, la garanzia fidejussoria è stata prestata da persone fisiche (gli opponenti) e non già dall'impresa finanziata, non spiegando a tale proposito alcuna rilevanza il fatto che i garanti fossero anche soci della giacchè ciò che unicamente rileva, a mente della Parte_5
14 ratio del divieto come sopra ricostruita, è infatti solo che il patrimonio dell'impresa finanziata
Contr con garanzia non sia ulteriormente gravato da una garanzia diversa (in relazione alla quale il Fondo, una volta escusso, avrebbe diritto di surroga): tale circostanza evidentemente non si verifica nel momento in cui il garante è una persona fisica (dunque un soggetto diverso dall'impresa finanziata), a prescindere dalla contemporanea qualifica di socio o di amministratore.
53. In conclusione sul punto: il richiamo alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 non vale a determinare la nullità della fidejussione invocata dagli opponenti.
54. Va peraltro evidenziato che la disciplina sopra citata, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità della garanzia, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, che vanno necessariamente rintracciate in una fonte normativa di rango primario;
tale norma secondaria "in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di Garanzia", non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito e il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d.
"doppia garanzia", legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo
o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo (laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica" (Tribunale di Monza n. 1598/2021; Corte d'Appello di Milano n.
3083/2022).
55. Va infine precisato che l'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia (in vigore dal 14.10.2022) fuga ogni dubbio sull'ammissibilità dell'acquisizione di garanzie di tipo personale concesse da persone fisiche a garanzia di finanziamenti già assistiti dal Fondo, in quanto al punto C.4, denominato "Altre garanzie sulle operazioni finanziarie", è previsto che "
1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento
15 non coperta dalla garanzia": dalla disposizione ora richiamata risulta dunque evidente che la limitazione all'acquisizione di un'ulteriore garanzia sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo riguarda soltanto le garanzie reali e quelle assicurative e bancarie, prestate, rispettivamente, dal soggetto finanziato (come sopra spiegato: l'impresa finanziata) e da un intermediario assicurativo o bancario nell'interesse di quest'ultimo (ABF Collegio di Palermo
n. 6880/2022).
56. In conclusione, anche questo motivo di opposizione è infondato.
D. Conclusioni
57. Concludendo, l'opposizione proposta dai signori e è infondata e va rigettata. Pt_1 Parte_2
58. Sotto un profilo istruttorio va confermata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori con riferimento ai modelli di fideiussione omnibus adottati da vari istituti di credito maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale, atteso che la richiesta, peraltro formulata genericamente non potendo rimettersi al Tribunale i soggetti destinatari dell'ordine di esibizione (istanza di esibizione di almeno venti modelli di fideiussione), non è funzionale a provare una circostanza rilevante ai fini della decisione, essendosi chiarito che, quand'anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. dovesse essere dichiarata nullità, ugualmente nel caso di specie non si sarebbe verificata alcuna decadenza.
59. Dalla soccombenza discende la condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe previste per l'attività giudiziale svolta avanti al Tribunale nelle cause di cognizione ordinaria, con riferimento allo scaglione di valore fino ad € 52.000; la liquidazione segue i valori sostanzialmente medi per le prime due fasi e la fase decisoria ed i valori pressocché minimi per la fase di trattazione, atteso che l'istruttoria è stata solo documentale: all'opposta va riconosciuto un compenso leggermente superiore per le prime due fasi, avendo anche proceduto alla chiamata in causa della società terza.
Contr 60. Non assume invece rilievo allo scopo la mancata accettazione da parte di delle proposte transattiva e conciliativa, che assumono rilievo solo nell'ipotesi in cui la domanda sia poi accolta nei limiti della proposta formulata ex art. 185bis c.p.c.: presupposto che non ricorre nel caso di specie.
61. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 7249/2022), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
16 - Rigetta la domanda attorea;
- Condanna in solido i signori e alla rifusione delle spese di lite sostenute Pt_1 Parte_2
dall'opposta costituita e dalla terza chiamata, liquidate in € 7000 per compenso a favore dell'opposta e di € 6.500 quanto alla terza chiamata, oltre al 15%, iva e cpa come per legge.
Padova, 22/05/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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