Accoglimento
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07669/2025REG.PROV.COLL.
N. 02850/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2025, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Corsi, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di SA (sezione prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata Angelo Corsi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della difesa chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata con cui è stato accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- per l’ottemperanza alla sentenza del T.a.r. per la Campania, SA, n. -OMISSIS-.
2. Con la sentenza da ultimo indicata il T.a.r. ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione per il sinistro occorso al ricorrente in data 29 giugno 2010, allorché prestava servizio come VFP1 dell’Esercito italiano.
3. La citata sentenza, nel dettare i criteri di quantificazione del danno da risarcire, ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.c., ha: a) escluso il danno patrimoniale, poiché il ricorrente risulta aver ultimato il periodo di ferma volontaria l’8 dicembre 2010, senza che siano stati allegati pregiudizi retributivi discendenti dall’infortunio, o emolumenti non corrisposti; b) riconosciuto il danno non patrimoniale, nella misura indicata dal consulente di parte e non contestata dall’amministrazione (danno biologico permanente nella percentuale del 45%, inabilità temporanea totale di novanta giorni, e inabilità temporanea parziale al 50% di centoquaranta giorni); c) sancito che dall’importo determinato, conformemente ai condivisi insegnamenti offerti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 1 del 2018, andrà detratto quanto eventualmente già percepito in via indennitaria per il medesimo evento.
4. Con nota prot. 162331 del 24 settembre 2024 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha comunicato che: i) il danno non patrimoniale, calcolato sulla base dei criteri indicati dal T.a.r., è pari ad euro 255.549,00; ii) a tale somma devono essere detratti, come disposto dal giudicato, gli importi percepiti e percipiendi dall’interessato a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria, pari a complessivi euro 548.137,12.
5. Il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la nullità del provvedimento n. 162331 del 24 settembre 2024 per violazione del giudicato in quanto avrebbe illegittimamente scomputato dalla somma dovuta a titolo di risarcimento anche la pensione privilegiata che ha una finalità di sostegno reddituale e non compensativa del pregiudizio all’integrità psico-fisica.
6. Il T.a.r. per la Campania, SA, sezione I, con sentenza n.-OMISSIS- accoglieva il ricorso, rilevando che la pensione privilegiata ordinaria ha natura reddituale e latamente risarcitoria del danno patrimoniale, circostanza che esclude che le somme attribuite o da attribuirsi al ricorrente a titolo di pensione privilegiata ordinaria possano essere scomputate dal risarcimento dovuto per il danno non patrimoniale subito.
7. Il Ministero ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione del giudicato . La sentenza impugnata fonda l’impossibilità di detrarre la pensione privilegiata dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno sul rilievo che tale pensione sarebbe finalizzata a compensare i danni patrimoniali i quali, tuttavia, sono stati esclusi dalla sentenza n. -OMISSIS-;
2) Violazione del giudicato – altro profilo. La sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato che ha disposto la detrazione di quanto “ eventualmente percepito in via indennitaria per il medesimo evento ”.
3) Erronea qualificazione della pensione privilegiata ed erroneità della sua mancata detrazione dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno. Illogicità della motivazione . Contrariamente a quanto statuito dal T.a.r., la pensione privilegiata ripara un danno alla persona e non un danno patrimoniale.
8. Si è costituito in resistenza l’interessato.
9. All’udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato.
11. La sentenza n. -OMISSIS- ha espressamente statuito il defalco dal danno non patrimoniale riconosciuto di quanto eventualmente già percepito dall’interessato “ in via indennitaria per il medesimo evento ”, richiamando i noti principi sanciti dall’Adunanza plenaria n. 1/2018.
12. Non vi è dubbio che tra le somme percepite dal ricorrente in via indennitaria per il sinistro occorso rientra, oltre all’equo indennizzo, anche la pensione privilegiata ordinaria.
13. La conclusione del giudice di primo grado che, invece, ha affermato il cumulo sulla base della funzione reddituale e “latamente” risarcitoria assolta dalla pensione privilegiata non può essere condivisa in quanto:
a) è in contrasto con il giudicato che ha disposto espressamente il defalco di tutte le somme corrisposte in via indennitaria per il medesimo evento, assegnando rilievo alla causa concreta dell’attribuzione patrimoniale e non alla tipologia astratta dell’indennità riconosciuta (pensione privilegiata o equo indennizzo);
b) pretermette la specialità della pensione privilegiata dei militari (art. 67 d.P.R. 1092/1972) che, a differenza di quella del personale civile (art. 64 del citato d.P.R., poi abrogato dall’art. 6 d.l. n. 201/2011), non richiede che le menomazioni abbiano “ reso il dipendente inabile al servizio ”. Essa, pertanto, pur non avendo una natura esclusivamente risarcitoria, ma anche previdenziale (in ciò differenziandosi dalla pensione tabellare in senso stretto per menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, che prescinde dal rapporto di servizio e dalla sua durata: Cassazione civile sez. lav., 15/09/2017 n.21511) assolve comunque ad una finalità riparatoria per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato (Corte Cost. sent. 20/2018);
c) non considera che, nel caso di specie, la finalità compensativa-riparatoria del danno alla persona assolta dalla pensione privilegiata è prevalente su quella previdenziale e reddituale poiché il signor -OMISSIS- non ha subito alcuna perdita reddituale né un danno patrimoniale per effetto del sinistro occorso, avendo ultimato il periodo di ferma volontaria, come riconosciuto dal T.a.r. con efficacia di giudicato (capo n. 8.a della sentenza). Ove si riconoscesse alla pensione in questione natura esclusivamente reddituale, come opina l’appellato, l’attribuzione sarebbe priva di causa, integrando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
14. Nel caso in cui, pur in presenza di titolo differenti, vi sia l’unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni e, al contempo, obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria la compensatio opera sempre, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni, come statuito dall’Adunanza plenaria n. 1/2028 e dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. 12564/2018).
15. Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato dal giudicato e le indennità riconosciute a seguito del sinistro occorso (equo indennizzo e pensione privilegiata ordinaria) hanno la finalità compensativa della lesione del medesimo bene giuridico, costituito dall’integrità psico- fisica del militare, e, quindi, giustificano l’attribuzione di una, altrettanto unitaria, prestazione patrimoniale finalizzata a reintegrare la sfera personale della parte lesa.
16. Per tali ragioni, il defalco, disposto dall’amministrazione, di tutte le somme riconosciute a titolo indennitario è conforme al giudicato.
17. La decurtazione si estende anche alle somme percipiende, oltre che per quelle percepite, atteso che: a) la compensatio opera in tutti i casi di coincidenza della causa concreta dell’attribuzione risarcitoria e di quella indennitaria, indipendentemente dalle modalità di pagamento dell’una e dell’altra; b) con il richiamo alle indennità “già percepite” il T.a.r. ha dato semplicemente per presupposta una modalità di erogazione ( una tantum ) e non ha inteso limitare il defalco ai soli ratei già corrisposti in caso di paramento rateale, non avendo espressamente escluso la compensatio per le somme percipiende; c) la limitazione della compensatio ai soli ratei già riscossi determinerebbe la duplicazione di voci compensative del medesimo pregiudizio alla persona, in contrasto con quanto sancito dall’Adunanza plenaria a cui lo stesso T.a.r. ha inteso conformarsi. Il diritto di credito alla pensione privilegiata è, infatti, già acquisito al patrimonio del danneggiato, mentre è solo il suo pagamento che viene frazionato nel tempo.
18. L’amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto alla decurtazione dalla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale- il cui ammontare non è stato contestato dal ricorrente- delle somme riconosciute a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata, capitalizzata ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. 302/1990 (il quale sancisce che “ se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75 ”).
19. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
20. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.