Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Strada di Saviabona, 94/D;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Lecco, il 28.04.2023, Decreto n. 08/2023/M.P./A3, notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DE SE US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 giugno 2023, il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento di ammonimento indicato in oggetto, chiedendone l’integrale annullamento;
- l'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, deducendo il rigetto del gravame;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, il Tribunale, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del c.p.a. ha rilevato una possibile ragione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla persona offesa da qualificarsi come contro-interessata in senso formale; all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che l’impugnativa è inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2 del cod.proc.amm. per mancata notifica alla controinteressata, la sig.ra -OMISSIS-, facilmente ed immediatamente individuata nel provvedimento monitorio;
Considerato che:
- il gravato provvedimento di ammonimento è stato emesso ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119, ove si dispone: “ 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto [...] ”;
- conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Tribunale (cfr. T.A.R. per la Lombardia - Milano, sez. I, 8 agosto 2023, n. 2018; id. 13 dicembre 2024, n. 3652; id. 30 gennaio 2025, n. 333), cui il Collegio intende prestarvi adesione anche al fine del presente decisum , la vittima che denuncia un comportamento di stalking è infatti controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori non vengano più ripetuti, e non cagionino esiti irreparabili (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 agosto 2018, n. 4886; T.A.R. per la Sicilia - Catania, Sez. IV, 17 aprile 2019, n. 891), e ciò a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno presentato specifica istanza al Questore, trattandosi, peraltro, di presupposto non richiesto ai fini dell'adozione della misura di prevenzione (cfr. ex multis T.A.R. per la Sicilia - Catania, sez. I, 24 febbraio 2025, n. 703);
Osservato, difatti, che nel caso di specie è pacifico che l’impugnativa risulta essere stata notificata soltanto nei confronti dell’Amministrazione che ha emesso l’atto e che il provvedimento chiaramente identifica il soggetto denunciante la condotta di stalking, la sig.ra -OMISSIS-, che quindi avrebbe rappresentato la doverosa controinteressata sostanziale nel presente giudizio impugnatorio;
Considerato, dunque, che alla luce dei suddetti elementi fattuali, il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2 del cod.proc.amm. attesa l’insanabile mancata evocazione in giudizio della citata controinteressata;
le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in favore dell’Amministrazione resistente come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone fisiche citate in giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON RA, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
DE SE US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE SE US | ON RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.