CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di ON
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 27 Novembre 2025.
Reg.Gen. N.230/2025
@-AP AD - ris.danni amianto RF (danno iure hereditatis)+regresso IN (P) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ON, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 27 Novembre 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 23.07.2025, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1 CP_1 Parte_2
e in qualità di eredi di (già dipendente di
[...] Parte_3 Persona_1 Pt_1
e deceduto in data 03.03.2021 (appellati), nonché contro l'
[...] [...]
(appellato-interveniente volontario in primo grado), avente Controparte_2 ad oggetto: appello avverso la sentenza n°252/2025 emessa dal IBunale di ON, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato accolto il ricorso proposto da , e CP_1 Parte_2 in qualità di eredi di già dipendente di e Parte_3 Persona_1 Parte_1 deceduto in data 03.03.2021 per mesotelioma pleurico epiteloideo, patologia contratta per prolungata
1 esposizione a fibre di amianto nello svolgimento delle mansioni dapprima di manovale addetto a lavori di pulizia presso le stazioni di di OL IL (MI) ed ON (e, successivamente, di Parte_1 ausiliario viaggiante e conduttore), teso ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al risarcimento iure hereditatis dei danni patiti dal de cuius a causa della continuativa esposizione all'amianto e iure proprio dei danni da perdita del rapporto parentale. Più in dettaglio, la sentenza impugnata, previa disamina del corposo compendio documentale e delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in altri analoghi giudizi contro ha dichiarato quest'ultima civilmente responsabile del decesso di Parte_1
condannandola al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli eredi Persona_1
, e “nella misura indicata dalle “tabelle di CP_1 Parte_2 Parte_3
Milano” e riferita ad un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 76 anni, con aumento “variabile” nella misura massima, e con rivalutazione ed interessi come per legge;
detratto quanto erogato per lo stesso titolo dall'INAIL”. Ha altresì accolto l'azione di regresso proposta dall'IN, previamente riunita, condannando al pagamento in favore dell'INAIL della Parte_1 somma di €.293.861,52.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la sentenza impugnata: 1) per Parte_1 inadeguatezza/inidoneità dimostrativa delle prove orali assunte (tenuto conto della mancata assunzione della prova contraria richiesta), in violazione dell'art.2697 c.c., ritenendo così erroneamente provata l'esposizione a rischio del presso senza che fosse stato Persona_1 Parte_1 dimostrato che le mansioni di manovale svolte dal medesimo lo esponessero al contatto con l'amianto; 2) per aver ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro ex art.2087 c.c., assumendo erroneamente che non aveva adottato le opportune e necessarie cautele ai fini della tutela dei Parte_1 lavoratori, senza tener conto della collocazione temporale dei fatti di causa e delle normative vigenti in materia di adozione di misure di sicurezza;
3) per aver erroneamente liquidato il danno non patrimoniale iure hereditatis in termini di danno biologico permanente (come se il soggetto fosse ancora in vita), senza tener conto del fatto che la risarcibilità di tale danno presuppone che la vittima resti in vita per un periodo apprezzabile e che, in ogni caso, la sua liquidazione andava commisurata alla sola invalidità temporanea assoluta;
4) per aver accordato una personalizzazione del danno nella misura massima in assenza qualsivoglia motivazione che giustifichi la stessa;
5) per aver accolto la domanda di regresso dell'IN in assenza dell'accertamento di una responsabilità penale del datore di lavoro, condannando erroneamente al pagamento in favore dell'Istituto dell'intera somma risultante dalla Parte_1 capitalizzazione della rendita che quest'ultimo ha riconosciuto in favore degli eredi del e Pt_2 quindi in misura maggiore rispetto all'effettivo danno civilistico.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare infondate, con conseguente reiezione, tutte le domande dei ricorrenti con la condanna degli stessi al pagamento delle spese del doppio grado di
2 giudizio; - in subordine, ridursi la misura del danno liquidato in favore dei ricorrenti in primo grado e quivi appellato, nella misura che risultasse adeguatamente provata e dimostrata e comunque ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- sempre nel merito, dichiarare improcedibile l'azione di regresso svolta dall'INAIL nei confronti di con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di Parte_1 lite;
- in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, ridurre il quantum spettante all' in ragione di quanto dedotto ed eccepito nel presento ricorso in CP_2 appello […]”.
Gli appellati , e si sono costituiti in giudizio CP_1 Parte_2 Parte_3 ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
Si è altresì costituito l'IN, interveniente nel primo grado di giudizio, e si è riportato alle difese già svolte in prime cure ed alle conclusioni già precedentemente formulate, chiedendo il rigetto dell'appello.
1.- Con i primi due motivi di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, erroneamente Parte_1 valutando il compendio documentale e sulla base di una incompleta e lacunosa istruttoria orale, la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni di svolte da nel corso del rapporto Persona_1 di lavoro e le gravi patologie che hanno poi condotto al suo decesso, denunciando la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria (mansioni, nesso eziologico, assenza di fattori causali alternativi, etc.) e l'insussistenza di profili di imputabilità colpevole all'appellante di una responsabilità ex art.2087 c.c..
Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente rilevata la palese infondatezza della censura di ordine processuale, secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di ammettere l'appellante alla prova contraria, risultando per tabulas che era stata originariamente abilitata alla prova contraria (v. ordinanza Parte_1
06.08.2024), da cui è tuttavia successivamente decaduta ex art.104 disp. att. c.p.c. per non aver provveduto all'intimazione dei testi ammessi (v. verbale udienza 29.10.2024).
Ciò premesso, costituisce principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale “Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il
3 possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”. (così tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006). Ne consegue quindi che “la disposizione di cui all'art.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore
l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art.
1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di "neminem laedere"” (Cass.Civ., sez. lav., 11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, “esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicchè non sia possibile ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa” (Cass. civ., Sez.lav.,
03/09/1997, n.8422). Pertanto, sia che si qualifichi la domanda in termini di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c., sia che si lamenti la violazione del principio del “neminem laedere”, ai sensi dell'art.2043 c.c., grava comunque sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonchè la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico. In altri termini, la responsabilità dell'imprenditore in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza
(suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162).
4 Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che gli appellati , e CP_1 Parte_2 hanno fornito sufficiente prova, il cui onere era su di loro ricadente, della Parte_3 sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
In punto di fatto, risulta incontestato che ha lavorato alle dipendenze della Persona_1 dal 01.12.1961 al 07.05.1989 dapprima come manovale/deviatore (anni 1971/1972), poi Parte_1 come ausiliario viaggiante (anni 1972/1982), quindi come conduttore (anni 1982/1995) ed infine come capo-treno/capo-servizio (anni 1995/1996), occupandosi nella prima fase del rapporto di lavoro di mansioni manuali che, secondo quanto allegato dagli appellati, lo esponevano ad inalazione di polveri disperse di amianto presenti nel materiale rotabile in cui eseguiva i lavori di pulizia. E' altresì incontestato che il ha contratto un grave mesotelioma polmonare, i cui primi sintomi si sono Pt_2 manifestati ad agosto 2019 (patologia etero-proliferativa della pleura di destra), che è stato definitivamente diagnosticato in data 03.02.2020 (diagnosi di mesotelioma maligno epiteloideo) e che lo ha condotto al decesso, avvenuto in data 03.03.2021.
Come condivisibilmente affermato dal IBunale, la copiosa documentazione acquisita agli atti (in particolare, il parere la relazione del Dipartimento Prevenzione ASUR Marche in data CP_3
01.09.2022 e la relazione sull'esame autoptico del Dr. ), gli esiti della prova Persona_2 testimoniale (deposizioni testimoniali testi , e ) ed i Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 contenuti dell'istruttoria espletata in altri analoghi giudizi (in particolare la consulenza tecnica d'ufficio del Dr. nel giudizio n.2613/2020), danno adeguato sostegno all'affermazione degli Persona_3 appellati circa l'effettiva prestazione lavorativa resa dal proprio dante causa alle dipendenze della Pt_4 appellante nel periodo dedotto in causa, con mansioni di manovale, e con modalità tali da implicare necessariamente il costante contatto con materiali rotabili in cui, alla stregua di quanto chiarito dal CTU
Dr. era presente sotto varie forme l'amianto almeno fino all'anno 2003, sia pure in Persona_3 quantità gradualmente ridotte. Il suddetto accertamento peritale ha evidenziato, altresì, che le lavorazioni eseguite nell'officina manutenzione (ove il de cuius ha operato negli anni Persona_1
1971/1972, prima che entrasse a far parte del personale viaggiante) determinavano il rilascio di fibre di amianto, non potendosi, del resto, altrimenti spiegare l'iniziativa della Società ferroviaria di dismettere gradualmente le carrozze coibentate con il materiale in questione.
Nessun dubbio sussiste sulla piena utilizzabilità delle risultanze istruttorie di altri analoghi giudizi (in particolare, il giudizio n.2613/2020), trattandosi di giudizio al quale ha regolarmente Parte_1 partecipato e conclusosi con sentenze che rendono pienamente opponibili nei suoi confronti sia le statuizioni prese, sia gli accertamenti istruttori posti a loro fondamento.
5 Pertanto, in relazione al periodo lavorativo dedotto in causa, del tutto correttamente il IBunale ha riconosciuto la stretta correlazione fra le mansioni lavorative svolte dal dante causa degli appellati presso la e la malattia contratta dal de cuius, ascrivendo quest'ultima a diretta Parte_1 responsabilità della società appellante.
Ed infatti, rispetto all'utilizzo dell'amianto ed ai sistemi di protezione contro la sua pericolosità, all'epoca dei fatti di causa, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal d.P.R. n.303 del 1956, contenente norme per l'igiene sul lavoro ed indicativo dei requisiti generali degli ambienti di lavoro, con prescrizione anche di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive.
Dall'analisi della normativa richiamata rileva, in primo luogo, la necessità, per il datore di lavoro, dell'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione, previsto dall'art.4 del d.P.R. cit., in virtù del quale egli è tenuto a “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. L'importanza della realtà aziendale di impresa leader nel settore, imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in Parte_1 relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, per cui era del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che anche la normativa violata in materia di sicurezza all'epoca vigente mirava a evitare ed il cui rispetto ben avrebbe potuto essere assicurato mediante ricorso a competenze tecnico-scientifiche idonee a garantire adeguatamente la salute dei dipendenti.
Altre norme di rilievo si rinvengono nell'art.9, riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro, nell'art.15, che regola la pulizia dei locali, in quanto “il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori” e nell'art.19, in materia di separazione dei lavori nocivi, che prescrive, specificamente, che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”.
Di particolare rilievo è anche l'art.387 del d.P.R. n.547 del 1955 che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e che prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.
Un'altra norma fondamentale per la valutazione della responsabilità dei datori di lavoro nel caso in esame è l'art. 21 del d.P.R. n.303 cit., la cui rubrica è “difesa contro le polveri”. La norma disciplina in
6 modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori di lavoro e si ritiene utile riportarne il testo dal quale si ricava chiaramente l'importanza che il legislatore, fin dagli anni cinquanta, ha voluto dare all'adozione di idonee misure dirette a prevenire le malattie derivanti dall'inalazione di sostanze pericolose.
La disposizione così recita:
“Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
Orbene, a giudizio del Collegio, il primo giudice ha effettuato un attento esame del materiale probatorio a sua disposizione e, in modo altrettanto specifico, ha dato atto del diffuso utilizzo dell'amianto da parte della Società convenuta negli anni di riferimento;
ha, poi, verificato la normativa all'epoca in vigore, riscontrando gli oneri gravanti su ciascun datore di lavoro e le omissioni delle tutele che, poi, hanno provocato la malattia in danno del lavoratore.
Quanto alla deduzione secondo cui le parti attrici non avrebbero specificamente allegato e dimostrato, Part in fatto, le mansioni lavorative svolte dal de cuius alle dipendenze delle è sufficiente rilevare che le mansioni espletate emergono chiaramente dalla relazione del Dipartimento Prevenzione Parte_5
[...] in data 01.09.2022, la cui ricostruzione non è stata specificamente smentita da che d'altro Parte_1 canto non ha offerto alcuna ricostruzione fattuale alternativa, né ha puntualmente indicato quali efficaci mezzi di protezione individuale fossero all'epoca concretamente in uso al lavoratore, limitandosi a riferire in maniera oltremodo generica dell'adozione di misure di sicurezza di comune uso all'epoca.
Il materiale probatorio acquisito agli atti consente di affermare che la appellante non abbia Pt_4 esattamente adempiuto agli obblighi di prevenzione della salute del lavoratore, nemmeno adottando i più elementari accorgimenti prescritti dalla legislazione vigente fin dall'epoca di inizio della di lui attività lavorativa. In altri termini, non è emersa l'adozione, da parte di neanche del rudimentale Parte_1 sistema di sicurezza esigibile alla stregua del remoto contesto storico nel quale ha iniziato a svolgersi l'attività lavorativa del dante causa degli appellati. Nulla è emerso, ad esempio, circa l'esecuzione di una periodica pulizia ed asportazione della polvere;
non è risultata l'esistenza di un generale sistema di dispersione delle polveri all'interno di spazi chiusi, né l'adozione di idonee maschere protettive;
tantomeno è emersa l'adozione di misure di informazione nei confronti dei lavoratori.
Trattasi, a giudizio del Collegio, di misure comunque idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e a ridurre le possibilità di contrarre la malattia, esigibili dalla società datrice di lavoro, la quale, impiegando l'amianto in dosi massicce nella propria attività produttiva, non poteva ignorarne la nocività per la salute umana, già all'epoca evidenziata dagli studi scientifici.
Non è, quindi, seriamente dubitabile che il dante causa degli appellati nel corso del servizio prestato presso sia stato soggetto alle inalazioni di polveri di amianto sia in ragione della specifica Parte_1 attività di lavoro svolta, sia perché quotidianamente inserito in un ambiente di lavoro nel quale nessuna idonea precauzione era stata presa per impedire che le polveri dell'amianto, utilizzato in tutti i principali settori produttivi, si disperdessero nell'aria. Non assume rilievo dirimente la relativa brevità del periodo in cui il ha lavorato nell'officina manutenzione, prima di transitare nel personale viaggiante, Pt_2 atteso che, a differenza dell'asbestosi polmonare, il mesotelioma pleurico non è una patologia dose- dipendente, per cui anche una breve esposizione può essere idonea a determinare l'insorgenza della malattia. Né, tanto meno, assume rilievo la circostanza che i primi sintomi della patologia si siano verificati parecchi anni dopo la cessazione delle mansioni di manovale nell'officina manutenzione, atteso che il periodo di latenza del mesotelioma pleurico è particolarmente lungo, di norma tra i 20 ed i 50 anni.
Non è del resto priva di rilievo la circostanza che l'IN abbia acclarato la natura professionale della malattia contratta dal e tale riconoscimento deve ragionevolmente presumersi frutto di Pt_2 un'accurata indagine autonomamente compiuta dall'Istituto assicuratore e conclusasi con la riscontrata presenza di significative quantità di polveri di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro, il che costituisce un elevato indice sintomatico della sussistenza del nesso causale fra la malattia in discorso e
8 le lavorazioni svolte presso la Società convenuta (v. Linee Guida per la valutazione del rischio CP_3 amianto per i lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato – doc.21 parte appellata).
Non può, poi, costituire una valida ragione di esonero da responsabilità dell'odierna appellante la circostanza che durante il periodo lavorativo in esame l'amianto fosse comunemente utilizzato.
Sul punto va ribadito che, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto, non mancava, già all'epoca, nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del d.P.R. 303 cit. (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal d.P.R. da ultimo indicato è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto ai sensi degli artt.174 e 155 del d.P.R. n.1124 del 1965. Infatti, l'art.155 stabilisce che “ferme restando nel resto le disposizioni degli artt.10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art.173”. Quest'ultima norma prevede, in generale, una delega per l'emanazione di disposizioni ministeriali particolari per tutte le malattie professionali. Ma il successivo art.174 avvertiva, comunque, della necessità di prescrivere che nel frattempo venisse rispettato il d.P.R. n.303 del 1956, già più volte richiamato.
Deve quindi ritenersi che l'impiego delle misure di precauzione all'epoca vigenti (rispetto ad una esposizione all'amianto durata ininterrottamente dal 1961 al 1989) presentava comunque una indiscutibile idoneità a ridurre il rischio di contrarre la malattia che ne ha causato il decesso. È stata del resto ripetutamente riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male
(ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori).
A tal fine la Suprema Corte, in sede penale, ha statuito che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto)” (così, Cass. Pen., Sez. 4, n.
38991 del 10/06/2010). Su questo specifico punto, inoltre, nemmeno rileva il tempo ed il grado di esposizione dal momento che, come ha affermato la Suprema Corte, “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R.
n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri
(visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività
9 dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (così
Cass. civ., Sez. L, n. 18503 del 21/09/2016 e, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. L, n.24217 del
13/10/2017).
Al riguardo, la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale svolta nel corso del giudizio IB.ON
n.2613/2020 tra gli eredi di ed - le cui conclusioni sono pienamente Persona_4 Parte_1 opponibili alla società appellante (che ha partecipato al suddetto giudizio) e possono quindi esser fatte proprie dalla Corte (anche perché frutto di esaurienti ed accurate indagini ed immuni da vizi logici o da errori di metodo) - ha evidenziato che “almeno sino al dicembre 2002, l'amianto non venne completamente sostituito nel parco rotabili di Ferrovie quantunque emerga che i rilievi ambientali compiuti all'interno del materiale rotabile fra il 2001 e il 2003 dimostravano amianto aero disperso sovrapponibile a quello riscontrato a quei tempi nell'atmosfera di alcuni centri abitati delineando una situazione nel complesso paragonabile a quella che si osservava in ambienti generali di vita priva di sorgenti disperdenti amianto. Emerge, inoltre, che sino alla fine degli anni '70 del secolo scorso non si verificò alcuna riduzione dell'amianto utilizzato nel materiale rotabile e che, contrariamente, si verificò un aumento del suo utilizzo con aumento anche del numero dei lavoratori esposti al rischio. Solo all'inizio degli anni '80 del secolo scorso venne avvertita la necessità di predisporre strategie di "uscita dall'amianto" mediante decoibentazione totale dei veicoli con amianto e costruzione di luoghi di lavoro idonei per la rimozione e per le attività lavorative che pur dovevano essere svolte in presenza di amianto”).
In conclusione, una volta raggiunta la prova della sicura presenza di quantità elevate di polveri aerodisperse di amianto negli ambienti di lavoro, nei periodi in cui il de cuius lavorava presso le officine di manutenzione (anni 1971-1972), ed una volta acclarata la natura e la genesi della patologia letale (v. documentazione medica ed esame autoptico, che ha rivelato la presenza di particelle di asbesto nei polmoni), per la cui insorgenza è risultata sufficiente la durata dell'esposizione in concreto dimostrata
(cfr.Cass.n.7640/2019 sul criterio proporzionale e probabilistico di valutazione del rischio di insorgenza), il criterio della causalità efficiente può dirsi soddisfatto, così che sarebbe stato onere dell'appellante neutralizzare la valenza probatoria degli elementi acquisiti agli atti offrendo specifici, puntuali e concreti riferimenti spazio-temporali cui ricondurre l'origine della malattia di cui si discute.
A giudizio di questa Corte va, pertanto, affermata la responsabilità civile della “per Parte_1 colpa”, in relazione non tanto al richiesto utilizzo - in sé lecito ed autorizzato - dell'amianto nelle lavorazioni affidate ai dipendenti, quanto piuttosto alle modalità secondo cui tale utilizzo è stato in
10 concreto effettuato, del tutto avulse dalle cautele imposte dalla legge in vigore all'epoca dei fatti di causa. La , quindi, non viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità Parte_1 oggettiva, poiché ad essa si ascrive l'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge vigenti ratione temporis (in tal senso, vedi Cass. n. 8292/2019; Cass.n.7640/2019).
In definitiva, le emergenze documentali provano adeguatamente i presupposti della durata e della continuità dell'esposizione al rischio denunziato, per cui, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata in prime cure ed in altri analoghi giudizi, ritiene il Collegio che la parte attrice abbia fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lei ricadente, della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
È del resto noto che, ai fini della individuazione del nesso causale, non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta ma, pur con tutte le cautele e le limitazioni del caso singolo, è sufficiente anche una legge statistica, purchè la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di alta probabilità logica. Perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica o da una indagine epidemiologica è quindi necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che, senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato.
Per quanto fin qui esposto, pur se la responsabilità datoriale ex art.2087 c.c. non ha carattere oggettivo e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, deve concludersi che gli appellati hanno compiutamente soddisfatto l'onere di allegazione e prova su di loro ricadente.
Per le esposte ragioni, i motivi qui in disamina vanno entrambi disattesi.
***
2.- Passando all'esame del terzo motivo di gravame, e quindi dei criteri di quantificazione del danno adottati dal IBunale, il Collegio rileva preliminarmente che il primo giudice ha limitato il decisum alla sola domanda volta ad ottenere iure hereditatis il risarcimento del danno “non patrimoniale” patito dal proprio dante causa in conseguenza della malattia contratta, nella duplice componente del danno c.d.
“biologico” e del danno c.d. “morale”, mentre ha stralciato le domande (pur proposte) aventi ad oggetto il danno iure proprio da lesione del vincolo parentale, che quindi non formano oggetto del presente gravame.
Ciò premesso, è noto che il danno biologico è rappresentato dalla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata, laddove la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute è pregiudizio ontologicamente diverso, definito danno morale soggettivo (cfr. in tal
11 senso Cass. civ., Sez. 3^, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018 e Cass. civ., Sez. 3^, Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018).
Inoltre, in seno alla categoria del danno biologico sono state individuate le due distinte componenti del danno “differenziale”, corrispondente alla quota di danno da invalidità permanente che si aggiunge a quella già oggetto di indennizzo IN ex art. 13 d.lgs.n. 38/2000, e la componente del danno
“complementare”, escluso dalla copertura assicurativa IN perché corrispondente alla lesione dell'integrità psicofisica di carattere temporaneo, della quale non si occupa l'art. 13 del citato d.lgs.n.
38/2000, allorquando detta i criteri di liquidazione dell'indennizzo o della rendita con esclusivo riferimento al grado di menomazione stabilmente residuato a carico del soggetto a seguito della guarigione clinica (cc.dd. postumi stabilizzati).
Per liquidare in favore degli appellati le somme loro spettanti iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dante causa, il primo giudice ha inteso applicare un criterio equitativo basato sulle tabelle del IBunale di Milano sul danno biologico da invalidità permanente, assumendo la sussistenza di un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 76 anni, con aumento “variabile” tramite personalizzazione nella misura massima.
La Corte ritiene di procedere ad una parziale modifica dei criteri di calcolo adottati dal primo giudice per liquidare il danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis.
In punto di fatto, a fronte di un documentato iter della malattia la cui prima diagnosi di “mesotelioma maligno epiteloideo” è del 03.02.2020 e conclusosi con il decesso del dante causa in data 03.03.2021, il periodo da assumere a riferimento come base del calcolo è pari a 394 giorni ininterrotti, nel corso dei quali il de cuius ha indubbiamente riportato una condizione di temporanea Persona_1 invalidità pari al 100%, tenuto conto della elevata sofferenza soggettiva e delle non indifferenti ripercussioni sulle attività dinamico relazionali del soggetto.
L'arco temporale di riferimento posto a base del calcolo in argomento ha quindi come momento iniziale l'epoca della prima diagnosi di “mesotelioma maligno epiteloideo” del 03.02.2020 ed ha come momento finale che l'exitus (03.03.2021), senza che sussista soluzione di continuità tra questi due termini estremi, tenuto conto della circostanza che sin dai primi sintomi e dalla notizia della diagnosi della patologia - conosciuta come malattia ad esito infausto, ossia come malattia che, in base alle conoscenze medico scientifiche del tempo, non regala alcuna speranza di guarigione -, sorge inevitabilmente a carico dell'interessato una condizione di particolare sofferenza psichica, che merita adeguato ristoro.
Sul punto, secondo l'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, cui si è fatto cenno innanzi, “la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di
12 interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.(Cass.n.1361/2014).
Muovendo da tale condivisibile premessa, ed alla stregua del petitum cristallizzato nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, in cui è stato univocamente chiesto adeguato ristoro anche alla sofferenza psichica patita dal dante causa degli appellati, in conseguenza dell'assai travagliato decorso della malattia ad esito infausto che lo ha colpito, dall'epoca della relativa diagnosi sino a quella del decesso, si può ritenere acquisito alla sfera giuridica dell'infermo il diritto al risarcimento del “danno morale da malattia terminale”, inteso quale pregiudizio meritevole di autonoma considerazione rispetto al “ danno biologico terminale”.
Invero, quest'ultimo consiste nella lesione dell'integrità psico-fisica, vale a dire nel pregiudizio rappresentato dalla malattia in sé considerata, nella menomazione del fondamentale bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost.
Viceversa, il danno morale - dedotto in modo puntuale come sofferenza psichica provata dal dante causa dei ricorrenti, ossia come patema d'animo, ragionevolmente desumibile dall'iter particolarmente travagliato della malattia, documentato dagli organi sanitari che hanno avuto in cura il soggetto - va qualificato in termini di lesione alla dignità personale dell'individuo, o personalità, quest'ultima intesa come l'insieme delle caratteristiche individuali non fisiche del soggetto, oggetto di fondamentale tutela giuridica in forza delle disposizioni di cui all'art. 2 Cost.
Nel danno morale la giurisprudenza di legittimità ha in un primo tempo ravvisato uno dei molteplici, possibili pregiudizi di tipo non patrimoniale, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito, dal turbamento dello stato d'animo, considerati a prescindere dalle conseguenze negative che lo stesso illecito abbia provocato alla salute del soggetto (c.d. danno biologico) ovvero alla qualità dei rapporti con altri soggetti (c.d. danno relazionale o esistenziale).
Sempre in virtù di un consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice nel liquidare il danno non patrimoniale deve ricorrere a meccanismi che garantiscano al soggetto danneggiato l'integralità del risarcimento, ossia l'adeguata considerazione, al fine di determinare la misura del danno non
13 patrimoniale per equivalente monetario, circa “…la indefettibile necessità che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro, dovendo essere essi presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto al danneggiato/creditore….” (così Cass.n.1361/2014 cit., che richiama Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108; Cass.,
6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844).
Insomma, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008) già da tempo ha adeguatamente chiarito che il danno morale assurge a singola componente dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, meritevole di considerazione appropriata ai fini della complessiva quantificazione del danno risarcibile, anche nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la sofferenza morale, meramente soggettiva, ossia la condizione di patema d'animo, si protragga per lungo tempo.
Peraltro, presso i Giudici di legittimità si registra un'evoluzione di tale iniziale impostazione di pensiero, come evidenzia la lettura della parte motiva della citata sentenza n. 1361/2014, del seguente tenore: “….La qualificazione del danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190), risulta peraltro già da tempo recepita (anche) dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 12/12/2008, n. 29191; Cass.,
11/6/2009, n. 13530; Cass., 10/3/2010, n. 5770), che nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha sottolineato la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio. Laddove i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata onnicomprensiva (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, successivamente, Cass., 13/5/2011, n. 10527), sotto quest'ultimo profilo si è escluso che il valore della integrità morale possa stimarsi in una mera quota minore del danno alla salute, e di potersi fare ricorso
a meccanismi semplificativi di tipo automatico (v. Cass., 26/6/2013, n. 16041; Cass., 13/12/2012, n.
22909; Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702), in quanto inidonei a consentire di cogliere il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione nel caso di specie ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale;
nonché di far intendere in quali termini si sia al riguardo tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, al fine di potersi essa considerare congrua e adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (v. Cass.,
16/2/2012, n. 2228). La definizione del danno morale è pertanto venuta ormai a connotarsi di significati
14 ulteriori rispetto al mero patema d'animo, alla sofferenza interiore o perturbamento psichico, secondo la relativa accezione come detto accolta dalle Sezioni Unite del 2008. E il danno morale, inteso quale lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assume specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale (v. Cass., 26/6/2013, n.
16041; Cass., 16/2/2012, n. 2228. V. altresì Cass., 20/11/2012, n. 20292, e, da ultimo, Cass., 3/10/2013,
n. 22585).
La Suprema Corte, nel ribadire i suesposti principi, ha posto l'accento sulla necessità che il "danno morale soggettivo puro", quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, non possa essere calcolato “….secondo astratti criteri aritmetici od in una relazione percentuale della invalidità biologica, trattandosi di un danno -anch'esso non patrimoniale- ma ontologicamente diverso dal danno biologico, e che deve essere dimensionato in modo diverso da persona a persona, in quanto parametrato alla gravità del pregiudizio arrecato dalla lesione subita ai diversi peculiari interessi nei quali si compendiava il precedente "sistema di vita" del soggetto danneggiato…” (cfr. Cass. Ord. n.27482/2018).
Ancor più recentemente, la Suprema Corte ha sottolineato che “deve ribadirsi la configurabilità e trasmissibilità iure hereditatis del danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo
(Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n.
7126 del 2013; n. 2564 del 2012)”. Quanto ai criteri di liquidazione, nella medesima decisione la
Cassazione ha specificato come “mentre per la componente di danno biologico la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, per la seconda componente, avente natura affatto peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio. Difatti, il danno alla salute, se pure temporaneo, deve considerarsi massimo nella sua entità ed intensità, in quanto la relativa lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte. Di tale esito certamente infausto deve tenersi conto, dovendosi escludere che la liquidazione della componente di danno catastrofico possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei
15 casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso” (v. Cass.Civ., sez. lav., 25/03/2019,
n.8292).
L'autonomo rilievo del danno morale rispetto al danno biologico, a fini di quantificazione dell'integrale risarcimento, trova significativa espressione nella fattispecie all'odierno vaglio, in cui, come detto innanzi, risulta documentato un iter della malattia, che ha portato al decesso del dante causa dei ricorrenti, definibile in termini di vero e proprio “calvario”, senz'altro gravante in senso molto peggiorativo, e senza soluzione di continuità, sull'intero sistema di vita del danneggiato.
Ebbene, accanto alle molteplici espressioni di sofferenza psichica inscindibilmente correlate alla notizia di insorgenza della malattia ed all'evolversi delle relative manifestazioni e complicazioni, nonché al carattere particolarmente invasivo degli accertamenti diagnostici cui l'infermo ha dovuto sottoporsi e dei trattamenti terapeutici per l'effetto somministratigli, occorre, altresì, riconoscere e considerare in modo autonomo il notevole turbamento che ha pervaso l'animo di quest'ultimo per la consapevolezza che la lesione della propria salute fosse irreversibile, quindi che la malattia in questione non integrasse una condizione di menomazione temporanea, bensì un progressivo attuarsi della definitiva perdita della vita, per giunta imputabile all'illecito contegno della parte datoriale, così che, oltre agli stati psichici innanzi elencati, si può ragionevolmente presumere una condizione di totale frustrazione dell'individuo, collegata anche al sorgere di rancori e tumulti dell'animo nei confronti di quei soggetti che, in relazione ai fatti accaduti, potessero esserne considerati responsabili.
Tale ultimo aspetto, si badi, non inerisce alla “imputabilità” del contegno datoriale, quindi non incide sulla natura e sulla funzione del risarcimento, che resta uno strumento di riparazione del pregiudizio subito e non una misura sanzionatoria;
in altri termini, la considerazione dei profili di responsabilità dell'autore dell'illecito non rileva come criterio per “accrescere” le conseguenze a carico di questo, ma vale esclusivamente come indice di misurazione dell'affatto peculiare modo di atteggiarsi della sofferenza del danneggiato, allo scopo di commisurare a questa l'entità della riparazione.
Da ciò discende che nella considerazione della particolare componente di danno non patrimoniale definibile “danno morale da malattia ad esito infausto” o “danno morale terminale”, ossia da malattia che, come detto innanzi, non esita nella guarigione bensì nella totale perdita del bene supremo della vita, occorre avere riguardo a molteplici fattori di massima valorizzazione degli elementi di calcolo, onde realizzare il più possibile l'adeguamento della misura del risarcimento all'eccezionalità della fattispecie, quindi garantire l'integrale ristoro del particolarmente grave pregiudizio patito.
Si tratta di un pregiudizio che non coincide con il c.d. danno “catastrofale” di creazione giurisprudenziale, ossia con la manifestazione dell'animo umano, di improvviso ed immane sconvolgimento, di vero e proprio “terrore”, nel momento in cui l'individuo, vittima di un sinistro,
16 percepisce l'imminenza della morte nel senso più stretto e più realistico del termine, dunque piomba repentinamente in uno stato di sgomento della massima intensità concepibile, altrimenti definito
“panico”, poiché di grado così elevato da implicare la momentanea, totale perdita della capacità di riflessione.
Quest'ultimo stato d'animo, invero, non può che verificarsi ed esaurirsi in tempi piuttosto brevi, in relazione al dato di comune esperienza secondo cui la situazione oggettiva di imminente e tragica portata che lo determina (sciagura, o catastrofe che dir si voglia) è caratterizzata, di regola (in ipotesi di incidenti stradali, crolli di edifici, ecc.), da una successione rovinosa di eventi che conduce, per ciò stesso, ad un nuovo e diverso assetto della realtà in un arco temporale piuttosto limitato.
Viceversa, il tipo di sofferenza psichica che ci occupa in questa sede si connota proprio per l'indeterminatezza dei tempi di durata della malattia, ed in ogni caso per la tendenzialmente non immediata risoluzione definitiva dell'evento tragico, che determina nella vittima di un sinistro la sensazione di sgomento e di panico di cui innanzi.
In quest'ordine di concetti, al fine di ristorare adeguatamente, alla stregua di una valutazione equitativa, il danno prospettato in questa sede si possono mutuare i criteri suggeriti dalle tabelle del
IBunale di Milano (anno 2024), non esistendo parametri di calcolo specificamente previsti dalla legge, che indichino un criterio di liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale, sotto l'unitaria voce di “danno non patrimoniale”, che ha il pregio di offrire una certa omogeneità di trattamento e di adattamento alle situazioni più particolari, sia riguardo agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva, attraverso il meccanismo della
“personalizzazione”, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Quanto alla liquidazione in termini monetari del danno iure hereditario, il periodo da assumere a riferimento come base del calcolo è pari a 394 giorni ininterrotti, nel corso dei quali il de cuius ha riportato una condizione di temporanea invalidità pari al 100%. Persona_1
Premesso che la trasposizione in termini monetari di danni di carattere psicofisico necessita sempre di una valutazione equitativa da parte del giudice, deve rilevarsi che in fattispecie come quella per cui è causa è difficoltoso individuare un criterio di valutazione scevro da possibili rilievi critici. Acquisito dalla giurisprudenza che non ci si possa riferire alle tabelle relative al danno non patrimoniale permanente (come ha invece fatto il IBunale di ON), e ritenuto inadeguato un utilizzo matematico/formale dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale temporaneo – criteri invero introdotti per valutare situazioni invalidanti transeunti, seguite dal riacquisto di una situazione psico-
17 fisica paragonabile a quella precedente l'evento o comunque stabilizzata -, reputa il Collegio che possa essere validamente utilizzata, anche per ragioni di uniformità a livello applicativo, l'indicazione contenuta nelle più recenti tabelle milanesi del 2024, che contengono la quantificazione – con l'intento di realizzare una certa omogeneità in ambito nazionale, pur garantendo una personalizzazione - anche del danno cd. terminale, sia pure con gli adattamenti che si rendono necessari per la peculiarità della fattispecie del decesso conseguente a malattia ad esito infausto, che differisce dalle tipiche fattispecie a cui si applica la nozione di “danno terminale”. Si reputa, così, equo riconoscere quale danno non patrimoniale sofferto in vita da l'importo di €.179.778,00, in tal modo calcolato: a) Persona_1
€.129.063,00 quale danno terminale, collocato negli ultimi 100 giorni, così determinato: 1) €.35.247,00 non ulteriormente personalizzabili per i primi tre giorni;
2) €.93.816,00 dal 4° al 100° giorno, quantificato operando al massimo la personalizzazione consentita dalle tabelle milanesi, considerati la perdurante sofferenza di grado elevato patita dal l'assoggettamento ad accertamenti Pt_2 diagnostici e trattamenti terapeutici molto invasivi e di difficile sopportazione, nonchè la ineluttabile consapevolezza dell'avvicinarsi a termine della propria esistenza;
b) €.50.715,00 con riferimento al danno non patrimoniale riferito al periodo residuale di invalidità temporanea (giorni 294), quantificato utilizzando per ogni giorno di invalidità l'importo massimo di cui alle tabelle milanesi di €.172,50
(€.115,00/die con aumento personalizzato massimo nella misura del 50%) in considerazione della peculiarità della fattispecie, tenendo conto in particolare che le limitazioni funzionali si sono associate ad un grado di sofferenza elevato e che lo stato di invalidità ha esitato non nella guarigione, ma nel decesso
(294 x 172,50 = 50.715,00).
La società va dunque condannata a corrispondere a , Parte_1 CP_1 Parte_2
e a titolo di danno patito in vita dal de cuius e del quale essi Parte_3 Persona_1 sono eredi legittimi, l'importo di €.179.778,00, importo da cui va detratto quanto indennizzato dall'INAIL al in misura pari alla somma delle quote riferite al danno biologico dei ratei Pt_2 maturati sino alla data del decesso (03.03.2021), e non anche le quote riferite alla rendita ai superstiti, che costituisce un diritto iure proprio degli appellati, e non un diritto loro trasmesso iure successionis.
Detta somma costituisce l'equivalente monetario del complessivo pregiudizio derivato al de cuius tanto dalla lesione all'integrità psico-fisica quanto dalla sofferenza morale causate dalla malattia ad esito infausto;
quest'ultima consistita in una condizione dell'animo che, pur non sfociata nella patologia psichica (che altrimenti sarebbe essa pure danno biologico), comunque ha inevitabilmente condizionato in modo altamente negativo la vita residua del danneggiato, ed altamente ha inciso sulla qualità di detta vita lungo l'intero percorso residuo che ha preceduto il decesso.
La somma suddetta, liquidata all'attualità, spetterà a ciascun appellato in misura pari al valore della quota ereditaria.
18 Su tale importo spettano gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (03.03.2021)
e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo.
Quanto alla detrazione delle prestazioni erogate dall'IN, non assume rilievo decisivo la circostanza che l' ha liquidato in favore del de cuius una somma a titolo di danno biologico permanente, nel CP_2 mentre nella fattispecie viene indennizzato il danno biologico temporaneo, essendo la malattia sfociata non già nella guarigione con postumi stabilizzati, bensì nel decesso del beneficiario.
Infatti, a fini risarcitori è doveroso rifarsi alla nozione omnicomprensiva ed unitaria del c.d. “danno biologico terminale” elaborata nei termini suesposti, al cui interno, quindi - e per quanto già chiarito in precedenza - appare priva di significato la distinzione ontologica tra la componente “differenziale” (da invalidità permanente) e quella “complementare” (da invalidità temporanea), nel senso che la lesione del bene salute di carattere progressivo ed irreversibile, ossia destinata ad esitare non già nella guarigione con postumi, bensì nella perdita del superiore bene della vita, postula inevitabilmente l'integrale riparazione.
Ed infatti, i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale terminale, consacrati nelle tabelle redatte dal IBunale di Milano, sono stati elaborati tenendo in considerazione tutte le possibili implicazioni della malattia sull'integrità psicofisica del soggetto, oltre che sulla sofferenza puramente psicologica (patema d'animo, rectius agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, in modo da realizzare in sede civilistica il pieno ristoro del danno biologico in ogni sua possibile declinazione, attraverso la precipua considerazione della condizione di invalidità “…sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso…” (Cass. n. 16592/2019) e dell'evoluzione in senso peggiorativo ed irreversibile della patologia (cfr. Cass. Ord.n.17577/2019), nonché mediante ricorso al meccanismo della personalizzazione.
Ne discende che l'indennizzo erogato dall'IN secondo i criteri di computo suoi propri, quale che sia la definizione datane, risulta immancabilmente ricompreso nella somma liquidata a titolo di integrale riparazione del “danno biologico terminale” alla stregua dei criteri civilistici innanzi richiamati.
Va invece escluso che possa detrarsi quanto liquidato agli eredi a titolo di rendita ai superstiti, non trattandosi di un indennizzo erogato in vita al de cuius e/o trasmesso agli eredi iure successionis.
***
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha Parte_1 accolto la domanda di regresso dell'IN senza che fosse accertata la sussistenza di una responsabilità penale del datore di lavoro, nonché nella parte in cui ha condannando al pagamento in Parte_1 favore dell'Istituto dell'intera somma risultante dalla capitalizzazione della rendita che quest'ultimo ha
19 riconosciuto in favore degli eredi del e quindi in misura maggiore rispetto all'effettivo danno Pt_2 civilistico.
Il motivo è parzialmente fondato.
In punto di diritto, è noto che l'art.10 D.P.R. 1124/65, dopo aver premesso che l'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, sancisce che
“nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato” e che “permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che
l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”.
Ai fini dell'azione di regresso dell'INAIL, tuttavia, come chiarito dalla Consulta con le sentenze n. 22 del 1967 e n. 118 del 1986 , non è necessario che il datore di lavoro sia stato penalmente condannato, ma
è sufficiente che l'accertamento del fatto di reato sia compiuto dal giudice civile;
ciò anche nel caso in cui il procedimento penale, avviato nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, sia stato archiviato oppure si sia concluso con proscioglimento con sentenza o in sede istruttoria o, addirittura, quando non sia stato neanche avviato.
A questo punto, considerato che l'azione di regresso può essere quindi promossa indipendentemente da quanto accade in sede penale e che, per la perseguibilità d'ufficio, è sufficiente la contestazione di qualsiasi norma antinfortunistica, compresa quella di cui all'art. 2087 c.c., che viene considerata norma di chiusura del sistema prevenzionistico (estensibile a situazioni e ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione), appare evidente che l'eccezione alla regola dell'esonero comprende una casistica di ipotesi di responsabilità assai ampia che finisce per ricomprendere ogni ipotesi astrattamente punibile in sede penale per omicidio colposo e lesioni colpose.
Ciò premesso, è pur vero che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di archiviazione del GIP in data 26.09.2022, in quanto, ad avviso del PM, non vi sarebbero “elementi sufficienti per ricostruire ipotesi penali che sarebbero comunque estinte per morte del reo”; è tuttavia altrettanto vero che, a prescindere dalla difficoltà di sostenere l'accusa nel giudizio penale e/o di individuare la persona fisica del reo a distanza di tempo dalla condotta penalmente rilevante, nella fattispecie sono sicuramente ricorrenti gli estremi (quanto meno) del reato di lesioni colpose, tenuto conto della già evidenziata violazione, oltre che dell'art.2087 c.c., anche di quanto disposto dal d.P.R.
n.303 del 1956, da cui è conseguita la malattia che ha determinato la morte di . Ne Persona_1 segue, avendo la condotta di rilevanza penale, sussistono tutti presupposti per l'esercizio Parte_1 dell'azione di regresso ex art.10 d.p.r. n.1124/1965 da parte dell'IN.
20 In ordine al quantum, tuttavia, deve tenersi presente che la Corte costituzionale ha chiarito che l'art. 11, comma 2, non è compatibile con i principi costituzionali nella parte in cui consente all'INAIL di pretendere, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, l'intero ammontare delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico.
Secondo la Consulta, infatti, come si legge nella sentenza n. 485 del 1991, il responsabile civile non può essere tenuto ad un risarcimento complessivo superiore a quello che avrebbe pagato in assenza dell'intervento dell'INAIL, per cui non può ammettersi che l'IN, nell'esercizio del proprio diritto di regresso, possa pretendere somme superiori a quelle cui l'assicurato abbia diritto a titolo di risarcimento del danno biologico. Ne segue che la responsabilità del datore di lavoro deve essere contenuta nei limiti del danno civilistico, per cui l'IN non può pretendere una somma maggiore rispetto a quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di risarcimento, come sopra determinata.
La sentenza va dunque sul punto riformata, con condanna della al pagamento in favore Parte_1 dell'INAIL della somma di €.179.778,00, oltre interessi come per legge.
Alla stregua dei suesposti argomenti, pertanto, la sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui al dispositivo, con esclusivo riguardo ai criteri di determinazione del danno non patrimoniale ed all'ammontare del regresso da parte dell'IN.
Le spese del grado di appello seguono la regola generale della soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ON, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°252/2025 emessa dal IBunale di ON, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.04.2025, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, liquida in favore di , e quali CP_1 Parte_2 Parte_3 eredi di iure successionis e nei limiti della quota ereditaria a ciascuno spettante, Persona_1 la complessiva somma di €.179.778,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dante causa, importo da cui va detratto quanto indennizzato dall'INAIL al per Persona_1 danno biologico sino alla data del decesso (03.03.2021); sull'importo differenziale spettano gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (03.03.2021) e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo;
21 - condanna al pagamento in favore dell'INAIL della somma di €.179.778,00 a titolo di Parte_1 regresso, oltre interessi come per legge;
- rigetta ogni altra domanda e conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi €.10.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in ON in data 27 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI SA
(Atto sottoscritto digitalmente)
22