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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/09/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1248/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovambattista Vulcano. appellante
contro
(CF: ) (CF: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (CF: ) C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Sconza e Fabrizio Caruso. appellati
(CF: , Controparte_4 C.F._5
(CF: ), Controparte_5 C.F._6
(CF: ) Controparte_6 C.F._7
(CF: ) Controparte_7 C.F._8 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Caglianone. appellati
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
374/2024, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 3.5.2024 nella causa dalla stessa promossa ed avente ad oggetto la domanda di pagamento del
compenso per l'attività di consulente tecnico d'ufficio espletata in un giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Castrovillari. A riguardo ha esposto che la pronuncia appellata aveva accolto la domanda attorea ma aveva compensato le spese di lite ed ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui nel dispositivo ha statuito “compensa totalmente le spese del giudizio”, contestandola per i seguenti motivi: 1) L'erronea e la falsa applicazione di legge nella compensazione delle spese di giudizio in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; non sussistendo né la soccombenza reciproca, tanto meno avendo fornito il Giudice di prime cure l'esplicitazione di gravi ed eccezionali motivi che giustifichino la compensazione delle spese di lite;
2) La motivazione apparente in merito alla decisione sulle spese di lite.
2. Si sono costituiti in appello i sig.ri , CP_1 Controparte_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e i quali hanno dedotto la Controparte_6 Controparte_7 correttezza delle valutazioni del giudice di prime cure ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
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3. L'appello è fondato. È di tutta evidenza che il Giudice di prime cure nel disporre la compensazione delle spese di lite, pur a fronte dell'integrale accoglimento della domanda formulata dall'odierna appellante in primo grado, non abbia fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il Giudice deve esplicitamente o implicitamente motivare la decisione di compensazione delle spese di lite, laddove una delle parti risulti totalmente vittoriosa (ex multis Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012; Sez. U, Sentenza n. 20599 del 30/07/2008). Giova poi rammentare che in forza dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha convertito il d.l. 12 settembre 2014 n. 132, -ratione temporis applicabile al caso di specie- le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ne consegue che, essendo pacifico che nel giudizio di primo grado non si era configurata una soccombenza reciproca, il Giudice di prime cure, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, avrebbe dovuto valutare la ricorrenza nel caso in esame dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il Giudice di prima istanza, invece, ha disposto la compensazione delle spese processuali motivando come segue: “Vista la complessità della vicenda giudiziaria e la decisione, sussistono giusti motivi per la compensazione totale delle spese del giudizio”.
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Non pare che possa farsi applicazione nel caso in disamina dei principi espressi dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018. Tale intervento della Consulta ha sì ampliato l'ambito applicativo dell'art. 92 comma 2 c.p.c., disponendo che la compensazione delle spese possa essere disposta anche ove sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, tuttavia le stesse devono, in primo luogo, “essere espressamente motivate” e, in secondo luogo, deve trattarsi di fattori aventi carattere oggettivo, vale a dire non ascrivibili alla condotta processuale delle parti o alla loro condizione personale e pur sempre riconducibili alla ratio sottesa alle fattispecie indicate dal Legislatore del 2014. Tra le più evidenti, secondo le esemplificazioni articolate dalla Corte Costituzionale, si possono menzionare “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”; e ancora “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”. Tale lettura appare essere stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77, ha chiarito che tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio)
“di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cassazione civile sez. III, 08/03/2024, n.6424). Ebbene, il laconico riferimento operato dal Giudice di prime cure alla “decisione” non appare in alcun modo riconducibile alle sopra richiamate ipotesi. Volendo invece ritenere che il richiamo alla “complessità della vicenda giudiziaria” debba intendersi riferito ad una “assoluta incertezza”, deve osservarsi che nel caso in disamina non può essere ravvisata alcuna situazione di tal fatta. A ben vedere, infatti, la causa è stata istruita con la sola produzione documentale, i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata in primo grado erano del tutto pacifici, così come ampiamente consolidati erano i principi giurisprudenziali applicabili, mai smentiti dalla giurisprudenza di legittimità e non a caso citati dal Giudice di prime cure. Non appaiono poi pertinenti i richiami giurisprudenziali effettuati nell'interesse dei sig.ri , , Controparte_4 Controparte_5 [...]
e relativi all'interpretazione Controparte_6 Controparte_7 fornita dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine alla formula “gravi ed eccezionali ragioni” in quanto gli stessi sono evidentemente riferiti alla formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. non applicabile ratione temporis al caso di specie in quanto antecedente alla novella introdotta del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. In definitiva, sulla scorta delle norme e dei principi sopra riferiti, non può ritenersi che il Giudice di primo grado abbia correttamente assolto al proprio onere motivazionale in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio, pur essendo pacifico che le odierne parti appellate siano rimaste totalmente soccombenti in primo grado.
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Alla stregua dei suesposti motivi la pronuncia appellata va riformata nei limiti di cui si dirà in dispositivo.
4. Le spese del primo grado di giudizio si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerando il valore della controversia e l'attività in concreto espletata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai criteri di cui al DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della ridotta complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 374/2024 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 3.5.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita, in riforma parziale della sentenza impugnata,
ANNULLA la stessa in relazione alla compensazione delle spese di lite e per l'effetto
CONDANNA le parti appellate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 950,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi documentati, oltre spese generali IVA se dovuta e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
CONDANNA le parti appellate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite relative al grado d'appello, che si liquidano in complessivi € 900,00 per compensi ed
€ 223,00 per esborsi documentati, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Castrovillari, 17/09/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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