Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1062
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'apparecchio in questione, pur avendo subito modifiche strutturali (installazione di una ventola di raffreddamento) successive all'omologazione, ha continuato a funzionare e a incassare denaro senza fornire riscontro al sistema ADM. Tale modifica, non comunicata e non sottoposta a nuova omologazione, configura una manomissione che rende il prodotto non conforme a quello omologato. Inoltre, la colpa è desumibile dalle modalità dell'intervento e dalla sua mancata comunicazione. La sanzione è stata ritenuta commisurata all'entità del fatto.

  • Rigettato
    Richiesta di applicazione sanzione più lieve

    Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione comminata fosse adeguata all'entità del fatto, dato il periodo di funzionamento dell'apparecchio e il mancato riscontro dei contatori di gioco.

  • Rigettato
    Richiesta di contenimento sanzione nel minimo edittale

    Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione comminata fosse commisurata all'entità del fatto, dato il periodo di funzionamento dell'apparecchio e il mancato riscontro dei contatori di gioco, e che vi fosse uno scostamento moderato dal minimo edittale.

  • Accolto
    Rigetto domande opposizione

    Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1062
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 1062
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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