Articolo 42 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 41Articolo 43
Versione
11 maggio 1956
Art. 42.
La durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'.
Salvo il disposto dell'art. 45 l'ufficiale in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute provi accertamenti sanitari.
Puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione di avanzamento.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956