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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 2043. Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare 1. Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuita' degli organi rappresentativi. 2. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. 3. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva.
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- 1. Lesione da legittimo affidamento: giurisdizione e responsabilità della P.A.Paola Verduni · https://www.iusinitinere.it/ · 1
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti di causa e la decisione della corte. – 3. La responsabilità da “contatto sociale qualificato” della P.A.. – 4. La Legge 241/90 alla luce del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni). 1. Premessa Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 settembre 2020 n. 19677, resa in sede di regolamento di giurisdizione su conflitto negativo, hanno statuito che «spetta al Giudice Ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle spese sostenute (dalla società prima classificata) per l'esecuzione di un contratto d'appalto caducato a seguito dell'annullamento da parte del TAR …
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