CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5671/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 515/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
5 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007156906 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5024/2025 depositato il
11/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/8/2024 Ricorrente_1 propone appello della sentenza n. 315/5/2024 emessa il 19/01/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. IX, depositata il 1/02/2024 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese, proposto avverso cartella di pagamento n.10020230007156906000 not.
2/5/23 emessa a seguito di controllo automatizzato di imposta ex art. 54-bis dpr 633/72, per IVA anno 2017, dell'importo di Euro 35.786,66.
Nella impugnata sentenza la Corte ha respinto l'eccezione di decadenza triennale delle attività accertative, sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25 dpr 602/73, trovando applicazione la sospensione per periodo emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020, termine prorogato di 24 mesi e non scaduto alla data di notifica della cartella del 2/5/2023. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la ragione giustificativa della norma innanzi citata era quella di sospendere le attività di accertamento e riscossione per evitare al contribuente di dover sopportare l'azione accertativa dell'Ente in un momento di manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità rappresentata dalla crisi pandemica;
sicché, il controllo automatizzato eseguito dall'Ufficio era stato assolto nel pieno rispetto del termine previsto dalla norma di cui all'art. 25 del DPR 602/73.
L'appellante rileva che il giudice di primo grado non si sia pronunciato su un fatto decisivo, in tal modo incorrendo in vizio di motivazione della sentenza;
quindi lamenta la falsa applicazione dell'art. 68 del decreto
Cura Italia (DL 18/20) che si riferisce ai termini per il versamento delle somme iscritte a ruolo e non ai termini di notifica delle cartelle, mentre il caso in esame resta disciplinato dall'art. 157 co.3 DL 34/20 che specificamente prevede la proroga di 14 mesi per la notifica degli accertamenti automatizzati (art. 34-bis dpr 600/73 e 54-bis dpr 602/73), norma speciale rispetto al DL 18/20. Pertanto, in applicazione dei predetti termini di proroga, l'Amministrazione era decaduta dal potere di riscuotere l'IVA ex art. 54-bis come risultante dalla dichiarazione presentata nel 2018, in quanto l'atto andava notificato entro e non oltre il 28/2/2023. Ciò in linea con l'art. 12 delle preleggi, sull'abrogazione di precedenti norme da leggi posteriori, per dichiarazione espressa o per incompatibilità.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l'ufficio appellato, che controdeduce che la sospensione dei termini per i versamenti prevista in via eccezionale ex art. 68 co.1 e 2 d.l. 18/20 comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in ragione dell'art. 12 co.1 d.lgs. 159/2015, e ciò determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 68 co. 4bis lett.b) del DL 18/20 circa la proroga di 24 mesi per la riscossione dei carichi affidati durante il periodo emergenziale. Alla data di notifica della cartella del 2/5/2023, dunque, non era maturato alcun termine di prescrizione o decadenza.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
La disciplina applicabile in materia è quella dell'art. 68 d.l. 18/2020 che prevede la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza con riferimento ai carichi relativi ad entrate tributarie affidati all'agente di riscossione durante il periodo di sospensione dei termini per emergenza Covid, fino al 31/12/2021, “nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”; ed è proprio questa normativa introdotta nel Decreto Rilancio che nel fare esplicito riferimento ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25 dpr 602/73, richiama la tipologia di accertamento automatizzato, come è nel caso in esame, “per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Non si discute affatto di lex posterior che abroghi la legge anteriore poiché il comma 4-bis dell'art. 68 del
DL n.18 del 17/3/2020 che ha previsto la proroga di 24 mesi, è stato introdotto dall'art. 1 comma 1 del DL
n.129 del 20/10/2020, in epoca successiva al DL n.34 del 19/5/2020 che all'art. 157 aveva previsto il minor termine di 14 mesi invocato dal ricorrente, in questa sede appellante.
La soluzione adottata dal primo giudice è dunque corretta;
il termine decadenziale non maturava al 28/2/2023 ma è stato prorogato fino al 31/12/2023. La cartella notificata il 2/5/2023, portante il credito erariale iscritto a ruolo ex art. 54-bis, reso esecutivo il 28/2/2023, è stata validamente emessa da AdER, che a quella data non era decaduto dal potere di riscossione.
L'appello è respinto. Stante la peculiarità della controversia la Corte ritiene sussistano eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5671/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 515/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
5 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007156906 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5024/2025 depositato il
11/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/8/2024 Ricorrente_1 propone appello della sentenza n. 315/5/2024 emessa il 19/01/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. IX, depositata il 1/02/2024 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese, proposto avverso cartella di pagamento n.10020230007156906000 not.
2/5/23 emessa a seguito di controllo automatizzato di imposta ex art. 54-bis dpr 633/72, per IVA anno 2017, dell'importo di Euro 35.786,66.
Nella impugnata sentenza la Corte ha respinto l'eccezione di decadenza triennale delle attività accertative, sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25 dpr 602/73, trovando applicazione la sospensione per periodo emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020, termine prorogato di 24 mesi e non scaduto alla data di notifica della cartella del 2/5/2023. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la ragione giustificativa della norma innanzi citata era quella di sospendere le attività di accertamento e riscossione per evitare al contribuente di dover sopportare l'azione accertativa dell'Ente in un momento di manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità rappresentata dalla crisi pandemica;
sicché, il controllo automatizzato eseguito dall'Ufficio era stato assolto nel pieno rispetto del termine previsto dalla norma di cui all'art. 25 del DPR 602/73.
L'appellante rileva che il giudice di primo grado non si sia pronunciato su un fatto decisivo, in tal modo incorrendo in vizio di motivazione della sentenza;
quindi lamenta la falsa applicazione dell'art. 68 del decreto
Cura Italia (DL 18/20) che si riferisce ai termini per il versamento delle somme iscritte a ruolo e non ai termini di notifica delle cartelle, mentre il caso in esame resta disciplinato dall'art. 157 co.3 DL 34/20 che specificamente prevede la proroga di 14 mesi per la notifica degli accertamenti automatizzati (art. 34-bis dpr 600/73 e 54-bis dpr 602/73), norma speciale rispetto al DL 18/20. Pertanto, in applicazione dei predetti termini di proroga, l'Amministrazione era decaduta dal potere di riscuotere l'IVA ex art. 54-bis come risultante dalla dichiarazione presentata nel 2018, in quanto l'atto andava notificato entro e non oltre il 28/2/2023. Ciò in linea con l'art. 12 delle preleggi, sull'abrogazione di precedenti norme da leggi posteriori, per dichiarazione espressa o per incompatibilità.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l'ufficio appellato, che controdeduce che la sospensione dei termini per i versamenti prevista in via eccezionale ex art. 68 co.1 e 2 d.l. 18/20 comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in ragione dell'art. 12 co.1 d.lgs. 159/2015, e ciò determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 68 co. 4bis lett.b) del DL 18/20 circa la proroga di 24 mesi per la riscossione dei carichi affidati durante il periodo emergenziale. Alla data di notifica della cartella del 2/5/2023, dunque, non era maturato alcun termine di prescrizione o decadenza.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
La disciplina applicabile in materia è quella dell'art. 68 d.l. 18/2020 che prevede la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza con riferimento ai carichi relativi ad entrate tributarie affidati all'agente di riscossione durante il periodo di sospensione dei termini per emergenza Covid, fino al 31/12/2021, “nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”; ed è proprio questa normativa introdotta nel Decreto Rilancio che nel fare esplicito riferimento ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25 dpr 602/73, richiama la tipologia di accertamento automatizzato, come è nel caso in esame, “per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Non si discute affatto di lex posterior che abroghi la legge anteriore poiché il comma 4-bis dell'art. 68 del
DL n.18 del 17/3/2020 che ha previsto la proroga di 24 mesi, è stato introdotto dall'art. 1 comma 1 del DL
n.129 del 20/10/2020, in epoca successiva al DL n.34 del 19/5/2020 che all'art. 157 aveva previsto il minor termine di 14 mesi invocato dal ricorrente, in questa sede appellante.
La soluzione adottata dal primo giudice è dunque corretta;
il termine decadenziale non maturava al 28/2/2023 ma è stato prorogato fino al 31/12/2023. La cartella notificata il 2/5/2023, portante il credito erariale iscritto a ruolo ex art. 54-bis, reso esecutivo il 28/2/2023, è stata validamente emessa da AdER, che a quella data non era decaduto dal potere di riscossione.
L'appello è respinto. Stante la peculiarità della controversia la Corte ritiene sussistano eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.