Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2012, n. 37917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37917 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 27/06/2012
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - N. 1876
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 46774/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.R. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 5.4.2011 della Corte di Appello di Campobasso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore di parte civile, avv. Cristofaro Nicolino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5.4.2011 la Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Campobasso, resa in data 23.6.2010, con la quale R..G. era stato condannato alla pena di anni 18 di reclusione per i reati di violenza sessuale continuata e violenza di gruppo in danno della figlia V. , minore degli anni sedici, con abuso della autorità genitoriale e delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile della medesima, violenza sessuale, con abuso di ospitalità in danno di A..P. , unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione.
Ricordava preliminarmente la Corte territoriale che, secondo la ricostruzione dei primi giudici, la vicenda processuale aveva tratto origine da un litigio familiare tra i coniugi N..S. e M..V. , abitanti nello stesso fabbricato della famiglia G. . Nel corso della denuncia ai Carabinieri la donna aveva riferito che il marito l'aveva picchiata brutalmente con una spranga di ferro per avere essa chiesto spiegazioni in ordine alle ragioni della permanenza fino a tarda ora nell'abitazione dei G. . A seguito di tale denuncia si procedeva a captazioni ambientali all'interno dell'abitazione dell'imputato e si veniva a conoscenza di rapporti sessuali tra il predetto e la figlia V. , affetta da ritardo mentale di grado medio. La ragazza, sentita in sede di incidente probatorio, riferiva di aver subito abusi sessuali fin dall'età di nove-dieci anni e di avere da tempo sostituito la madre nel letto coniugale;
riferiva, altresì, che il genitore aveva manifestato l'intenzione di avere rapporti sessuali anche con la sorella più piccola e che aveva abusato sessualmente di P.A. , un cugino ospitato in occasione della festa di Sant'Anna; infine, che era stata posseduta contemporaneamente dal padre e dal vicino N..S. , con il quale aveva avuto in altre occasioni rapporti sessuali in cambio di piccole somme di denaro, lasciate sul tavolo, dietro richiesta del padre. Tanto premesso e richiamata la condivisibile motivazione della sentenza di primo grado, riteneva la Corte territoriale infondati i motivi di appello dell'imputato. Innanzitutto la parte offesa era pienamente attendibile e le sue dichiarazioni trovavano, per di più, riscontro nella testimonianza di N..S. e A.M..V. ,
nelle riprese video (agli atti risulta acquisita la stampa di fotogrammi con V. nuda ed il padre a letto), nelle intercettazioni ambientali, nella testimonianza di M.P..I. . La sussistenza delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa emergeva dalla perizia del prof. M. .
Sussisteva, altresì, l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5, avendo V. riferito di atti sessuali subiti fin da quando aveva nove anni e di rapporti sessuali completi, con penetrazione vaginale ed anale, dall'età di tredici anni. Ricorreva il reato di violenza di gruppo, in quanto anche dalle dichiarazioni di S. risultava che vi era stata una doppia penetrazione di V. (vaginale ed anale), contemporaneamente, da parte sua e del padre;
nonché il reato di induzione alla prostituzione, tenuto conto delle dichiarazioni della p.o. e del medesimo S. . Il reato di violenza sessuale in danno di P.A. era poi procedibile d'ufficio, concorrendo esso con gli altri reati commessi in un unico contesto ambientale e psicologico e la prova dello stesso emergeva dalle dichiarazioni di V. e del P. . Infine, la pena era adeguata alla gravità delle condotte ed alle condizioni di vita aberranti in cui era tenuta la figlia e l'intera famiglia.
2. Ricorre per cassazione R..G. , a mezzo dei difensori, denunciando, con il primo motivo, l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con i motivi nuovi era stato chiesto di assumere la testimonianza di I.M. (prova emersa dopo la chiusura del dibattimento). Con il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva (il teste I. avrebbe riferito circostanze rilevanti per valutare l'attendibilità del teste S. , la cui testimonianza è stata utilizzata ai fini della decisione). Con il terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle censure mosse con i motivi di appello quanto alla valutazione delle prove, alla violazione delle regole per la formazione della prova, alla ritenuta attendibilità della minore ed alle sue condizioni di inferiorità psichica. Con il quarto motivo denuncia l'inosservanza di regole processuali stabilite a pena di inammissibilità e/o inutilizzabilità, avendo i Giudici di merito utilizzato, ai fini della decisione, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni (in relazione alle testimonianze di S.N. , A.A. , D.I.M.P. , V.A. ). E la Corte
territoriale, per di più, ha omesso di argomentare in ordine ai rilievi sollevati in proposito con i motivi di appello. Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 609 bis c.p., comma 2, n.
1. L'induzione punibile non si configura infatti come mera attività di persuasione, ma come sopraffazione della vittima. Sicché l'abuso sussiste quando la vittima non abbia compiuto l'atto per sua libera scelta;
è inoltre necessario che l'agente abbia la consapevolezza non solo delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma di abusarne per fini sessuali.
Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 609 bis c.p., avendo la Corte erroneamente ritenuto possibile il concorso tra l'abuso di autorità genitoriale e l'approfittamento delle condizioni d'inferiorità psichica della vittima (secondo la norma le condotte sono invece alternative). Nella fattispecie in esame non risulta da alcun atto che vi sia stata costrizione tale da alterare il processo di formazione della volontà, ne' risultano provate le condizioni di inferiorità psichica della vittima e comunque esse non erano percepibili dall'esterno (i deficit cognitivi erano lievissimi, tanto da essere con difficoltà diagnosticati). Quanto all'abuso di autorità genitoriale è necessario che tale autorità sia stata il mezzo per ottenere l'atto sessuale, non essendo sufficiente la mera relazione di parentela;
e dagli atti non risulta alcunché in proposito. Con il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 609 ter c.p., n. 5, non avendo tenuto conto la Corte territoriale che, essendo stato collegato l'inizio degli abusi all'epoca in cui V. aveva nove anni, la querela presentata solo il 9 dicembre 2009 era tardiva.
Con l'ottavo ed il nono motivo denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al reato di violenza sessuale di gruppo. La Corte senza tener conto dei rilievi contenuti nell'atto di appello, ha motivato in modo apodittico sia in relazione alla imputazione di cui al capo b (S. è stato ritenuto attendibile senza i necessari riscontri, benché sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti) ed a quella di cui al capo e ((benché nello stesso capo di imputazione il P. venga descritto come vittima dell'imputato e come correo). Nè vi è prova di un accordo tra i soggetti attivi;
ne', comunque, che la presenza di uno di essi abbia rafforzato il proposito criminoso degli altri.
Con il decimo ed undicesimo motivo denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 600 bis c.p.. La Corte territoriale non solo ha disatteso le doglianze in ordine alla mancanza di prova certa sulle dazioni di denaro, ma non ha spiegato perché sia idonea ad integrare la fattispecie la presunta dazione di una somma irrisoria. Nè ha argomentato in ordine alla dedotta assenza di tutti i presupposti per la configurabilità del reato. Con il dodicesimo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di violenza sessuale in danno di P.A. . La Corte territoriale ha spiegato la possibilità di sopraffazione della vittima con lo stato di ebbrezza alcoolica;
non ha spiegato, però, il motivo per cui tale stato non possa avere influito sul ricordo e quindi sull'attendibilità della p.o..
Con il tredicesimo motivo, infine, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p e art. 27 Cost. in relazione al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Quanto ai primi due motivi di ricorso, non c'è dubbio che in un sistema processuale come quello vigente, caratterizzato dalla dialettica delle parti, alle quali compete l'onere di allegare le prove a sostegno delle rispettive richieste, il giudice debba limitarsi a valutare soprattutto la pertinenza della prova al thema decidendum. Ogni diversa valutazione, collegata alla attendibilità della prova e quindi al "risultato" della stessa, esula dai poteri del giudice (l'art. 190 prevede invero che le prove sono ammesse a richiesta di parte) e finirebbe per espropriare le parti del diritto alla prova. Tale diritto non è, però, "assoluto", ponendo lo stesso legislatore dei limiti: il giudice è tenuto infetti ad escludere le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti (art. 190 c.p.p., comma 1). Tali principi sono stati reiteratamente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il diritto all'ammissione della prova indicata a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, che l'art. 495 c.p.p., comma 2 riconosce all'imputato incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189 e 190 cod. proc. pen. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita decisiva dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 2350 del 21.12.2004). Per quanto riguarda il giudizio di secondo grado è altrettanto indubitabile che "... il giudice d'appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 c.p.p., mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado" (cfr. Cass. sez. 6 n. 761 del 10.10.2006). Laddove, invece, non venga dedotta la violazione dell'art.495 c.p.p., il giudice di appello, in presenza di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, dispone l'integrazione istruttoria solo se ritenga che il processo non possa essere deciso allo stato degli atti.
Nel caso in cui le nuove prove siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello dispone la rinnovazione dell'istruzione nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1 (art. 603 c.p.p., comma 2) - Cass. pen. Sez. 3 n.
8382 del 22.1.2008; Cass. pen. sez. 1 n. 39663 del 7.10.2010. La netta distinzione tra le due diverse ipotesi è pacificamente riconosciuta, per cui quando in appello venga richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice di appello è obbligato a disporla se le nuove prove, di cui si chiede l'assunzione, siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 495 c.p.p., comma 1), mentre negli altri casi solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Come evidenziato correttamente anche dal ricorrente, nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, non si applica neppure la regola, di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603, comma 1 - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto manifestamente superflue o irrilevanti a norma dell'art. 495, comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 c.p.p., comma 2" (cfr. ex multis Cass. Sez. 4 n. 37285 dell'1.10.2002).
2.1. Ma proprio perché, in presenza di prove sopravvenute, non trova applicazione ne' la previsione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, nè il limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, non può ritenersi sufficiente la mera asserzione della parte in ordine alla circostanza che trattasi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. È necessario, quanto meno, che vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare, con cognizione di causa, che effettivamente la prova di cui si chiede l'assunzione sia effettivamente sopravvenuta. Altrimenti si farebbe dipendere dalla semplice affermazione della parte l'applicabilità del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 (con i relativi limitati poteri del giudice di appello,
nell'ammissione della prova), nonché il superamento del limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4. Con evidenti ricadute sulla celerità nella celebrazione del processo e sui conseguenti pericoli in tema di maturazione della prescrizione. Una diversa interpretazione della norma privilegerebbe in modo assoluto ed incondizionato il "diritto alla prova", a danno e con sacrificio di altri principi tutelati costituzionalmente quanto alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato.
2.2. È pacifico che l'istanza, con cui si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale veniva presentata oltre il termine previsto tassativamente dall'art. 585 c.p.p., comma 4 (era depositata in cancelleria il 25.3.2011, mentre l'udienza risultava fissata per il 5.4.2011). Nell'istanza ci si limitava ad affermare che si verteva nella ipotesi prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 2, essendo le circostanze, su cui avrebbe dovuto testimoniare I.M. , emerse dopo il giudizio di primo grado nel corso di una conversazione confidenziale avuta dal predetto I. con S.N. nella
Casa Circondariale di Teramo, dove entrambi erano detenuti. Non veniva fornito, quindi, alcun elemento di carattere temporale (ad esempio periodo di comune detenzione, tenuto conto che l'imputato era detenuto fin dal 2.12.2008 e, conseguentemente, già durante la celebrazione del giudizio di primo grado) che potesse suffragare l'asserzione difensiva e quindi consentire ai Giudici di Appello di verificare che si trattasse effettivamente di prove sopravvenute e di ritenere quindi non operante il limite di deducibilità di cui all'art. 585 c.p.p. e applicabile il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3. La genericità della stessa prospettazione rendeva, pertanto, inammissibile la richiesta.
In ogni caso, dalla motivazione complessiva della sentenza emerge chiaramente che i Giudici di Appello, non applicandosi per le ragioni in precedenza esposte i criteri di valutazione in tema di prove sopravvenute, hanno ritenuto che, in presenza di plurimi elementi di prova (e non solo delle dichiarazioni di S.N. ), convergenti in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, assolutamente non decisivo assumere una testimonianza che avrebbe dovuto riferire in ordine alle confidenze ricevute dal medesimo S. sulla falsità delle accuse nei confronti del G. . La Corte
territoriale ha ritenuto, quindi, implicitamente, che le prove già acquisite consentissero di decidere il processo allo stato degli atti.
La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha, intatti, carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere. E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (cfr. Cass. sez. 5 n. 8891 del 16.5.2000; Cass. sez. 6 n. 5782 del 18.12.2006; conf. Cass. sez. 4 n. 47095 del 2.12.2009;
Cass. sez. sez. 3 n. 24294 del 7.4.2010). Va, in ogni caso, rilevato che il vizio di "prova omessa" si verifica quando da esso derivi una disarticolazione dell'intero ragionamento probatorio della sentenza impugnata. Dal ricorso non risulta quale carattere decisivo avrebbe potuto avere l'acquisizione della testimonianza di I.N. e, soprattutto, perché essa sarebbe stata idonea a scardinare completamente la motivazione della sentenza impugnata, fondata, come di seguito si vedrà, su un quadro probatorio assolutamente grave e convergente.
3. L'art. 609 bis cod. pen. sanziona al primo comma la violenza sessuale mediante costrizione (attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità) ed al secondo comma mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima oppure attraverso inganno con sostituzione di persona.
Come rilevato dal ricorrente, non c'è dubbio che la violenza sessuale delineata all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 (induzione all'atto sessuale di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica) si distingua dalla fattispecie di costrizione mediante abuso di autorità (comma 1). L'abuso di autorità presuppone, invero, nell'agente una posizione autoritativa e determina una costrizione al compimento di atti sessuali, mentre nella figura delineata dal comma 2, n. 1 manca una relazione siffatta e sussiste, invece, per quanto viziato dalla condizione di inferiorità, un consenso della vittima all'atto sessuale (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 n. 32513 del 19.6.2002). Il discrimine tra le due fattispecie è rappresentato, quindi, dal consenso all'atto sessuale, mancante nella prima ipotesi e sussistente, invece, anche se viziato, nella seconda. È pacifico, inoltre, che il mero dato anagrafico (minore età) non determini la sussistenza delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 2, per cui "una volta escluse condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, non può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa che è alternativa e incompatibile con la prima (così Cass. pen. Sez. 3 n. 16843 del 16.1.2007). L'imputato era stato tratto a giudizio sulla base di una contestazione comprendente sia l'abuso dell'autorità genitoriale che l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica della figlia V. .
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, riteneva che l'imputato, padre della minore, avesse abusato dell'inferiorità psichica della vittima.
Dopo aver rilevato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2 è integrato "allorché il rapporto sessuale sia connotato da un differenziale di potere, quando, cioè, vi sia induzione da parte del soggetto in posizione di superiorità e abuso delle condizioni di inferiorità della controparte, assumeva che le condizioni di inferiorità psichica di V. emergevano, in modo palese, dalla perizia effettuata in sede di incidente probatorio dal prof. M. . Ricordato che V. fin dall'anno 2000 era stata seguita dal Dipartimento di NEuropsiochiatria infantile di Campobasso, a seguito di segnalazione delle insegnanti che avevano rilevato difficoltà di apprendimento ed un numero elevatissimo di assenze da scuola, concordava il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, con l'analisi del perito secondo cui "l'autonomia decisionale di V. sul piano emotivo era estremamente ridotta, se non annullata, essendo il padre l'unica reale fonte di rassicurazione emotiva" (cfr. sent. Trib.).
Il Tribunale, quindi, da un lato, riteneva che la ragazza fosse consenziente in ordine ai rapporti sessuali con il padre (anche se il consenso era viziato dalla sua condizione di inferiorità psichica), optando quindi definitivamente per una delle due ipotesi alternative riportate nell'imputazione, e, dall'altro, fondava la ritenuta sussistenza delle condizioni di inferiorità psichica non certo sul mero dato anagrafico ma su precise risultanze processuali ed in particolare sulla perizia del prof. M. .
La Corte territoriale, nel rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, ha rilevato, in relazione alle doglianze contenute nell'atto di appello, che non sussistevano dubbi, sulla base della condivisibile analisi del prof. M. , in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 609 bis c.p.p., comma 2. Del tutto superfluo ai fini della configurabilità della penale responsabilità dell'imputato è, quindi, l'erroneo riferimento al possibile "concorso" tra l'abuso di autorità genitoriale e l'approfittamento delle condizioni di inferiorità psichica. I Giudici di merito hanno, infatti, accertato che i rapporti sessuali di V. con l'imputato avvenivano non per sua libera scelta, essendo il consenso viziato dalla condizione di inferiorità psichica, di cui il prevenuto abusava, consapevolmente (se non altro, nella sua qualità di genitore, non ignorava che V. fin dall'anno 2000, aveva dovuto far ricorso al Dipartimento di NEuropsichiatria infantile), per soddisfare i suoi istinti sessuali.
4. I Giudici di merito hanno, poi, correttamente applicato le norme processuali in ordine alla formazione della prova ed alla valutazione del materiale processuale.
Del tutto generica e, quindi, inammissibile è la doglianza in ordine all'asserita violazione dell'art. 500 c.p.p.. Ci si limita infatti ad affermare che i Giudici di merito hanno utilizzato, per la decisione (e non solo ai fini della credibilità del teste come prescritto dell'art. 500 c.p.p., comma 2), le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e lette per le contestazioni. Senza alcuna indicazione specifica in ordine alle parti di dette dichiarazioni, che sarebbero state utilizzate, in modo decisivo, a fini di prova, si richiamano, per di più in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, genericamente "i verbali di assunzione della testimonianza di S.N. , P.A. , D.I.M.P. , V.A.M. ".
Nè tanto meno è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione alle dichiarazioni rese da S.N.
, coimputato del medesimo reato. Non c'è dubbio che, per giurisprudenza ormai consolidata (a partire da sez. un. 22.2.1993 n. 1653) di questa Corte, "ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto deH'art.192 comma terzo c.p.p., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione, alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri esterni". Tali riscontri esterni, vale a dire gli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, possono essere di qualsiasi tipo e natura (altrimenti sarebbero di per sè soli idonei a sorreggere un giudizio di responsabilità e renderebbero superflua la chiamata in correità), ma a carattere individualizzante, riguardanti cioè non solo il fatto ma anche la persona del chiamato.
I giudici di merito si sono attenuti a tali consolidati principi, evidenziando che lo S. aveva, piuttosto, fornito una versione edulcorata dei fatti e che le sue dichiarazioni trovavano riscontro in numerosi elementi esterni (quali le dichiarazioni di G.V. , della moglie V.M. e dell'assistente sociale M.A. ). La Corte territoriale, nel rinviare all'esaustiva motivazione sul punto della sentenza di primo grado, ha sottolineato che significativa conferma alle dichiarazioni di S.N. si rinveniva nella testimonianza di A.M..V. "il cui racconto relativo all'episodio dell'11-12 settembre 2008 si salda perfettamente con quello del marito, donde l'inverosimiglianza che le versioni dei due coniugi (in conflitto) siano state dai medesimi concordate" (pag. 5 sent. App.).
5. Anche le doglianze contenute nei motivi di ricorso in ordine alla configurabilità dei reati contestati sono destituite di fondamento. In relazione al reato di cui al capo a) la prova della responsabilità dell'imputato è stata fondata sulle dichiarazioni pienamente attendibili della persona offesa, confortate, peraltro, da una serie di elementi esterni.
Già il Tribunale aveva posto l'accento sulla genesi assolutamente casuale della notitia criminis, generata dal litigio tra S.N. e la moglie V.M. , che aveva indotto gli inquirenti a disporre intercettazioni telefoniche ed ambientali e riprese video, e sul processo di liberazione, in modo graduale, di V. dalla vera e propria schiavitù sessuale cui era stata sottoposta dal padre. Dopo aver esaminato dettagliatamente le dichiarazioni rese dalla p.o., in sede di incidente probatorio, rilevava il Tribunale che le captazioni ambientali ed i fotogrammi estrapolati dalle registrazioni video confermavano inequivocabilmente l'esistenza di rapporti sessuali tra V. , che aveva preso stabilmente il posto della madre nel letto matrimoniale, ed il padre. Ulteriori conferme alle dichiarazioni di V. si rinvenivano nella deposizione di V.M. , S.N.
, imputato in procedimento connesso, e P.A. .
La Corte territoriale, senza riproporre il percorso argomentativo dei primi giudici, si è limitata correttamente a confutare, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, le doglianze difensive, evidenziando, quanto alla piena attendibilità della parte offesa che V. non aveva mostrato alcun rancore verso il padre, al quale anzi continuava ad essere legata affettivamente, e che non aveva mai calcato la mano sulla responsabilità dell'imputato, al quale riservava piuttosto ogni giustificazione. Quanto ai riscontri, ha rilevato la Corte territoriale come, in primo luogo, le riprese video e le intercettazioni ambientali, pur in assenza di immagini di flagrante amplesso (essendo la luce spenta), fossero inequivocabili, mostrando V. nuda ed il padre a letto e l'uso di espressioni lascive con riferimento chiaro ad atti sessuali. Ulteriori riscontri erano rappresentati dalle dichiarazioni di N..S.
(correttamente valutate, come si è visto ex art. 192 c.p.p., comma 3), di V.A.M. e di I.M.P. .
5.1. Le censure sollevate con i motivi di ricorso non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatole, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n.46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006; Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007-Vignaroli). Il vizio di prova "omessa" o "travisata" si verifica, quindi, quando da esso derivi una disarticolazione dell'intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.
È onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione "parziale" dell'atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale). Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie da cui emerge la piena responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.
Il ricorrente propone una diversa, ed a lui più favorevole, lettura delle risultanze processuali o denuncia una asserita incapacità a testimoniare della parte offesa e, genericamente, il ricorso in sede di incidente probatorio a domande suggestive.
6. In ordine, poi, alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 5 la Corte territoriale ha rilevato che dalla circostanziata deposizione di V..G. , già valutata positivamente sotto il profilo della piena attendibilità, emergeva che gli atti sessuali erano iniziati fin da quando essa aveva nove o dieci anni ed i rapporti completi (con penetrazione vaginale ed anale) dall'età di tredici anni.
Quanto alla procedibilità dell'azione penale, il ricorrente omette di considerare che, essendo il fatto commesso dal genitore, si procede d'ufficio a norma dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2. 7. In relazione ai reati di violenza sessuale di gruppo di cui ai capi b) ed e), va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 11541 dell'11.10.1999, ric. Bombaci ed altri), il delitto di cui all'art. 609 octies cod. pen. costituisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo. La previsione di un trattamento sanzionatorio) più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. L'azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. Il concetto di "partecipazione", inoltre, a giudizio di questa Corte, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609 bis cod. pen.), dovendo invece - secondo un'interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore - ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva. Quanto alla "distinzione" e ai "rapporti" con l'ipotesi di concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p. la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che, per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo, è necessaria "la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile" (Cass. sez. 1 n. 15619 del 14.3.2010) e che "In tema di reati sessuali, a seguito dell'avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen., il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 42111 del 12.10.2007).
7.1. La Corte territoriale ha evidenziato ineccepibilmente, quanto al reato di cui al capo d), che vi fu compimento di atti sessuali ad opera dell'imputato e dello S. , essendo stata la parte offesa oggetto di penetrazione (vaginale ed anale in contemporanea) da parte di entrambi e che la prova di detto reato emergeva inequivocabilmente dalle dichiarazioni di V. , di S. e di V.A.M. , che si riscontravano reciprocamente.
Quanto al reato di cui al capo e), ha rilevato che l'elemento materiale della violenza sessuale di gruppo sussisteva per il solo fatto della doppia penetrazione (anale e vaginale) da parte dell'imputato e del P. e che non vi era incompatibilità in ordine al ruolo del P. , descritto come vittima e correo, in quanto la soggezione del medesimo all'imputato, dal quale era stato indotto a partecipare al congresso carnale, non escludeva la configurabilità del reato (già il Tribunale aveva rilevato sul punto che, in ogni caso, vi era la presenza contestuale di due soggetti che compivano atti sessuali in danno della vittima, con conseguente compressione più intensa della sfera sessuale della medesima).
La prova di tale reato emergeva, poi, secondo i Giudici di merito dalla combinata lettura delle dichiarazioni di V. e del P. .
8. In relazione al reato di violenza sessuale in danno di P.A. di cui al capo d), non è ravvisabile alcuna contraddizione logica nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che lo stato di ebbrezza alcoolica ed il carattere vulnerabile e fragile del ragazzo avevano consentito all'imputato, nonostante la diversità di conformazione fisica, di vincere facilmente la resistenza della vittima. Lo stato di ebbrezza alcoolica non era però tale da incidere sul ricordo della traumatica violenza sessuale subita. Peraltro le dichiarazioni del P. trovavano riscontro nelle puntuali dichiarazioni di V. che aveva riferito del contesto in cui si era verificato l'episodio e delle conseguenze che da esso erano derivate al ragazzo (sanguinamento anale e ripetute visite in bagno).
9. L'art. 600 bis c.p. sanziona chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.
Trattasi di norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento, che possono anche concorrere tra loro (v. Cass. pen. sez. 3 n. 21335 del 15.4.2010). Sotto il primo profilo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l'agente induca il soggetto passivo a fare mercimonio del suo corpo. Ciò porta sul piano dell'interpretazione sistematica ad identificare nella condotta di induzione qualsiasi comportamento che valga a spingere o solo ad incoraggiare il minore a compiere atti sessuali a fronte di una controprestazione" (Cass. pen. sez. 3 n. 4235 dell'11.1.2011). E "anche la semplice dazione di denaro può essere sufficiente a persuadere un minore a consentire ad atti sessuali e può quindi costituire induzione" (Cass. pen. sez. 3 n. 26216 del 19.5.2010; conf. Cass. sez. 3 n. 18315 del 14.4.2010). Sotto il secondo profilo la sanzione colpisce il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione. Trovano applicazione quindi tutti i principi elaborati in relazione alla L. n. 75 del 1958. Pacificamente il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che, anche in assenza di un contato diretto dell'agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l'attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine della condotta (cfr. Cass. sez. 3 n. 47266 del 4.1.2005; Cass. sez. 1 n. 39928 del 4.10.2007). E non è certo necessario ai fini della configurabilità del reato l'abitualità della condotta. Anche sul punto la giurisprudenza è costante. "Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi del reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell'abitualità connessa ad una reiterazione di atti - ancora richiamandosi la disposizione normativa il favorire "in qualsiasi modo" postula che gli estremi del reato siano integrati da un solo fatto di agevolazione;
per cui va considerato favoreggiamento della prostituzione qualsiasi interposizione, anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di una persona (ex plurimis Cass. sez. 3 n. 10938 del 31.10.2001; conf. Cass. sez. 3, 25.6.2002, Marchioni;
Cass. sez. 4 n. 4842 del 2.12.2003). Ricorre poi lo sfruttamento della prostituzione, quando l'agente tragga qualche utilità, non necessariamente economica, dall'attività sessuale del soggetto passivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 7608 del 20.5.1998; Cass. sez. 3 n. 98 del 24.11.1998).
9.1. Al G. risultava contestato di avere indotto, abusando delle condizioni di inferiorità psichica, alla prostituzione la figlia e, comunque, di aver favorito e sfruttato la prostituzione della medesima, percependo da S.N. la somma di Euro venti quale prezzo della prestazione sessuale.
I giudici di merito, sulla base di ineccepibili premesse in diritto (conformi alla sopra citata giurisprudenza di questa Corte), hanno ritenuto, con valutazioni di fatto immuni da vizi logici, come tali non sindacabili in questa sede, che l'imputato abbia percepito una somma di denaro da N..S. in corrispettivo della prestazione sessuale di V. . La prova del reato emergeva, poi,
inequivocabimente dalle dichiarazioni della ragazza (pag.36 trascr.) e dalla deposizione de relato di A..M. .
10. In ordine, infine, al trattamento sanzionatorio i Giudici di merito hanno esercitato correttamente e con motivazione adeguata il potere discrezionale loro riconosciuto in proposito. Ha rilevato la Corte territoriale che la pena inflitta in primo grado non era suscettibile di attenuazioni di sorta per la particolare gravità e reiterazione delle condotte. V. infatti, fin dall'età infantile, era stata tenuta in condizioni di vita mostruose e sottoposta a quotidiane aggressioni alla sua sfera sessuale in una "normalità distorta" di un rapporto con il proprio genitore. 11. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012