Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, punito dal primo comma dell'art. 609 quater cod.pen., va escluso che il mero dato anagrafico comporti la sussistenza della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa prevista dal comma secondo dell'art. 609 bis cod.pen., così che, una volta escluse condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, non può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa, che è alternativa e incompatibile con la prima.
Commentario • 1
- 1. Abuso di autorità dell’insegnante privato nei confronti del minorenne: per le Sezioni Unite sussiste la violenza sessualeFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2007, n. 16843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16843 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 16/01/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 91
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 31721/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.O.I., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 6.4.2004 dalla corte d'appello di Milano. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 6.4.2004 la corte d'appello di Milano, parzialmente riformando quella resa il 5.2.2003 dal locale tribunale, ha assolto D.O.I. dal delitto di violenza privata in danno di C.E. (capo b): art. 610 c.p.), mentre lo ha dichiarato responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata (capo a):
artt. 609 bis e 609 quater c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 11, e art. 99 c.p.) in danno della minore dodicenne C.E., commesso in (OMISSIS)
nel giugno/luglio 2001; e per l'effetto lo ha condannato alla pena di cinque anni e un mese di reclusione, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 15.000,00.
1.1 - In estrema sintesi, la corte milanese ha accertato e osservato quanto segue:
- in un pomeriggio imprecisato del giugno-luglio 2001 C.E. si trovava in casa della sorellastra S.A. (nata da una precedente relazione della madre con altro uomo), dove si trovavano il cognato di questa, D.O.I., in quanto ivi ristretto agli arresti domiciliari, nonché i genitori della medesima A., ospiti per qualche giorno della figlia;
- I., che non dispiaceva a E., si era avvicinato al divano dove la minore era seduta e, senza dirle nulla, l'aveva abbracciata, le aveva tirato giù i pantaloni e le mutande, ed era riuscito a penetrarla senza farle violenza;
- il racconto dell'episodio da parte della minore era sicuramente credibile, soprattutto per la sua genuinità e occasionalità, giacché era stato fatto dopo qualche tempo ad A., solo dopo le insistenze della sorellastra che chiedeva a E. perché non andava più a trovarla;
in seguito il racconto fu ripetuto alla madre, non spontaneamente, ma a seguito di un litigio intercorso tra E. e la sorellastra, che le aveva dato della bugiarda per quanto raccontatole in precedenza;
- le contraddizioni riscontrate dal difensore tra questo racconto e le dichiarazioni rese da E. durante l'audizione dibattimentale protetta non mettevano in dubbio la credibilità del racconto originario, sia perché si riferivano a circostanze marginali, sia perché erano spiegabili per il tempo passato dall'episodio (un anno e mezzo) e per il fatto che le dichiarazioni dibattimentali erano state rese senza una specifica contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza durante le indagini preliminari;
- anche il dubbio che I. avesse potuto compiere l'approccio sessuale col rischio di essere sorpreso era dissipato dalla duplice considerazione che egli conosceva le abitudini degli altri abitanti dell'appartamento, a quell'ora dediti al riposino pomeridiano, e che verosimilmente l'approccio sessuale, iniziato nel divano del salotto dove E. era seduta, si era concluso nell'attigua cameretta dove era solito dormire lo stesso I., e quindi in luogo più riservato.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
In particolare lamenta:
2.1 - violazione degli artt. 609 bis e 609 quater c.p., giacché, una volta esclusa la violenza fisica, la corte doveva escludere la sussistenza del reato punito dall'art. 609 bis c.p., e inoltre, se si doveva escludere un atteggiamento di accondiscendenza della minore, a ben vedere, esulava anche l'ipotesi di cui all'art. 609 quater c.p.;
2.2 - violazione dell'art. 192 c.p. e vizio di motivazione, giacché: a) la corte milanese non ha valorizzato tutte le discordanze narrative emerse a dibattimento;
b) le dichiarazioni accusatorie sono rimaste prive di riscontri;
c) era illogico ritenere irrilevante la presenza di più familiari nell'appartamento al momento del fatto.
3 - La ricostruzione probatoria del fatto operata dai giudici di merito, sostanzialmente fondata sulla piena attendibilità del racconto fatto da C.E., è sorretta da motivazione logica e adeguata, che resiste a tutte le censure proposte dal ricorrente. In breve, l'imputato, pur senza ricorrere a costrizioni fisiche o a minacce, in un pomeriggio estivo del 2001 era riuscito a penetrare sessualmente la dodicenne E., che, paralizzata dalla sorpresa e dalla paura, non aveva saputo reagire.
Il motivo di ricorso secondo cui la corte d'appello non ha valorizzato tutte le discordanze narrative emerse a dibattimento è inammissibile per genericità, in quanto non specifica quali sono le discordanze che dovevano essere valorizzate.
Il fatto che il racconto di E. sia rimasto privo di riscontri oggettivi non è idoneo a inficiarne la valenza probatoria, atteso che - come insegna la costante giurisprudenza di questa corte - la deposizione della persona offesa, anche se non equiparabile a quella di un testimone estraneo, può essere assunta da sola come fonte di prova quando superi positivamente il vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva. Nel caso di specie, la credibilità del racconto di E. è logicamente desunta dal fatto che esso nacque in modo occasionale e genuino, quando la sua sorellastra volle sapere perché non andava più a farle visita nell'appartamento, dove abitava anche il cognato D.O.I., che vi era ristretto agli arresti domiciliari.
Anche la presenza di altri familiari nell'appartamento di cui trattasi, non inficia la credibilità del racconto accusatorio, giacché la corte di merito, con motivazione logicamente irreprensibile, ha spiegato che I. poteva benissimo determinarsi ad abusare sessualmente della minorenne senza timore di essere sorpreso, perché sapeva che gli altri familiari in quel momento si erano ritirati nelle loro stanze per fare il consueto riposino pomeridiano. Va quindi disatteso il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
4 - È invece parzialmente fondato il primo motivo (2.1). Invero, una volta esclusa, o comunque non positivamente provata, qualsiasi violenza fisica o qualsiasi minaccia nel comportamento dell'imputato, non poteva ravvisarsi il reato previsto dall'art. 609 bis c.p., ma solo quello dell'art. 609 quater c.p.. Infatti, non poteva neppure ravvisarsi la ulteriore ipotesi prevista nell'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, giacché questa richiede il duplice elemento della induzione all'atto sessuale con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. Orbene, nel caso di specie, manca qualsiasi prova di questi elementi materiali del reato, e in particolare non è stata minimamente provata la condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, la quale non può coincidere semplicemente con la sua età di infraquattordicenne, ma deve consistere in uno stato o qualità personale specifica che prescinde dall'età anagrafica. Si tratta del resto di fattispecie tipiche che - per espressa clausola legislativa - sono tra loro alternative e incompatibili, e come tali non potevano essere contestate per lo stesso fatto concreto.
Non si comprende invece perché - secondo il ricorrente - dovrebbe escludersi anche il reato di cui all'art. 609 quater c.p., dal momento che questa norma punisce, col n. 1), qualsiasi atto sessuale compiuto da un soggetto imputabile con un minore di anni quattordici (sempre che la differenza di età tra i due soggetti non sia inferiore a tre anni), volendo così non tanto tutelare la libertà sessuale del minore, quanto piuttosto proteggere la maturazione di questa libertà ancora acerba dalle insidie provenienti ad opera di soggetti dotati per età di un maggiore potere di condizionamento sessuale e psicologico. Per queste ragioni, rettificando la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., il fatto contestato nel capo a) della imputazione va qualificato come violazione dell'art. 609 quater c.p., escludendo la violazione dell'art. 609 bis c.p..
Restano ferme le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., nn. 5 e 11 e la recidiva contestata, per le quali non c'è impugnazione. La pena resta peraltro immutata, perché il primo giudice non ha calcolato alcun aumento a titolo di concorso formale o di continuazione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., ma ha computato solo l'aumento per le circostanze aggravanti e la recidiva, e la corte d'appello ha confermato sul punto la prima decisione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, qualificato il residuo reato di cui al capo a) della imputazione come violazione dell'art. 609 quater c.p., aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., nn. 5 e 11, art. 99 c.p., rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007