Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
La figura di violenza sessuale delineata al comma 2 n. 1 dell'art. 609-bis c.p., centrata sull'induzione all'atto sessuale di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica, si distingue sia dalla fattispecie di costrizione mediante abuso di autorità (comma 1 della stessa norma), che da quella di atti sessuali compiuti con minori degli anni sedici ad opera dell'ascendente o di altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa (comma 1 n. 2 dell'art. 609-quater c.p.). L'abuso di autorità rilevante per il comma 1 dell'art. 609 bis c.p. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente stesso (secondo la previsione dell'abrogato art. 520 c.p.) e determina una costrizione al compimento degli atti sessuali, mentre nella figura delineata al comma 2 n. 1 della stessa norma manca una relazione siffatta e sussiste invece, per quanto viziato dalla condizione di inferiorità, un consenso della vittima all'atto sessuale. Detto consenso ricorre anche nell'ipotesi di atti sessuali con minorenni da parte dei soggetti indicati al comma 1 n. 2 dell'art. 609 quater c.p., ma tale ultima fattispecie prescinde dalla concreta soggezione della persona offesa, assegnando rilevanza al dato formale della relazione di parentela, di affidamento o di convivenza.
Commentari • 4
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L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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In tema di rapporti sessuali consenzienti, il consenso rileva solo per minori di età maggiore di 14 anni. Se fra minorenne e maggiorenne c'è un rapporto qualificato (ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza) il consnso rileva solo ai 16 anni in su. L'attenuante specifica per rapporti sessuali con minorenni concerne la "minore lesività del fatto in concreto" rapportata al bene giuridico tutelato. A tal fine, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 32513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32513 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 19/06/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1480
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 30782/2001
ha pronunciato la seguente:
** IN FASE DI OSCURAMENTO **