Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5993 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
19 5 9 3 / 0 1 Aula B 933 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 10861/1999 4 Presidente Saggio Dott. Antonio 66 Donato Figurelli - Consigliere 66 Attilio Celentano 66 Rep. 66Antonio Lamorgese Cron. 12913 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 14.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA FASE Società a responsabilità limitata in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Severano, 769 n. 35, presso l'avv. Giorgio Cianfoni, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guariglia con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso l'avv. Marcello Britti, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 344 in data[25] maggio 1998 (R.G. 400/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
卫 uditi gli avv. Guariglia e Britti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 2899 del 1996 è stata cassata,con rinvio al Tribunale di Viterbo, la sentenza in data 24 novembre 1992 con la quale il Tribunale di Rieti, accogliendo l'appello dell'Inail contro la decisione del Pretore della stessa sede, aveva condannato la società La Fase a rimborsare all'Inail le prestazioni erogate ai superstiti del dipendente RU OC, deceduto a seguito di infortunio lavorativo verificatosi il 1° marzo 1986. In accoglimento del ricorso della società, la Corte di cassazione ha rilevato che la domanda dell'Inail era stata giudicata fondata per il solo fatto dell'intervenuta condanna per omicidio colposo del dipendente ED DI, all'esito del giudizio penale al quale la società datrice di lavoro non aveva partecipato, sicché 2 era mancato qualsiasi autonomo accertamento nel giudizio civile intentato dall'Inail circa la responsabilità da imputare al dipendente del cui operato doveva rispondere. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha condannato la società La Fase al pagamento di £ 341.179.540, oltre interessi legali. Ha osservato il Tribunale che gli atti del procedimento penale comprovavano che l'evento si era verificato per colpa grave del DI, il quale, nel corso 4 dell'esecuzione dei lavori di costruzione della linea ferroviaria Roma-Firenze, addetto alla conduzione di un carrello posizionatore sul quale viaggiavano altri operai, tra i quali il OC, aveva iniziato lo spostamento impegnando un binario unico, sebbene gli fosse stato ordinato di attendere l'arrivo di una locomotiva della stessa impresa e fosse presente nella zona una fitta coltre di nebbia, cagionando così lo scontro tra i mezzi;
che dall'accertamento circa la colpa grave del DI nell'esecuzione della prestazione lavorativa, derivava la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2049 c.c., imprenditore che, comunque, non aveva provato di aver vigilato sul personale in modo da impedire l'inosservanza delle disposizioni impartite. La cassazione della sentenza è chiesta per un unico motivo dalla società La Fase;
resiste l'Inail con contricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo viene denunziata omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché, essendo rimasta accertata l'abnormità e inopinabilità della condotta del DI, tenuta in contrasto con il puntuale ordine impartitogli dal capo cantiere, la stessa doveva ritenersi del tutto estranea 3 al rapporto di lavoro e nessun rimprovero, sul piano dell'omissione della dovuta vigilanza, poteva essere mosso all'organizzazione imprenditoriale. La Corte giudica il ricorso privo di fondamento. E' vero che la sentenza impugnata si è anche riferita alla colpa dell'imprenditore, nella parte in cui rileva che non era provato che avesse posto in essere gli accorgimenti necessari per vigilare sulla condotta del DI, ma la decisione risulta pienamente e correttamente giustificata dal primo ordine delle argomentazioni, fondate sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 2049 c.c. alla fattispecie. La giurisprudenza della Corte, infatti, è da tempo pacificamente orientata nel senso che i datori di lavoro (indicati dalla norma come "padroni e committenti") rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti ("domestici e commessi") a titolo di responsabilità per fatto altrui, connessa al rischio oggettivamente assunto con l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione, più o meno complessa, da essi creata per lo svolgimento di determinate attività di loro pertinenza. Non si tratta, dunque, di responsabilità derivante dal fatto (proprio) di non averli adeguatamente scelti o sorvegliati nei modi dovuti. Ne discende che, affinché il fatto illecito del commesso o domestico risalga al committente o padrone, a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c., è sufficiente il presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, mentre si deve prescindere del tutto dai profili di una concreta culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro. Ne discende che la responsabilità, imputata secondo il descritto meccanismo, resta insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, cosicché persino l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla (cfr. Cass. 29 agosto 1995, n. 9100). ° In ordine, poi, al collegamento fra fatto illecito e incombenze affidate al dipendente, non è necessario che tra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo, invece, sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che la incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni;
nesso di occasionalità necessaria che deve escludersi solo allorché il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito e sia frutto, quindi, Sell'esercizio della sua privata autonomia (Cass. penale sez. II, 25 settembre 1989; Cassazione civ. 14 novembre 1996, n. 9884; 7 agosto 1997, n. 7331; 11 marzo 1998, n. 2678; 8 gennaio 1999, n. 103; 20 marzo 1999, n. 2574 1° settembre 1999, n. 9198). In applicazione di questi principi, dunque, correttamente il Tribunale ha desunto proprio dall'accertamento della colpa grave del DI, consistita nell'essersi discostato arbitrariamente dalle disposizioni impartite dal dirigente dell'impresa, la responsabilità del datore di lavoro per il danno cagionato dall'esecuzione, ancorché con modalità abnorme, della prestazione lavorativa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P. Q. M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del 23.000 e degli onorari di giudizio di cassazione, liquidate in £ avvocato liquidati in £ 6.000.000. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001. ушел от ал Il Consigliere estensore Il Presidente тами ги Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 APR. 2001 E IL CANCELLIERE R P I D A , R 0 S O : N I 1 O S 3 O C L . A 3 L T T 6 , O R . B A A S ' I N L E D L P 3 S E A I 7 D T - N S 8 I - G S O 1 P O N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E O D