Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 42111
CASS
Sentenza 12 ottobre 2007

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In tema di reati contro la libertà sessuale l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. (ipotesi di minore gravità) non può essere concessa nell'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen., in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale ed essendo peraltro incompatibile logicamente con la maggiore gravità di una violenza sessuale di gruppo.

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen., non è necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti essendo sufficiente la mera presenza di tutti anche se l'atto viene posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti.

In tema di reati sessuali, a seguito dell'avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen., il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 42111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42111
Data del deposito : 12 ottobre 2007

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