Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 15619
CASS
Sentenza 14 marzo 2010

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La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

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  • 1IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA
    Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA. Giulio La Barbiera. La disciplina del reato di violenza sessuale è contenuta nell'articolo 609-bis c.p. (mentre la fattispecie criminosa della violenza sessuale di gruppo è disciplinata all'articolo 609-0cties del medesimo codice). Tale increscioso fenomeno criminoso si manifesta, sia in modalità monosoggettiva che plurisoggettiva, attraverso sempre nuove e più sadiche condotte a danno delle vittime, ma, cionostante, va riconosciuta la tutela avanguardistica e particolarmente dettagliata, nel prevedere minuziosamente (ad opera del Parlamento) le condotte invasive della sfera …

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  • 2Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo (1)
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 15619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15619
Data del deposito : 14 marzo 2010

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