Sentenza 14 marzo 2010
Massime • 1
La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.
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IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA. Giulio La Barbiera. La disciplina del reato di violenza sessuale è contenuta nell'articolo 609-bis c.p. (mentre la fattispecie criminosa della violenza sessuale di gruppo è disciplinata all'articolo 609-0cties del medesimo codice). Tale increscioso fenomeno criminoso si manifesta, sia in modalità monosoggettiva che plurisoggettiva, attraverso sempre nuove e più sadiche condotte a danno delle vittime, ma, cionostante, va riconosciuta la tutela avanguardistica e particolarmente dettagliata, nel prevedere minuziosamente (ad opera del Parlamento) le condotte invasive della sfera …
Leggi di più… - 2. Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 15619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15619 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 218
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 38150/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) B.V., N. IL (OMISSIS);
2) M.M., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2681/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 20/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Dentale Michele, che ha chiesto il rigetto del ricorso dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Gallo F., per B. e avv. De Perna per M. che hanno entrambi chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Il 20 marzo 2009 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza emessa il 10 aprile 2008 dal gup del Tribunale di Lucera, appellata dagli imputati, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato:
B.V. colpevole dei delitti di tentato omicidio,
tentata violenza privata e violenza sessuale di gruppo e, ritenuta la continuazione fra i reati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di dieci anni di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela;
M.M. colpevole dei reati previsti dall'art. 609
otcies c.p., artt. 56 e 575 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 4, con la recidiva infraquinquennale e, ritenuta la continuazione fra i reati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di dodici anni di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela.
2. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che la sera del (OMISSIS) B., M. e il correo P.V.
(condannato alla pena di quattro anni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 609 octies c.p. con la medesima sentenza della Corte d'appello di Bari avverso la quale non è stato proposto ricorso per Cassazione) si trovavano insieme con la parte offesa, D.S., presso il bar "(OMISSIS)" di
(OMISSIS), da cui poi si allontanavano per andare a fumare hashish in un luogo appartato. Prima di lasciare il locale i tre uomini avevano maturato il comune proposito di avere rapporti sessuali con la ragazza, in passato legata sentimentalmente a M. e considerata "disponibile".
I tre, per costringere la ragazza a seguirli, prelevavano la sua borsetta, contenente effetti personali e le chiavi di casa secondo quanto riferito non solo dalla parte offesa, ma anche da P.. Sia durante il tragitto in auto che una volta giunti in un luogo di campagna isolato i tre uomini toccavano in varie parti del corpo la giovane che manifestava chiaramente il suo dissenso ad avere con loro qualsiasi tipo di rapporto sessuale. A quel punto B. la gettava a terra e, tenendole immobilizzati i polsi, cercava di spogliarsi, mentre gli altri due uomini, contribuendo a tenere ferma la donna, le toglievano i pantaloni e la toccavano in varie parti del corpo.
Una volta subita la violenta azione sessuale ad opera dei tre, la D. cercava di rialzarsi e preannunciava la sua volontà di denunciarli. In quel contesto B. afferrava con forza al collo la ragazza che si trovava ancora a terra, minacciando di ammazzarla, e subito dopo la colpiva violentemente con un calcio all'altezza dello zigomo.
Mentre la D. cercava di rialzarsi e di fuggire e B.
teneva bloccato P. per impedirgli di aiutare la ragazza, interveniva M. che, armato di un coltello con lama affilata in acciaio e terminale a punta della lunghezza di circa cm 6,1, le sferrava almeno sei-sette colpi in varie parti del corpo (collo, emitorace destro, addome regione iliaca destra, avambraccio sinistro, quarto dito della mano sinistra). La ferita all'addome determinava la perforazione dello stomaco e del colon discendente, cagionando alle D. una malattia giudicata guaribile in quaranta giorni con postumi permanenti consistenti nell'indebolimento della funzione contenitiva della parete addominale e di quella digestiva.
I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni rese da D.S., ritenute intrinsecamente credibili, caratterizzate da univocità, precisione, coerenza e confortate dalle testimonianze del farmacista di (OMISSIS), D.C.M. e dalla moglie di costui, D.R. che, per primi, avevano soccorso la ragazza, quando essa aveva bussato alla loro porta, nonché dalle deposizioni di R.P., D.I.F., P.
G., operanti sull'ambulanza intervenuta nell'immediatezza dei fatti.
Ulteriori elementi di riscontro al racconto della parte offesa venivano individuati nei seguenti elementi: a) risultanze degli accertamenti medico legali;
b) contenuto della documentazione sanitaria e fotografica acquisita;
c) risultanze delle attività di perquisizione e sequestro che consentivano di rinvenire presso le abitazioni degli imputati capi di abbigliamento sporchi di sangue, erba, terriccio, e, sul luogo dell'aggressione, un fazzoletto di carta, un altro sporco di sangue, una borsa di colore nero e il residuo di uno spinello;
d) dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese da P.; e) parziali ammissioni degli altri due imputati.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguenti doglianze.
B. lamenta;
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, tenuto conto dell'assenza di prova circa la conoscenza da parte dell'imputato delle intenzioni degli altri due correi, dell'assenza di un previo accordo in ordine alla violenza sessuale di gruppo, dell'erronea convinzione maturata nel ricorrente circa la disponibilità della ragazza ad avere rapporti sessuali alla luce del suo complessivo comportamento, dell'assenza di obiettive tracce di lesione desumibili dagli accertamenti ginecologici, della scarsa coerenza del racconto della parte offesa, del mancato rinvenimento di materiale biologico riconducibile a B. sui fazzoletti sequestrati nel luogo dell'aggressione, delle risultanze degli accertamenti medico legali;
b) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi dei delitti di tentata violenza privata e violenza sessuale di gruppo alla luce, oltre che della scarsa credibilità del narrato della parte offesa, delle risultanze degli accertamenti medicolegali;
c) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate.
M. lamenta a sua volta: a) violazione di legge, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza sessuale di gruppo, non emergendo da alcuna prova che egli fosse a conoscenza delle intenzioni degli altri e che volesse contribuire con la sua condotta alla commissione della violenza, considerati anche la disponibilità in precedenza manifestata dalla donna ad avere approcci sessuali con B., la scarsa coerenza del narrato della parte offesa e il contenuto delle testimonianze di D.I. e F., i quali riferivano entrambi che, nell'immediatezza del fatto, la ragazza aveva attribuito l'azione violenta ad uno solo dei tre giovani;
b) violazione di legge, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di tentato omicidio, emergendo dagli atti che l'uso del coltello fu motivato esclusivamente dal timore ingenerato nell'imputato dalle minacce formulate dalla donna di denunciare tutti, che le lesioni non furono cagionate con forza eccessiva, che alcune di esse furono causate dalla condotta della D., la quale cercò di disarmare M., che quest'ultimo non inseguì la ragazza, così
dimostrando di non essere animato da volontà omicida;
c) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Relativamente al primo motivo di censura, formulato rispettivamente da B.V. e M.M., il
Collegio osserva quanto segue.
Il delitto di cui all'art. 609 octies c.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo. La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si correla al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, atteso che una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso, avuto riguardo, da un lato, alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) e, dall'altro, ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più aggressori è idonea, infatti, a produrre, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.
L'azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più persone al momento e sul luogo del delitto, ma l'esecuzione del reato non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. Inoltre, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte il concetto di "partecipazione", non presuppone il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale, ossia la realizzazione in tutto o in parte, da parte di ciascun compartecipe, della condotta descritta nell'art. 609 bis c.p.. potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. Una lettura della disposizione in esame coerente con la ratio legis consente di affermare che, qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale, la punibilità deve essere estesa a qualsiasi condotta partecipativa, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.
La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue, quindi, dal concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p. proprio perché non è sufficiente l'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile. (Cass., sez. 3, 13 novembre 2003, n. 3348, rv. 227495; Cass., sez. 3, 9 novembre 2005, Sez. 3, n. 45970, rv. 232537; Cass., sez. 3, 12 ottobre 2007, n. 42111, rv. 238149). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, avendo, con ampio e puntuale riferimento alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - evidenziato il contributo causalmente rilevante fornito da ciascuno dei ricorrenti, consistito, da parte di B., nel compimento di atti di violenza sessuale in danno della ragazza, mentre gli altri due complici, tra cui M. e P., si adoperavano nel tenerla immobilizzata e nello sfilarle i pantaloni. I giudici di merito hanno altresì rispettato i canoni di valutazione probatoria enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di deposizione della parte offesa, che, pur non essendo equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla sua credibilità soggettiva ed oggettiva.
Un tale accertamento, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuato, poiché i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo particolarmente penetrante e rigoroso le dichiarazioni provenienti dalla D., prive di animosità o di astio nei confronti degli accusati e non ricollegabili ad alcun intento calunnioso e hanno specificamente indicato gli altri elementi di prova (accertamenti medico-legali esperiti sul corpo della giovane e su B., testimonianze di D.C.M., D.
R., R.P., D.I.F., P.G.,
esito delle attività di perquisizione e sequestro svolte presso le abitazioni degli imputati e sul luogo del fatto, dichiarazioni rese da P.) costituenti altrettanti elementi di conferma alla deposizione della parte offesa.
La Corte territoriale non ha mancato, in conclusione, di considerare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa ed ha razionalmente risposto a ciascuna di esse.
2. Del pari privi di pregio sono i motivi di ricorso formulati da B. e M. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio e dal solo B. relativamente al reato di violenza privata.
Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente.
Assume valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Cass., sez. 1, 15 marzo 2000, rv. 215511; Cass., sez. 1, 7 giugno 1997, rv. 207824). La sentenza impugnata, in conformità con i principi in precedenza illustrati, ha, con motivazione compiuta e logica, argomentato la sussistenza del dolo omicidiario sulla base delle condotte complessivamente serbate dai due ricorrenti, consistite nell'immobilizzazione di P. da parte di B. al fine di impedire qualsiasi forma di aiuto alla ragazza dopo la violenza e l'aggressione subite e nell'inseguimento della giovane donna da parte di M. che, armato di un coltello con lama affilata in acciaio e terminale a punta della lunghezza di circa cm 6,1, le sferrava almeno sei-sette colpi in varie parti del corpo (collo, emitorace destro, addome regione iliaca destra, avambraccio sinistro, quarto dito della mano sinistra), cagionandole la perforazione dello stomaco e del colon discendente.
La reiterazione dei colpi, l'intensità degli stessi, le zone del corpo della D. attinte dagli stessi, la posizione reciproca tra aggressore e vittima, la natura del mezzo usato, la tipologia delle lesioni cagionate, l'abbandono della D. ferita e sanguinante nella scarpata dove la ragazza era stata costretta a fuggire costituiscono altrettanti indici obiettivi della sussistenza in capo ad entrambi i ricorrenti dell'animus necandi. La sentenza impugnata è altresì esente dai vizi denunciati nella parte in cui, con motivazione logicamente argomentato e fondata sul puntuale esame delle emergenze probatorie, ha ritenuto configurabili nei confronti di B. gli elementi costitutivi del delitto di tentata violenza privata, laddove, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e degli accertamenti medico legali, ha ritenuto provato il compimento di atti di violenza (forte calcio alla tempia della ragazza che si trovava ancora a terra con conseguente ferita che richiedeva cinque punti di sutura) e di intimidazione (minacce di morte con contestuale forte pressione del collo della donna) al fine di costringere la D. a non coltivare il proposito -
preannunciato subito dopo la violenza sessuale di gruppo subita - di denunciare i suoi aggressori.
3. Non fondate sono anche le doglianze avanzate dai due ricorrenti in tema di dosimetria della pena.
I giudici di merito, ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio, hanno messo in luce, con motivazione corretta, la particolare gravità dei fatti, le modalità efferate di commissione dei reati, l'intensità del dolo sotteso alle condotte, la spiccata pericolosità offensiva dimostrata, il comportamento susseguente al reato, consistito nello scoraggiare P. dal prestare aiuto alla ragazza.
4. Infondata è anche la censura di violazione dell'art. 62 c.p., n.6, dedotta dal solo M.. Le due ipotesi attenuatrici del reato (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) contenute nell'art. 62 c.p., n. 6 hanno sfere di applicazione di regola autonome: l'una, infatti, è correlata al danno inteso in senso civilistico, ossia alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile;
l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
L'insussistenza della violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, dedotta sotto il primo dei due profili in precedenza richiamati, è stata correttamente desunta dalla mancanza di obiettiva serietà dell'offerta che, pur correlata alle condizioni economi che dell'imputato, deve essere tale da assicurare un serio ristoro alle ragioni della parte offesa, avuto riguardo sia alla sofferenza fisica patita dalla parte offesa sia al danno morale subito in conseguenza di una così intensa lesione della sfera dell'integrità sessuale nel contesto di una spietata aggressione.
Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, da liquidare in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i predetti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010