Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 2
Il delitto di sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma primo, cod. pen.), che richiede la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che il minore si procura con il commercio del proprio corpo, non è un reato abituale, in quanto anche il singolo episodio di percezione del denaro o di altra utilità è idoneo ad integrarne gli estremi. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la tesi difensiva tendente ad escludere la configurabilità del tentativo, in quanto incompatibile con lo sfruttamento, in base all'assunto, erroneo, che tale delitto richiederebbe la reiterazione delle condotte).
Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis, comma primo, cod. pen., è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento. (Fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell'attività di quest'ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità).
Commentari • 2
- 1. Art. 600-bis - Prostituzione minorile (1)https://www.filodiritto.com/
1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1) Articolo aggiunto …
Leggi di più… - 2. Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 600-bis) Il fatto La Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che aveva condannato un'imputata alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui all'art. 600 bis c.p. poiché induceva alla prostituzione una minore costringendola a prostituirsi per strada, dopo averla abbigliata e truccata all'uopo, e, condotta in un luogo da lei sconosciuto, minacciandola di lasciarla lì da sola, dicendole che doveva pagare il prezzo dell'affitto della casa dove era ospitata per poi indurla in seguito a continuare nel meretricio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 21335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21335 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
O S C U RA T A
2 1335 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - . ERNESTO LUPODott.
- Rel. Consigliere - 757 Dott. CLAUDIA SQUASSONI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 37908/2009
- Consigliere - Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente A DI
M
In caso di diffusione del E
SENTENZA R
presente pr pento P sul ricorso proposto da: omettere le e
L.L. N. IL "omissis" gli altri dati n ativi, norma dell' 52 N. IL "omissis" L.S. a d.lgs. 196/03 in quanto: avverso la sentenza n. 5975/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/04/2009
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Do imposto dalla legge CLAUDIA SQUASSONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Martague Alfudo che ha concluso per l' amenssibilità del probe IL FUNZIAT:
ANA
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Murano Man's
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di
Roma, con sentenza 9 aprile 2009, ha ritenuto gli imputati L.L. e L.S. responsabili del reato previsto dagli artt.81 cpv, 56, 600 bis cp ( per avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad indurre la minore M.A.M. alla prostituzione e per sfruttarne l'attività) e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto legittima la ordinanza del Tribunale di reiezione della istanza di rito abbreviato perché tardiva, puntuale la contestazione suppletiva del Pubblico
Ministero alla udienza del 3 agosto 2004, rituale il recupero con il meccanismo della lettura della denuncia della vittima perché non era prevedibile la sua irreperibilità al dibattimento.
Ciò in quanto la giovane era stata rimpatriata, con il consenso del
Tribunale per i Minorenni, in "omissis" presso la madre, di cui era noto il recapito, dove poteva essere rintracciata e convocata.
Indi, i Giudici hanno reputato attendibile il racconto accusatorio della parte lesa, oltre per la logicità e coerenza della trama narrativa, perché corroborato da riscontri oggettivi.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
-che i Giudici li hanno condannati due volte per il medesimo fatto trascurando che l'art.600 bis cp prevede un unico reato a condotte alternative;
А di O S C U RA TA
-che sono stati condannati per un delitto tentato di sfruttamento della prostituzione non ritualmente contestato dal Pubblico Ministero;
-che la sentenza di primo grado non ha individuato il reato più grave e gli aumenti a titolo di continuazione;
-che le dichiarazioni della M. ( extracomunitaria, priva del permesso di soggiorno) non potevano essere recuperate né ex art.512 cpp, essendo prevedibile la impossibilità di assunzione della testimonianza dibattimentale, né ex art.512 bis cpp non essendo certo il suo luogo di residenza all'estero; che i Giudici hanno ritenuto attendibile la parte lesa senza rispondere alle contestazioni difensive sul tema riguardanti i salti logici, le gravi incongruenze, i vuoti temporali del suo narrato;
wwwwwwwche era necessaria la rinnovazione del dibattimento sollecitata dagli appellanti;
- che è incompatibile l'ipotesi del tentativo con il reato di sfruttamento della prostituzione che richiede reiterazione di condotte;
-che avrebbe dovuto essere concessa la diminuente per il rito abbreviato al quale gli imputati erano stati ammessi con ordinanza che
è stata illegittimamente revocata;
-che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Le deduzioni dell'atto di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi come le pregresse dichiarazioni della parte lesa potevano essere veicolate nel novero delle prove utilizzabili dai Giudici ai fini decisori sia con il meccanismo previsto dall'art.512 cpp ( come ritenuto dalla Corte di Appello) sia con quello enucleato dall'art.512 bis cpp ( come ritenuto dal Tribunale).
2 O S C U RA TA
Per la prima norma, la lettura dibattimentale è consentita quando sussista una vera e propria impossibilità di ripetizione dell'atto per cause che non erano prospettabili al momento della sua assunzione.
Il presupposto normativo è che la irreperibilità sopravvenuta sia ancorata fatti imprevedibili ed il relativo giudizio deve essere effettuato tenendo conto delle circostanze conosciute o conoscibili al momento della assunzione dell'atto non garantito;
il Legislatore ha, così, circoscritto l'ambito della lettura che è, di conseguenza, vietata in presenza di negligenze dell'organo della accusa che non si è attivato per ricorrere allo incidente probatorio di fronte ad emergenze che rendevano plausibile la futura irreperibilità del dichiarante.
L'art.512 bis cpp consente la lettura delle dichiarazioni rese in fase di indagini da persona residente all'estero alle condizioni che la stessa sia stata regolarmente citata e che il Giudice , anche mediante rogatoria internazionale, abbia esplorato senza successo ogni possibilità di superare l'ostacolo che si frappone alla ordinaria formazione dialettica della prova .Poiché gli eventi quali la morte, la malattia, la futura irreperibilità della persona da esaminare sono già i presupposti per l'applicabilità dell'art.512 cpp, si deve ritenere che art.512 bis cpp comprenda, in relazione ai residenti all'estero, situazioni di impossibilità che non siano ab origine imprevedibili.
Il citato articolo consente una vistosa eccezione al diritto delle parti di interrogare ogni fonte di prova subordinando l'ammissibilità della lettura alla esistenza di “altri elementi di prove acquisiti”; i riscontri sono il requisito per dare ingresso alla procedura e non hanno funzione di controllo della attendibilità del dichiarante (a differenza della previsione inserita nell'art. 192 c.3, c.4 cpp).
3 d O S C U RA TA
Dopo la modifica dell'art.111 Cost. e l'introduzione del comma 1 bis all'art.526 (avvenuta con la L.63/ 2001 sul "giusto processo"), la giurisprudenza ha affermato che una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 512, 512 bis cpp imponga che la lettura non sia consentita quando la irreperibilità del testimone sia dipesa dalla sua libera scelta di sottrarsi al confronto dibattimentale
(ex plurimis: Cass. sez.3 sentenza 38682/2004, sez.2 sentenza
43331/2004, sez.6 sentenza 39985/2006).
Nel caso in esame, risulta che la M. dopo la denuncia e le sue dichiarazioni rese in sede di indagini, rimase a disposizione degli investigatori per esigenze di giustizia fino a quando il Centro di
Pronto intervento Minori ed il Comitato per i Minori Stranieri hanno chiesto il nulla osta per il rimpatrio della ragazza che è stata autorizzata dal Tribunale a rientrare in "omissis" presso i genitori di cui era nota la residenza.
Tali circostanze, unite alla determinazione dimostrata dalla parte lesa con la sua spontanea denuncia, facevano ragionevolmente propendere, durante la fase delle indagini nella quale era possibile fissare la prova con incidente probatorio, per la futura reperibilità della ragazza.
Al dibattimento, il Tribunale ha citato la M. ha tentato una rogatoria internazionale la cui richiesta non ha potuto essere evasa, nonostante l'espletamento di tutte le doverose verifiche, in quanto la giovane aveva lasciato la Romania per un luogo ignoto.
Esistevano, pertanto, anche le condizioni richieste dall'art.512 bis cpp per disporre la lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dalla cittadina straniera residente all'estero dal momento che era accertato un ostacolo permanente di natura oggettiva che impediva, o rendeva altamente improbabile, il suo esame dibattimentale.
G O S C U RA T A
Nella ipotesi che ci occupa, inoltre, varie emergenze confortavano il racconto accusatorio della giovane. La M. ha riferito che, dopo giorni di minacce e pressioni, gli imputati l'avevano accompagnata nel luogo ove avrebbe dovuto prostituirsi rimanendo in un bar ad aspettare lei e le altre ragazze sfruttate con i guadagni del loro lavoro. La parte lesa è riuscita a fuggire ed, in stato di grande agitazione, ha chiesto un passaggio in auto ad una persona ( che è stata sentita come teste) che l'ha condotta presso una Stazione dei Carabinieri dove ha sporto denuncia contro gli imputati. Costoro sono subito stati raggiunti dagli investigatori nel locale indicato dalla M. il cui passaporto è stato ritrovato nascosto in un materasso nella loro abitazione.
Tali emergenze non solo consentono il recupero delle dichiarazioni della parte lesa ex art.512 bis cpp , ma costituiscono oggettivi e significativi riscontri alla accuse della donna.
-La condanna non fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima rese fuori del contraddittorio - deve ritenersi l'esito di un equo processo alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritto dell'uomo (ex plurimis Corte e.d.u. sentenza 13 ottobre 2005 Bracci
c. Italia).
La irreperibilità della M. deve considerarsi come un fatto neutro e non sintomatico della sua volontà di evitare il contraddittorio con l'imputato dal momento che nessuna citazione è riuscita a raggiungere la donna che, ignorando la convocazione da parte dei Giudici, non era edotta di dovere adempiere il suo obbligo di testimoniare.
Relativamente alla attendibilità della parte lesa, la conclusione dei
Giudici è sorretta da apparato argomentativo, logico, coerente, completo che si estende anche alla confutazione delle tesi difensive;
کی O S C U RA T A
in questo contesto, i ricorrenti chiedono una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito- introducendo, in tale modo, problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.
La caratteristica oggettiva della condotta posta in essere dagli imputati, valutata con giudizio ex ante ed in concreto, era univocamente diretta e congrua rispetto alla realizzazione dei delitti, presi di mira, di induzione e sfruttamento della prostituzione.
I due reati possono concorrere.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 3 L.75/1958 incrimina con identica sanzione tre distinte condotte- induzione,
favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione- per cui tra i reati è ammissibile un concorso interno .La conclusione è trasferibile anche al testo normativo dell'art.600 bis cp che ha abbandonato il metodo casistico della L.75/1958 e che punisce chiunque induce alla prostituzione un minore degli anni diciotto "ovvero" ne favorisce o sfrutta la prostituzione. La diversità della tecnica legislativa non deve indurre a ravvisare un unico delitto commesso con diversificate modalità è chiara l'intenzione del Legislatore di prevedere tre distinte fattispecie alternative di reato che sono distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.
Contrariamente alle tesi difensive, si rileva che il delitto di sfruttamento della prostituzione non è abituale e si realizza con la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che una persona si procura con la prostituzione;
pertanto, anche il singolo episodio di percezione di denaro, o altra utilità, integra gli estremi del reato.
6 %8*L¢»
O S C U RA TA
Infine, la Corte ha correttamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale sul quantum della pena evidenziando le ragioni per le quali le attenuanti generiche non erano concedibili e la sanzione inflitta dal Tribunale non mitigabile;
le deduzioni degli imputati sul tema, prive della necessaria concretezza, non sono idonee a scalfire la motivata conclusione della Corte di Appello.
Dal testo della decisione di primo grado, si evince che la pena base
(anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa) è stata fissata con riguardo al tentativo di induzione alla prostituzione ed incrementata, a titolo di continuazione, per il residuo delitto.
Non era concedibile la diminuente per il giudizio abbreviato perché la relativa richiesta degli imputati era tardiva (e su questo punto nulla i ricorrenti hanno dedotto) in data 3 agosto 2004, come risulta dal relativo verbale, il Tribunale ha ammesso il rito di sfittimento e subito dopo, alla stessa udienza, ha rilevato l'errore e revocato l'ordinanza senza provocare la abnorme "regressione del procedimento ad una fase antecedente" lamentata dalla Difesa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 aprile 2010
ЕшићIl Presidente Em nt upoمهیا L'estensore lleoli fed
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 GIU. 2010
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA (ddit Floretta Donati)