Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 21335
CASS
Sentenza 15 aprile 2010

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Il delitto di sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma primo, cod. pen.), che richiede la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che il minore si procura con il commercio del proprio corpo, non è un reato abituale, in quanto anche il singolo episodio di percezione del denaro o di altra utilità è idoneo ad integrarne gli estremi. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la tesi difensiva tendente ad escludere la configurabilità del tentativo, in quanto incompatibile con lo sfruttamento, in base all'assunto, erroneo, che tale delitto richiederebbe la reiterazione delle condotte).

Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis, comma primo, cod. pen., è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento. (Fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell'attività di quest'ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità).

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  • 1Art. 600-bis - Prostituzione minorile (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1) Articolo aggiunto …

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  • 2Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2020

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 600-bis) Il fatto La Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che aveva condannato un'imputata alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui all'art. 600 bis c.p. poiché induceva alla prostituzione una minore costringendola a prostituirsi per strada, dopo averla abbigliata e truccata all'uopo, e, condotta in un luogo da lei sconosciuto, minacciandola di lasciarla lì da sola, dicendole che doveva pagare il prezzo dell'affitto della casa dove era ospitata per poi indurla in seguito a continuare nel meretricio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 21335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21335
Data del deposito : 15 aprile 2010

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