Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 2
Un atto sessuale diventa atto di prostituzione solo in presenza dell'elemento retributivo, e cioè quando il soggetto che fornisce la prestazione sessuale assegna alla dazione del proprio corpo, per il soddisfacimento dell'altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, in genere economica, che potrebbe essere corrisposta dall'utente anche direttamente ad un terzo, ma sempre con l'accordo o quanto meno la consapevolezza dell'erogatore della prestazione.
Per aversi il delitto di sfruttamento della prostituzione è indispensabile che lo sfruttatore tragga qualche utilità, anche se non necessariamente economica, dall'attività sessuale della prostituita. (Nella specie la Corte ha ritenuto non sussistere il reato nel caso di frequenti rapporti sessuali avuti da una ragazza dietro pressioni o minacce del fidanzato, in assenza di prova di un vantaggio ricavato dal predetto)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/1998, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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