Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 38510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38510 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38510/2025 Roma, li, 27/11/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1445/2025 UP 30/10/2025
- Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 24686/2025
sul ricorso proposto da:
IE AT, nato a [...] il giorno 04/04/1981 rappresentato ed assistito dall'avv. Giovanni Giuca di fiducia
avverso la sentenza in data 03/04/2025 della Corte di Appello di Catania
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa di condanna dell'imputato AT IE, con rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 628, primo e terzo comma, n. 1 e n.
3-quinquies cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 582 cod. pen. e 585 cod. pen. (capo B) in quanto, in concorso con altro soggetto non identificato, al fine di trarne profitto per sé o per altri, dopo essersi avvicinato da dietro a VE Vaccarella, persona ultrasessantacinquenne, a bordo della sua autovettura, con violenza consistita
5c0749149191149c-Firmato Da: NI DA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 66153e715949668
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ND PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1ad6da
nello strattonare la suddetta fino a farla cadere a terra e cagionandole delle lesioni guaribili in trenta giorni, si impossessava della sua borsetta (contenente un portafogli, una bibbia, un orologio e un ombrello di colore granata): fatti commessi entrambi in data 08/12/2016.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per l'inutilizzabilità «patologica» delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni del 13 dicembre 2016 rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, perché lo stesso doveva essere sentito con le garanzie dell'art. 350 cod. proc. pen., nonché per la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., senza che la scelta del rito abbreviato possa esplicare una efficacia sanante. Si deduce in particolare che essendo stato accertato, mediante le telecamere di sorveglianza, che la rapina era stata commessa da un soggetto che viaggiava a bordo di una Fiat 500 di colore blu, ed essendo stata avvistata pochi giorni dopo i fatti, il 13 dicembre 2016, tale autovettura nel Comune di Noto, i Carabinieri erano risaliti tramite il numero di targa al suo proprietario, identificato in AT IE;
conseguentemente, nel momento in cui l'imputato rendeva le sommarie informazioni, erano già emersi indizi di reità a suo carico e doveva essere interrogato con le garanzie di cui all'art. 350 cod. proc. pen. e non quale persona informata dei fatti ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. Essendo affette da inutilizzabilità patologica, le sommarie informazioni rese dall'imputato non potevano essere utilizzate per la decisione, nonostante la scelta del rito abbreviato.
2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto la difesa aveva lamentato, sia in primo grado che in appello, di non avere potuto visionare le riprese video, più volte menzionate negli atti di indagine, poiché non erano state mai acquisite, essendo confluite nel fascicolo delle indagini preliminari solo le foto estrapolate da dette riprese video, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato. Dalla comunicazione di notizia di reato del 15 dicembre 2016, emergeva che la polizia giudiziaria si era riservata di trasmettere, qualora richiesto, il DVD recante il video a colori ma il pubblico ministero non l'aveva acquisito e, dunque, l'imputato non aveva potuto visionarlo, con conseguente violazione del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: NI DA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: ND PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1adda
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. È fondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni del 13 dicembre 2016, rese dall'indagato nel corso delle indagini preliminari.
2.1. Va preliminarmente ricordato che la norma generale di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Il comma 1 del medesimo articolo prescrive poi che, se davanti alla polizia giudiziaria la persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che, a seguito di tali dichiarazioni, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore, mentre le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2.2. Posto questo inderogabile principio generale, nel dare attuazione al principio stesso, l'art. 350 cod. proc. pen. ribadisce che gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'art. 64 cod. proc. pen., sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo;
che, prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97, comma 3, cod. proc. pen.; che le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso;
che, se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il medesimo articolo dispone anche che, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini;
che di tali notizie e indicazioni, assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto, è però vietata ogni documentazione e utilizzazione;
che la polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3, cod. proc. pen. Dal tenore letterale e dalla sottesa ratio dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., come dal suo necessario coordinamento con gli artt. 62 e 350 cod. proc.
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pen., si desume che il divieto dell'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria ha carattere assoluto e generale (Sez. 2, n. 1863 del 19/12/2005, dep. 2006, [...], Rv. 233362 - 01; Sez. 6, n. 12174 del 17/12/2004, dep. 2005, [...], Rv. 231719-01).
2.3. Per quanto concerne il giudizio abbreviato, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il negozio processuale di tipo abdicativo in cui esso consiste può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che, nel giudizio abbreviato, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, [...], Rv. 216246- 01). 2.4. È stato condivisibilmente affermato il principio che quella sancita dall'art. 63 cod. proc. pen. è una inutilizzabilità patologica, stabilita dalla legge come concreto baluardo del principio di civiltà secondo il quale nemo tenetur se detegere;
che «la natura e il grado dei diritti che la norma tutela sono tali da non poter essere oggetto della negoziazione abdicativa nella quale si concreta la scelta del rito abbreviato, che possiede efficacia sanante solo rispetto alle inutilizzabilità fisiologiche e a quelle relative (perché stabilite, ad esempio, per la sola fase del dibattimento), ma non comporta affatto la generale sanatoria delle violazioni di norme di processuali ad efficacia generale, né l'eliminazione delle illegalità intrinseche della prova per la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (Sez. 2, n. 34512 del 29/04/2009, [...], Rv. 245226-01).
2.5. Va quindi riaffermato il principio che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato è rilevabile
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in ogni stato e grado del giudizio, pure se è stato disposto il giudizio abbreviato (Sez. 1, n. 20834 del 01/03/2023, [...], Rv. 284539 01; Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, [...], Rv. 253574 - 01; Sez. 2, n. 34512/2009, [...]; Sez. 5, n. 12975 del 21/10/1999, [...], Rv. 214723-01). La "sanatoria" delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, previste dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. in caso di richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare, non operano, infatti, per le inutilizzabilità patologiche che, al pari delle nullità assolute, sono sottratte alla disponibilità delle parti. Pertanto, in tutti i casi in cui l'autorità procedente già era a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo con una condotta diligente) degli indizi di reità esistenti a carico del dichiarante, o ne sia venuta a conoscenza durante l'esame, e proceda o continui nell'esame senza informare il dichiarante della sua posizione, senza formalizzarla e senza garantirgli l'assistenza difensiva, la sanzione è sempre quella della inutilizzabilità assoluta contra se delle dichiarazioni
stesse.
2.6. Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che decisivo per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato era stato il ritrovamento, nella sua disponibilità, dell'ombrello richiudibile di colore granato, che era uno dei beni sottratti alla persona offesa;
che tale ritrovamento era avvenuto per quanto dichiarato dall'imputato alla polizia giudiziaria, che aveva ammesso di essersene sbarazzato buttandolo in un giardinetto vicino alla sua abitazione;
che i carabinieri avevano dovuto insistere verbalmente» affinché l'imputato desse notizia dell'ombrello, «vincendo la resistenza dello stesso a dare indicazioni in merito» (pag. 4 della sentenza impugnata). Non può, inoltre, dubitarsi che le sommarie informazioni dell'imputato siano state assunte in un momento in cui questi era già stato raggiunto da indizi di reità, avendo la polizia giudiziaria accertato che egli era il proprietario dell'autovettura a bordo della quale viaggiava il soggetto che aveva commesso la rapina e doveva, pertanto, essere sentito come indagato, con gli avvertimenti di cui all'art. 64 cod. proc. pen.
2.7. Invero, l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 350 cod. proc. pen., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati di cui all'art. 335 cod. proc. pen., essendo sufficiente che, secondo un criterio sostanziale, essa sia stata raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che possano perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del reato (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, [...], Rv. 246584 01; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, [...], Rv. 282030 01; Sez. 4, n. 48778 del
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19/11/2019, Scaglione, Rv. 277401 - 01; Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, [...], Rv. 267729 - 01; Sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, [...], Rv. 244360-01).
2.8. Pertanto, per le considerazioni esposte, si deve ritenere che le dichiarazioni rese dall'imputato il 13 dicembre 2016 siano affette da una inutilizzabilità patologica, senza che la scelta del rito abbreviato possa esplicare una efficacia sanante, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio, che si svolgerà senza tenere conto di tali dichiarazioni. La Corte di appello, in sede di rinvio, stante la inutilizzabilità di tale verbale di sommarie informazioni, accerterà se ed in che limiti, valutati gli altri elementi di prova, sia possibile formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.
3. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere omesso la Corte di appello di pronunciarsi in merito alla mancata acquisizione agli atti del fascicolo processuale della prova <regina», costituita dalle videoriprese della condotta delittuosa, essendo state acquisite unicamente le immagini.
3.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, [...], Rv. 285870 01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, [...], Rv. 277518 - 02; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, [...], Rv. 264535- 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, [...], Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251528-01). Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: NI DA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: ND PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1ad6d
legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], non mass. sul punto). Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965-01).
3.2. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione, va evidenziato come nella fattispecie, in ogni caso, si sia in presenza di un motivo del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, tenuto conto che l'imputato, avanzando richiesta di giudizio abbreviato, ha accettato lo svolgimento del rito allo stato degli atti presenti nel fascicolo delle indagini preliminari, che non contenevano il video ma solo le immagini da questo estrapolate. Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare, alla stregua degli atti di indagine già acquisiti, e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova.
4. Per effetto della fondatezza del primo motivo di ricorso, deve essere rilevata l'estinzione per prescrizione del reato di lesioni aggravate, contestato al capo B) della rubrica delle imputazioni, nonostante i periodi di sospensione della prescrizione per rinvio del procedimento richiesto dalle parti, dal 20 settembre 2021 al 29 novembre 2021 (mesi due e giorni nove) e dal 9 gennaio 2025 al 3 aprile 2025 (mesi due e giorni venticinque). Invero, tenuto conto della pena edittale del reato in contestazione, la data di sua commissione, della durata degli eventi interruttivi e di quelli sospensivi, il reato risulta essersi prescritto alla data del 12/11/2024. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), e l'eliminazione della pena applicata per tale reato, pari a mesi otto di reclusione ed euro 133,00 di multa (così calcolata applicando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato alla pena base di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa).
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: NI DA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668
Firmato Da: ND PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va annullata, limitatamente al reato di rapina aggravata in concorso, contestata al capo A) della rubrica delle imputazioni, con rinvio per un nuovo giudizio sul relativo capo ad altra sezione della Corte di appello di Catania che, come detto, si svolgerà senza tenere conto delle dichiarazioni inutilizzabili.
5. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione ed euro 133 di multa. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di rapina aggravata in concorso con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così è deciso, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NI DA
Il Presidente
ND PE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: NI DA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: ND PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida