Sentenza 27 dicembre 2004
Massime • 4
Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.
L'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe.
Quando nel giudizio possessorio è fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito solo "ad colorandam possessionem", cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, nè per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto.
In tema di azioni possessorie, l'indicazione del luogo dello spoglio o della turbativa, in quanto finalizzata ad identificare non il diritto bensi il fatto del possesso, ben puo essere anche sommaria e l'accoglimento della domanda di reintegrazione o di manutenzione -ove sia stata fornita la prova del possesso nonché dello spoglio o della turbativa determinati dall'opera o dalla condotta denunciata- non può ritenersi pregiudicato dalla circostanza che il luogo di esercizio della servitu sia risultato parzialmente diverso da quello indicato dall'attore.
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- 1. Art. 1163 c.c., Vizi del possessoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 novembre 2024
- 2. Responsabilità processuale aggravata: applicabilità dell’articolo 96, co. 3, c.p.c.Accesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2004, n. 24026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24026 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Raffaele - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'1 febbraio 2002 da:
VI PI e LA RO - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giambattista Vico, n. 20, presso l'avv. Guido Carlos Pizzi, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Maurizio Paoli in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MA IL - elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. Franco Chiapparelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alberico II, n. 35;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 4309 del 5 febbraio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23 novembre 2004 dal Consigliere, Dott. Massimo Oddo;
Udito per i ricorrenti l'avv. Guido Carlos Pizzi e per il controricorrente l'avv. Franco Schiapparelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL IE con ricorso del 30 novembre 1989 domandò al Pretore di Palestrina la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio lungo un viottolo largo un metro, che dal proprio fondo in località Scardello conduceva alla strada provinciale Capranica Prenestina Roma, e di una superficie di circa mq 250, dei quali era stato spogliato dai coniugi PI VI e RO LA, proprietari di un fondo confinante, a seguito dei lavori di ristrutturazione di una loro casa rustica.
La VI ed il LA resisterono ed il Pretore con sentenza del 6 luglio 1995, confermando il provvedimento interdettale emesso il 5 febbraio 1992, reintegrò il IE del possesso di cui era stato spogliato e condannò i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi. La decisione, appellata dai coniugi, venne confermata il 5 febbraio 2001 dal Tribunale di Roma, il quale osservò che:
1) il ricorso introduttivo del giudizio era valido, perché conteneva gli elementi essenziali all'individuazione dell'oggetto della causa;
2) l'attore aveva specificamente formulato una domanda di reintegra nella servitù di passaggio esercitata lungo il viottolo;
3) l'esercizio detrazione di reintegrazione non è precluso dalla concorrente esperibilita di quella di denuncia di nuova opera;
4) lo sconfinamento in danno dell'attore aveva avuto ad oggetto circa 115 mq ed era avvenuto sul mappale n. 294;
5) dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione era stata apposta una recinzione che impediva il passaggio lungo un preesistente viottolo, utilizzato dall'attore, anche se raramente, per accedere al proprio fondo.
La VI ed il LA sono ricorsi per la cassazione della sentenza con otto motivi ed il IE ha resistito con controricorso notificato il 12 marzo 2002, depositando memoria il 17 novembre 2004. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi, che per comunanza di oggetto e di questioni sollevate vanno trattati congiuntamente, i ricorrenti, lamentando, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ordinata la reintegrazione dell'attore nel possesso della servitù di passaggio lungo il viottolo che dal suo fondo conduceva alla strada provinciale, denunciano: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 705 e segg., c.p.c., e degli artt. 1140, 1141 e 1144, c.c.; 2) l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
3) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1031, 1058, 1061, 1062, 1065, 1066 e 1079, c.c., e degli artt. 99 e 112, c.p.c.; 4) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1028, 1061, 1144, 1141, 1143 e 2697, c.c., e dell'art. 115, c.p.c.. Argomentano, a sostegno della denuncia, che la mera prospettazione da parte dell'attore del proprio passaggio sul loro fondo non sarebbe stata idonea a ravvisare l'ammissibilità dell'azione di reintegrazione da lui esercitata, atteso che, dovendo il possesso manifestarsi mediante una attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale e non potendo essere introdotte nel giudizio possessorio tematiche petitorie, soltanto la documentazione della preesistenza della relativa servitù, mediante la produzione di un titolo idoneo alla costituzione della stessa, avrebbe potuto astrattamente qualificare come possesso il fatto del suo transito, saltuario e discontinuo, lungo un viottolo altrui, che era di per sè equivoco, potendo essere giustificato da "una congerie di causali e di istituti, tipici e non tipici". L'accertamento, in concreto, del possesso del passaggio non avrebbe potuto prescindere, inoltre, dall'indagine sul "come" sarebbe sorta la servitù che lo legittimava e sul "se" il medesimo fosse stato esercitato nell'ultimo anno, e la prova dell'esistenza della servitù non avrebbe potuto essere desunta unicamente dall'esistenza di un impervio viottolo che si dipartiva dal "guard rail" della strada provinciale e di un cancello che "immetteva nel fondo dell'appellato", occorrendo la dimostrazione da parte dell'attore di un utilizzo del sentiero caratterizzato dalla presenza di tutti i requisiti necessari all'usucapione del corrispondente diritto reale.
I motivi sono privi di fondamento.
La tutela possessoria è assicurata dall'ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della "ragion fattasi" e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso contro gli atti di spoglio, violento o clandestino, ovvero di molestia è garantito, in presenza dell'allegazione delle condizioni richieste per l'esercizio delle singole azioni, a prescindere dall'esistenza, ovvero anche dalla sola prospettazione, di un titolo che lo legittimi o che, in un qualunque modo, lo giustifichi.
Sufficienti e necessari all'ammissibilità ed al riconoscimento della fondatezza delle azioni medesime, in quanto dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, anche se caratterizzata da modalità tipiche di esercizio, sono soltanto, dunque, la deduzione e l'accertamento, rispettivamente, di un durevole, volontario e consapevole, svolgimento da parte dell'attore, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale (cfr.: Cass., sez. 11, sent. 15 maggio 1998, n. 4908;
Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 luglio 1997, n. 6093). Ai fini della sua tutela, non occorre, altresì, che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione (cfr.: Cass. civ. sent. 2^, sent. 15 febbraio 1984, n. 1139; Cass. civ., sez. 2^, sent. 23 gennaio 1982, n. 1139) o si esplichi in continui concreti atti di utilizzo del bene, purché il possessore possa ad libitum ripristinarne l'esercizio (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 11 novembre 1997, n. 11119), e, essendo l'animus possidendi normalmente insito e manifestato dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta il possesso provare l'esistenza di atti di tolleranza o di titoli che valgano ad escluderlo (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 23 maggio 2000, n. 6738; Cass. civ., sez. 2^, sent. 13 aprile 2000, n. 4810; Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 luglio 1999, n. 6944). L'accoglimento della domanda di reintegrazione nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio non è subordinata, quindi, alla presenza di opere visibili e permanenti inequivocamente destinate all'esercizio del transito, ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche quello nel momento dello spoglio stesso (cfr.: Cass. civ., sent. 18 maggio 1985, n. 3055), e della qualità dell'utilizzatone di possessore di un fondo al quale si accede mediante di esso (cfr.: Cass. civ., sent. 15 febbraio 1984, n. 1139;
Cass. civ., sent. 23 gennaio 1982. n. 451). A tali consolidati principi, che i generici argomenti dei ricorrenti non consentono di disattendere, si è correttamente adeguato il Tribunale, il quale nel riconoscere l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di reintegrazione nel passaggio, dopo avere sottolineato con un apprezzamento discrezionale, non sindacabile di inadeguatezza od illogicità, la concordanza degli elementi di prova generici e specifici sul punto dell'esistenza del viottolo e del suo precedente normale uso da parte dell'attore per accedere al proprio fondo, ha dato ulteriormente atto che gli stessi appellanti non avevano dedotto la dismissione definitiva del passaggio, ma si erano limitati a sottolineare la circostanza, in parte irrilevante ed in parte di significato opposto a quello invocato, che in base alle testimonianze il passaggio avveniva soltanto in qualche occasione, come passeggiate o a fini di manutenzione.
Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt.
115, c.p.c., e 2697 e 1168, c.c., giacché nell'atto introduttivo non era stato allegato il possesso della superficie di cui era assunto lo spoglio e la prova di tale possesso non avrebbe potuto essere desunta dalle risultanze del titolo di acquisto del fondo dell'attore, peraltro neppure prodotto, e delle mappe catastali, essendo l'apprezzamento di tali elementi consentito nel giudizio di reintegrazione o di manutenzione unicamente ad colorandum possessionis, nonché dalla circostanza negativa che non erano emersi elementi con essi contrastanti.
Il motivo è infondato.
L'esame del titolo è precluso nei giudizi possessori soltanto quando è diretto a far valere il diritto a possedere e non anche quando, invece, esso sia diretto alla prova della situazione di fatto possessoria ovvero a determinare i contorni di un possesso già altrimenti dimostrato (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 21 marzo 1977, n. 1087; Cass. civ., sez. 2^, sent. 13 dicembre 1979, n. 6506). Nel caso di specie, il tribunale, dopo avere premesso che la c.t.u. aveva accertato che la costruzione di un muro di sostenimento di una rampa carrabile di accesso al fabbricato rurale di proprietà dei convenuti aveva cagionato uno sconfinamento dell'opera di circa 115 mq nella particella n. 294, di proprietà dell'attore, ha affermato che la deduzione del difetto di prova del possesso da parte di quest'ultimo della porzione di suolo indebitamente occupata della proprietà era desumibile, precipuamente, dal fatto che, prima della realizzazione dei lavori non erano stati evidenziati elementi che potessero far ritenere l'esistenza di una situazione di fatto contrastante con le risultante del titolo di proprietà e che, conseguentemente, l'anteriore possesso dell'attore non si estendesse all'intera superficie del fondo di sua proprietà.
Il giudice di secondo grado non ha desunto, quindi, il possesso da parte dell'attore della porzione di superficie occupata dallo ius possidendi spettategli in base al titolo, bensì ha ritenuto, con una non censurata valutazione di merito, che la prova del possesso di tale superficie era fornita dall'incontestato ed illimitato possesso del fondo di cui era proprietario e dalla presunzione, non vinta da prova contraria, che anteriormente all'occupazione la superficie ed i confini del fondo corrispondessero a quelli risultanti dalle mappe catastali.
Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.
99, 101 e 112, c.p.c., in quanto, nonostante l'opposizione da loro formulata in giudizio al mutamento della domanda, l'ordine di reintegra aveva a-vuto ad oggetto una porzione del mappale n. 294 e non del mappale n, 103 sub, al quale aveva fatto riferimento l'attore nell'atto introdut-tivo del giudizio.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Come già affermato da questa Corte, nelle azioni possessorie, l'indicazione del luogo dello spoglio o della turbativa, in quanto finalizzata ad identificare non un diritto, bensì il fatto del possesso, può essere anche sommaria e l'accoglimento della domanda di reintegrazione o di manutenzione, ove sia stata fornita la prova del possesso nonché dello spoglio o della turbativa determinati dall'opera o dalla condotta denunciata, non può ritenersi pregiudicato, non solo dalla circostanza che il luogo sia individuato con erronee indicazioni catastali, ma neppure da quella che esso sia risultato parzialmente diverso da quello indicato dall'attore (cfr.:
Cass. civ., sent. 15 febbraio 1984, n. 1139). Con il settimo motivo, lamentano i ricorrenti, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell'art. 938, c.c., e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, poiché il tribunale avrebbe mancato di pronunciarsi sulla richiesta, da loro formulata sia in primo che in secondo grado, di attribuzione della proprietà del suolo occupato in buona fede nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della loro casa rustica. Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda od un'eccezione, integrando un errar in procedendo, è deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e non sotto il profilo del vizio di omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5, c.p.c., e, tanto meno, sotto quello di quello di violazione della norma sostanziale di cui si assume essere stata invocata l'applicazione nei precedenti gradi del giudizio (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 23 settembre 2002, n. 13833). Va aggiunto, comunque, che, dovendo i motivi del ricorso per Cassazione investire questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, ove si lamenti l'omessa pronuncia su una questione che non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente, al fine di evitare la sanzione comminata dall'art. 366, c.p.c., in caso di genericità del motivo, ha l'onere, che nella specie non è stato soddisfatto, di indicare in quale atto del giudizio di merito e con quali espressioni abbia già dedotto la questione medesima, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio della ritualità e tempestività della proposizione che è necessario per riconoscere ad essa il requisito della decisività (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 15 luglio 2003, n. 11034). Con l'ottavo motivo, infine, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell'art. 1171, c.c., e dell'art. 688 e segg. c.p.c., giacché, essendosi realizzato lo spoglio della superficie contestualmente alla costruzione della rampa, sarebbe stata esperibile da parte dell'attore unicamente un'azione di denuncia di nuova opera, nell'ambito della quale il Pretore avrebbe verificare la legittimità dei lavori ed impedire un sacrificio ultra vires della posizione degli autori dello spoglio.
Il motivo è infondato.
L'azione di denuncia di nuova opera, diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare, e quella di spoglio, destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo hanno finalità e presupposti diversi e la loro autonomia (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 24 luglio 2001, n. 10062) esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe.
Nè il richiamo al principio della buona fede può risolversi in un sindacato di ammissibilità sull'esercizio da parte dell'attore di un mezzo di tutela del proprio diritto a lui consentito dall'ordinamento, anche se risulti in concreto più pregiudizievole per il convenuto di un altro con esso concorrente.
All'infondatezza od inammissibilità dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in E. 1.100.00, di cui E. 100,00 per spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2004