Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2004, n. 24026
CASS
Sentenza 27 dicembre 2004

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Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato.

L'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe.

Quando nel giudizio possessorio è fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito solo "ad colorandam possessionem", cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, nè per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto.

In tema di azioni possessorie, l'indicazione del luogo dello spoglio o della turbativa, in quanto finalizzata ad identificare non il diritto bensi il fatto del possesso, ben puo essere anche sommaria e l'accoglimento della domanda di reintegrazione o di manutenzione -ove sia stata fornita la prova del possesso nonché dello spoglio o della turbativa determinati dall'opera o dalla condotta denunciata- non può ritenersi pregiudicato dalla circostanza che il luogo di esercizio della servitu sia risultato parzialmente diverso da quello indicato dall'attore.

Commentari2

  • 1Art. 1163 c.c., Vizi del possesso
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 novembre 2024

  • 2Responsabilità processuale aggravata: applicabilità dell’articolo 96, co. 3, c.p.c.Accesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2004, n. 24026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24026
Data del deposito : 27 dicembre 2004

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