Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7725 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07725/2025REG.PROV.COLL.
N. 07305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7305 del 2022, proposto da
RI Di IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costantino Morin n.1;
contro
Roma Capitale Già Comune di Roma, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1401/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Determinazione Dirigenziale n. 1296/2011 Roma Capitale ha ingiunto alla sig.ra RI Di IA la demolizione delle accertate opere abusive, con l’avvertenza che: “ qualora venga accertata l’inottemperanza alla presente ingiunzione, l’opera realizzata e l’area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, determinata in m. 400, del terreno … saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio di Roma Capitale ”.
Tale provvedimento, per pacifica ammissione della ricorrente, non è stato da quest’ultima impugnato.
Con ulteriore Determinazione nr. 1092 del 18 maggio 2012, l’Amministrazione ha disposto acquisizione dell’opera e della relativa area di sedime per mq 400.
Avverso tale ultimo provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, deducendo plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere e il difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1401/22 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra Di IA ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Error in procedendo e in iudicando; omessa pronuncia; eccesso di potere sotto vari profili; violazione dell’art. 31 commi 3, 4 e 5 d.P.R. n. 380/01; violazione degli artt. 6-13 CEDU, in relazione all’art. 1 c.p.a. e 24 e 111 Cost.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Roma Capitale non si è costituita in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 17.9.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con un unico, articolato motivo di gravame, l’appellante lamenta che “ a fronte della contestazione di un abuso edilizio consistente nella realizzazione di un manufatto di appena mq 40, il Comune resistente ha proceduto all’acquisizione al proprio patrimonio di una porzione sproporzionata pari a 400 mq del terreno su cui insiste il fabbricato di cui sopra, ben superiore allo spazio necessario per la realizzazione di opere analoghe: invero, per la realizzazione di opere analoghe era sufficiente acquisire una porzione del terreno equivalente a quella necessaria per la realizzazione dell’abuso, ossia 40 mq; invece, il Comune ha preferito acquisirne una porzione pari a 400 mq in assenza, peraltro, di alcuna motivazione che faccia comprendere come tale spinta sanzionatoria sia stata esercitata nel massimo edittale previsto … nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ” (atto di appello, pp. 5-6).
La censura è infondata.
4. Ai sensi dell’art. 31 comma 3 d.P.R. n. 380/01: “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Alla luce di tale previsione normativa, l’area da acquisire per effetto dell’inottemperanza può dunque essere maggiore di quella oggetto di abuso, purché contenuta entro il suddetto limite normativo (dieci volte la superficie abusivamente costruita).
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, come sopra anticipato, con DD n. 1296/2011 Roma Capitale ha ingiunto all’odierna appellante la demolizione delle accertate opere abusive, con l’avvertenza che: “ qualora venga accertata l’inottemperanza alla presente ingiunzione, l’opera realizzata e l’area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, determinata in m. 400, del terreno … saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio di Roma Capitale ”.
6. Pertanto, già nell’ordinanza di demolizione l’Amministrazione aveva anticipato la propria volontà di acquisire, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, un’area di 400 mq, dieci volte maggiore della superficie dell’opera abusiva (40 mq).
Tale ordinanza non è stata impugnata dall’appellante, con la conseguenza che il suo contenuto – ivi inclusa la volontà dell’Amministrazione di acquisizione di un’area ulteriore, nella misura massima consentita dalla legge (400 mq) – non può nuovamente essere posto in discussione, pena l’elusione della normativa dettata in tema di termini decadenziali.
7. Per tali ragioni, l’odierna censura di parte appellante deve ritenersi tardiva, in quanto mirante a contrastare una prescrizione contenuta in un provvedimento giammai impugnato, e divenuto dunque inoppugnabile.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO