Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13356/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13356/2022 del Ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Ferdinando Bisogni
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attrice citava in giudizio il in persona del Sindaco p.t., per Controparte_1 essere risarcita dei danni alla persona patiti il giorno 20.12.2018, verso le 21.00 circa, in alla via Lucio Silla, quando nell'attraversare la strada scendendo CP_1
dal marciapiede inciampava in una buca posta a ridosso del marciapiede, ricoperta d'acqua, non visibile e non segnalata, cadendo rovinosamente al suolo.
L'ente convenuto si costituiva impugnando la fondatezza in fatto e diritto della domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
Venivano espletate le prove testimoniali ed una consulenza tecnica medico- legale.
Sul fatto.
La teste ha dichiarato: “ADR: Sono a conoscenza dei fatti di causa Testimone_1 in quanto, essendo amica della signora eravamo un gruppo di amici e stavamo andando Pt_1
a mangiare una pizza a Bagnoli;
era nel 2018 mese di dicembre, un po' prima di Natale, verso le 20.30-21.00; Dopo aver parcheggiato l'auto, stavamo vicino la Pizzeria “Gennaro 2” se non sbaglio la strada si chiama Lucio Silla, preciso che ero in auto con la stavamo
Pt_1 attraversando la strada e non appena la è scesa dal marciapiede è caduta perché proprio
Pt_1 sotto il marciapiede, adiacente il gradino, c'era una buca coperta da foglie, acqua e non si vedeva perché la strada non era molto illuminata;
preciso che la strada ha lampioni per l'illuminazione ma nella zona in cui è cauta la la luce era poca;
preciso che la strada non era alberata,
Pt_1 era piovuto quel giorno;
preciso che la buca in questione era di circa 50 cm di lunghezza;
quando la è caduta io ero di fianco, la è scesa prima di me dal marciapiede;
Pt_1 Pt_1 quando ho visto la cadere mi sono spostata un po' più di lato;
la ha messo un
Pt_1 Pt_1 piede, forse quello dx, nella buca, e dopo la caduta lamentava dolori al polso dx a alle ginocchia;
le avevamo chiesto se volesse essere accompagnata in Ospedale ma la disse che
Pt_1 non era necessario in quel momento anche per non disturbare la compagnia;
tutta la serata però si è lamentata per il dolore al polso;
non abbiamo chiamato nessuno, polizia stradale o altro, dopo l'accaduto e siamo andati in pizzeria;
Preciso che il resto della strada era integro, l'unica buca era quella in cui la è caduta. ADR: poi il giorno dopo l'ho chiamata a telefono e
Pt_1 mi ha detto che era andata in ospedale perché le aveva fatto male il polso per tutta la serata;
Il
Teste riconosce dalla foto che le viene mostrata e depositata dall'attrice la buca in questione.
ADR: Preciso che la strada dove è accaduto l'incidente è a senso unico di marcia.”
La teste ha riferito: “ADR: Sono amica di e poco Testimone_2 Parte_1 prima di Natale del 2018 insieme ad un gruppo di amici, fra cui l'attrice, ci stavamo recando
- 2 -
a Bagnoli dalla pizzeria “Gennaro 2”, era sera, credo fossero intorno alle 20.30-21.00; io ero in macchina con la e dopo aver parcheggiato l'auto siamo scesi dall'auto e abbiamo fatto
Pt_1 un bel tragitto a piedi sul marciapiede per raggiungere la pizzeria;
dovevamo scendere dal marciapiede per attraversare e raggiungere la pizzeria;
era piovuto tutto il giorno e non c'era tanta visibilità, preciso che c'erano dei lampioni ma la luce era fioca;
ad un certo punto la
Pt_1 nell'attraversare non vede una buca che stava proprio a pochi centimetri dal marciapiede, un poco più distante, e cade a terra;
la buca era colma di acqua e forse anche foglie, giornali ma di sicura c'era l'acqua; ha messo il piede nella buca che non aveva visto;
allora l'abbiamo aiutata ad alzarsi e subito ha lamentato un dolore al braccio dx e un po' alle ginocchia, era caduta in avanti;
la volevamo portare in ospedale ma la disse che ce la faceva per non rovinarci la
Pt_1 serata;
non abbiamo chiamato vigili o altre autorità; siamo andati in pizzeria, abbiamo ordinato le pizze ed io ho aiutato la a tagliarle la pizza perché non riusciva a farlo da
Pt_1 sola;
abbiamo finito la serata e siamo andati ognuno a casa propria;
poi l'ho chiamata e mi ha detto che era andata in ospedale per farsi vedere e mi ha detto che l'avevano ingessato il braccio dx;
ADR: Preciso che io mi trovavo più avanti rispetto alla poi mi sono girata e l'ho
Pt_1 trovata a terra;
io stavo già attraversando quando ho sentito che la cadeva a terra;
poi ho
Pt_1 visto la buca e che la c'era dentro col piede. ADR: preciso che strada, via Lucio Silla a
Pt_1
Bagnoli, è a senso unico.”
La dinamica del sinistro appare compatibile con le lesioni patite dall'istante in conseguenza della caduta e accertate nel referto ospedaliero (frattura piramidale polso sinistro).
Risulta quindi provato il nesso causale tra la buca presente in strada e il danno subito dall'attrice per la caduta a terra.
Emergono, pertanto, adeguati elementi in base ai quali ritenere sufficientemente attendibile la ricostruzione offerta in citazione.
Diritto.
L'attrice intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte del convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
- 3 -
Tanto premesso si osserva, che il caso di specie, si inquadra nella problematica della responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici.
Appare opportuno ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema (Cass., Sez. III, n.
15383 del 2006 ) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché CP_1 solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea
- 4 -
di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
La zona dov'è accaduto l'incidente, deve ritenersi rientrante tra i beni rispetto ai quali il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della CP_1 manutenzione. Va ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1 poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D.
15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando sul primo il compito di provare il caso fortuito.
Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni si confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo:” a tal fine, deve ricorrere la
- 5 -
duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del
10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv.
579857); Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode, oppure al danneggiato. Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3,
Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778), conf. Sez. 3, Sentenza n. 17377 del
08/08/2007 (Rv. 598481).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002
(Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso
- 6 -
della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ..
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Il convenuto non ha in alcun modo provato il fortuito.
Tanto premesso bisogna concludere che risulta provata la domanda di parte attorea. I due testimoni, hanno reso deposizioni di carattere concorde dalle quali si evince il difetto di manutenzione del pavimento stradale e l'eziologia dello stesso con le lesioni patite dall'attrice. L'ente convenuto, non ha in alcun modo provato il fortuito.
Risarcimento del danno.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 3% per la frattura dell'osso piramidale del polso dx;
età del danneggiato anni 57; un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 1; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di gg. 40, al 50% di gg. 25 e al
25% di gg. 15. Risultano, inoltre, spese mediche documentate nella misura di €
120,00 ritenute congrue dal ctu.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno
- 7 -
biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 3% 1.003,00
Inabilità totale al 1% gg. 1 115,00
Inabilità parziale al 75% gg. 40 x 115,00 3.450,00
Inabilità parziale al 50% gg 25 x 115,00 1.437,50
Inabilità parziale al 25% gg 15 x 115,00 431,25
Spese mediche 120,00
TOTALE 6.556,75
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale sono liquidate all'attualità
e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Le spese di CTU, separatamente già liquidate, sono poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (D.M. 147/22) come da dispositivo: si precisa che la liquidazione si attesta al di sotto dei valori medi in considerazione dell'assenza di questione giuridiche significative e di una fase istruttoria non complessa
P.Q.M.
- 8 -
Il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t. al risarcimento del danno in favore di
[...]
nella misura complessiva di euro € 6.556,75 oltre interessi Pt_1 come in motivazione;
2. condanna l convenuto al pagamento delle spese processuali in CP_2 favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 2540,00, oltre €
250,00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Ferdinando Bisogni dichiaratosi anticipatario.
3. Spese di CTU poste definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
- 9 -