Decreto presidenziale 19 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Decreto presidenziale 13 aprile 2022
Decreto presidenziale 28 ottobre 2022
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 00205/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di BO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SAD Trasporto Locale S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Guido Greco, Guglielmo Aldo Giuffré e Juri Andriollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Juri Andriollo in BO, piazza della Vittoria 47/B;
contro
Provincia autonoma di BO, in persona del legale rappresentante pro tempore , e
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Patrizia Pignatta, Lukas Plancker, Elisa Rodaro e dal prof. Pierluigi Mantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in BO, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
OB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Lo Presti, Christoph Trebo e Alex Telser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sasa S.p.A. A.G. Società di Autobus Servizi D'Area S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati prof. Pierluigi Mantini e Fabrizio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ing. Martin Vallazza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo di data 24.12.2021 e i motivi aggiunti di data 30.12.2021:
1) del provvedimento di aggiudicazione del lotto 3 della gara “ AOV/SUA-SF 008/2021 ” adottato il 24.11.2021 e comunicato alla ricorrente il 25.11.2021;
e, per quanto occorrer possa e nei limiti di quanto di interesse, di tutti gli atti a esso presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi, in particolare,
2) l'atto di proposta di aggiudicazione del lotto 3 della gara “ AOV/SUA-SF 008/2021 ”, adottato il 23.11.2021;
3) il Bando di Gara per la c.d. “ Concessione del servizio di trasporto pubblico di linea extraurbano con autobus di competenza della Provincia Autonoma di BO ”, adottato ai sensi della Direttiva 2014/24/UE e pubblicato nella GUUE il 25.2.2021 e gli altri atti e documenti della lex specialis di gara, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i chiarimenti;
4) la “ Rettifica Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche ” pubblicata ai sensi dell'art 7 Reg CE 1370/07 sul Supplemento GUUE/S S35 del 19.2.2021,
5) l'atto di nomina della Commissione di valutazione,
6) i verbali delle sedute pubbliche e riservate, ivi compresa la graduatoria,
7) gli atti del procedimento di verifica dell'anomalia,
8) la Delibera Giunta Provinciale di BO 7.12.2021, n 1055,
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA D'INEFFICACIA del contratto, ove medio tempore stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt 121 e 122 c.p.a.,
E, NEI TERMINI INDICATI NELLE CONCLUSIONI, PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell'Amministrazione a disporre il subentro nell'esecuzione dello stesso in favore dell'odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art 124 c.p.a.;
con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art 30, comma 5, c.p.a..
B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da OB S.r.l. il 3/2/2022:
dei medesimi impugnati provvedimenti e determinazioni della Stazione appaltante e dell'Ente committente, nella parte in cui hanno ammesso o comunque non hanno escluso la parte ricorrente dalla procedura di gara, e comunque per l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione della parte ricorrente e/o l'invalidità dell'offerta presentata, per i motivi infra meglio esplicitati e rappresentati.
C) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da SAD Trasporto locale s.p.a. il 15/3/2022:
9) della nota 27.01.2022, su carta intestata Ripartizione Mobilità di PAB, con la quale il RUP ing. Martin Vallazza dichiarava all'ACP l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, a fronte dell'esito positivo della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, dichiarazione menzionata dalla Delibera della Giunta Provinciale di BO n. 87 dell'8.02.2022 e trasmessa a SAD, in esito ad apposita istanza di accesso il 23.02.2022, e di ogni altro atto a essa presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di BO e dell’ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, nonché della Sasa S.p.A. A.G. Società di Autobus Servizi D'Area S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale della OB S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo SAD Trasporto Locale S.p.a. (di seguito solo SAD) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 3 della gara relativa alla concessione del servizio di trasporto pubblico di linea extraurbano con autobus di competenza della Provincia autonoma di BO (di seguito solo Provincia) unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
A fondamento del ricorso introduttivo sono stati dedotti i seguenti motivi:
A. Sull’illegittimità derivata di tutti gli atti impugnati da quella degli atti presupposti da quella degli atti presupposti all’indizione della gara .
“ A.I. Sulla illegittimità della Delibera 828/2020 - Violazione di quanto giudicato con la sentenza 8.7. - 30.10.2020, n 269. Eccesso di potere per carenza di un presupposto essenziale e per contraddittorietà estrinseca ”;
“ AII Sulla illegittimità della Delibera 828/2020 e della Delibera 928/2020. Violazione del Piano Provinciale di Mobilità (“PPM”). Violazione (per omessa applicazione) degli artt. 7, 8, comma 3, e 11 l.p. 15/2015, nonché dell’art. 48, comma 4, d.l. 50/2017. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione degli artt. 7 e 11 l.p. 15/2015 e 38 l.p. 3/2020. Violazione (per erronea applicazione) dell’art. 48, commi 1 e 4, d.l. n. 50/2017. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e di diritto e per illogicità ”;
“ A.III Ancora sulla illegittimità della Delibera 828/2020 con riferimento all’individuazione dei 10 micro-lotti, messi in gara. Violazione degli artt. 11, commi 1 e 2, e 7, comma 4, l.p. 15/2015, e dell’art. 48, comma 4, d.l. 50/2017. Carenza di istruttoria, violazione dei criteri indicati nella Delibera ART n. 48/2017. Violazione della par condicio delle imprese (art. 4 d.lgs. 50/2016) e del principio della massima apertura delle gare alle imprese europee ”;
“ A.IV Ancora sull’illegittimità della Delibera 828/2020, con riferimento alla decisione di affidare in house la c.d. rete ecosostenibile ”;
“ A.IV.1. Violazione (per mancata applicazione) dell’art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 16 del d.lgs. 175/2016, nonché (per errata applicazione) dell’art. 18, comma 1, lett a), e dell’art. 166 del medesimo d.lgs. ”;
“ A.IV.2 Violazione (per mancata applicazione) dell’art. 34, comma 20, d.l. 179/2012 e dell’art. 4 d.lgs. 50/2016 ”;
“ A.IV.3 Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, insufficienza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento ”;
B. Sull’illegittimità degli atti con i quali è stata indetta, regolata, condotta e aggiudicata la gara .
“ B.I Violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 - Violazione del principio dell’autovincolo -Violazione dell’art. 97 Cost. - Contraddittorietà ”;
“ B.II Violazione degli artt. 95 d.lgs. 50/2016 e 33 l.p. 16/2015 - Violazione delle linee guida ANAC n. 2016 - Violazione dell’art. 97 Cost - Violazione del principio di proporzionalità e del principio di non discriminazione - Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento di potere ”;
“ B.III Violazione del principio di trasparenza della gara - Violazione dell’Annesso 6 alla Delibera ART 154/2019 - Violazione degli artt. 4, comma 5, Reg 1370/2007 e 30 d.lgs. 50/2016 ”;
“ B.IV Violazione dell’art. 7, § 2, Reg 1370/2007 - Violazione del principio dell’autovincolo - Contraddittorietà - Violazione dei principi di clare loqui e di trasparenza e di leale collaborazione (art. 1 l. 241/1990 smi e 97 Cost) ”;
“ B.V Irragionevolezza del criterio di calcolo del valore offerto per i 10 anni e del foglio excel per la formulazione dell’offerta economica. Violazione dell’obbligo di trasparenza e chiarezza della legge di gara (artt. 30 d.lgs. 50/2016 e 1 l. 241/1990) ”;
“ B.VI Violazione degli artt. 77, comma 4, e 5 d.lgs. 50/2016 e 97 Cost - Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e del principio dell’autovincolo - Violazione delle linee guida ANAC n. 5/2016 ”;
“ B.VII Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 TFUE, 41 e 97 Cost, 2 l. 287/1990, 80, comma 5, lett c), c-bis) e m) d.lgs. 50/2016, dei principi di par condicio, segretezza delle offerte, trasparenza e libera concorrenza e del vincolo di aggiudicazione (pt 1.2.4.1 DG). Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
“ B.VIII Violazione degli art. 97, c. 7, dlgs 50/16 e 107 TFUE ”;
Sulla base dei citati motivi la ricorrente SAD ha chiesto al giudice adito, previa sospensione degli atti impugnati, di annullare, in via principale, l’intera gara, per i vizi di illegittimità derivata di cui sub A; in via subordinata, di annullare l’aggiudicazione a OB S.r.l., con ogni conseguente statuizione volta ad assicurare gli interessi della ricorrente, ivi compresa la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, anche mediante dichiarazione di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato e con espressa condanna al subentro nella relativa esecuzione (artt 121, 122 e 124 cpa); e, in via di ulteriore subordine, di annullare l’intera gara per i vizi propri di cui sub B.
La ricorrente ha poi chiesto, ove necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, perché si pronunci sui seguenti quesiti:
“- se siano compatibili con i precetti in ordine alla libera circolazione dei servizi (art. 56 TFUE) una disciplina provinciale (nella specie, l’art. 11, comma 1, l. p. 15/2015) e una misura amministrativa (nella specie, la suddivisione in 10 micro-lotti), preordinate espressamente ad agevolare le piccole imprese ‘locali’ ;
- se lo specifico affidamento in house disposto dalla PAB possa rientrare nel concetto di ‘concessione’, di cui all’art. 5, § 1, Reg. CE 1370/2007 e di cui all’art. 10, § 3, della Direttiva 2014/23/UE ;
- se l’art. 5, § 2, Reg. CE 1370/2007 debba essere interpretato nel senso di precludere l’applicazione della disciplina nazionale (art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016, anche in combinato disposto con l’art. 16, u c, d.lgs. 175/2016, nonché con l’art. 34, c 20, d.l. 179/2012), che subordina l’affidamento di servizi alle società in house alla previa dimostrazione del cd. fallimento del mercato e comunque alla esposizione (e dimostrazione) delle ragioni della preferenza, in termini di economicità, efficienza e qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse, rispetto alle condizioni che il mercato può assicurare;
- se l’art. 7, § 2, Reg. CE 1370/2007, che impone la pubblicazione di un avviso di pre-informazione ‘almeno un anno prima dell’inizio della procedura di gara’ possa ritenersi compatibile con la pubblicazione, pochi giorni prima della pubblicazione del bando e circa tre mesi prima del termine per la presentazione delle offerte, di una “rettifica” sostanziale di un precedente avviso (incidente, inter alia, sull’oggetto della gara e sui tempi del contratto) ;
- se l’art. 4, comma 3, d.l. 76/2020, nella parte in cui estende indistintamente a tutti i contratti sopra soglia l’applicazione dell’art. 125 c.p.a. (gravemente limitativo della tutela giurisdizionale) sia in contrasto con il principio di effettività della tutela garantito dall’art. 47 Carta di Nizza e dall’art. 2 Direttiva CE/2007/66) ”.
Infine, la ricorrente ha chiesto, sempre ove occorrer possa, il rinvio alla Corte costituzionale, perché si pronunci:
“- sulla legittimità dell’art. 11, comma 1, l.p. 15/2015, laddove si dichiara espressamente preordinato ad agevolare le piccole e medie imprese ‘locali’ per contrasto con il principio di eguaglianza e di non discriminazione, verosimilmente violato dalla preferenza espressamente accordata alle aziende locali (art. 3 Cost), oltre che con i principi a tutela del diritto d’impresa e della concorrenza, anche in relazione alla riserva alla legislazione dello Stato della materia della concorrenza (artt. 41 e 117, comma 2, lett e, Cost) ;
- sulla legittimità dell’art 4, comma 3, d.l. 76/2020, nella parte in cui estende indistintamente a tutti i contratti sopra soglia l’applicazione dell’art 125 c.p.a. (gravemente limitativo della tutela giurisdizionale) sia in contrasto con il principio di effettività della tutela garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall’art 6 CEDU) ”.
Si sono formalmente costituiti in giudizio la Provincia, l’ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici (di seguito solo ACP), chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato e della correlata domanda cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti il 30 dicembre 2021 e depositato l’11 gennaio 2022 la ricorrente SAD ha proposto i seguenti ulteriori motivi di ricorso contro gli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo:
“ B.IX Violazione degli artt 32 dlgs 50/16; 8 dl n 76/20, conv nella l n 120/20; 8 lp 3/20. Violazione del § 3 del DG. Violazione del principio dell’autovincolo. Contraddittorietà.”;
“ B.X Violazione e/o falsa applicazione degli artt 30, 80 e 89 CCP, 57 dir 2014/24/UE, 3 Disciplina di gara, dei principi di parità di trattamento, buon andamento, concorrenza. Difetto di istruttoria e di motivazione.”
“ B.XI Violazione dell’art. 89, c 1, dlgs 50/16 e del §3.6 del DG. Violazione dei requisiti e3) ed e2) del DG. Violazione del principio di par condicio. Difetto di istruttoria .”;
”B.XII Violazione e/o falsa applicazione della legge di gara. Indeterminatezza e ipoteticità dell’offerta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere sotto i concorrenti profili del travisamento, assenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.”
“ B.XIII Violazione degli artt 31, 95 e 97 dlgs 50/16 e 27, c 4, lp 16/15 – Violazione della lex specialis di gara – Difetto di istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere sotto i concorrenti profili del travisamento, assenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.”
“ B.XIV Illegittimità e strumentale utilizzazione dell’algoritmo. ”
Con memoria di stile di data 17.01.2022 si costituiva l’aggiudicataria OB s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato e con successiva articolata memoria difensiva controdeduceva nel merito ai singoli motivi di impugnazione.
In vista dell’udienza cautelare, la difesa delle amministrazioni resistenti depositava memoria difensiva e il procuratore della ricorrente note integrative all’istanza cautelare.
All’udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2022 le parti hanno dichiarato che i lotti 1, 2, 5, 9 e 10 sono stati nel frattempo affidati in via d’urgenza, mentre i lotti 3, 4, 6, 7 e 8 non sono ancora stati affidati. Il Collegio si è riservato di provvedere.
Con ordinanza n. 13/2022, pubblicata il 26 gennaio 2022, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, considerato che le numerose questioni prospettate “richiedono un approfondimento in sede di merito, anche tenuto conto che alcune di esse sono ancora sub iudice (cfr. ricorso in appello contro la sentenza di questo Tribunale n. 270/2021, pendente davanti al Consiglio di Stato sub n. 9101/2021) e che un’altra parte riguarda aspetti ancora al vaglio della stazione appaltante, che sta facendo la verifica dei requisiti di gara” e che il danno fatto valere dalla ricorrente è “agevolmente risarcibile, sia in forma specifica, in considerazione della durata decennale della concessione, sia in forma equivalente, per la parte residuale ”. Per la trattazione del merito l’ordinanza ha fissato l’udienza pubblica dell’11 maggio 2022.
Con atto notificato il 23 gennaio 2022 e depositato il 3 febbraio 2022 OB RL ha presentato ricorso incidentale, volto a impugnare i medesimi atti già impugnati da SAD con il ricorso introduttivo, nella parte in cui hanno ammesso o comunque non hanno escluso la ricorrente dalla procedura di gara e, comunque, per l’accertamento dell’illegittimità della partecipazione della parte ricorrente e/o invaliditá dell’offerta presentata.
A fondamento del ricorso incidentale sono stati dedotti i seguenti motivi
1. “ Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016 - Illegittimità per mancata esclusione dalla gara della concorrente SAD-Trasporto Locale S.p.a. per assenza dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis di gara, laddove prevede la sanzione espulsiva a carico del concorrente privo dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Difetto di istruttoria. Errata considerazione dei presupposti. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ”;
2. “ Violazione e/o falsa applicazione del punto 1.2.4.1. del Disciplinare di gara e degli artt. 101 TFUE, 41 e 97 Cost, 2 legge 287/1990, 80 comma 5, lett c), c-bis) e m) d.lgs 50/2016, dei principi di par condicio, segretezza delle offerte, trasparenza e libera concorrenza e del vincolo di aggiudicazione - Illegittimità della mancata esclusione del concorrente per comportamento anticoncorrenziale, collusione e/o per condotte elusive del vincolo di aggiudicazione ex art. 51 d.lgs. n. 50/2016 - Violazione dell’art. 80 c. 5 lett. f-bis), del d.lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara (nella parte in cui prevede l’esclusione del concorrente nel caso di dichiarazioni mendaci) nonché dell’art. 76 del D.P.R. 21 dicembre 2000, n. 445 - Illegittimità della mancata esclusione del concorrente alla luce della falsa dichiarazione in ordine al fatto di non avere ‘ in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile ’ - Difetto di istruttoria e di motivazione ”
3. “ Violazione della lex specialis di gara e della delibera ART n. 154/2019 – Non sostenibilità finanziaria e non bancabilità dell’offerta economica presentata dal ricorrente principale; conseguente invalidità dell’offerta – Eccesso di potere per difetto istruttorio, nonché per disparità di trattamento / violazione della par condicio di gara per la mancata esclusione del ricorrente principale. ”
In via istruttoria la ricorrente incidentale ha chiesto che fosse ordinato alla Provincia e/o all’ACP il deposito in giudizio di ogni documento inerente alla posizione e alle offerte presentate da Autounternehmen OS AT e alla Kofler S.a.s. nella presente procedura di affidamento concessorio (anche in riferimento ai lotti diversi da quello oggetto del presente ricorso).
Con ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti il 9 marzo 2022 e depositato il 15 marzo 2022 la ricorrente SAD ha impugnato anche la nota del 24 gennaio 2022 con la quale il RUP ing. Martin Vallazza dichiarava all’ACP l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a fronte dell’esito positivo della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, menzionata dalla Delibera della Giunta provinciale di BO n. 87 dell’8 febbraio 2022 e trasmessa a SAD in esito ad apposita istanza di accesso il 23 febbraio 2022, facendo valere le stesse censure dedotte nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi aggiunti.
In vista dell’udienza fissata per l’11 maggio 2022, con atto depositato il 12 aprile 2022, la ricorrente SAD ha formulato un’istanza di rinvio, in attesa della decisione sul ricorso in appello presentato contro la sentenza di questo Tribunale n. 270/2021, il cui esito “ ha dirette conseguenze sull’intera gara 2020 e, dunque, anche sulle aggiudicazioni impugnate ” dalla ricorrente.
Con decreto n. 35/2022, pubblicato il 13 aprile 2022, il Presidente del Tribunale, in accoglimento della suddetta istanza, ha rinviato la discussione della causa all’udienza pubblica del 23 novembre 2022, ritenuto che le motivazioni addotte configurino un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Infine, con atto notificato alle controparti il 5 luglio 2022 e depositato in data 6 luglio 2022 la ricorrente SAD ha rinunciato ad alcuni motivi di impugnazione, in specie al B.VIII, B.IX, BX, B.XI, B.XII, B.XIII (ivi incluse le sue articolazioni).
A causa dell’impossibilità di comporre un collegio giudicante il Presidente del Tribunale rinviava la trattazione del ricorso a data da destinarsi.
Con atti di rinuncia, notificato alle altre parti in data 27 aprile 2023, la ricorrente SAD, alla luce di alcune sopravvenienze rinunciava al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo la dichiarazione dell’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2023 il procuratore della ricorrente si è richiamato all’atto di rinuncia in atti e con rinvio a precedenti di questo Tribunale emessi nella medesima materia, ha insistito nella compensazione delle spese di lite.
I procuratori delle altre parti costituite si sono opposti alla compensazione delle spese di lite e ne hanno chiesto la liquidazione a loro favore.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle istanze delle parti.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti da parte della ricorrente principale.
Costituisce invero ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Sez. III, 19 agosto 2022, n. 7326 e Sez. VII, 29 luglio 2022, n. 6717).
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., stante la mancata opposizione delle controparti.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio, considerato il disposto dell’art. 84, comma 2,. c.p.a., che prevede che “Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ” ritiene che nel caso all’esame ricorrano giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di BO definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia da parte della ricorrente principale e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BO nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Michele Menestrina, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Menestrina | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO