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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Marra Anna Maria Presidente relatore dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 305/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2026/2024 pubblicata il 12 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Gina Lupo e Avv. Giancarlo Simonetti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Paola Donvito
APPELLATA
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale in sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza in cui si sono richiamate ai rispettivi scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto - dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva n. 805/2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 23 dicembre 1974 - con sentenza definitiva n. 2026/2024, Controparte_1
pubblicata in data 12 luglio 2024, ha rigettato la domanda di assegnazione della ex casa familiare alla , di sua proprietà, non ricorrendo i presupposti per l'adozione del CP_1 provvedimento invocato e n e ha posto a carico del l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di CP_2
pubblicazione della sentenza, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t.; ha dichiarato le spese di lite integralmente compensate.
Più in dettaglio il primo giudice: premesso che all'esito dell'udienza presidenziale di divorzio, tenutasi il 20 gennaio
2020, era stato fissato a favore della un assegno per il suo mantenimento di CP_1 importo pari ad euro 1.800,00 mensili così confermando l'importo dell'assegno già fissato in sede di separazione, ridotto ad euro 1.400,00 con ordinanza del 7 settembre
2023, pronunciata sulla richiesta di modifica dell'assegno stabilito a favore della controparte presentata dall'obbligato in ragione della sua prolungata assenza dal lavoro provocata, successivamente all'esecuzione di cure oncologiche, da una grave sciatalgia dovuta ad ernia discale lombare, nel pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla , con riguardo alla condizione economico-reddituale di CP_1
affermato odontoiatra, ha rilevato la notevole contrazione dei Parte_1 redditi del medesimo determinata dalla riduzione dell'attività lavorativa derivata da problemi di salute (tumore al colon a far tempo dal 2018) e comunque correlata alla sua età (settantacinque anni), come confermato dai testi escussi ( Testimone_1
e dalla documentazione prodotta;
Testimone_2
ha in particolare evidenziato che la documentazione fiscale prodotta attestava la percezione di redditi per l'anno 2021 pari ad euro 76.342,00 e per l'anno 2022 pari ad euro 54.842,00; ha rilevato, altresì, che il predetto è proprietario o comproprietario con la sorella di diversi terreni siti nella provincia di Taranto nonché proprietario insieme con la di due appartamenti siti entrambi in Taranto, l'uno in Via Angelo Berardi n. CP_1
42 e l'altro in Via Principe Amedeo n. 59, ed è anche proprietario esclusivo di due appartamenti sempre siti in Taranto in Corso Italia n. 63 e percepisce un reddito da locazione di euro 1.800,00 mensili da uno degli immobili in comproprietà con la moglie, somma ripartita con quest'ultima in parti uguali;
con riguardo alla in primo luogo ha ritenuto riscontrato dalla prova CP_1 testimoniale espletata (testi e l'assunto Testimone_1 Testimone_3
pag. 2/9 della medesima in ordine al fatto che aveva mai lavorato durante il matrimonio di comune accordo con il marito, essendosi dedicata alla famiglia ed alla crescita del figlio, privilegiando le prospettive di carriera di quest'ultimo, ciò che aveva comportato il sacrificio delle sue ambizioni personali, avendo la teste riferito che sua CP_1
sorella avrebbe potuto insegnare nella scuola elementare;
ha poi rilevato che dalla documentazione reddituale in atti la predetta risulta aver percepito redditi pari ad euro 36.979,00 nel 2021 e ad euro 41,253,00 nel 2022 ed è proprietaria della casa già coniugale, costituita da villa di gran pregio sita in Taranto al
Viale Virgilio n. 46, di altro immobile sito nella stessa via e di un terreno in Leporano in comproprietà; tanto esposto, ha ritenuto comunque sussistente, nonostante la riduzione dei redditi del un divario economico tra le parti a vantaggio di quest'ultimo, poiché, pur Parte_1
godendo entrambi di un ingente patrimonio immobiliare, messo a frutto, patrimonio che verosimilmente la in assenza di elementi di giudizio contrari, aveva potuto CP_1
realizzare anche grazie alla posizione economica del marito, e considerata la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, restando irrilevanti le motivazioni soggettive (affettive o di semplice opportunità economico-relazionale) che avevano indotto la richiedente l'assegno ad impiegare energie e attitudine in seno alla famiglia invece che in attività lavorative produttive di reddito, considerata, altresì, l'età della stessa (sessantotto anni), la durata del matrimonio (trentasette anni) con presenza di prole (un figlio) e valutato il contributo dato dalla medesima con il suo apporto casalingo alla realizzazione del patrimonio familiare, ha ritenuto giustificato un assegno divorzile di importo pari ad euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla sentenza, soggetto a rivalutazione secondo indici I.s.t.a.t.; ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'esito del giudizio. ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, la revoca dell'assegno divorzile stabilito a favore dell'ex coniuge o, in subordine, la sua riduzione;
in ulteriore subordine, ha chiesto la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda giudiziale o in via gradata dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con vittoria delle spese del doppio grado.
pag. 3/9 ha contestato il fondamento dell'appello del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Sostituto Procuratore Generale è intervenuto concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà della Parte_1
motivazione della sentenza gravata atteso che il Tribunale, dopo aver correttamente evidenziato la notevole contrazione dei suoi redditi sia per problemi di salute, sia per l'età, essendo il deducente ormai prossimo alla pensione, prendendo quindi atto della riduzione dell'attività lavorativa e pur avendo richiamato il redditi della e CP_1
segnalato la irrilevanza delle ragioni soggettive che avevano portato la ad CP_1
impiegare le sue energie in seno alla famiglia invece che in attività lavorative, ha poi stabilito a carico del deducente un assegno divorzile di euro 1.000,00; ha poi denunciato l'omessa considerazione del reddito ritratto dalla controparte dal canone, pari ad euro
660,00 mensili, ricavato dall'immobile di sua proprietà sito in Viale Virgilio n. 69, condotto in locazione dallo stesso deducente quale studio professionale;
ha ripetuto l'elenco dei beni immobili suoi e dell'ex coniuge, alcuni dei quali in comproprietà tra loro, rimarcando l'erronea attribuzione all'esponente della proprietà di due appartamenti, mentre si tratta di un solo appartamento, quello di residenza, e di un box di mq 14 avente modestissimo valore;
ha puntualizzato di essere comproprietario di terreni agricoli di nessun valore, oltre che dei due locali in comproprietà con la
, l'uno in Via Berardi n. 42 e l'altro in Via Principe Amedeo n. 59, da cui CP_1
proviene un canone locatizio mensile di euro 1.800,00 diviso a metà con la , CP_1 mentre quest'ultima è proprietaria di una lussuosa villa in Taranto in Viale Virgilio n.
46 e dell'appartamento di Viale Virgilio n. 69 [non di Corso Italia n. 69] condotto in locazione dal deducente;
ne ha tratto la conseguenza che non sussiste l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarsi un reddito;
ha sostenuto che l'ex coniuge avrebbe potuto insegnare ma aveva scelto di non lavorare, richiamando l'irrilevanza, affermata dallo stesso Tribunale, delle ragioni soggettive che avevano condotto la ad impiegare le sue energie in famiglia CP_1
pag. 4/9 invece che in attività lavorative.; ha ribadito la notevole modifica delle condizioni economiche del deducente, affetto da gravissime patologie e ormai settantacinquenne;
ha negato che vi sia uno squilibrio reddituale tra le parti, fruendo esse di redditi pressoché equivalenti;
con il secondo motivo ha invocato la decorrenza dell'assegno divorzile, nella misura stabilita in prime cure, dalla domanda di divorzio o dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Le censure mosse dal non sono idonee ad inficiare il riconoscimento Parte_1 dell'assegno divorzile operato con la sentenza in scrutinio.
L'art. 5 della l. n. 898/1970 al comma 6 prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Con sentenza n. 18287/2018 la S.C. a S.U. ha statuito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, cit., richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati indicati nella prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, giudizio che deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
A tali norme e principi si è attenuto il giudice a quo.
pag. 5/9 In primo luogo le valutazioni svolte nella sentenza in scrutinio in punto disparità economica tra gli ex coniugi sono condivisibili e reggono alle critiche dell'appellante.
La disparità economica tra le parti risiede nel fatto che, mentre il grazie Parte_1
allo svolgimento della professione di odontoiatra, ha maturato il diritto a percepire un trattamento pensionistico sicché, anche in caso di cessazione della sua attività lavorativa, può e potrà contare su un reddito, la percepisce sì dei redditi ma CP_1
nella sostanza rivenienti dai canoni di locazione, che per quanto risulta dalla stessa esposizione del consistono in euro 660,00 derivanti dalla locazione Parte_1 dell'appartamento di Viale Virgilio n. 69, ove l'ex coniuge ha lo studio professionale, ed in euro 900,00 derivanti dalla locazione dei locali in comproprietà con il Parte_1
nonché da assegni di mantenimento del coniuge. Ne consegue che, se si elimina il mantenimento dell'ex coniuge, i redditi della subirebbero una significativa CP_1 contrazione. Basti considerare che dall'Unico 2022 e 2023 depositati dalla appellata in prime cure, i.e. quelli presi in considerazione dal giudice a quo, risulta che la quota del reddito complessivo (non netto) ricavabile da ciascuna delle predette dichiarazioni reddituali (rispettivamente euro 36.978,00 ed euro 41.253,00) riconducibile al mantenimento del ammonta ad euro 21.600,00. E' dunque chiaro che, Parte_1 venendo meno l'assegno di cui l'impugnante invoca la eliminazione, alla CP_1
residuerebbe un flusso reddituale di molto ridotto. Non solo ma la tipologia di redditi della odierna appellata non è caratterizzata da stabilità e durevolezza, così come il reddito suscettibile di essere ritratto dal mettere a frutto capacità lavorative e professionali o il reddito pensionistico.
Quanto ai beni immobili, le giuste puntualizzazioni dell'impugnante non incidono in maniera significativa sulle valutazioni fatte dal Tribunale posto che nella sostanza deve darsi atto che il non è proprietario di due appartamenti in via esclusiva Parte_1
bensì di un appartamento, nel quale egli risiede, e di un box. Inoltre, della proprietà o comproprietà di terreni agricoli il giudice a quo non ha tenuto conto sotto il profilo della produzione di un reddito. Con riguardo alle proprietà della , quanto esposto in CP_1
prime cure è corretto, con la notazione che nella villa di Viale Virgilio la CP_1
risiede e non è fonte di reddito, non senza considerare che a detta condizione di proprietaria sono connessi anche oneri.
pag. 6/9 Ferma dunque la persistente disparità economico-reddituale delle parti, non può farsi carico alla di non aver lavorato per sua volontà al fine di negare la CP_1
valorizzazione del suo apporto alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, apporto inteso anche come creazione delle condizioni perché il coniuge si dedicasse a pieno alla vita professionale e che, attesa la lunga durata del matrimonio, non può che essere stato apprezzabile. Del resto il non ha Parte_1
negato che la vita familiare si sia svolta secondo il modello tradizionale di riferimento avuto riguardo all'epoca di contrazione del matrimonio (23 dicembre 1974), caratterizzato dalla canalizzazione delle energie e dell'impegno del marito e del padre verso l'attività professionale e di quelle della moglie e madre prevalentemente verso la crescita dei figli. Né rileva la circostanza che, grazie alle possibilità della famiglia, la abbia potuto contare su aiuti domestici, poiché la conduzione della famiglia è CP_1 più ampia del lavoro domestico. Non può poi pretendersi che la stessa, nata l'1 gennaio
1956, si attivi per ricercare forme di utile impiego delle sue energie.
Infine, sulla base del rilievo assegnato dall'art. 5 l. n. 898/1970 alle “ragioni della decisione”, occorre considerare anche le responsabilità del nella causazione Parte_1 del fallimento dell'unione coniugale attraverso plurime e gravi violazioni dei doveri assunti con il matrimonio, accertate con la sentenza del Tribunale di Taranto n.
386/2011 e ritenute idonee a fondare l'addebito a carico del medesimo. Di quanto accertato in sede di separazione, può e deve tenersi conto in sede di riconoscimento dell'assegno divorzile poiché quei fatti non sono estranei alle valutazioni concernenti tale ultimo profilo (Cass. 1 giugno 2019, n. 16796). Ed invero rilevano sia la circostanza che la ha subito la fine del matrimonio per responsabilità del sia la CP_1 Parte_1
circostanza che un siffatto svolgimento del rapporto matrimoniale, quanto meno nella fase terminale, ha comportato il suo coinvolgimento in una relazione coniugale nociva e di tanto deve tenersi conto attese le funzioni composite dell'assegno divorzile.
In definitiva, considerate le plurime componenti dell'assegno ai sensi dell'art. 5 l. n.
898/1970, e quindi sia la componente assistenziale sia quella perequativo-compensativa, da declinarsi, secondo la già citata Cass. s.u. n. 18287/2018, in modo da riequilibrare le posizioni degli ex coniugi tenendo conto dell'apporto da ciascuno dato allo svolgimento della vita matrimoniale, con la conseguenza che al coniuge richiedente l'assegno va pag. 7/9 riconosciuto un contributo che consenta non l'ottenimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato alla sua partecipazione alla realizzazione della vita familiare, non sono ravvisabili i presupposti per il rigetto della domanda della di CP_1
riconoscimento di assegno divorzile in suo favore né ricorrono i presupposti per la sua riduzione, tanto più che l'originario importo stabilito all'esito della udienza presidenziale, è stato ridotto ad euro 1.400,00 con ordinanza del 7 settembre 2023 tenuto conto della modifica peggiorativa delle condizioni economiche del Parte_1
Non è condivisibile neppure il secondo motivo di appello.
Prevede l'art. 4, co. 13, l. n. 898/1970 prevede: “Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.”.
La decorrenza dell'assegno di divorzio dalla data della domanda può, dunque, essere disposta dal giudice con una specifica motivazione della scelta. Ora, evidenziato che nel caso di specie, con il motivo di appello, alla cui formulazione occorre attenersi, è stata richiesta, in subordine e per il caso di conferma del riconoscimento dell'assegno divorzile disposto in primo grado, la fissazione della sua decorrenza dalla domanda giudiziale o dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, si osserva che il primo giudice a quo non ha esercitato la facoltà prevista dalla norma sopra riportata ed anzi ha inteso seguire altro percorso argomentativo e l'appellante non ha allegato specifiche ragioni idonee a sorreggerne la scelta che ha qui caldeggiato, né in verità esse sono ravvisabili, tanto più alla luce delle considerazioni che seguono.
La sentenza impugnata va interpretata nei termini che seguono: il Tribunale ha ritenuto adeguato l'importo dell'assegno divorzile nella misura di euro 1.800,00 mensili a far tempo dalla sentenza sullo status sino alla modifica del 7 settembre 2023, quando ne ha disposto la riduzione ad euro 1.400,00 mensili, importo che ha ritenuto di ridurre ulteriormente ad euro 1.000,00 mensili a far tempo dalla sentenza definitiva, tanto vero che ha preso in considerazioni le ultime dichiarazioni dei redditi per la fissazione di detto ammontare. Ne consegue che la richiesta di far retroagire tale ultima misura pag. 8/9 all'epoca della sentenza sullo status non si confronta con la ratio decidendi delle determinazioni del Tribunale.
Conclusivamente non si ravvedono censure alle ragioni sottese alle determinazioni del giudice a quo sopra esposte sicché il mero richiamo dell'art. 4 l. n. 898/1970 non consente la riforma della sentenza impugnata.
Ogni altro argomento o questione esposta dalle parti rimane assorbita.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività effettivamente espletate.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2026/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_2
spese di lite del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Marra Anna Maria Presidente relatore dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 305/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2026/2024 pubblicata il 12 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Gina Lupo e Avv. Giancarlo Simonetti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Paola Donvito
APPELLATA
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale in sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza in cui si sono richiamate ai rispettivi scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto - dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva n. 805/2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 23 dicembre 1974 - con sentenza definitiva n. 2026/2024, Controparte_1
pubblicata in data 12 luglio 2024, ha rigettato la domanda di assegnazione della ex casa familiare alla , di sua proprietà, non ricorrendo i presupposti per l'adozione del CP_1 provvedimento invocato e n e ha posto a carico del l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di CP_2
pubblicazione della sentenza, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici i.s.t.a.t.; ha dichiarato le spese di lite integralmente compensate.
Più in dettaglio il primo giudice: premesso che all'esito dell'udienza presidenziale di divorzio, tenutasi il 20 gennaio
2020, era stato fissato a favore della un assegno per il suo mantenimento di CP_1 importo pari ad euro 1.800,00 mensili così confermando l'importo dell'assegno già fissato in sede di separazione, ridotto ad euro 1.400,00 con ordinanza del 7 settembre
2023, pronunciata sulla richiesta di modifica dell'assegno stabilito a favore della controparte presentata dall'obbligato in ragione della sua prolungata assenza dal lavoro provocata, successivamente all'esecuzione di cure oncologiche, da una grave sciatalgia dovuta ad ernia discale lombare, nel pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla , con riguardo alla condizione economico-reddituale di CP_1
affermato odontoiatra, ha rilevato la notevole contrazione dei Parte_1 redditi del medesimo determinata dalla riduzione dell'attività lavorativa derivata da problemi di salute (tumore al colon a far tempo dal 2018) e comunque correlata alla sua età (settantacinque anni), come confermato dai testi escussi ( Testimone_1
e dalla documentazione prodotta;
Testimone_2
ha in particolare evidenziato che la documentazione fiscale prodotta attestava la percezione di redditi per l'anno 2021 pari ad euro 76.342,00 e per l'anno 2022 pari ad euro 54.842,00; ha rilevato, altresì, che il predetto è proprietario o comproprietario con la sorella di diversi terreni siti nella provincia di Taranto nonché proprietario insieme con la di due appartamenti siti entrambi in Taranto, l'uno in Via Angelo Berardi n. CP_1
42 e l'altro in Via Principe Amedeo n. 59, ed è anche proprietario esclusivo di due appartamenti sempre siti in Taranto in Corso Italia n. 63 e percepisce un reddito da locazione di euro 1.800,00 mensili da uno degli immobili in comproprietà con la moglie, somma ripartita con quest'ultima in parti uguali;
con riguardo alla in primo luogo ha ritenuto riscontrato dalla prova CP_1 testimoniale espletata (testi e l'assunto Testimone_1 Testimone_3
pag. 2/9 della medesima in ordine al fatto che aveva mai lavorato durante il matrimonio di comune accordo con il marito, essendosi dedicata alla famiglia ed alla crescita del figlio, privilegiando le prospettive di carriera di quest'ultimo, ciò che aveva comportato il sacrificio delle sue ambizioni personali, avendo la teste riferito che sua CP_1
sorella avrebbe potuto insegnare nella scuola elementare;
ha poi rilevato che dalla documentazione reddituale in atti la predetta risulta aver percepito redditi pari ad euro 36.979,00 nel 2021 e ad euro 41,253,00 nel 2022 ed è proprietaria della casa già coniugale, costituita da villa di gran pregio sita in Taranto al
Viale Virgilio n. 46, di altro immobile sito nella stessa via e di un terreno in Leporano in comproprietà; tanto esposto, ha ritenuto comunque sussistente, nonostante la riduzione dei redditi del un divario economico tra le parti a vantaggio di quest'ultimo, poiché, pur Parte_1
godendo entrambi di un ingente patrimonio immobiliare, messo a frutto, patrimonio che verosimilmente la in assenza di elementi di giudizio contrari, aveva potuto CP_1
realizzare anche grazie alla posizione economica del marito, e considerata la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, restando irrilevanti le motivazioni soggettive (affettive o di semplice opportunità economico-relazionale) che avevano indotto la richiedente l'assegno ad impiegare energie e attitudine in seno alla famiglia invece che in attività lavorative produttive di reddito, considerata, altresì, l'età della stessa (sessantotto anni), la durata del matrimonio (trentasette anni) con presenza di prole (un figlio) e valutato il contributo dato dalla medesima con il suo apporto casalingo alla realizzazione del patrimonio familiare, ha ritenuto giustificato un assegno divorzile di importo pari ad euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla sentenza, soggetto a rivalutazione secondo indici I.s.t.a.t.; ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'esito del giudizio. ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, la revoca dell'assegno divorzile stabilito a favore dell'ex coniuge o, in subordine, la sua riduzione;
in ulteriore subordine, ha chiesto la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda giudiziale o in via gradata dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con vittoria delle spese del doppio grado.
pag. 3/9 ha contestato il fondamento dell'appello del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Sostituto Procuratore Generale è intervenuto concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà della Parte_1
motivazione della sentenza gravata atteso che il Tribunale, dopo aver correttamente evidenziato la notevole contrazione dei suoi redditi sia per problemi di salute, sia per l'età, essendo il deducente ormai prossimo alla pensione, prendendo quindi atto della riduzione dell'attività lavorativa e pur avendo richiamato il redditi della e CP_1
segnalato la irrilevanza delle ragioni soggettive che avevano portato la ad CP_1
impiegare le sue energie in seno alla famiglia invece che in attività lavorative, ha poi stabilito a carico del deducente un assegno divorzile di euro 1.000,00; ha poi denunciato l'omessa considerazione del reddito ritratto dalla controparte dal canone, pari ad euro
660,00 mensili, ricavato dall'immobile di sua proprietà sito in Viale Virgilio n. 69, condotto in locazione dallo stesso deducente quale studio professionale;
ha ripetuto l'elenco dei beni immobili suoi e dell'ex coniuge, alcuni dei quali in comproprietà tra loro, rimarcando l'erronea attribuzione all'esponente della proprietà di due appartamenti, mentre si tratta di un solo appartamento, quello di residenza, e di un box di mq 14 avente modestissimo valore;
ha puntualizzato di essere comproprietario di terreni agricoli di nessun valore, oltre che dei due locali in comproprietà con la
, l'uno in Via Berardi n. 42 e l'altro in Via Principe Amedeo n. 59, da cui CP_1
proviene un canone locatizio mensile di euro 1.800,00 diviso a metà con la , CP_1 mentre quest'ultima è proprietaria di una lussuosa villa in Taranto in Viale Virgilio n.
46 e dell'appartamento di Viale Virgilio n. 69 [non di Corso Italia n. 69] condotto in locazione dal deducente;
ne ha tratto la conseguenza che non sussiste l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarsi un reddito;
ha sostenuto che l'ex coniuge avrebbe potuto insegnare ma aveva scelto di non lavorare, richiamando l'irrilevanza, affermata dallo stesso Tribunale, delle ragioni soggettive che avevano condotto la ad impiegare le sue energie in famiglia CP_1
pag. 4/9 invece che in attività lavorative.; ha ribadito la notevole modifica delle condizioni economiche del deducente, affetto da gravissime patologie e ormai settantacinquenne;
ha negato che vi sia uno squilibrio reddituale tra le parti, fruendo esse di redditi pressoché equivalenti;
con il secondo motivo ha invocato la decorrenza dell'assegno divorzile, nella misura stabilita in prime cure, dalla domanda di divorzio o dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Le censure mosse dal non sono idonee ad inficiare il riconoscimento Parte_1 dell'assegno divorzile operato con la sentenza in scrutinio.
L'art. 5 della l. n. 898/1970 al comma 6 prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Con sentenza n. 18287/2018 la S.C. a S.U. ha statuito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, cit., richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati indicati nella prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, giudizio che deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
A tali norme e principi si è attenuto il giudice a quo.
pag. 5/9 In primo luogo le valutazioni svolte nella sentenza in scrutinio in punto disparità economica tra gli ex coniugi sono condivisibili e reggono alle critiche dell'appellante.
La disparità economica tra le parti risiede nel fatto che, mentre il grazie Parte_1
allo svolgimento della professione di odontoiatra, ha maturato il diritto a percepire un trattamento pensionistico sicché, anche in caso di cessazione della sua attività lavorativa, può e potrà contare su un reddito, la percepisce sì dei redditi ma CP_1
nella sostanza rivenienti dai canoni di locazione, che per quanto risulta dalla stessa esposizione del consistono in euro 660,00 derivanti dalla locazione Parte_1 dell'appartamento di Viale Virgilio n. 69, ove l'ex coniuge ha lo studio professionale, ed in euro 900,00 derivanti dalla locazione dei locali in comproprietà con il Parte_1
nonché da assegni di mantenimento del coniuge. Ne consegue che, se si elimina il mantenimento dell'ex coniuge, i redditi della subirebbero una significativa CP_1 contrazione. Basti considerare che dall'Unico 2022 e 2023 depositati dalla appellata in prime cure, i.e. quelli presi in considerazione dal giudice a quo, risulta che la quota del reddito complessivo (non netto) ricavabile da ciascuna delle predette dichiarazioni reddituali (rispettivamente euro 36.978,00 ed euro 41.253,00) riconducibile al mantenimento del ammonta ad euro 21.600,00. E' dunque chiaro che, Parte_1 venendo meno l'assegno di cui l'impugnante invoca la eliminazione, alla CP_1
residuerebbe un flusso reddituale di molto ridotto. Non solo ma la tipologia di redditi della odierna appellata non è caratterizzata da stabilità e durevolezza, così come il reddito suscettibile di essere ritratto dal mettere a frutto capacità lavorative e professionali o il reddito pensionistico.
Quanto ai beni immobili, le giuste puntualizzazioni dell'impugnante non incidono in maniera significativa sulle valutazioni fatte dal Tribunale posto che nella sostanza deve darsi atto che il non è proprietario di due appartamenti in via esclusiva Parte_1
bensì di un appartamento, nel quale egli risiede, e di un box. Inoltre, della proprietà o comproprietà di terreni agricoli il giudice a quo non ha tenuto conto sotto il profilo della produzione di un reddito. Con riguardo alle proprietà della , quanto esposto in CP_1
prime cure è corretto, con la notazione che nella villa di Viale Virgilio la CP_1
risiede e non è fonte di reddito, non senza considerare che a detta condizione di proprietaria sono connessi anche oneri.
pag. 6/9 Ferma dunque la persistente disparità economico-reddituale delle parti, non può farsi carico alla di non aver lavorato per sua volontà al fine di negare la CP_1
valorizzazione del suo apporto alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, apporto inteso anche come creazione delle condizioni perché il coniuge si dedicasse a pieno alla vita professionale e che, attesa la lunga durata del matrimonio, non può che essere stato apprezzabile. Del resto il non ha Parte_1
negato che la vita familiare si sia svolta secondo il modello tradizionale di riferimento avuto riguardo all'epoca di contrazione del matrimonio (23 dicembre 1974), caratterizzato dalla canalizzazione delle energie e dell'impegno del marito e del padre verso l'attività professionale e di quelle della moglie e madre prevalentemente verso la crescita dei figli. Né rileva la circostanza che, grazie alle possibilità della famiglia, la abbia potuto contare su aiuti domestici, poiché la conduzione della famiglia è CP_1 più ampia del lavoro domestico. Non può poi pretendersi che la stessa, nata l'1 gennaio
1956, si attivi per ricercare forme di utile impiego delle sue energie.
Infine, sulla base del rilievo assegnato dall'art. 5 l. n. 898/1970 alle “ragioni della decisione”, occorre considerare anche le responsabilità del nella causazione Parte_1 del fallimento dell'unione coniugale attraverso plurime e gravi violazioni dei doveri assunti con il matrimonio, accertate con la sentenza del Tribunale di Taranto n.
386/2011 e ritenute idonee a fondare l'addebito a carico del medesimo. Di quanto accertato in sede di separazione, può e deve tenersi conto in sede di riconoscimento dell'assegno divorzile poiché quei fatti non sono estranei alle valutazioni concernenti tale ultimo profilo (Cass. 1 giugno 2019, n. 16796). Ed invero rilevano sia la circostanza che la ha subito la fine del matrimonio per responsabilità del sia la CP_1 Parte_1
circostanza che un siffatto svolgimento del rapporto matrimoniale, quanto meno nella fase terminale, ha comportato il suo coinvolgimento in una relazione coniugale nociva e di tanto deve tenersi conto attese le funzioni composite dell'assegno divorzile.
In definitiva, considerate le plurime componenti dell'assegno ai sensi dell'art. 5 l. n.
898/1970, e quindi sia la componente assistenziale sia quella perequativo-compensativa, da declinarsi, secondo la già citata Cass. s.u. n. 18287/2018, in modo da riequilibrare le posizioni degli ex coniugi tenendo conto dell'apporto da ciascuno dato allo svolgimento della vita matrimoniale, con la conseguenza che al coniuge richiedente l'assegno va pag. 7/9 riconosciuto un contributo che consenta non l'ottenimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato alla sua partecipazione alla realizzazione della vita familiare, non sono ravvisabili i presupposti per il rigetto della domanda della di CP_1
riconoscimento di assegno divorzile in suo favore né ricorrono i presupposti per la sua riduzione, tanto più che l'originario importo stabilito all'esito della udienza presidenziale, è stato ridotto ad euro 1.400,00 con ordinanza del 7 settembre 2023 tenuto conto della modifica peggiorativa delle condizioni economiche del Parte_1
Non è condivisibile neppure il secondo motivo di appello.
Prevede l'art. 4, co. 13, l. n. 898/1970 prevede: “Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.”.
La decorrenza dell'assegno di divorzio dalla data della domanda può, dunque, essere disposta dal giudice con una specifica motivazione della scelta. Ora, evidenziato che nel caso di specie, con il motivo di appello, alla cui formulazione occorre attenersi, è stata richiesta, in subordine e per il caso di conferma del riconoscimento dell'assegno divorzile disposto in primo grado, la fissazione della sua decorrenza dalla domanda giudiziale o dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, si osserva che il primo giudice a quo non ha esercitato la facoltà prevista dalla norma sopra riportata ed anzi ha inteso seguire altro percorso argomentativo e l'appellante non ha allegato specifiche ragioni idonee a sorreggerne la scelta che ha qui caldeggiato, né in verità esse sono ravvisabili, tanto più alla luce delle considerazioni che seguono.
La sentenza impugnata va interpretata nei termini che seguono: il Tribunale ha ritenuto adeguato l'importo dell'assegno divorzile nella misura di euro 1.800,00 mensili a far tempo dalla sentenza sullo status sino alla modifica del 7 settembre 2023, quando ne ha disposto la riduzione ad euro 1.400,00 mensili, importo che ha ritenuto di ridurre ulteriormente ad euro 1.000,00 mensili a far tempo dalla sentenza definitiva, tanto vero che ha preso in considerazioni le ultime dichiarazioni dei redditi per la fissazione di detto ammontare. Ne consegue che la richiesta di far retroagire tale ultima misura pag. 8/9 all'epoca della sentenza sullo status non si confronta con la ratio decidendi delle determinazioni del Tribunale.
Conclusivamente non si ravvedono censure alle ragioni sottese alle determinazioni del giudice a quo sopra esposte sicché il mero richiamo dell'art. 4 l. n. 898/1970 non consente la riforma della sentenza impugnata.
Ogni altro argomento o questione esposta dalle parti rimane assorbita.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività effettivamente espletate.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2026/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_2
spese di lite del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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