(Possesso delle servitu').
Nelle questioni di possesso delle servitu' si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitu' esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
(massima n. 1) In tema di servitù prediali (nella specie, servitù di passaggio), la norma di cui all'art. 1066 c.c. (secondo la quale, nelle questioni di possesso delle servitù, si ha riguardo «alla pratica dell'anno antecedente»), consente al proprietario del fondo dominante di agire in possessoria per il ripristino della situazione preesistente alla turbativa od allo spoglio, onde ottenere il ripristino dello status quo ante, con esclusivo riferimento ai limiti qualitativi e quantitativi del precedente possesso, ed avuto riguardo alla relativa pratica esercitata nell'anno precedente, e non anche di pretendere la instaurazione di situazioni più favorevoli rispetto a quelle precedenti la turbativa e lo spoglio.
Leggi di più…(massima n. 1) L'art. 1066 c.c., in tema di possesso delle servitù, non subordina la tutela possessoria alla durata ultrannale dell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù, ma indica soltanto i criteri alla cui stregua debbono essere risolte le controversie relative alla misura ed ai modi di esercizio delle servitù. Quando sia esercitato un potere di fatto corrispondente al godimento di una servitù e sia sollevata l'eccezione che detto esercizio sia effetto di un atto di tolleranza del vero possessore, la contestazione dell'esistenza della tolleranza sposta la questione relativa oltre i limiti del giudizio possessorio, comportando un'indagine sull'esistenza stessa del diritto di servitù, con l'effetto di rendere operante il divieto di cui all'art. 705 c.p.c.
Leggi di più…[…] La regola, posta dall'art. 1066 c.c., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell'anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifestazioni di detta relazione nell'anno precedente al preteso spoglio.
Leggi di più…(massima n. 1) In materia di servitù il riferimento alla pratica dell'anno antecedente ai sensi dell'art. 1066 c.c. va inteso quale criterio per la determinazione della situazione possessoria tutelabile, ove non sia contestata l'esistenza di un potere di fatto corrispondente alla servitù, ma non vi è accordo intorno al contenuto di esso, dovendo ricavarsi l'estensione e le modalità del possesso dal modo in cui si è concretizzata la pratica annuale, attraverso atti di possesso che anche se intermittenti, possano considerarsi «continui» a norma dell' art. 1170 c.c. […]
Leggi di più…[…] Gli artt. 1064, 1065 e 1066 c.c. disciplinano l'esercizio della servitù e le opere necessarie alla sua conservazione. […]
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