Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 03/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 905/2024;
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Luca D'Incecco;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, per procura in calce memoria difensiva di CP costituzione, dall'avv. Claudio Paolone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/09/2024 la società ricorrente deduceva:
- di aver stipulato in data 10/06/2022 con il sig. un contratto di CP
agenzia avente ad oggetto la promozione di prodotti cosmetici nella CP_2
zona di Chieti e Pescara e Provincia;
- di aver ricevuto in data 19/01/2024 una lettera di recesso con effetto immediato da parte dell'agente;
- di aver impugnato il recesso con lettera del 08/03/2024, invitando l'agente al rispetto della disciplina pattizia;
1
28/03/2024, una risoluzione contrattuale per giusta causa, costituita dalla violazione da parte dell'agente dell'obbligo di non concorrenza e dalla indebita ritenzione di somme riscosse per conto della preponente;
- di aver diritto all'indennità sostituiva del preavviso pari a € 11.917,20 per insussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, avendo la preponente nel proprio magazzino centinaia di prodotti della per un complessivo CP_2 valore di € 23.777,86 e avendo, comunque, nella mattinata del 17/10/2023, convocato il Sig. in azienda al fine di comunicargli la rimodulazione della CP sua attività, con affidamento della promozione dei prodotti dell'azienda Z.One
Concept S.r.l. e ridefinizione delle zone di competenza, distribuite tra lo stesso ed il suo collega CP Persona_1
- di aver legittimamente risolto il contratto di agenzia in data 28/03/2024, avendo il sig. trattenuto per sé l'importo di € 1.398,85, riscosso dalla cliente CP
in pagamento della fattura n. 528 del 27/07/2023; Parte_2
- di aver subito danni a causa della violazione da parte dello dell'art. 17 CP del contratto di agenzia, dell'art. 1751 bis c.c. e degli obblighi di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza, consistente nell'aver proposto, nel mese di gennaio 2024, la vendita dei prodotti a clienti della preponente, senza CP_2 comunicare agli stessi l'avvenuta interruzione del rapporto di agenzia con la preponente;
- di aver diritto al risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal rapporto di agenzia da parte dell'agente;
- di non essere tenuta al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia (Firr e indennità suppletiva di clientela);
- di aver diritto alla restituzione degli importi accantonati a titolo di Firr presso l'Enasarco (€ 7.241,10);
- di aver diritto al pagamento della penale di € 5.369,74 per violazione del patto di non concorrenza;
- di aver diritto alla restituzione della somma di € 1.398,85, riscossa dallo CP
per conto della preponente e dallo stesso trattenuta;
2 - di aver diritto alla restituzione delle provvigioni pagate nella misura di € 569,93
e non dovute, a causa dell'omesso pagamento da parte dei clienti procacciati dallo dei prodotti acquistati. CP
Tanto premesso, la società ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, nullo, infondato, inefficace, illegittimo, privo di giusta causa e/o di giustificato motivo, ovvero annullare il recesso, datato 19/01/2024, formalizzato dal Sig. nei CP confronti della in persona dell'Amministratore Parte_1
Unico e legale rappresentante protempore Sig. . Controparte_3
- Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la legittimità,
l'efficacia e la correttezza della intimata risoluzione contrattuale -e del relativo recesso- formalizzata dalla in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. CP_3
in data 28/03/2024.
[...]
- Per l'effetto e comunque per le specifiche causali di cui in narrativa, condannare il Sig. al pagamento in favore della CP [...]
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Parte_1 pro-tempore Sig. , della somma di €. 11.917,20 a titolo di Controparte_3 indennità risarcitoria in sostituzione del preavviso di cui all'art. 9, AEC
Industria, di €. 44.642,59 a titolo di risarcimento del danno da recesso illegittimo, ingiustificato ed infondato dell'agente e/o da concorrenza sleale e/o da violazione del vincolo di esclusiva, di €. 5.369,74 a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 17 del Contratto di Agenzia, di €. 7.241,10
a titolo di restituzione delle somme percepite per Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ex art. 10, Capo I), AEC Industria, di €. 1.398,85 a titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute, di €. 569,93 a titolo di restituzione delle anticipazioni provvigionali non dovute e dunque al pagamento della complessiva somma di €. 63.898,31, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o accertata a mezzo di eventuale espletanda C.T.U., aumentata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
***
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di aver receduto per giusta causa dal contratto di agenzia, a causa dell'impossibilità di commercializzare l'unico prodotto di cui aveva il mandato e non avendo ricevuto alcuna comunicazione scritta di modifica della zona e dei prodotti da promuovere.
Tanto esposto, il resistente formulava le seguenti conclusioni:
“In via Preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o il rigetto per inammissibilità e improcedibilità del ricorso ex adverso presentato per tutto quanto rappresentato in punto di fatto e di diritto;
- nel merito in via principale, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, ridurre l'ammontare del preteso risarcimento nella misura eventualmente risultata, accertata e provata, e dichiarare compensato il credito accertato con le indennità non versate ed ancora dovute dal sig.
[...]
, la cui determinazioni si rimette all'On.le Giudicante in via equitativa;
e CP
rigettare ogni altra richiesta, con compensazione integrale delle spese e competenze di lite”.
***
3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
3.1. In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti n. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 prodotti dalla parte ricorrente in data 20/11/2024 in quanto, con ordinanza del
8/12/2024, la loro produzione non è stata ammessa perché tardiva.
***
4. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4 4.1. Il 1° giugno 2022 le parti hanno stipulato un contratto di agenzia a tempo indeterminato per la promozione della vendita di tutti i prodotti della linea nella zona di Pescara, Chieti e Provincia (doc. 1 ric.). CP_2
Il 19 gennaio 2024 il resistente ha comunicato il recesso con effetto immediato dal contratto di agenzia a seguito della mancata concessione del prodotto CP_2
oggetto del contratto di agenzia (doc. 2). Il rapporto tra le parti, dunque, è sicuramente e definitivamente cessato il 19 gennaio 2024, allorché il recesso del resistente è stato comunicato alla società ricorrente. L'art. 1750 c.c. prevede, infatti, che, se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso, dandone preavviso all'altra. Il recesso, pertanto,
è immediatamente efficace e la sussistenza o meno di una giusta causa, che esonera dall'obbligo di rispettare un termine di preavviso, non incide sull'efficacia dell'atto risolutivo ma unicamente sulle sue conseguenze.
“In materia di contratto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto;
deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta Direttiva, che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto” (Cass. civ., sent. n. 12629/2003).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre,
“in tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto;
in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso” (Cass. civ., sent. n.
4149/2012). Si è, infine, affermato che “in tema di rapporto di agenzia, il recesso dell'agente per giusta causa si converte, ove si accerti l'insussistenza di
5 quest'ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all'eventuale risarcimento del danno” (Cass. civ., sez. 2, sent. n. 19579/2016).
Ciascuna delle parti del contratto di agenzia, quindi, può recedere - liberamente e senza giustificazione - dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso. La sussistenza di una giusta causa, definita come un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, esonera dall'obbligo di rispettare il preavviso.
4.2. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, resta fondamentale accertare, al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte dalla società ricorrente, se il recesso del resistente sia o meno fondato su una giusta causa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all'agente può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata e logica motivazione” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 3869/11). Più di recente si è affermato che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente
e correttamente motivata” (Cass. civ., sez. lav. Sent. n. 29290/2019; Cass. n.
6 11728/2014). Si è inoltre affermato il seguente principio: “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto” (Cass. civ., sent.
n. 1376/2018).
4.3. Come già rilevato, al resistente era stato affidato l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti . La zona assegnata era quella di Pescara, Chieti e CP_2
Provincia.
4.4. In data 3 ottobre 2023 la ha comunicato alla società ricorrente il CP_2
recesso dal contratto di concessione di vendita, con decorrenza dal 07/01/2024, ed il ritiro dell'eventuale magazzino residuo nel mese di gennaio 2024 (doc.
4. res.).
Il documento attestante tale recesso è pienamente utilizzabile ai fini della decisione, anche se si tratta di documento proveniente da un terzo estraneo al giudizio e non indirizzato alla parte che lo ha prodotto. “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre che sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003” (Cass. civ., sez. 3, ord. n. 29829/2024; cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
33809/2021).
Nel caso di specie, il documento prodotto dal resistente ed attestante il recesso dal contratto di commissione di vendita parte della ditta produttrice dei prodotti
7 oggetto del contratto di agenzia, è un documento fondamentale per la sua difesa in giudizio, in quanto funzionale alla dimostrazione della sussistenza di una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia.
4.5. In ogni caso, la mancata commercializzazione del prodotto è stata ammessa dalla stessa società ricorrente, che nel ricorso ha dedotto di aver convocato in azienda il resistente “dopo il colloquio avuto con il responsabile della - CP_2 nella mattinata del 17/10/2023, (….) al fine di comunicargli la Controparte_4 rimodulazione della sua attività, identificando nell'azienda Z.One Concept S.r.l. il nuovo partner commerciale per i prodotti contrattuali e ristabilendo le zone di competenza oggetto di riassegnazione tra lo stesso ed il suo collega CP
. Quindi, è pacifico che da gennaio 2024 il resistente non avrebbe Persona_1 più potuto promuovere la vendita dell'unico prodotto indicato nel contratto di agenzia. Del tutto irrilevante è che vi fossero ancora prodotti della nel CP_2
magazzino, sia perché la società produttrice aveva preannunciato il ritiro del magazzino dei prodotti proprio a gennaio 2024, ossia quando il ricorrente ha formalizzato il recesso, sia perché, in ogni caso, la disponibilità di tali prodotti sarebbe stata temporanea e destinata a cessare con l'esaurimento delle giacenze di magazzino.
4.6. E' documentalmente provato, inoltre, che a distanza di quasi tre mesi dalla annunciata perdita dell'unica linea di prodotti affidata al resistente per la promozione, la preponente, pur avendo manifestato l'intenzione di affidare al resistente la promozione della vendita dei prodotti della linea Z.One Concept srl, già affidata ad altro agente, non avesse ancora formalmente comunicato tale assegnazione né le zone di competenza, impedendogli in tal modo, non solo di organizzarsi per lo svolgimento della sua attività di promozione, ma anche di valutare con cognizione di causa la convenienza della prosecuzione di un rapporto con la ricorrente e/o del recesso dal contratto di agenzia con rispetto del termine di preavviso. La società ricorrente ha più volte dedotto nei propri scritti difensivi di aver convocato il ricorrente per la sottoscrizione delle modifiche del contratto ma tale sottoscrizione non era affatto necessaria e la società avrebbe dovuto e potuto formalmente comunicare al resistente, fin dall'ottobre 2023, il nuovo prodotto e le
8 nuove zone assegnate. L'art.
2.2. del contratto prevedeva, infatti, la facoltà per la preponente di modificare unilateralmente, sopprimere, sostituire i prodotti contrattuali o di sospenderne la vendita. Non vi era, dunque, alcuna necessità di far sottoscrivere al resistente la modifica del prodotto e delle zone assegnate, ma sarebbe stato sufficiente e doveroso comunicare tempestivamente tale variazione.
Né può ritenersi sufficiente una eventuale comunicazione verbale, la quale, proprio perché non formalizzata in un atto scritto, mai avrebbe potuto garantire al ricorrente l'effettività della modifica paventata. Pertanto, a gennaio 2024, quando
è stato formalizzato il recesso, il resistente non aveva nessuna garanzia di assegnazione di un nuovo prodotto, in quanto nulla era stato formalmente comunicato dalla società ricorrente. Né il resistente era stato informato sulle condizioni di mercato o sulle caratteristiche del nuovo prodotto da promuovere.
Evidente è, dunque, la violazione da parte della società resistente degli obblighi di cui all'art. 1749 c.c., a norma del quale il preponente “deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa a beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto…”.
Nella specie la società ricorrente avrebbe dovuto, con congruo anticipo, non solo comunicare al resistente che da gennaio 2024 non si sarebbe più dovuto occupare della promozione della linea , ma anche dargli dettagliate informazioni CP_2
sui prodotti che avrebbe dovuto promuovere in sostituzione e sulle zone in cui svolgere attività di promozione, sì da consentirgli, non solo di valutare l'utilità della prosecuzione del rapporto in relazione alle caratteristiche del prodotto e delle zone, ma anche di organizzarsi in modo da essere pronto a promuovere il nuovo prodotto sin da gennaio 2024. E' evidente, pertanto, come la cessazione del rapporto di agenzia sia imputabile unicamente alla società ricorrente, la quale ha privato il resistente della possibilità di svolgere la sua attività di agente, svuotando di contenuto l'oggetto del contratto di agenzia sottoscritto a giugno 2022.
4.7. Alle medesime conclusioni si giunge, comunque, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi provato che al resistente fosse stata comunicata l'assegnazione di un nuovo prodotto da promuovere (Z.One Concept srl). Secondo le stesse allegazioni della società ricorrente, infatti, la promozione di tale prodotto era già
9 affidata ad altro agente ( , sicché la modifica del contratto di Persona_1
agenzia stipulato con il resistente avrebbe riguardato necessariamente anche la zona affidata, che sarebbe stata notevolmente ridotta, in quanto non più coperta dal solo ma affidata anche al con prevedibile e quasi certa CP Per_1
riduzione degli affari conclusi e delle provvigioni. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di agenzia,
l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia - affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede” (Cass. civ. ord. n. 29164/2021 Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente - con conseguente necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente sull'acquisizione di nuova clientela - un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto).
4.8. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che il recesso del resistente sia fondato su una giusta causa, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso e di risarcimento del danno per illegittimo recesso dal contratto di agenzia.
***
5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di non concorrenza, se ne deve affermare l'infondatezza con conseguente rigetto.
5.1. In pendenza del rapporto il divieto di concorrenza è effetto naturale del contratto e discende, in particolare, dall'obbligo dell'agente, sancito dall'art. 1746
c.c., di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede, astenendosi da qualunque attività che possa nuocere al preponente. Una volta
10 cessato il rapporto di agenzia, invece, l'agente resta libero di svolgere attività anche in concorrenza con quella del preponente e, quindi, di avvalersi a vantaggio di altro preponente che opera nel medesimo settore, di avviamento e clientela dell'ex preponente. L'unico limite è costituito dal divieto di atti di concorrenza sleale, quali la contraffazione di marchi/brevetti o segni distintivi della ex preponente idonei a creare confusione nella clientela, la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti o sulle condotte della ex preponente idonee a determinarne il discredito, lo storno di dipendenti e/o agenti, la sottrazione di segreti della ex preponente, tutte condotte che non risultano poste in essere dal resistente.
5.2. Uno specifico obbligo di non concorrenza può, tuttavia, essere pattuito anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, come espressamente previsto dall'art. 1751 bis c.c. Le parti, all'art. 17 del contratto di agenzia, hanno espressamente disciplinato il patto di non concorrenza stabilendo: “per i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto l'Agente, su richiesta dalla Preponente, si impegna a non esercitare, direttamente o indirettamente, in proprio o per conto di terzi, attività di commercio in concorrenza con la Preponente…”. L'obbligo di non concorrenza sarebbe sorto, dunque, solo se vi fosse stata una espressa richiesta dalla preponente, da formularsi in maniera chiara al momento della cessazione del rapporto. Ebbene, una tale richiesta non è mai stata fatta dalla società ricorrente, la quale, nella lettera di contestazione dell'8.3.2024, a distanza di quasi due mesi dalla cessazione del rapporto con l'agente, non ha comunicato al resistente in maniera chiara di volersi avvalere del patto di non concorrenza, ma ha solo contestato la violazione da parte dell'agente dell'obbligo di concorrenza di cui all'art. 17 del contratto e all'art. 1751 c.c., rivendicando il risarcimento del danno. Peraltro, sia l'art. 17.2 del contratto che l'art. 1751 bis c.c., prevedono l'obbligo di corrispondere all'agente, quale corrispettivo del patto di non concorrenza, all'atto della cessazione del rapporto e qualunque sia la causa di tale cessazione, un'indennità di natura non provvigionale, che nella specie non è stata mai corrisposta al resistente, a conferma della insussistenza della volontà della preponente di avvalersi del patto di non concorrenza e del correlativo obbligo
11 dell'agente di astenersi dallo svolgimento di attività in concorrenza con quella della società ricorrente dopo la cessazione del rapporto.
Tra le altre cose, l'unica attività concorrenziale che viene contesta al resistente è stata realizzata a gennaio del 2024 (si tratterebbe della vendita di prodotti a CP_2
di del 30/01/2024-doc. 16 ric.), ben prima che la CP_5 Testimone_1 società invocasse l'applicazione dell'art. 17 del contratto di agenzia. Non sono state, invece, dedotte e provate ulteriori attività svolte dal resistente in concorrenza con la società ricorrente.
5.3. Le considerazioni che precedono portano al rigetto, tanto della domanda di risarcimento del danno pari a € 44.642,59, quanto della domanda di condanna al pagamento della penale di € 5.369,74. Peraltro, anche ove volesse ritenersi sussistente la violazione dell'obbligo di non concorrenza, dovrebbe escludersi l'imputabilità al resistente del danno lamentato dalla società ricorrente, rappresentato dalla perdita del fatturato. La perdita del fatturato è derivata, piuttosto, dalla mancata commercializzazione del prodotto , derivante CP_2 non certo da un'attività dell'agente ma dalla decisione della di recedere CP_2
dal contratto stipulato con la società ricorrente per la vendita dei suoi prodotti.
***
6. Parimenti infondata è la domanda di restituzione del FIRR, poiché il rapporto di agenzia non si è risolto per la indebita trattenuta da parte dell'agente delle somme incassate per conto della società ricorrente, bensì per il recesso del resistente fondato su una giusta causa.
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7. Deve trovare, invece, accoglimento la domanda di condanna alla restituzione dell'importo € 1.398,85. Il resistente, in risposta all'interrogatorio formale, ha confessato di aver riscosso il suddetto importo pagato in contanti dalla cliente
La testimone ha dichiarato di non aver mai Parte_2 Testimone_2 ricevuto dal resistente l'importo della fattura della cliente Deve, Parte_2 pertanto, ritenersi provato che il resistente abbia riscosso l'importo di € 1.398,85, senza tuttavia consegnarlo alla società ricorrente. Il resistente è dunque tenuto alla restituzione del suddetto importo.
12 ***
8. Il resistente è altresì tenuto al pagamento dell'ulteriore somma di € 569,93, per provvigioni pagate in relazione alle fatture n. 448/2022, n. 817/2022, n. 869/2022,
n. 889/2022 e n. 528/2023, per le quali non poteva darsi luogo al c.d. meccanismo di scorporo (che avrebbe consentito all'azienda di recuperare le spettanze anticipate all'agente), ma non dovute a causa dell'omesso pagamento da parte del clienti dei prodotti acquistati per effetto dell'attività promozionale del resistente
(doc. 21 ric.). Il contratto di agenzia prevede espressamente, all'art. 10.2, il diritto alla provvigione solo in caso di avvenuto pagamento della merce ed in misura proporzionale a tale pagamento. Poiché, nel caso di specie, il pagamento delle fatture n. 448/2022, n. 817/2022, n. 869/2022, n. 889/2022 e n. 528/2023 da parte del cliente non vi è stato, il resistente è tenuto alla restituzione delle provvigioni pagate sulle predette fatture.
***
9. Il credito accertato in capo alla società ricorrente si compensa con le somme di cui il resistente è, a sua volta, sicuramente creditore che ammontano, quanto meno per l'indennità sostituiva del preavviso, a € 11.017,20.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”
(Cass. civ., sez. 3, ord. n. 26365/2024). D'altro canto, il resistente, nelle sue conclusioni, ha chiesto di dichiarare compensato il credito della società ricorrente
“con le indennità non versate ed ancora dovute dal sig. la cui CP
determinazioni si rimette all'On.le Giudicante in via equitativa”.
Pertanto, non può disporsi alcuna condanna del resistente al pagamento delle somme di cui la società ricorrente è risultata creditrice (€ 1.398,85 per somme riscosse e non versate e € 569,93 per provvigioni maturate e non dovute).
***
13 10. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 03/04/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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