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4 maggio 2001
4 maggio 2001
Art. 4. 1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale , dopo le parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell' articolo 61 del codice penale e".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 278 del codice procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell' art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall' art. 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. (Omissis).".
- Per il testo dell' art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 278 del codice procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell' art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall' art. 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. (Omissis).".
- Per il testo dell' art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-175/18, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, PTC Therapeutics International Ltd contro Agenzia europea per i medicinali, 11/09/2019Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HOGAN presentate l'11 settembre 2019 ( 1 ) Causa C-175/18 P PT PE ON TD contro Agenzia europea per i medicinali (EMA) «Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – SSo ai documenti delle istituzioni – Documenti in possesso dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) contenenti informazioni trasmesse dalla ricorrente nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti – Presunzione generale di riservatezza – Articolo 4, paragrafo 2 – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Articolo 4, paragrafo 3 – Tutela del …Leggi di più...