Articolo 4 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 3Articolo 5
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4 maggio 2001
Art. 4. 1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale , dopo le parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell' articolo 61 del codice penale e".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 278 del codice procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell' art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall' art. 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. (Omissis).".
- Per il testo dell' art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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