Articolo 705 del Codice di procedura civile
Articolo 683Articolo 567
Versione
21 aprile 1942
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Versione
13 febbraio 1992
Art. 705.
(Divieto di proporre giudizio petitorio).

Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. ((63))

Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

---------------- AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 705, primo comma, cod. proc. civ. , nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1992
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