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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/08/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 669/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Francesca Mazzara
PARTE ATTRICE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonino Controparte_1 C.F._1
Benintende
PARTE CONVENUTA
[...]
e profili salienti del processo .............................................................................................................. 1 Controparte_2
Sulla nullità della citazione ................................................................................................................................................. 5
Sulla presunta carenza di legittimazione attiva ................................................................................................................... 5
Sulla presunta carenza di legittimazione passiva ................................................................................................................ 6
Sui danni risarcibili – efficacia della sentenza penale ........................................................................................................ 8
Sui concreti pregiudizi economici risarcibili ...................................................................................................................... 9
Sul danno all'immagine .................................................................................................................................................... 10
Sugli interessi e rivalutazione – assenza del maggior danno ............................................................................................ 11
Spese legali ....................................................................................................................................................................... 12
P.Q.M.
.............................................................................................................................................................................. 12
e profili salienti del processo Controparte_2
Con atto di citazione notificato a il ha chiesto al Tribunale Controparte_1 Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni:
1 - Condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, causati al Controparte_1
in conseguenza della condotta delittuosa accertata con la sentenza n. 788/15 Pt_1 Pt_1
RG sent. emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento n. 385/07 RGNR-n.452/10 RG e con la sentenza n. 698/2016 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 5 luglio 2016 nel procedimento n. 1225/15 R.G. C.A. diventata irrevocabile il 18/11/2016;
- Conseguentemente condannare la convenuta a pagare in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale l'importo di € 282.789,79 pari alla somma percepita a titolo di retta della comunità Quadrifoglio Piccola Società Cooperativa Arl, oltre il danno conseguente alla mancata utilizzazione della stessa, nella misura che sarà precisata in corso di causa o nell'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
- Condannare altresì la convenuta a pagare in favore del a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale la somma di € 565.578,58 ovvero l'importo minore o maggiore che sarà accertato in corso di causa ritenuto di giustizia secondo la valutazione equitativa del
Giudice;
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della pretesa il ha dedotto che: Pt_1
- , dopo aver ricevuto dal Comune di sovvenzioni per complessivi € Controparte_1 Pt_1
282.789,79, per l'avvio della comunità- alloggio “Quadrifoglio Piccola Società cooperativa arl”, finalizzata allo svolgimento di attività assistenziale in favore di minori e disabili, agendo in veste di legale rappresentante dell'ente, le ha destinate a finalità diverse e distratte per scopi personali;
- tali fatti sono stati accertati nel procedimento penale n. 385/07 RGNR- n. 452/10 RG Trib., a seguito del quale, , per quanto di interesse, è stata condannata per il Controparte_1 delitto di malversazione di erogazioni pubbliche (capo a) dell'imputazione);
- il Tribunale di Enna ha condannato, altresì, al risarcimento dei danni, Controparte_1 in favore delle parti civili, ivi incluso il demandando la liquidazione ad un Parte_1 separato giudizio;
- proposta impugnazione dall' , la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. CP_1
698/16 emessa in data 5/07/2016 nell'ambito del proc. Pen. N. 1225/15 C.A. in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per i reati a lei ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione condannando al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore delle parti civili Controparte_1 costituite e confermando per il resto l'impugnata sentenza;
2 - la conferma delle statuizioni civili ha consolidato gli effetti della pronuncia di condanna al risarcimento, a nulla rilevando che sia stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
- comprovata l'erogazione delle somme da parte del come da fatture, documentazione Pt_1 contabile e accertamenti svolti in sede penale dal perito, dott. , il Per_1 Pt_1 Pt_1 dovrà essere risarcito: a) per un importo di € 282.789,79, pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti;
b) del danno conseguente alla mancata utilizzazione di tali somme, nella misura che sarà precisata in corso di causa o nell'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
c) dei danni non patrimoniali e precisamente del danno all'immagine prodotto inteso quale lesione al senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione nonché nel senso di appartenenza all'istituzione stessa;
nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutele delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione della sua identità quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficacia (cfr. p. 16 e 17 citazione)
Ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, la parte convenuta, ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente e pregiudizialmente:
1. dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., essendo incerti e non provati i requisiti di cui al comma tre, numeri 3 e 5 del novellato articolo 163
c.p.c.;
2. Dire e dichiarare carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta arrangio CP_1 per i due profili processuali di richiesta;
3. Dire e dichiarare carenza di legittimazione attiva in capo al per i due profili Parte_1 processuali di richiesta;
4. Ritenere di dichiarare improponibile, improcedibilità e/o inammissibile per intervenuta prescrizione del diritto all'azione sul danno non patrimoniale e danno all'immagine;
5. Dire e ritenere inammissibile la domanda risarcitoria del danno alla immagine, il rapporto al limite del reato prescritto in sentenza;
6. Accertare e dichiarare la avvenuta estinzione del diritto di contestazione attesa la mancata contestazione di irregolarità nei termini ex articoli 14 della convenzione del 18/4/2000 e 5:15 della convenzione dell'1/7/2005.
Nel merito:
Sul danno patrimoniale:
3 - Ritenere di dichiarare inammissibile la domanda esposta nell'atto di citazione in de quo, essendo infondata in fatto e in diritto non essendo stata data prova dell'esistenza del danno o dell'entità dello stesso;
Sul danno non patrimoniale-danno all'immagine:
- Ritenere di dichiarare l'inammissibilità della domanda per avvenuta prescrizione;
- Ritenere dichiarare l'inammissibilità della domanda per insussistenza di un rapporto di servizio tra il e la convenuta, come da lex specialis;
Pt_1
- Ritenere di dichiarare l'inammissibilità della domanda, non essendo stata data prova del danno all'immagine nell'an e nel quantum”.
A sostegno delle sue difese ed eccezioni ha dedotto:
- che l'atto di citazione sarebbe nullo per carenze nell'allegazione e nell'indicazione dei mezzi di prova di quanto richiesto a titolo di risarcimento, nonché sulla prova della propria legittimazione attiva e passiva;
- che il sarebbe privo di legittimazione attiva in quanto le somme erogate non Pt_1 deriverebbero dal bilancio comunale ma da fondi della Regione Sicilia e perché la costituzione del non è stata ammessa in primo grado;
Pt_1
- che l' non sarebbe legittimata passiva della domanda di risarcimento – essendo CP_1 invece legittimata la società - perché citata in proprio e non quale legale rappresentante dell'ente, oltre al fatto che la stessa all'epoca aveva solo un potere di firma (spettando ai soci congiuntamente l'amministrazione) e comunque non era rappresentante legale all'epoca dei fatti;
inoltre, la costituzione di parte civile sarebbe stata ammessa solo per il Sindaco del
Comune di ma non quale rappresentante dell'ente locale, piuttosto nella qualità di tutore Pt_1 dei minori;
- che sia il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che non patrimoniale sarebbe prescritto o comunque non più azionabile, in quanto: rispetto al primo sarebbe decorso il termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto nel 2016) e per entrambi non si potrebbe più avanzare alcuna richiesta a distanza di 6 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, senza che la pubblica amministrazione abbia agito per contestare la condotta della;
CP_1
- che sia la sussistenza sia l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non è supportata da adeguata allegazione e prove;
- che il danno patrimoniale non può consistere nella restituzione integrale delle somme oggetto di contributo in quanto nessuna irregolarità nell'operato e nella gestione della Comunità è emerso a seguito dei controlli disposti dall'ente;
4 - che il danno non patrimoniale all'immagine non può essere richiesto non sussistendo alcun rapporto di dipendenza tra l' e il oltre al fatto che la richiesta avanzata da CP_1 Pt_1 part attrice è ingiustificata e spropositata a fronte dell'assenza di circostanze da cui desumere la lesione dell'immagine dell'ente.
La causa non ha visto attività istruttoria diversa dal deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2025 (giusto provvedimento della dott.ssa Guarnera del 9.6.2024) è stata trattenuta in decisione il 5.5.2025 dallo scirvente, subentrato nella gestione del fascicolo il 20.8.2024, a causa del trasferimento del precedente giudice assegnatario.
Sulla nullità della citazione
Parte convenuta ha sostenuto che ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p.c. sono incerti e non provati i requisiti di cui al comma 3, n 3 e 5 del novellato art. 163 c.p.c. L'atto introduttivo sarebbe nullo per carenze nell'allegazione e nella prova di quanto richiesto a titolo di risarcimento, nonché sulla prova della propria legittimazione attiva e passiva.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni:
- anzitutto perché la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi (art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c) non è sanzionata a pena di invalidità dell'atto dall'art. 164 c.p.c., rilevando il thema probandum nella fase successiva del giudizio e solo a seguito della corretta delineazione del thema decidendum;
- inoltre, on riferimento al requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c, cioè la
“determinazione della cosa oggetto della domanda” l'invalidità dell'atto introduttivo discende non da una carenza assertiva, quantomeno probatoria, ma solo nel caso in cui la domanda sia priva di quei requisiti minimi tali da consentire di comprendere la richiesta della parte (c.d. petitum);
Nel caso in esame il thema decidendum è invece stato adeguatamente delineato avendo l'attore esposto il fatto illecito che ha causato il danno - peraltro già accertato in sede penale - ed ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, indicando quali tipologie di danno risarcire e in quale ammontare.
Pertanto, l'eventuale genericità delle allegazioni in merito alla consistenza dei danni non comporta una nullità dell'atto, ma al più può comportare un rigetto nel merito della pretesa.
Sulla presunta carenza di legittimazione attiva ha contestato la legittimazione attiva dell'attore a richiedere la somma a titolo Controparte_1 di finanziamenti per € 282.789,69, essendo stata la somma erogata in gran parte dalla Regione
Siciliana, ex L.R. 328/2000 sulla integrazione socio-sanitaria, nonché la superiore somma di €
5 565.579,58 difettando l'ammissione della costituzione di parte civile depositata in primo grado dal
Parte_1
Parte attrice ha prodotto in atti la sentenza e gli atti del processo penale dai quali si evince chiaramente Con l'ammissione della costituzione di parte civile, nel giudizio penale, del Sindaco Parte_1 nella duplice veste di rappresentante p.t. dell'ente locale e in qualità di tutore dei minori
[...]
e Persona_2 Persona_3
Ciò è sufficiente a far ritenere manifestamente infondata l'eccezione, non potendosi in tale sede mettersi in discussione la legittimazione attiva dell'ente, per motivi che la parte avversaria avrebbe dovuto più opportunamente sottoporre al vaglio del giudice penale.
Si osserva sul punto che: “Una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione nell'an della responsabilità civile”, (cass. Civ, n, 80632025).
Ad ogni modo, è stata prodotta in atti copia del negozio, stipulato in data 17 agosto 2025, tra il
Comune di e la comunità “Quadrifoglio Piccola Società Cooperativa Arl”, di cui parte Pt_1 convenuta era il legale rappresentante, con cui l'Ente pubblico si è impegnato ad erogare alla
Comunità somme a titolo di pagamento delle rette di mantenimento dei minorenni ospitati nella stessa.
Precisamente, l'art. 12 del negozio giuridico in questione stabilisce l'ammontare degli oneri fissi e degli oneri generali che il si impegna a liquidare alla Comunità Quadrifoglio, con cadenza Pt_1 trimestrale. Allo stesso modo risulta documentalmente provata la titolarità in capo al Parte_1 della somma pari ad € 282.789,69 erogata alla odierna convenuta, avendo l'ente prodotto copia delle determine dirigenziali e degli impegni di spesa, in favore della comunità Quadrifoglio, afferenti alla somma in questione ed avendo altresì prodotto le consulenze tecniche del 20/02/2008 e del
20/10/2008 redatte dal consulente dott. nominato dal P.M. nel proc. pen, n. Persona_4
385/2007 RGNR, nelle quali risultano analiticamente riportate le somme erogate dal comune di Pt_1 alla . Parte_2
Nel caso di specie il agisce per la restituzione di somme che lo stesso ha erogato producendo Pt_1 la prova in ordine alla erogazione e alla titolarità della somma erogata, nonché per l'ulteriore danno all'immagine derivante dalla condotta illecita dell' . CP_1
Ne consegue la piena legittimazione di parte attrice alla proposizione dell'azione così come articolata e prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sulla presunta carenza di legittimazione passiva
6 Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.
Le circostanze dedotte secondo cui la stessa non aveva l'amministrazione della società o che nel periodo in questione non era legale rappresentante non possono essere oggetto di valutazione in questo giudizio, per le stesse ragioni innanzi esposte, essendo la pronuncia sull'an della responsabilità coperta da giudicato.
Il fatto invece che la è stata citata in giudizio personalmente e non nella qualità di CP_1 rappresentante della Cooperativa discende invece dall'art. 185 c.p. che obbliga chi ha commesso il reato a risarcire i danni derivanti dall'illecito.
Se è vero che il legislatore, con il D.lgs. n. 231/2001, ha previsto una responsabilità penale/amministrativa dell'ente (nei casi ivi contemplati), è comunque il soggetto che commette l'illecito penale a risponderne personalmente.
É indubbio, dunque, che la condanna sia stata rivolta all' , non quale rappresentante CP_1 dell'ente, ma quale persona fisica che, utilizzando il suo ruolo all'interno della Cooperativa, ha distratto fondi per fini personali.
Né può rilevare il fatto che non tutte le somme percepite e/o distratte siano state incassate dall' , in quanto comunque ella si è resa responsabile del danno, riversando a terzi ciò che CP_1 era nella sua disponibilità.
Sulla prescrizione del danno
Parte convenuta eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e del danno all'immagine per essere trascorsi più di cinque anni tra il passaggio in giudicato della sentenza penale e la proposizione della presente azione.
L'eccezione è infondata, dovendosi applicare al caso in esame il termine decennale di cui all'art. 2953
c.c. da intendersi esteso a tutte le pretese risarcitorie correlate al reato, poiché nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno, non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c. ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile. Sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “che l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reo, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificatamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato”, (Cass. civ. n. 4318/2019).
Nel caso di specie, non solo il giudice non ha posto alcuna limitazione alla risarcibilità del danno ma ha anche previsto espressamente il risarcimento dei danni patrimoniali e morali (cfr. p. 52 sentenza). 7 L'ulteriore eccezione sollevata dalla odierna convenuta, in base alla quale la domanda risarcitoria si sarebbe prescritta per mancata contestazione delle irregolarità ai sensi degli artt. 14 e 15 delle convenzioni del 01/07/2005 e del 18/04/2005 oltre ad essere infondata, incide, al più, su un eventuale corresponsabilità del danneggiato nela produzione del danno, ma in nessun caso può comportare la prescrizione del diritto alla proposizione della domanda risarcitoria, soggetto al termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c., per come sopra argomentato.
Sui danni risarcibili – efficacia della sentenza penale
Il processo a carico di si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
Caltanissetta n. 698/2016 emessa nel procedimento penale n. 1225/2015 R.G. C.A. e depositata il
21.07.2016, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa imputata per intervenuta prescrizione dei reati contestati, confermando per il resto l'appellata sentenza e facendo salva la facoltà delle parti civili di chiedere i danni in separata sede.
In ogni caso la Corte di Appello ha precisamente affermato: “Non sussiste invece, per quanto osservato ab initio, l'evidenza della prova assolutoria ex art. 129 c.p.p., potendosi solo pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione”.
Ciò posto, va osservato che ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
Tale efficacia non è poi preclusa dalla declaratoria di non doversi procedersi per intervenuta prescrizione del reato.
L'art. 578 c.p.p. stabilisce infatti che “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili..”.
Se la condanna resta confermata, la pronuncia dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento derivanti dal fatto (Cass. Ordinanza n. 11467 del 15/06/2020) e il giudizio civile resta
8 deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. (Cass. Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024).
È infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega in sede civile effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris ”di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, ferma restando la necessità degli accertamenti in sede civile della esistenza dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
“potenzialmente dannoso” e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati, (Cass. Civ. n. 8063/2025, Cass civ. n. 56660/2018, Cass. Civ. n. 27723/2005).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Ciò posto, è incontestata la responsabilità dell' essendo coperto da giudicato CP_1
l'accertamento sui fatti di reato ascritti alla . La stessa, quale responsabile della CP_1 cooperativa Quadrifoglio aveva percepito plurime sovvenzioni da enti territoriali e contributi finalizzati alla creazione e mantenimento di una comunità-alloggio per minori in difficoltà e per disabili, che non destinava agli scopi statuari, ma che distraeva a fini personali.
Sui concreti pregiudizi economici risarcibili
Sulla scorta di tali premesse la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti che seguono.
Il ha provato di aver erogato somme pari ad € 279.900,54 alla Cooperativa producendo Pt_1 copiosa documentazione contabile nonché la perizia redatta dal consulente del P.M. dott.
[...]
, che nel corso del procedimento penale ha esaminato anche le determine dirigenziali e gli Per_4 impegni di spesa con le quali l'odierna parte attrice ha disposto i contributi alla “Quadrifoglio”.
Nel presente giudizio, comunque, la parte convenuta non ha negato di aver ricevuto tali somme.
Dalla perizia è emerso poi che i vari Enti, tra cui il hanno erogato alla Cooperativa Parte_1 somme pari ad € 621,343,12 ed è stato accertato altresì che “il totale delle somme uscite dalla disponibilità della società per fini non sociali è, dunque, pari ad € 154.371,19” (cfr. doc.
6 - p. 54 relazione).
Il Comune ha chiesto la restituzione dell'intero importo sovvenzionato, oltre il danno per non aver utilizzato diversamente il denaro.
9 Tale domanda, tuttavia, non può essere integralmente accolta, in quanto solo parte degli importi è stato effettivamente distratto dalle finalità cui era destinato.
Inoltre, la distrazione ha avuto ad oggetto non solo finanziamenti del ma anche di Parte_1 altri Comuni ed Enti, che confluivano nelle casse sociali a vario titolo.
Se tali profili non hanno avuto – e non possono avere – alcuna rilevanza ai fini penalistici, lo hanno sotto il profilo civilistico, in quanto comunque un notevole importo (circa ¾ del totale dei finanziamenti) si devono presumere che siano stati destinati alle finalità previste perché non v'è stata prova che siano confluite a terzi o destinate a fini diversi.
Se si ammettesse la restituzione integrale dei finanziamenti si finirebbe per liquidare un danno superiore a quello effettivo.
Non potendo determinare l'effettivo danno in capo al nel suo preciso ammontare, in Pt_1 applicazione dell'art. 1226 c.c., si ritiene di dover determinare lo stesso in misura della percentuale del contributo del Parte_1
Poiché sul complessivo importo di € 621.343,12 il ha versato € 279.900,54, questi ha Pt_1 contribuito in misura del 45,04% (approssimato al 45%) e dunque essendo stati distratti complessivi
€ 154.371,19 il danno patrimoniale può essere determinato in tale percentuale (e cioè per l'equivalente di € 69.467,03).
Sul danno all'immagine
La parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e precisamente del danno all'immagine, inteso quale danno arrecato dalle condotte illecite poste in essere dalla odierna imputata per aver leso il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione.
Il danno alla reputazione e all'immagine di persone giuridiche è un danno - conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente provato da chi lo invoca, il quale deve dimostrare il pregiudizio in conseguenza subito e il nesso di causalità.
Allorquando si verifichi la lesione dell'immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione del prestigio dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati e quindi della collettività con le quali l'Ente di norma interagisca, (cass. civ. n. 34026/2022).
Sul punto è recentemente intervenuta la cassazione la quale ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale subito da persone giuridiche per lesione dell'immagine e della reputazione il
10 pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti non costituisce un danno in re ipsa ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche mediante presunzioni semplici… la valutazione deve basarsi sulla gravità dei fatti, sulla loro diffusività, sulla riconducibilità della condotta lesiva al danneggiante e sulla idoneità della stessa a produrre un pregiudizio secondo l'id quod plerumquer accidit”, (cass.civ. n. 24060/2024).
Sulla scorta di quanto precede, quindi, l'onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti a dedurre genericamente un danno all'immagine, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'illecito posto in essere.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta dal in ordine al pregiudizio in Parte_1 conseguenza subito sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati atteso che gli articoli di giornali allegati non contengono riferimenti certi e diretti al Parte_1
e di fatto il nome della non è mai associato in maniera diretta all'Ente. CP_1
Il fatto che la ha dirottato fondi pubblici per realizzare scopi criminali e interessi privati CP_1 in danno degli enti finanziatori emerge chiaramente dagli articoli di stampa, così come risulta evidente l'assenza di qualsiasi coinvolgimento del nella vicenda in esame o di compartecipazione Pt_1 pubblica (anche omissiva o colpevole dell'Ente). La circostanza che il reato sia stato commesso nel comprensorio ennese non comporta che il abbia subito un danno da tale fatto. Né in qualche Pt_1 modo può essere vincolante la sintetica formula adottata dal giudice penale che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Nessun danno all'immagine può dunque essere riconosciuto.
Sugli interessi e rivalutazione – assenza del maggior danno
Poiché la liquidazione del danno è stata effettuata su dati storici risalenti all'epoca dell'evento e non trattasi di danno di valore liquidato all'attualità, non occorre devalutare gli importi e rivalutarli con gli interessi all'attualità, ma semplicemente riconoscere gli interessi legali sulle somme riconosciute a titolo di danno, cioè le somme di cui è stato privato ingiustamente il Pt_1
In assenza di prova del maggior danno (ex art. 1224 comma 2 c.c.) devono dunque essere riconosciuti i soli interessi legali sull'importo di € 69.467,03 (ex art. 1224 comma 1 c.c.).
La decorrenza degli stessi dovrebbe decorrere dalla data di consumazione del reato (cioè, seguendo l'orientamento seguito dal giudice penale, dalla data di elargizione del contributo) tuttavia, tenuto conto della difficoltà pratiche della ricostruzione e della valutazione equitativa del danno essi sono quantificati da questo giudice in € 21.113,99, prendendo come riferimento la data intermedia del
15.6.2006 (dato che il Comune ha erogato somme dal 2005 al 2007)
11 Spese legali
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 3206/2022)
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza, e si liquidano, sui valori minimi, sulla base del decisum per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, oltre esborsi per € 551,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 669/2022, così dispone:
- condanna a pagare al l'importo di € 69.467,03 Controparte_1 Parte_1
(somma capitale) ed € 21.113,99 (interessi legali) a titolo di danno patrimoniale;
- condanna alla refusione delle spese di lite al che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, nonché esborsi per € 551,50
Enna 25/08/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 669/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Francesca Mazzara
PARTE ATTRICE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonino Controparte_1 C.F._1
Benintende
PARTE CONVENUTA
[...]
e profili salienti del processo .............................................................................................................. 1 Controparte_2
Sulla nullità della citazione ................................................................................................................................................. 5
Sulla presunta carenza di legittimazione attiva ................................................................................................................... 5
Sulla presunta carenza di legittimazione passiva ................................................................................................................ 6
Sui danni risarcibili – efficacia della sentenza penale ........................................................................................................ 8
Sui concreti pregiudizi economici risarcibili ...................................................................................................................... 9
Sul danno all'immagine .................................................................................................................................................... 10
Sugli interessi e rivalutazione – assenza del maggior danno ............................................................................................ 11
Spese legali ....................................................................................................................................................................... 12
P.Q.M.
.............................................................................................................................................................................. 12
e profili salienti del processo Controparte_2
Con atto di citazione notificato a il ha chiesto al Tribunale Controparte_1 Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni:
1 - Condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, causati al Controparte_1
in conseguenza della condotta delittuosa accertata con la sentenza n. 788/15 Pt_1 Pt_1
RG sent. emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento n. 385/07 RGNR-n.452/10 RG e con la sentenza n. 698/2016 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 5 luglio 2016 nel procedimento n. 1225/15 R.G. C.A. diventata irrevocabile il 18/11/2016;
- Conseguentemente condannare la convenuta a pagare in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale l'importo di € 282.789,79 pari alla somma percepita a titolo di retta della comunità Quadrifoglio Piccola Società Cooperativa Arl, oltre il danno conseguente alla mancata utilizzazione della stessa, nella misura che sarà precisata in corso di causa o nell'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
- Condannare altresì la convenuta a pagare in favore del a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale la somma di € 565.578,58 ovvero l'importo minore o maggiore che sarà accertato in corso di causa ritenuto di giustizia secondo la valutazione equitativa del
Giudice;
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della pretesa il ha dedotto che: Pt_1
- , dopo aver ricevuto dal Comune di sovvenzioni per complessivi € Controparte_1 Pt_1
282.789,79, per l'avvio della comunità- alloggio “Quadrifoglio Piccola Società cooperativa arl”, finalizzata allo svolgimento di attività assistenziale in favore di minori e disabili, agendo in veste di legale rappresentante dell'ente, le ha destinate a finalità diverse e distratte per scopi personali;
- tali fatti sono stati accertati nel procedimento penale n. 385/07 RGNR- n. 452/10 RG Trib., a seguito del quale, , per quanto di interesse, è stata condannata per il Controparte_1 delitto di malversazione di erogazioni pubbliche (capo a) dell'imputazione);
- il Tribunale di Enna ha condannato, altresì, al risarcimento dei danni, Controparte_1 in favore delle parti civili, ivi incluso il demandando la liquidazione ad un Parte_1 separato giudizio;
- proposta impugnazione dall' , la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. CP_1
698/16 emessa in data 5/07/2016 nell'ambito del proc. Pen. N. 1225/15 C.A. in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per i reati a lei ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione condannando al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore delle parti civili Controparte_1 costituite e confermando per il resto l'impugnata sentenza;
2 - la conferma delle statuizioni civili ha consolidato gli effetti della pronuncia di condanna al risarcimento, a nulla rilevando che sia stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
- comprovata l'erogazione delle somme da parte del come da fatture, documentazione Pt_1 contabile e accertamenti svolti in sede penale dal perito, dott. , il Per_1 Pt_1 Pt_1 dovrà essere risarcito: a) per un importo di € 282.789,79, pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti;
b) del danno conseguente alla mancata utilizzazione di tali somme, nella misura che sarà precisata in corso di causa o nell'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
c) dei danni non patrimoniali e precisamente del danno all'immagine prodotto inteso quale lesione al senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione nonché nel senso di appartenenza all'istituzione stessa;
nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutele delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione della sua identità quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficacia (cfr. p. 16 e 17 citazione)
Ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, la parte convenuta, ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente e pregiudizialmente:
1. dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., essendo incerti e non provati i requisiti di cui al comma tre, numeri 3 e 5 del novellato articolo 163
c.p.c.;
2. Dire e dichiarare carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta arrangio CP_1 per i due profili processuali di richiesta;
3. Dire e dichiarare carenza di legittimazione attiva in capo al per i due profili Parte_1 processuali di richiesta;
4. Ritenere di dichiarare improponibile, improcedibilità e/o inammissibile per intervenuta prescrizione del diritto all'azione sul danno non patrimoniale e danno all'immagine;
5. Dire e ritenere inammissibile la domanda risarcitoria del danno alla immagine, il rapporto al limite del reato prescritto in sentenza;
6. Accertare e dichiarare la avvenuta estinzione del diritto di contestazione attesa la mancata contestazione di irregolarità nei termini ex articoli 14 della convenzione del 18/4/2000 e 5:15 della convenzione dell'1/7/2005.
Nel merito:
Sul danno patrimoniale:
3 - Ritenere di dichiarare inammissibile la domanda esposta nell'atto di citazione in de quo, essendo infondata in fatto e in diritto non essendo stata data prova dell'esistenza del danno o dell'entità dello stesso;
Sul danno non patrimoniale-danno all'immagine:
- Ritenere di dichiarare l'inammissibilità della domanda per avvenuta prescrizione;
- Ritenere dichiarare l'inammissibilità della domanda per insussistenza di un rapporto di servizio tra il e la convenuta, come da lex specialis;
Pt_1
- Ritenere di dichiarare l'inammissibilità della domanda, non essendo stata data prova del danno all'immagine nell'an e nel quantum”.
A sostegno delle sue difese ed eccezioni ha dedotto:
- che l'atto di citazione sarebbe nullo per carenze nell'allegazione e nell'indicazione dei mezzi di prova di quanto richiesto a titolo di risarcimento, nonché sulla prova della propria legittimazione attiva e passiva;
- che il sarebbe privo di legittimazione attiva in quanto le somme erogate non Pt_1 deriverebbero dal bilancio comunale ma da fondi della Regione Sicilia e perché la costituzione del non è stata ammessa in primo grado;
Pt_1
- che l' non sarebbe legittimata passiva della domanda di risarcimento – essendo CP_1 invece legittimata la società - perché citata in proprio e non quale legale rappresentante dell'ente, oltre al fatto che la stessa all'epoca aveva solo un potere di firma (spettando ai soci congiuntamente l'amministrazione) e comunque non era rappresentante legale all'epoca dei fatti;
inoltre, la costituzione di parte civile sarebbe stata ammessa solo per il Sindaco del
Comune di ma non quale rappresentante dell'ente locale, piuttosto nella qualità di tutore Pt_1 dei minori;
- che sia il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che non patrimoniale sarebbe prescritto o comunque non più azionabile, in quanto: rispetto al primo sarebbe decorso il termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto nel 2016) e per entrambi non si potrebbe più avanzare alcuna richiesta a distanza di 6 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, senza che la pubblica amministrazione abbia agito per contestare la condotta della;
CP_1
- che sia la sussistenza sia l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non è supportata da adeguata allegazione e prove;
- che il danno patrimoniale non può consistere nella restituzione integrale delle somme oggetto di contributo in quanto nessuna irregolarità nell'operato e nella gestione della Comunità è emerso a seguito dei controlli disposti dall'ente;
4 - che il danno non patrimoniale all'immagine non può essere richiesto non sussistendo alcun rapporto di dipendenza tra l' e il oltre al fatto che la richiesta avanzata da CP_1 Pt_1 part attrice è ingiustificata e spropositata a fronte dell'assenza di circostanze da cui desumere la lesione dell'immagine dell'ente.
La causa non ha visto attività istruttoria diversa dal deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2025 (giusto provvedimento della dott.ssa Guarnera del 9.6.2024) è stata trattenuta in decisione il 5.5.2025 dallo scirvente, subentrato nella gestione del fascicolo il 20.8.2024, a causa del trasferimento del precedente giudice assegnatario.
Sulla nullità della citazione
Parte convenuta ha sostenuto che ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p.c. sono incerti e non provati i requisiti di cui al comma 3, n 3 e 5 del novellato art. 163 c.p.c. L'atto introduttivo sarebbe nullo per carenze nell'allegazione e nella prova di quanto richiesto a titolo di risarcimento, nonché sulla prova della propria legittimazione attiva e passiva.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni:
- anzitutto perché la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi (art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c) non è sanzionata a pena di invalidità dell'atto dall'art. 164 c.p.c., rilevando il thema probandum nella fase successiva del giudizio e solo a seguito della corretta delineazione del thema decidendum;
- inoltre, on riferimento al requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c, cioè la
“determinazione della cosa oggetto della domanda” l'invalidità dell'atto introduttivo discende non da una carenza assertiva, quantomeno probatoria, ma solo nel caso in cui la domanda sia priva di quei requisiti minimi tali da consentire di comprendere la richiesta della parte (c.d. petitum);
Nel caso in esame il thema decidendum è invece stato adeguatamente delineato avendo l'attore esposto il fatto illecito che ha causato il danno - peraltro già accertato in sede penale - ed ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, indicando quali tipologie di danno risarcire e in quale ammontare.
Pertanto, l'eventuale genericità delle allegazioni in merito alla consistenza dei danni non comporta una nullità dell'atto, ma al più può comportare un rigetto nel merito della pretesa.
Sulla presunta carenza di legittimazione attiva ha contestato la legittimazione attiva dell'attore a richiedere la somma a titolo Controparte_1 di finanziamenti per € 282.789,69, essendo stata la somma erogata in gran parte dalla Regione
Siciliana, ex L.R. 328/2000 sulla integrazione socio-sanitaria, nonché la superiore somma di €
5 565.579,58 difettando l'ammissione della costituzione di parte civile depositata in primo grado dal
Parte_1
Parte attrice ha prodotto in atti la sentenza e gli atti del processo penale dai quali si evince chiaramente Con l'ammissione della costituzione di parte civile, nel giudizio penale, del Sindaco Parte_1 nella duplice veste di rappresentante p.t. dell'ente locale e in qualità di tutore dei minori
[...]
e Persona_2 Persona_3
Ciò è sufficiente a far ritenere manifestamente infondata l'eccezione, non potendosi in tale sede mettersi in discussione la legittimazione attiva dell'ente, per motivi che la parte avversaria avrebbe dovuto più opportunamente sottoporre al vaglio del giudice penale.
Si osserva sul punto che: “Una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione nell'an della responsabilità civile”, (cass. Civ, n, 80632025).
Ad ogni modo, è stata prodotta in atti copia del negozio, stipulato in data 17 agosto 2025, tra il
Comune di e la comunità “Quadrifoglio Piccola Società Cooperativa Arl”, di cui parte Pt_1 convenuta era il legale rappresentante, con cui l'Ente pubblico si è impegnato ad erogare alla
Comunità somme a titolo di pagamento delle rette di mantenimento dei minorenni ospitati nella stessa.
Precisamente, l'art. 12 del negozio giuridico in questione stabilisce l'ammontare degli oneri fissi e degli oneri generali che il si impegna a liquidare alla Comunità Quadrifoglio, con cadenza Pt_1 trimestrale. Allo stesso modo risulta documentalmente provata la titolarità in capo al Parte_1 della somma pari ad € 282.789,69 erogata alla odierna convenuta, avendo l'ente prodotto copia delle determine dirigenziali e degli impegni di spesa, in favore della comunità Quadrifoglio, afferenti alla somma in questione ed avendo altresì prodotto le consulenze tecniche del 20/02/2008 e del
20/10/2008 redatte dal consulente dott. nominato dal P.M. nel proc. pen, n. Persona_4
385/2007 RGNR, nelle quali risultano analiticamente riportate le somme erogate dal comune di Pt_1 alla . Parte_2
Nel caso di specie il agisce per la restituzione di somme che lo stesso ha erogato producendo Pt_1 la prova in ordine alla erogazione e alla titolarità della somma erogata, nonché per l'ulteriore danno all'immagine derivante dalla condotta illecita dell' . CP_1
Ne consegue la piena legittimazione di parte attrice alla proposizione dell'azione così come articolata e prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sulla presunta carenza di legittimazione passiva
6 Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.
Le circostanze dedotte secondo cui la stessa non aveva l'amministrazione della società o che nel periodo in questione non era legale rappresentante non possono essere oggetto di valutazione in questo giudizio, per le stesse ragioni innanzi esposte, essendo la pronuncia sull'an della responsabilità coperta da giudicato.
Il fatto invece che la è stata citata in giudizio personalmente e non nella qualità di CP_1 rappresentante della Cooperativa discende invece dall'art. 185 c.p. che obbliga chi ha commesso il reato a risarcire i danni derivanti dall'illecito.
Se è vero che il legislatore, con il D.lgs. n. 231/2001, ha previsto una responsabilità penale/amministrativa dell'ente (nei casi ivi contemplati), è comunque il soggetto che commette l'illecito penale a risponderne personalmente.
É indubbio, dunque, che la condanna sia stata rivolta all' , non quale rappresentante CP_1 dell'ente, ma quale persona fisica che, utilizzando il suo ruolo all'interno della Cooperativa, ha distratto fondi per fini personali.
Né può rilevare il fatto che non tutte le somme percepite e/o distratte siano state incassate dall' , in quanto comunque ella si è resa responsabile del danno, riversando a terzi ciò che CP_1 era nella sua disponibilità.
Sulla prescrizione del danno
Parte convenuta eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e del danno all'immagine per essere trascorsi più di cinque anni tra il passaggio in giudicato della sentenza penale e la proposizione della presente azione.
L'eccezione è infondata, dovendosi applicare al caso in esame il termine decennale di cui all'art. 2953
c.c. da intendersi esteso a tutte le pretese risarcitorie correlate al reato, poiché nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno, non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c. ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile. Sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “che l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reo, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificatamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato”, (Cass. civ. n. 4318/2019).
Nel caso di specie, non solo il giudice non ha posto alcuna limitazione alla risarcibilità del danno ma ha anche previsto espressamente il risarcimento dei danni patrimoniali e morali (cfr. p. 52 sentenza). 7 L'ulteriore eccezione sollevata dalla odierna convenuta, in base alla quale la domanda risarcitoria si sarebbe prescritta per mancata contestazione delle irregolarità ai sensi degli artt. 14 e 15 delle convenzioni del 01/07/2005 e del 18/04/2005 oltre ad essere infondata, incide, al più, su un eventuale corresponsabilità del danneggiato nela produzione del danno, ma in nessun caso può comportare la prescrizione del diritto alla proposizione della domanda risarcitoria, soggetto al termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c., per come sopra argomentato.
Sui danni risarcibili – efficacia della sentenza penale
Il processo a carico di si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
Caltanissetta n. 698/2016 emessa nel procedimento penale n. 1225/2015 R.G. C.A. e depositata il
21.07.2016, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa imputata per intervenuta prescrizione dei reati contestati, confermando per il resto l'appellata sentenza e facendo salva la facoltà delle parti civili di chiedere i danni in separata sede.
In ogni caso la Corte di Appello ha precisamente affermato: “Non sussiste invece, per quanto osservato ab initio, l'evidenza della prova assolutoria ex art. 129 c.p.p., potendosi solo pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione”.
Ciò posto, va osservato che ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
Tale efficacia non è poi preclusa dalla declaratoria di non doversi procedersi per intervenuta prescrizione del reato.
L'art. 578 c.p.p. stabilisce infatti che “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili..”.
Se la condanna resta confermata, la pronuncia dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento derivanti dal fatto (Cass. Ordinanza n. 11467 del 15/06/2020) e il giudizio civile resta
8 deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. (Cass. Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024).
È infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega in sede civile effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris ”di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, ferma restando la necessità degli accertamenti in sede civile della esistenza dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
“potenzialmente dannoso” e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati, (Cass. Civ. n. 8063/2025, Cass civ. n. 56660/2018, Cass. Civ. n. 27723/2005).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Ciò posto, è incontestata la responsabilità dell' essendo coperto da giudicato CP_1
l'accertamento sui fatti di reato ascritti alla . La stessa, quale responsabile della CP_1 cooperativa Quadrifoglio aveva percepito plurime sovvenzioni da enti territoriali e contributi finalizzati alla creazione e mantenimento di una comunità-alloggio per minori in difficoltà e per disabili, che non destinava agli scopi statuari, ma che distraeva a fini personali.
Sui concreti pregiudizi economici risarcibili
Sulla scorta di tali premesse la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti che seguono.
Il ha provato di aver erogato somme pari ad € 279.900,54 alla Cooperativa producendo Pt_1 copiosa documentazione contabile nonché la perizia redatta dal consulente del P.M. dott.
[...]
, che nel corso del procedimento penale ha esaminato anche le determine dirigenziali e gli Per_4 impegni di spesa con le quali l'odierna parte attrice ha disposto i contributi alla “Quadrifoglio”.
Nel presente giudizio, comunque, la parte convenuta non ha negato di aver ricevuto tali somme.
Dalla perizia è emerso poi che i vari Enti, tra cui il hanno erogato alla Cooperativa Parte_1 somme pari ad € 621,343,12 ed è stato accertato altresì che “il totale delle somme uscite dalla disponibilità della società per fini non sociali è, dunque, pari ad € 154.371,19” (cfr. doc.
6 - p. 54 relazione).
Il Comune ha chiesto la restituzione dell'intero importo sovvenzionato, oltre il danno per non aver utilizzato diversamente il denaro.
9 Tale domanda, tuttavia, non può essere integralmente accolta, in quanto solo parte degli importi è stato effettivamente distratto dalle finalità cui era destinato.
Inoltre, la distrazione ha avuto ad oggetto non solo finanziamenti del ma anche di Parte_1 altri Comuni ed Enti, che confluivano nelle casse sociali a vario titolo.
Se tali profili non hanno avuto – e non possono avere – alcuna rilevanza ai fini penalistici, lo hanno sotto il profilo civilistico, in quanto comunque un notevole importo (circa ¾ del totale dei finanziamenti) si devono presumere che siano stati destinati alle finalità previste perché non v'è stata prova che siano confluite a terzi o destinate a fini diversi.
Se si ammettesse la restituzione integrale dei finanziamenti si finirebbe per liquidare un danno superiore a quello effettivo.
Non potendo determinare l'effettivo danno in capo al nel suo preciso ammontare, in Pt_1 applicazione dell'art. 1226 c.c., si ritiene di dover determinare lo stesso in misura della percentuale del contributo del Parte_1
Poiché sul complessivo importo di € 621.343,12 il ha versato € 279.900,54, questi ha Pt_1 contribuito in misura del 45,04% (approssimato al 45%) e dunque essendo stati distratti complessivi
€ 154.371,19 il danno patrimoniale può essere determinato in tale percentuale (e cioè per l'equivalente di € 69.467,03).
Sul danno all'immagine
La parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e precisamente del danno all'immagine, inteso quale danno arrecato dalle condotte illecite poste in essere dalla odierna imputata per aver leso il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione.
Il danno alla reputazione e all'immagine di persone giuridiche è un danno - conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente provato da chi lo invoca, il quale deve dimostrare il pregiudizio in conseguenza subito e il nesso di causalità.
Allorquando si verifichi la lesione dell'immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione del prestigio dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati e quindi della collettività con le quali l'Ente di norma interagisca, (cass. civ. n. 34026/2022).
Sul punto è recentemente intervenuta la cassazione la quale ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale subito da persone giuridiche per lesione dell'immagine e della reputazione il
10 pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti non costituisce un danno in re ipsa ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche mediante presunzioni semplici… la valutazione deve basarsi sulla gravità dei fatti, sulla loro diffusività, sulla riconducibilità della condotta lesiva al danneggiante e sulla idoneità della stessa a produrre un pregiudizio secondo l'id quod plerumquer accidit”, (cass.civ. n. 24060/2024).
Sulla scorta di quanto precede, quindi, l'onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti a dedurre genericamente un danno all'immagine, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'illecito posto in essere.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta dal in ordine al pregiudizio in Parte_1 conseguenza subito sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati atteso che gli articoli di giornali allegati non contengono riferimenti certi e diretti al Parte_1
e di fatto il nome della non è mai associato in maniera diretta all'Ente. CP_1
Il fatto che la ha dirottato fondi pubblici per realizzare scopi criminali e interessi privati CP_1 in danno degli enti finanziatori emerge chiaramente dagli articoli di stampa, così come risulta evidente l'assenza di qualsiasi coinvolgimento del nella vicenda in esame o di compartecipazione Pt_1 pubblica (anche omissiva o colpevole dell'Ente). La circostanza che il reato sia stato commesso nel comprensorio ennese non comporta che il abbia subito un danno da tale fatto. Né in qualche Pt_1 modo può essere vincolante la sintetica formula adottata dal giudice penale che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Nessun danno all'immagine può dunque essere riconosciuto.
Sugli interessi e rivalutazione – assenza del maggior danno
Poiché la liquidazione del danno è stata effettuata su dati storici risalenti all'epoca dell'evento e non trattasi di danno di valore liquidato all'attualità, non occorre devalutare gli importi e rivalutarli con gli interessi all'attualità, ma semplicemente riconoscere gli interessi legali sulle somme riconosciute a titolo di danno, cioè le somme di cui è stato privato ingiustamente il Pt_1
In assenza di prova del maggior danno (ex art. 1224 comma 2 c.c.) devono dunque essere riconosciuti i soli interessi legali sull'importo di € 69.467,03 (ex art. 1224 comma 1 c.c.).
La decorrenza degli stessi dovrebbe decorrere dalla data di consumazione del reato (cioè, seguendo l'orientamento seguito dal giudice penale, dalla data di elargizione del contributo) tuttavia, tenuto conto della difficoltà pratiche della ricostruzione e della valutazione equitativa del danno essi sono quantificati da questo giudice in € 21.113,99, prendendo come riferimento la data intermedia del
15.6.2006 (dato che il Comune ha erogato somme dal 2005 al 2007)
11 Spese legali
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 3206/2022)
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza, e si liquidano, sui valori minimi, sulla base del decisum per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, oltre esborsi per € 551,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 669/2022, così dispone:
- condanna a pagare al l'importo di € 69.467,03 Controparte_1 Parte_1
(somma capitale) ed € 21.113,99 (interessi legali) a titolo di danno patrimoniale;
- condanna alla refusione delle spese di lite al che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, nonché esborsi per € 551,50
Enna 25/08/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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