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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243 del R.G.A.C. dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025, vertente
TRA
, C.F.: , con l'avv. Francesco Giampà; Parte_1 C.F._1
Opponente CONTRO
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con il funzionario Controparte_1 P.IVA_1
Dr. ; Controparte_2
Opposta NONCHE'
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con il Controparte_3 P.IVA_2 funzionario dott. ; Controparte_2
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiunzione n. 796506/A, ufficio antiriciclaggio di CP_3
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proponeva opposizione avverso il decreto – ingiunzione n. 796506/A, emesso, dal Parte_1
, con cui le veniva Controparte_4 contestata la violazione di cui all'art 49 comma 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall'art. 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, per aver trasferito denaro contante, per un importo complessivo di € 1.586,17, senza ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica e e comminata la sanzione pecuniaria complessiva di € Controparte_5
3.000,00. Lamentava il ricorrente l'illegittimità del provvedimento impugnato, sia con riferimento all'accertamento posto a base dell'ingiunzione che, sotto il profilo del merito, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, l'opposizione appare fondata e deve essere accolta per quanto segue. Prima di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte ricorrente, appare opportuno riassumere brevemente le circostanze di fatto che hanno portato l'Amministrazione all'adozione del contestato provvedimento. Emerge dai documenti in atti che la contestazione di cui è causa, trae origine dagli
1 accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio ex D.lgs.
n. 231 del 2007, effettuati dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Reggio Calabria. È pacifico che l'obiettivo fondamentale di tale legislazione è consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari, ed è, per questo che le norme in questione sono particolarmente rigorose. Nel caso in esame per quanto in atti, l'infrazione contestata andrebbe a sanzionare un trasferimento di denaro dell'importo complessivo pari a € 1.586,17 “in contanti e in modo frazionato, effettuato attraverso money transfer, in ambito famigliare e con spirito di liberalità, per aiutare la madre al fine di far fronte Persona_1 alle spese per cure mediche.
Appare in maniera di tutto evidente la buona fede del ricorrente, e non si può peraltro, non avere riguardo anche alla non gravità della violazione avendo di poco sforato la soglia prevista dalla normativa indicata. La contestata violazione, tuttavia, rimane superata alla luce dell'art. 69 D.lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 90/2017, che ha introdotto alla normativa antiriciclaggio il c.d. principio del favor rei.
In questo senso si innesta la decisione della Corte di Cassazione, la quale ha affermato, anche per le sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio, l'immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale del tempus regit actum - ritenuto applicabile per le sanzioni amministrative -, che trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa, irrogata nella vigenza di una normativa previgente.
In virtù di quanto precede, infatti, sebbene per le operazioni effettuate in contante dai money transfer il d.lgs. n. 231 stabilisce sempre limiti stringenti, poiché nella formulazione attuale, “l'importo massimo è fissato in 5.000 euro e le operazioni superiori a 2.000 euro possono essere effettuate solo se l'ordinante consegna copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al proprio profilo economico”, l'opposizione deve essere accolta. Alla luce delle questioni trattate si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Dr. Marino Reda, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da disattesa ogni altra istanza, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede:
• In accoglimento della spiegata opposizione, annulla il decreto n. 796506/A/CS, del Controparte_1
e tutti gli atti allo stesso presupposti e/o connessi;
[...]
• Spese di lite compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cosi deciso in Lamezia Terme il 24 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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