TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 4725 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
lesione personale
vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. Gramegna Mario (C.F. ), che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 696
bis c.p.c.;
PARTE ATTRICE
E
p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Montecorvino
Rovella (SA), alla Via Padre Pio da Pietrelcina, presso lo studio dell'Avv. Leo
Alfredo (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 23 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), non costituito;
Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premettendo che in data 08/09/2018, intorno alle 02:00 antimeridiane,
l'attore, mentre percorreva Via Oasi del Sacro Cuore in Giugliano, quale passeggero del motociclo Honda tg. DN88741 di proprietà di
[...]
rimaneva coinvolto in un sinistro con il veicolo KO Fabia CP_3
tg. BL585BW, di proprietà di ed assicurato per la Controparte_2
RCA con la Compagnia convenuta, chiedeva all'adito Tribunale di accertare la responsabilità del nella produzione dell'evento CP_2
dannoso, condannandolo in solido con la al risarcimento del CP_1
danno patito.
Si costituiva in giudizio la che, Controparte_1
contestando gli avversi assunti, eccepiva l'improponibilità della domanda, la propria carenza di legittimazione passiva nonché
l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 23 Nonostante il rituale perfezionamento della notifica nei suoi confronti,
non si costituiva Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il precedente Giudicante ha accolto le istanze istruttorie e rinviato per l'assunzione delle prove.
Sono stati escussi i testi (nt. a Mugnano di Napoli il Testimone_1
06/07/1981) e (nt. a Mugnano di Napoli il 26/09/1984). Parte_2
Al che, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato lo scrivente nella gestione del fascicolo (il 30/09/2024), la causa è stata trattenuta in decisione in data 29/11/2024.
***
1.1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dalla Società convenuta per la presunta violazione dell'art. 148, co. 2, del Codice delle assicurazioni private.
Difatti, con missiva inoltrata il 17/04/2020 a mezzo PEC, l'attore ha provveduto a formulare una richiesta risarcitoria alla convenuta e, decorso il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 145, ha proposto in un primo momento ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (dep. il
30.07.2020) e poi, in seguito, ha promosso l'azione giudiziaria in oggetto;
detta richiesta, peraltro, contiene la dichiarazione con cui il danneggiato ha attestato di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in ossequio al disposto dell'art. 142 ed è altresì completa di tutti egli elementi contenutistici essenziali previsti dall'art. 148 utili alla
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 23 Compagnia assicuratrice per consentirle di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria e alla stima dell'entità delle lamentate lesioni (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. III, n. 9912 del 05/05/2011); su quest'ultimo punto, peraltro, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità
solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art . 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se , inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d
'altro canto, la Compagnia assicuratrice è chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris;
ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 23 domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
Nel caso di specie, peraltro, risulta ex actis anche che la Compagnia
abbia effettuato tutti gli accertamenti del caso, respingendo la richiesta risarcitoria formulata dall'attore e dalla proprietaria del veicolo su cui questi viaggiava sulla scorta di una incoerenza tra i danni riscontrati sul motociclo e la dinamica rappresentata, senza alcuna menzione circa l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione sanitaria allegata alla richiesta.
L'eccezione va, dunque, respinta.
1.2. Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore eccezione sollevata dalla secondo la quale andrebbe dichiarato il difetto CP_1
di legittimazione passiva dell'Impresa assicuratrice, poiché, trattandosi di terzo trasportato, questi avrebbe dovuto “indirizzare la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo Generale Vittime della Strada, stante la scopertura assicurativa del vettore” (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione).
L'eccezione appare priva di pregio, posto che l'attore non ha agito nel presente giudizio ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento
“dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 23 momento del sinistro”, avendo, piuttosto, esperito l'azione diretta disciplinata dall'art. 144 Cod. ass., la quale riconosce al danneggiato la facoltà di agire nei confronti “dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”, correttamente citando in giudizio, come richiesto dal comma terzo di tale norma, anche il responsabile civile stesso.
E' noto che il rimedio previsto dall'art. 141 cod. ass. non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 del medesimo codice (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144, tanto che, in merito alla prima, si discorre di “strumento aggiuntivo di tutela” (Cass. civ., sez. III,
30/07/2015, n. 16181 richiamata da Cass. civ., sez. III, 26/07/2024, n.
21021).
Il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell'art. 122,
comma 2, cod. ass., dove si prevede che l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti “comprende la responsabilità per i danni
alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.
La domanda appare correttamente incardinata nei confronti degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 144 Cod. ass.
1.3. Da ultimo, sempre preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
, il quale, benché ritualmente evocato nel presente Controparte_2
giudizio, non si costituiva.
2.1. Venendo all'esame della domanda nel merito, essa è fondata e deve
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 23 essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Dalla produzione documentale acclusa all'atto introduttivo, ed in particolare dal referto di Pronto Soccorso e dalla documentazione sanitaria, nonché dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rilasciate nel corso dell'istruttoria espletata, si apprende che, nelle condizioni di tempo e luogo indicate in citazione, l'attore viaggiava quale passeggero a bordo del motociclo Honda SH tg. DN88741 e percorreva Via Oasi
Sacro Cuore in Giugliano, quando un veicolo KO Fabia, proveniente dal senso di marcia opposto, impattava con la sua parte anteriore destra la parte anteriore frontale del motociclo;
per la violenza dell'urto, il motociclo veniva scaraventato a terra ed il finiva con il volto sul Pt_1
cofano della KO, per poi rovinare sul manto stradale, riportando lesioni per le quali si rendeva necessario l'intervento di un'autoambulanza, che trasportava l'attore presso il P.S. dell'Ospedale
S. Giuliano di Giugliano. Ad ulteriore conferma dell'accaduto, come si evince dal referto redatto in tale occasione dai sanitari del Presidio
Ospedaliero, al momento dell'arrivo presso il Nosocomio l'infortunato riferiva di essere rimasto vittima di un “incidente moto-auto Giugliano”
(cfr. all. 5 della citazione).
Orbene, come anticipato, la dinamica del sinistro come appena riportata risulta corroborata anche dalle testimonianze rese da (nt. Testimone_1
a Mugnano di Napoli il 06/07/1981) e (nt. a Mugnano di Parte_2
Napoli il 26/09/1984), della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare, benché dichiaratisi parenti (cugini) del Pt_1
, difatti, riferiva che, nelle circostanze di tempo e luogo Testimone_1
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 23 di cui all'atto introduttivo, mentre si trovava sul marciapiede nei pressi della Pizzeria Tre Archi insieme al fratello ed alcuni Parte_2
amici, “una di colore verde, che veniva da Via Giardini (a Parte_3
senso unico) andando verso Via Oasi Sacro Cuore (a doppio senso di
circolazione), improvvisamente ha girato verso sinistra, in una traversa di fronte alla pizzeria dove eravamo noi e dall'altro lato veniva il motorino SH bianco, con a bordo mio zio alla guida, e come CP_2
passeggero mio cugino;
con precisione, mio zio e mio Parte_1
cugino venivano da Via Oasi Sacro Cuore andando verso Via Giardini;
la KO girava a sinistra per immettersi in Via Mazzini, che è a senso
unico; la KO andava a velocità sostenuta e ha girato all'improvviso senza azionare l'indicatore di direzione;
l'urto è avvenuto mentre la macchina stava girando e aveva appena iniziato a girare, quindi l'urto
è stato pressoché frontale;
il motorino andava a velocità normale, circa
20-30-40 kmh (…) era nella sua corsia;
(…) dopo aver impattato la macchina, mio cugino è stato scaraventato sulla macchina a seguito dell'urto e poi è caduto a terra;
preciso che è caduto con il viso sulla macchina e a terra con la faccia rivolta verso l'alto; aveva la faccia piena di sangue;
entrambi gli occupanti del motociclo indossavano il
casco; noi ci siamo avvicinati perché eravamo a 5-6 metri dal punto di
impatto; qualcuno dei presenti, ma non so chi, ha chiamato
l'ambulanza, che è arrivata dopo circa 10 minuti;
mio cugino era cosciente, ma era pieno di sangue e lamentava dolore alla spalla quindi non l'abbiamo mosso da terra e abbiamo aspettato l'ambulanza; (…) la strada era illuminata dalle luci stradali;
non pioveva” (cfr.
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 23 dichiarazioni rese all'udienza del 18/05/2023).
A sua volta, il teste , pur non avendo visto l'impatto, Parte_2
dichiarava di aver sentito l'urto e di aver visto il sul cofano della Pt_1
KO, dolorante e sanguinante dal volto nonostante indossasse il casco, confermando l'effettivo verificarsi del fatto storico e le lesioni patite nell'immediatezza dai fatti dall'attore, soccorso poi dai sanitari del servizio 118 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 08/07/2024).
2.2. In definitiva, deve ritenersi che i testi siano stati sufficientemente precisi e concordi nel ricostruire la dinamica dell'evento de quo, secondo una versione dei fatti sostanzialmente sovrapponibile a quanto dedotto in citazione, riferendo adeguatamente in merito alle circostanze di tempo e luogo in cui l'evento si è verificato, alla posizione dei veicoli, ai punti d'urto tra gli stessi e alle lesioni subite dall'attore.
Acclarato l'effettivo verificarsi del fatto storico oggetto della lite, in base all'esame delle risultanze probatorie agli atti, la responsabilità del sinistro va attribuita in via esclusiva in capo al conducente dell'autoveicolo KO il quale invadeva la corsia di marcia Pt_3
occupata dal motoveicolo senza azionare l'indicatore di direzione e senza prima accertarsi che fosse possibile compiere la manovra di svolta in sicurezza. L'art. 154 del Codice della strada, difatti, impone ai
“conducenti che intendono eseguire una manovra per (…) voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada” di “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri
utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 23 Per contro, come emerso in sede di escussione testimoniale, il conducente del motoveicolo Honda viaggiava nella propria corsia di pertinenza, tenendo un'andatura moderata, sicché alcun addebito di responsabilità può essere mosso nei confronti.
Alla luce di tanto, può ritenersi superata, a favore dell'attore, la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2° c.c..
In punto di diritto, va detto che, in tema di circolazione stradale, ai sensi dell'art. 2054 co. 2° c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Ciò posto, per quanto detto, ritenendosi raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità per l'accaduto del veicolo antagonista, può ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., trattandosi,
peraltro, di presunzione di carattere sussidiario, valida cioè fino a prova contraria, ossia opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro, ma anche quando non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (così Cass. civ., sez.
III, 13/05/2020, n. 8885 in Guida dir. 2020, 37, 63; Cass. civ., sez. III,
Per_ 08/01/2016, n. 124 in Arch. sinistri 2016, 5, 419).
Nella fattispecie, come detto, la responsabilità per l'evento è da attribuirsi, indiscutibilmente, alla condotta esclusiva tenuta dal conducente del veicolo KO (tg. BL585BW) che, in dispregio Pt_3
delle regole cautelari dettate dall'art. 154 c.d.s., eseguiva una incauta manovra di svolta a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione,
invadendo l'opposta corsia di marcia occupata dall'attore, il quale, per
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 23 altro verso, come riferito dai testi escussi, viaggiava nella propria corsia di pertinenza, tenendo un'andatura moderata.
Alla medesima conclusione, peraltro, giungeva il Giudice di Pace di
Marano di Napoli, con la sentenza n. 233/2022, pubblicata il 12/01/2022
e pronunciata nella controversia instaurata tra CP_3
proprietaria del motociclo su cui viaggiava il e gli odierni Pt_1
convenuti. In tale giudizio, iscritto al n.R.G. 9617/20, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà, domanda che veniva accolta, avendo il Giudice ritenuto “che dalla prova testimoniale espletata si evince la piena ed esclusiva responsabilità del
conducente il veicolo di proprietà di nella produzione Controparte_2
del sinistro” (cfr. p. 2 della sentenza).
2.3. Tornando al caso che ci occupa, si osserva che la Compagnia
convenuta nulla ha mai dedotto in merito alla condotta di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ed alle relative responsabilità, essendosi limitata ad eccepire in via del tutto generica l'incompatibilità dei danni riportati dai veicoli rispetto alla dinamica, nonché la plurisinistrosità delle parti coinvolte nell'evento, concludendo, sia pur in via subordinata, per un presunto concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., rimasto del tutto indimostrato.
In ordine alla prima censura sollevata, va rilevato che la convenuta non ha nemmeno indicato gli elementi di fatto in base ai quali sarebbe possibile evincere tale presunta incompatibilità, sicché l'assunto è
rimasto del tutto sfornito di prova a sostegno.
In secondo luogo, quanto al dedotto coinvolgimento delle parti in causa
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 23 in numerosi sinistri, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e disciplinata dal
Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2016; essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in
Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Ebbene, dalle “liste sinistri” prodotte dalla Compagnia assicuratrice non si evince una eccessiva sinistrosità né a carico del conducente della
KO (rimasto coinvolto in soli 4 sinistri nell'arco di 13 anni) né tantomeno a carico del (del quale, in realtà, alcuna risultanza Pt_1
IVASS è stata fornita), così come deve concludersi a proposito dei veicoli coinvolti nel sinistro (per i quali risultano 4 sinistri ciascuno dalle liste prodotte in atti). Pare evidente, dunque, che la sola circostanza per cui la proprietaria del motoveicolo Honda sarebbe stata anche proprietaria nel tempo di altri “10 veicoli” e “risulta aver avuto ben 21 ricorrenze” non può di per sé sola spingere a ritenere non verificato il fatto storico, in assenza di ulteriori evidenze probatorie concrete che depongano in tal senso.
3.1. Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attore alla propria persona, lo stesso ha richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali (in termini di spese mediche ed odontoiatriche, attuali e future).
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 23 Tali domande vanno accolte per quanto di ragione.
Circa il danno risarcibile, deve ritenersi, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in Giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce, in definitiva, una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne
consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali,
ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (cfr. SS.UU. 26972/08).
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 23 Va quindi decisamente affermato il principio – già ribadito dalle citate
Sezioni Unite – secondo cui “nel bipolarismo risarcitorio (danni
patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là
della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove
categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso
liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in
questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione
danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico
- tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno,
non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che,
dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta
contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. Cass., n. 22884/2007 nonché più di recente Cass. civ., sez. III, 23/09/2013, n. 21716). Principio anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata,
sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività
intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 23 articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr., Cass., n. 8755/2019 nonché Cass., n.
7024/2020). In definitiva, quindi, su di un piano generale, “il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del
danno patrimoniale - nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due
“categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: art.
1223 c.c.) - e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)”, nell'ottica della natura unitaria (nel senso che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale) ed omnicomprensiva (che sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici,
e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari) del danno non patrimoniale, espressamente predicata da Cass. S.U. n. 26972/2008, che va dunque anche in questa sede riaffermata (cfr. Cass. n. 26805/17; Cass. n. 4379/16).
3.2. Ciò posto, passando alla concreta liquidazione del danno,
trattandosi di danno biologico quantificabile in misura inferiore al 10%,
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 23 trova applicazione la disciplina di cui all'art. 139, D. Lgs. n. 209/2005
(Cod. ass.), norma che detta criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità.
Tanto chiarito, dalla documentazione medica in atti è emerso, come cristallizzato anche nella Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta in sede di ATP, che, in seguito al sinistro, il ha riportato “frattura epifisi Pt_1
distale di falange prossimale del 1° raggio piede sinistro”, nonché
“frattura parete anteriore e laterale seno mascellare di dx con emoseno, frattura parete laterale orbita e giunzione tempororbitaria dx, globi oculari a densometria conservata”, lesioni per le quali veniva anche sottoposto, in data 12/09/2018, ad “intervento di riduzione e contenzione della frattura COMZ destra”.
Dunque, da tale evento traumatico, in base al giudizio del CTU
nominato, che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale al 100% di giorni 7, e un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 20 al 50%
e di giorni 20 al 25%. Ne sono residuati postumi invalidanti micro-
permanenti, incidenti sull'integrità psicofisica del soggetto, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale dell'attore, ritiene di fissare all'8,5% che non hanno avuto incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, mentre quanto alla capacità lavorativa generica, alcunché è stato allegato e provato dallo stesso. In questi termini si è espresso il Consulente, che ha escluso una reale
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 16 di 23 menomazione della capacità lavorativa specifica e/o generica del paziente.
L'Ausiliario ha anche chiarito che il danneggiato necessita di “un trattamento per ristabilire il corretto equilibrio dell'Apparato
Stomatognatico che (…) tenendo conto dei risultati di varie linee di valutazione del danno odontoiatrico (…) consiste nella
- estrazione del n. 26 per un costo di € 50,00
- applicazione di impianto osteointegrato in posizione n. 26 con
successiva applicazione di perno moncone su impianto e corone in LP e ceramica per un costo di € 1.600,00 (€ 800,00 costo dell'impianto, €
200,00 costo del perno moncone su impianto, € 50,00 costo del provvisorio e € 550,00 costo della corona in LP e ceramica);
e dovrà comprendere successivamente:
- rinnovo della protesizzazione di tipo fissa in LP e ceramica dell'elemento dentario n 26 almeno quattro volte nell'arco della vita
(mediamente ogni 10 anni, fino al 75° anno di età) per un costo complessivo di € 2.200,00 (€ 550,00 costo cadauno dell'elemento dentario X 1 il numero degli elementi X 4 i rinnovi).
In conclusione il totale del danno odontoiatrico è di € 3.850,00” (cfr pp.
5-6 della CTU).
Sul punto, la Giurisprudenza della Suprema Corte, nel pronunciarsi proprio in merito alla questione della risarcibilità delle spese mediche future da sostenere in conseguenza di danni scaturenti da sinistro stradale, ha precisato che “in caso di lesioni personali con postumi
invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 17 di 23 delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e
fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che
tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata
attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa” (cfr. Cass. n. 12690/11;
Cass. n. 1215/06; Cass. n. 752/02).
Nel caso di specie, premesso che non vi è dubbio in merito all'elevata probabilità che le spese odontoiatriche saranno sostenute dal danneggiato - trattandosi di spese per l'applicazione di protesi dentarie,
necessarie, come evidenziato dallo stesso Consulente, per il ripristino del corretto equilibrio dell'apparato stomatognatico - il ricorso al criterio equitativo non soccorre, avendo il CTU determinato in modo preciso, oltre che motivato, l'ammontare delle spese future da sostenere, individuato nella misura di € 3.850,00.
Orbene, in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al richiamato art. 139 Cod. ass. per il caso di danni micro-permanenti derivanti da sinistri e conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 21), dei postumi micro-permanenti, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, può liquidarsi, all'attualità (facendo applicazione degli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati con D.M. 16/07/2024) il complessivo importo di € 16.784,97 per invalidità permanente (punto invalidità di € 947,30) ed € 2.043,88 a titolo di invalidità temporanea, di cui € 386,68 per ITT (giorni 7), €
828,60 per ITP al 75% (giorni 20), € 552,40 per ITP al 50% (giorni 20)
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 18 di 23 ed € 276,20 per ITP al 25% (giorni 20), il tutto oltre € 20,00 per spese mediche documentate (ritenute congrue) nonché € 3.850,00 per il trattamento odontoiatrico da praticare.
La somma complessivamente dovuta, dunque, dai convenuti in solido è pari a complessivi € 18.828,85, oltre interessi come tra poco saranno indicati, nonché € 3.870,00 per il ristoro del danno patrimoniale (spese mediche documentate e trattamenti odontoiatrici futuri).
Il danno come in questa sede liquidato non merita personalizzazione, in difetto di prova della ricorrenza in capo alla vittima di conseguenze dinamico-relazionali del tutto anomale e peculiari (cfr. Cass. n.
7513/18), nella specie, tenuto anche conto della natura micropermamente delle lesioni, del tutto indimostrate, ragion per cui andrà risarcito unicamente in relazione al danno alla salute, senza alcun ulteriore aumento.
3.3. Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la
mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene
danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso
agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma
corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento,
cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto
illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 19 di 23 definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla
parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi,
gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la
somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base
ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (28/04/2015) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro,
08/09/2018 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Novembre 2024 = 120,1) consultabile sul sito web
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 20 di 23 dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 8
settembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
4. Le spese del presente giudizio nonché del giudizio di ATP seguono la soccombenza di e di Controparte_1 CP_2
e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M.
[...]
55/2014 e s.m.i., secondo i parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad € 26.000,00.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
09/04/2021 (Cass. n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti soccombenti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro e Pt_1 Controparte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 21 di 23 1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) In accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiara la responsabilità di per la produzione del Controparte_2
sinistro di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, condanna, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in solido con CP_2
al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1
somma di € 18.828,85 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi calcolati come in motivazione sino alla presente decisione ed interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al soddisfo, cui vanno aggiunti i danni patrimoniali, pari ad € 3.870,00;
3) Condanna la in Controparte_1
solido con al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1
qui si liquidano in € 452,69, per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA
se dovute come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario;
4) Condanna la in Controparte_1
solido con al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite del giudizio iscritto al n. Parte_1
6740/2020 R.G. che qui si liquidano in € 125,00 per esborsi ed €
2.337,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 22 di 23 in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario;
5) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09/04/2021, a carico esclusivo dei soccombenti e Controparte_1
, con il conseguente diritto dell'altra parte Controparte_2
vittoriosa di ripetere dai soccombenti le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 15/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 23 di 23